(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Nota bene:
quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte
dalla
Legge 8 marzo
2000, n. 53 e dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della
dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella
scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.
1. La presente legge detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza
della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
1. E' persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo
favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le
relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo
3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche
di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
5. Principi generali per i diritti della persona
handicappata.
1. La rimozione delle cause invalidanti, la
promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono
perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la
ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, sociale e tecnologica
anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e
private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona
handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli
della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata,
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno
1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la
prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento
sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di
fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
1. Gli interventi per la prevenzione e la
diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della
legge 23 dicembre
1978, n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze
e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni,
disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a)
l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono
determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell'articolo 5, primo comma, della
legge 23 dicembre
1978, n. 833 . Con tali atti possono
essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita
anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle
scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di
patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo
giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto
sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della
legge 23 dicembre
1978, n. 833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed
ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo
Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
1. La cura e la riabilitazione della persona
handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e
sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona
handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli
interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o
presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi
e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni
assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti
sul territorio, in Italia e all'estero.
8. Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale
della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere
socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto
domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno
della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e
ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle
dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle
prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e
privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria,
un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei
centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.
9. Servizio di aiuto personale.
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle
unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di
sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a
facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini
stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato
con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e
può avvalersi dell'opera aggiuntiva
di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai
sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b),
c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale
di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata
dall'articolo 2, comma 2, della
legge 11 agosto
1991, n. 266.
10. Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità.
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con
le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite
dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 , possono
realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque
il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite
dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone con handicap in situazione di gravità.
1-bis.
Gli enti di cui al comma 1 possono
organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei
soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del
nucleo familiare.
[comma aggiunto dal primo articolo dalla
legge 21 maggio 1998, n. 162]
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le
attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate
d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui
all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in
situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e
organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.
5. Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi
presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare
alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3,
con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile
per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a
diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per
gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.
1. Nei casi in cui vengano concesse le
deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989,
ove
nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno
dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con
il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La
commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del
decreto del
Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri
fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le
modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili
nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione
e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da
altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla
diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione
provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona
handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado
di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per
controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie
locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito
atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo
comma, della
legge
23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è
aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e
per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La
frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una
relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di
degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i
minori sono iscritti.
10. Negli
ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al
presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale
esperto.
1. L'integrazione scolastica della persona
handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517,
e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma
di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno
1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i
Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per
la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme
di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università
di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con
centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università
di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del
piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie
all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti
di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti (1 bis).
6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti
all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati
anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università
nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli
oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)
(1bis) Vedi,
anche, il
D.M. 9
luglio 1992.
(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999,
n. 17
14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa
e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i
diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche
sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno,
con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui all'articolo 4 della
legge 19 novembre
1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento
nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti
piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli
alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata
legge n. 341 del
1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto
articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami
relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante
anche per l'attività didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata
legge n. 341 del
1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla
legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea,
insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed
elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di
sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito
della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
medesima legge n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline
facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di
cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del
diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo
9 della citata
legge
n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio
1982, n. 270.
6.
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o
non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale
delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in
piani educativi e di recupero individualizzati.
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale
è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle
persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale
nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal
Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto
di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio
e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti
con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno
compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle
singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione
dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività
inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono
annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al
presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può
avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).
(2) Vedi,
anche, il D.M. 26 giugno 1992.
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella valutazione degli alunni
handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono
predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di
secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e
tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le
prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento
di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto
dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il
superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia
e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis.
É consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione
alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti
su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis)
5 - bis. Le università, con proprie
disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di
coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti
l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2
ter)
(2 bis) comma
così modificato dalla
Legge
28 gennaio 1999, n. 17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999,
n. 17.
1. Le regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma,
lettere g) e h), della
legge 21 dicembre
1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli
ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei
metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante
attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione
professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai
centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale
tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata
che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in
corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale
sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i
corsi normali. I corsi possono
essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere
realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata
legge n. 845 del
1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività
di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845
del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i
corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini
della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo
restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata
legge n. 845 del 1978,
una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n.
281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali
di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure
fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta
dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei
cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto
pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II
del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e
di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di
revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra
comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie
locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni
conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro
per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (3).
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è
condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle
singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo
svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione
delle persone handicappate.
(3) Il D.M. 30 novembre 1994
(G.U. 16
dicembre 1994, n. 293) ha approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal
presente articolo.
19. Soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio.
1. In attesa
dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le
disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a
coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità
lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene
conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della
minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi
dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche,
psichiatriche o psicologiche.
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni.
1. La persona handicappata sostiene le prove
d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso
degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in
relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda
di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni
il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.
648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro
titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di
cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
22. Accertamenti ai fini del
lavoro pubblico e privato.
1. Ai fini
dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione
di sana e robusta costituzione fisica.
23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di
attività sportive, turistiche e ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline
sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con
proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di
comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in
conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi
da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti
di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli
impianti ai sensi del
decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione
della
legge 9
gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio
delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983,
n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
24. Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare
l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989,
e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime
finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata
legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del
nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali,
come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti
di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di
cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla
normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che
le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi
restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della
legge 28 febbraio 1986,
n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede
di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione
d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di
abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti
in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione
dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e
inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico
degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno
per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale
(CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando
il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata
legge n. 41 del 1986,
dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21,
della citata legge
n.
41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che
in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la
contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2
per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione
e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni
adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27
della citata
legge
n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n.
13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle
concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire
l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante
installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché
mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di
rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di
servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire
la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
26. Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le regioni disciplinano le modalità con le
quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo,
alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità
di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi
dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,
piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la
conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno
1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone
non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione
dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I
piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono
coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è
destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20
del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi,
di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.
6. Sulla base
dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati
di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto
contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi
di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
1. A favore dei titolari di patente di guida
delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità
sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento,
a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della
legge 9 aprile 1986, n.
97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le
parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche
prodotti in serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione
dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1,
decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle
categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della
differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo
81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n.
111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui
all'articolo 41 della presente legge.
5. Le unità
sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma
1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che
provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 42.
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone
handicappate.
1. I comuni assicurano appositi spazi
riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti
direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da
privati.
2. Il
contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei
parcheggi di cui al comma 1.
29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali,
i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli
elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del
diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di
accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991,
n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in
cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il
diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un
handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita
annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
1. Le regioni
per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della
persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la
partecipazione dei cittadini interessati.
1 All'articolo 3, primo comma della Legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"r-bis) dispone una riserva di
finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a
comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati,
imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea
o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle
esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari
assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico, tra i cui
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte
o impedite capacità motorie." (4)
[2. Il contributo di cui alla lettera
r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo
del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base
delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di
alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.]
(5)
[3. Il contributo di cui al comma 2 può
essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli
enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel
campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di
alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate
ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate
in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.] (5)
[4. Le associazioni presenti sul
territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a
fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per
la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del
primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.] (5)
(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma 3 della
Legge 30 aprile 1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2 della Legge
30 aprile 1999, n. 136
[1.
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare
complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo
dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono
deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri
per sè o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché
dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la
persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del
percipiente] (6).
(6) Abrogato
dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1
della legge 27 luglio 1994, n. 473
[1.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della
legge 30 dicembre
1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.]
(7quinquies)
1. La
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap
in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni
del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
2. In
alternativa al prolungamento del congedo possono
essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il
congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne
abbia diritto.
4.
Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il
prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente
alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi
dell’articolo 32.
(dall’art. 33 del Decreto l.vo 26 marzo 2001, n.151).
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si
cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata
legge n. 1204 del
1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. (7quater)
5. Il
genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La
persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4
e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità. (7ter)(7quater)
(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324,
convertito dalla
legge
27 ottobre 1993, n 423, ha fornito l'interpretazione autentica
dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo
19 della legge 8 marzo
2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo
20 della
legge 8 marzo 2000,
n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la circolare INPS 17
luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86
del
decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo
33 del decreto
citato.
1. Con decreto
del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al
terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che
permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o
sensoriale.
35. Ricovero del minore
handicappato.
1. Nel caso di
ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a
carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato
l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184.
36. Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520,
521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi
contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una
persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i
procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione
di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla
quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
37. Procedimento penale in
cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il Ministro
di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto
le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue
esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza,
nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia
preventiva e di espiazione della pena.
1. Per fornire i servizi di cui alla presente
legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre
1978, n. 833. Possono inoltre
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative,
sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione
del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la
conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni,
anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la
presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano
costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socioriabilitativi senza fini di lucro, possono
erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini
previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo
dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità
dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi
nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della
legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale
dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e
le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio (8):
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di
programma di cui all'articolo 27 della
legge 8 giugno
1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e
delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi
sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa
a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le
università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative
delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato
nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con
gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel
campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui
all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di
bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi
all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle
aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18,
comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale
analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio
anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis)
a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle
persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3,
mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della
durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo
9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10,
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza
nell'ambito di programmi previamente concordati;
(9)
l-ter)
a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente
alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia
personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non
superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi
di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle
prestazioni erogate e della loro efficacia.
(9)
(8) - comma così modificato dal primo
articolo della
Legge
21 maggio 1998, n. 162.
(9) - lettera aggiunta dal primo articolo
della
Legge 21
maggio 1998, n. 162.
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi
regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti
comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano
le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi
sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito
territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con
gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo
statuto stesso.
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina
l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli
obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di
sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della
legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti
disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono
presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto
con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per
gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di
cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per
gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il
coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere
chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte
l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del
disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
(10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987,
n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate
e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi
informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro
il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati
relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia,
nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi
agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo
anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue
funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da
tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del
Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari
regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è
presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia,
della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli
affari sociali.
(10) La Corte
costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre 1992,
n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
41, sesto comma, nella parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che
il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da".
Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche
dell'handicap.
I. Il Ministro per la solidarietà sociale,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive
sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle
politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e dei
privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e
della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale
conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali
correzioni alla legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal primo articolo
della
Legge 21
maggio 1998, n. 162.
Art. 41-ter. Progetti sperimentali.
1. Il Ministro per la solidarietà sociale
promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi
previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale,
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le
modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui
al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il
finanziamento dei progetti di cui al presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal primo articolo
della
Legge 21
maggio 1998, n. 162.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali
provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui
all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli
abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione
della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può
essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo
41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare
concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione,
nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli
enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi
per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente
legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e
grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120
miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da
ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per
l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei
casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo
13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per
l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di
secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli
strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per
i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512
milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi
a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
6856 dello stato di previsionie del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di
handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. L'articolo 230 del testo unico approvato
con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento
approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo
dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.