Il
Codice Civile
Le parti
modificate dalla legge 6/2004 sono riportate in
rosso
LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO X
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE
Capo
I
Della tutela dei minori
Art. 388 (Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto). -
Nessuna
convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può
aver luogo
prima
che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del
minore o dei suoi eredi o aventi causa.
TITOLO
XII
DELLE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO OD IN PARTE DI
AUTONOMIA
Capo
I
Dell'amministrazione di sostegno
Art. 404 (Amministrazione di sostegno)
La persona che, per
effetto di una infermita'
ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita',
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno,
nominato dal giudice tutelare del luogo
in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405 (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita)
Il giudice tutelare
provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla
nomina dell'amministratore di sostegno con decreto
motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati
nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo'
essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta'
e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e'
raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo
dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessita',
il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura
della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore
di sostegno provvisorio indicando gli atti che e'
autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere
l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e
dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche
a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha
il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo
con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il
beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita'
svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche
d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura
ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura
del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere
comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate
alla scadenza del termine indicato nel decreto di
apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406 (Soggetti)
Il ricorso per
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo
stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero
da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e'
presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura
e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna
l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a
proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407 (Procedimento)
Il ricorso per
l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le
ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente,
del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi
del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento
si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve
tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione
della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede
comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche
d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori
utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o
integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno
interviene il pubblico ministero.
Art. 408 (Scelta dell'amministratore di
sostegno)
La scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed
agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno puo' essere
designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale
futura incapacita', mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in
presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo'
designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella
scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente,
il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il
quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con
testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con
le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di
sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita',
e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo' chiamare all'incarico di amministratore di sostegno
anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui
legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta'
di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare,
competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste
nel presente capo.
Art. 409 (Effetti dell'amministrazione di
sostegno)
Il beneficiario conserva
la capacita' di agire per tutti gli atti che non
richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore
di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo'
in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.
Art. 410 (Doveri dell'amministratore di
sostegno)
Nello svolgimento dei
suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il
beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il
giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di
contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di
negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste
del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui
all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto
motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei
suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e'
rivestito dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411 (Norme applicabili all'amministrazione di
sostegno)
Si applicano
all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresi',
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in
favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado
del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla
funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di
sostegno, o successivamente, puo' disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge
per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed
a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con
decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere
presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art.
412 (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in
violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)
Gli atti compiuti
dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in
eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal
giudice, possono essere annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei
suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti
personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di
quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. I termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413 (Revoca dell'amministrazione di sostegno)
Quando il beneficiario,
l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di
cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la
cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore,
rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie
informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresi', anche
d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno
quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico
ministero, affinche' vi provveda. In questo caso
l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore
provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".
Capo II
Della interdizione, della inabiltiazione
e della incapacità naturale
Art. 414 (Persone che possono essere
interdette)
Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i
quali si trovano in condizioni di abituale infermita'
di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono
interdetti quando cio' e'
necessario per assicurare la loro adeguata protezione
Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate)
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato
del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità
o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi.
Art. 416 (Interdizione e inabilitazione nell'ultimo
anno di minore età)
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno
della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno
in cui il minore raggiunge l'età maggiore.
Art. 417 (Istanza
d'interdizione o di inabilitazione)
L'interdizione o
l'inabilitazione
possono essere promosse dalle persone indicate
negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti
entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado dal tutore o
curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta'
o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o
del pubblico ministero.
Art. 418 (Poteri dell'autorita'
giudiziaria)
Promosso il giudizio di interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per
infermità di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al
tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso
giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
Se nel corso
del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare
l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte,
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il
giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare
i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405.
Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti
provvisori)
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o
dell'inabilitando .
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può
anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio,
interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le
necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando .
Art. 420 (Internamento definitivo in
manicomio)
(abrogato)
Art. 421 (Decorrenza degli effetti dell'interdizione
e dell'inabilitazione)
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti
dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art.
416.
Art. 422 (Cessazione del tutore e del curatore
provvisorio)
Nella sentenza che rigetta l'istanza
d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore
provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in
giudicato.
Art. 423 (Pubblicità)
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e
la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente
annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro
e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita.
Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato)
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla
curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli
interdetti e alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina
del tutore provvisorio dell'interdicendo e del
curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per
l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta
del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare
individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri,
indicati nell'art. 408.
Art. 425 (Esercizio dell'impresa commerciale da parte
dell'inabilitato)
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa
commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice
tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.
Art. 426 (Durata dell'ufficio)
Nessuno e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o
nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge,
della persona stabilmente
convivente,
degli ascendenti o dei discendenti.
Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e
dall'inabilitato)
Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o l'inabilitazione, o
in successivi provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza
del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano
essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono
essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o
aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti
compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla
nomina segua la sentenza di interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi
causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato,
senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo
la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora
alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o
prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni
dell'articolo seguente.
Art. 428 (Atti compiuti da persona incapace d'intendere
o di volere)
Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria,
incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati
compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi
eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il
pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere
o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede
dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il
contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
Art. 429 (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione)
Quando cessa la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza
del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado,
del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del
pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione
o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne
il pubblico ministero.
Se nel corso
del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare
opportuno
che, successivamente alla revoca, il soggetto sia
assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza
di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare.