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LE tariffe Rsa
dopo lE sentenzE 199 E 201/2014 del Tar DEL Piemonte (*)

28 marzo 2014



La sentenza 201/2014 del Tar Piemonte





La sentenza 199/2014 del Tar Piemonte










La nota del Difensore civico della Regione Piemonte  (14 marzo 2014)

   La sentenza del Tar del Piemonte n. 201/2014 del 31 gennaio 2014 ha annullato integralmente la Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 85 del 2 agosto 2013 "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012".
Pertanto in Piemonte per le tariffe riguardanti i ricoveri in Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) occorre far riferimento alla previgente normativa stabilita dalla Dgr 64 del 22 marzo 2010 "Percorso di progressivo adeguamento delle tariffe per l'assistenza residenziale socio-sanitaria, in conseguenza degli intervenuti CC.CC.NN.LL."

   La sentenza del Tar del Piemonte n. 199/2014 anch’essa
del 31 gennaio 2014, ha previsto che gli oneri per i malati di Alzheimer sono interamente a carico della sanità. Così il Tar si esprime nel merito: 

«Il d.P.C.M. 29 novembre 2001, all’Allegato 1.C, tuttavia, fa rientrare tra i Lea anche le attività socio-sanitarie a favore di persone con problemi psichiatrici, categoria nella quale sono sicuramente da ascrivere i pazienti malati di Alzheimer. Tali attività vengono poste a totale carico del Servizio sanitario sia nelle ipotesi di assistenza domiciliare e semi-residenziale (cfr. le relative tabelle ai punti 7 e 8), sia in quella di assistenza residenziale (laddove l’unica eccezione è costituita dalle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative svolte in strutture a bassa intensità assistenziale, per le quali si prevede una quota di compartecipazione alla spesa, per l’utente/Comune, pari al 60%: eccezione che, tuttavia, non viene in rilievo nella presente fattispecie)».

   Stante la situazione attuale di un "apparente vuoto normativo",  si evidenzia nel merito la nota del Difensore civico della Regione Piemonte del 14 marzo 2014 indirizzata alla Regione Piemonte con la quale il Difensore civico sollecita «l'Amministrazione regionale a farsi carico della problematica in questione» (la nota integrale è disponibile nel collegamento qui a lato).

Tenuto conto che la Regione Piemonte ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro le sentenze n. 199 e 201/2014, si fa presente quanto segue.

In caso di:

   A) malato di Alzheimer ricoverato in Rsa,

considerato che la quota alberghiera a carico dello stesso malato non è più prevista (con eccezione per i ricoveri in strutture a bassa intensità che è stabilita per il 60%), è possibile comunicare, tramite Raccomandata A/R, alla Direzione della Rsa, al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonchè all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale), che sulla base della sentenza del Tar Piemonte n. 199/2014 più nulla è dovuto dall’utente quale retta alberghiera in quanto il Servizio sanitario è tenuto a corrispondere l'intera retta; è altresì possibile chiedere nel contempo la restituzione delle somme versate dall’inizio del ricovero in Rsa.
Considerato inoltre che sulla base della legge 18/1980 l’indennità di accompagnamento non può essere percepita nei casi di ricovero gratuito, occorre segnalare nel contempo all’Inps che sulla base della sentenza del Tar  199/2014 già esecutiva si è provveduto a sospendere il versamento della quota alberghiera  e, in attesa della sentenza di appello del Consiglio di Stato, ci si riserva di restituire gli importi dell’indennità di accompagnamento indebitamente percepita. In ogni caso verrà comunicato all’Inps l’esito del ricorso in appello presentato al Consiglio di Stato dalla Regione Piemonte;

   B)
anziano cronico non autosufficiente (non Alzheimer) ricoverato in Rsa a cui è stata applicata la tariffazione prevista dalla Dgr 85/2013,

è possibile comunicare, con Raccomandata A/R al Direttore generale dell'Asl di residenza del paziente nonchè all'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali (Sindaco del Comune di residenza o Presidente del Consorzio socio-assistenziale) e per conoscenza al Direttore della struttura di ricovero, che non si accetta la nuova tariffa in quanto la Dgr 85/2013 è stata annullata dal Tar Piemonte il 31 gennaio 2014 con sentenza n. 201/2014; nel contempo si può informare che si continuerà a corrispondere l’importo pagato prima dell’ottobre 2013 (data di entrata in vigore  delle nuove tariffe stabilite dalla ex Dgr 85/2013), defalcando le somme impropriamente versate.

(*) ATTENZIONE - Si segnala che la Regione Piemonte ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato e pertanto le tariffe potrebbero subire nuove modifiche.

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