Torino, 6 maggio 2005

ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: AGGIORNAMENTO SUGLI ULTIMI ATTI DELIBERATIVI DELLA  REGIONE PIEMONTE

  • La continuità terapeutica prevista dalla delibera regionale

Gli anziani cronici non autosufficienti ricoverati in ospedale (o in altra struttura sanitaria) non possono essere dimessi prima che siano state assicurate e organizzate - dall’Asl di residenza - le cure domiciliari (concordate con i familiari) o sia stata individuata la residenza socio-sanitaria (Rsa-Raf) per il ricovero definitivo.

Per quanto riguarda la Regione Piemonte quanto sopra è stato confermato con Delibera di Giunta del 20 dicembre 2004, n. 72-14420 "72/2004 "Percorso di continuità assistenziale per anziani ultra65enni non autosufficienti o persone i cui bisogni sanitari e assistenziali siano assimilabili ad anziani non autosufficienti".

  • Le cure domiciliari

Con Delibera della Giunta della Regione Piemonte del 23 dicembre 2003, n. 51-11389 "Dpcm 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione dei livelli essenziali di assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria" vengono definiti i Lea nell’area delle cure domiciliari e della residenzialità.

Fatto salvo il diritto alle cure sanitarie gratuite in caso di ricovero nella fase acuta, di riabilitazione e lungodegenza (ospedali, case di cura convenzionate) e il diritto soggettivo alle prestazioni del medico di medicina generale, per le cure domiciliari vengono fissati i seguenti criteri:

In base alle leggi nazionali, le cure domiciliari (Adi, assistenza domiciliare integrata, Oda, ospedalizzazione a domicilio) non sono ancora un diritto esigibile, così come non è esigibile l’erogazione dell’assegno di cura e/o il riconoscimento di un contributo forfetario al familiare che accetta di essere da riferimento e sostegno al congiunto non autosufficiente.

In assenza di una legge regionale è indispensabile che Asl e Comuni (o Consorzio socio-assistenziale o Comunità montana) abbiano approvato una propria delibera e definito i criteri di accesso e gli aventi diritto.

Per questo si raccomanda di prendere visione dei provvedimenti emanati dalla propria Asl di residenza o dall’Ente locale gestore dei servizi socio-assistenziali, prima di accettare le dimissioni dalla struttura sanitaria al fine di essere certi circa gli impegni dei suddetti enti in materia di cure domiciliari.

  • L’assistenza residenziale socio-sanitaria per le persone anziane malate croniche non autosufficienti (e adulti le cui condizioni sanitarie sono assimilabili).

Con delibera della Giunta del 30 marzo 2005 n. 17-15226 la Regione Piemonte ha stabilito di procedere all’attuazione graduale dei Lea (Livelli essenziali di assistenza sanitaria) nell’ambito della residenzialità per gli anziani cronici non autosufficienti. Detta attuazione deve essere concertata con le istituzioni e le parti sociali, che hanno sottoscritto l’accordo e che fanno parte del Tavolo congiunto Regione-Territorio per l’applicazione dei Lea sull’area socio-sanitaria di cui alla citata Dgr n. 51-11389/2003

Il Servizio sanitario regionale continua ad essere titolare delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza, ma all’utente/Comune viene richiesto il pagamento della cosiddetta quota alberghiera .

Si ricorda che ai sensi dell’art. 54 della legge 289/2002, a partire dal l° gennaio 2003, l’importo della quota alberghiera non può essere superiore a quella versata dall’Asl (minimo 50% a carico dell’Asl; massimo 50% a carico utente/Comune). Ad esempio, per una tariffa giornaliera di euro 66,00 l’Asl era tenuta a versare alla struttura residenziale almeno 33,00 euro e altrettanti dovevano al massimo essere corrisposti dall’utente/Comune.

A seguito della su citata Dgr 17/2005 la ripartizione a regime definitivo (2006) fra le quote sanitaria e alberghiera sarà la seguente:

FASCE

Retta complessiva

Quota
sanitaria

Quota
alberghiera

Alta intensità
con incremento

98,00

56,50

41,50

Alta intensità

90,00

48,50

41,50

Media intensità
con incremento

83,00

41,50

41,50

Media intensità

73,00

36,50

36,50

Bassa intensità

68,00

34,00

34,00

 

Nella fase transitoria (e cioè durante il 2005), secondo quando esplicitato in delibera "la tariffa complessiva, in essere in ciascun ambito territoriale alla data del 31.12.2003, compresi gli oneri fiscali, è provvisoriamente ridimensionata come segue.

  • per le tipologie di intervento corrispondenti alla Rsa di cui alla Dgr. N.41-42433/1995, la tariffa omnicomprensiva risultante da tale incremento non potrà in ogni caso essere superiore ad € 86,00 così ripartita: 54% a carico del Servizio sanitario regionale e 46% a carico dell’utente/Comune-Regione;

  • per le tipologie di intervento corrispondenti alla Raf di cui al Dgr. N.41-42433/1995, la tariffa omnicomprensiva risultante da tale incremento non potrà in ogni caso essere superiore ad € 70,00, così ripartita:
    50% a carico del Ssr e 50% a carico dell’utente/Comune-Regione.

    Tale valore d’incremento è omnicomprensivo, ivi compreso il tasso d’inflazione programmata e gli oneri fiscali".

  • Criteri di compartecipazione

    La delibera regolamenta anche i criteri di compartecipazione degli utenti e prevede che "in caso di insufficienza di reddito e/o del patrimonio (secondo i criteri approvati da ciascun Comune o Ente gestore socio-assistenziale nel rispetto della normativa nazionale), l’integrazione della retta giornaliera a carico dell’utente compete all’Ente gestore delle attività socio-assistenziali di residenza dell’utente. Dalla somma di tali fattori reddituali viene detratta la somma mensile non inferiore ad € 100 (cento) che deve essere lasciata a disposizione dell’utente per spese personali. Tale cifra è rivalutabile dalla Regione in sede di monitoraggio annuale".

    Come è noto, la quota sanitaria è a totale carico del Servizio sanitario regionale, mentre la retta alberghiera è dovuta dall’ultrasessantacinquenne non autosufficiente o dalla persona handicappata riconosciuta in situazione di gravità dalle competenti commissioni, sulla base della propria situazione economica personale.

    Che cosa comprende la retta di ricovero

    La retta di ricovero è composta da una quota sanitaria, a carico del Servizio sanitario regionale e da una tariffa alberghiera, a carico dell’utente/Comune.

    Le prestazioni a carico dell’Asl (quota sanitaria) sono le seguenti:

  • tutti i costi per la medicina generale. Detti oneri non concorrono alla determinazione della tariffa residenziale;

  • tutte le prestazioni di assistenza medica, garantite dai medici di medicina generale. Al riguardo si segnala che "deve essere stabilito e opportunamente pubblicizzato l’orario settimanale di effettiva presenza medica all’interno della struttura"

  • le attività di assistenza infermieristica e tutelare alla persona garantite attraverso i tempi medi indicati in delibera, a seconda della fascia di intensità del bisogno sanitario e assistenziale, nonché gli eventuali interventi riabilitativi;

  • l’assistenza specialistica, farmaceutica e protesica nonché ogni altra prestazione diagnostica;

  • le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l’effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche qualora non erogabili direttamente nell’ambito della struttura residenziale;

  • La fornitura di farmaci, sulla base di quanto previsto nel rispettivo Prontuario terapeutico aziendale. L’erogazione di farmaci ad personam e di fascia C agli ospiti delle struttura socio-sanitarie è valutata dalla commissione terapeutica aziendale, sentito il parere dell’Uvg.

  • Gli indirizzi gestionali dei provvedimenti di cui ai punti e) e f) saranno oggetto di specifico provvedimento entro 60 gg dall’entrata in vigore della delibera e cioè entro il l° luglio 2005.

  • Le prestazioni alberghiere a carico dell’utente/Comune.

    Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale comprendono:
    il vitto, la pulizia dei locali, la lavanderia (biancheria e servizio guardaroba), il parrucchiere (attività connesse con l’igiene della persona quali lavaggio, asciugatura, taglio).

    Merita rilevare che la tariffa alberghiera include l’assistenza al pasto. Nel capitolo "Tipologia e qualità del servizio di ristorazione" si precisa, tra l’altro, che "occorre dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio mensa risponda ai seguenti requisiti:

  • "Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;

  • "Assistenza al pasto connotata da pazienza, gentilezza, disponibilità e comprensione nei confronti delle esigenze degli assistiti, con particolare riguardo alle condizioni di non autosufficienza; in particolare, deve essere garantito l’imboccamento alle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente;

  • "rispetto dei tempi stabiliti per i pasti" (…).

  • Le prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale

    Le attività erogabili dalle strutture socio-sanitarie non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell’utente sono le seguenti:

  • "parrucchiere: include tutte le attività ulteriori rispetto a quelle di cui al punto precedente,

  • "lavanderia: include la gestione dell’abbigliamento personale, eccedente il valore indicato al punto precedente;

  • "cure estetiche, escluse quelle prescritte nel progetto individuale e nel Progetto assistenziale individuale, nonché quelle prescritte dal medico per esigenze sanitarie (es. pedicure);

  • Trasporti e servizi di accompagnamento per esigenze personali, diverse da quelle di ordine sanitario o socio-assistenziale;

  • Supplementi per camera singola o per camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie per anziani.

  •  

    • Unità di valutazione geriatrica (Uvg) e Unità di valutazione handicap (Uvh)

    Per l’accesso alle cure domiciliari o per il ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie i cittadini devono rivolgersi alle commissioni Uvg , nel caso di soggetti anziani cronici non autosufficienti oppure Uvh, se trattasi di persone con handicap, della propria Asl di residenza, per la valutazione della loro situazione sanitaria e socio-assistenziale indispensabile per la definizione del progetto individuale di cura e assistenza

    E’ previsto che "rispetto alla valutazione l’interessato, se ne ha le capacità, o il famigliare o il tutore o l’amministratore di sostegno, può avvalersi, in sede valutativa o comunque prima che le commissioni si siano formalmente espresse, della perizia di propri esperti e/o farsi rappresentare da un’associazione di categoria e/o di volontariato che opera a difesa dei diritti delle persone anziane. La Commissione centrale per le rivalutazioni cliniche (…) costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i diversi soggetti (…) in merito alle valutazioni e rivalutazioni espresse a livello locale".

    www.fondazionepromozionesociale.it