APPUNTI
SULLA PARTICOLARE SITUAZIONE
DELLA
LOMBARDIA |
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Le norme nazionali prevedono l’obbligo del Servizio sanitario a garantire la prosecuzione delle cure dopo un ricovero ospedaliero fino al rientro al domicilio o l’inserimento in convenzione in Rsa
Torino, 21 gennaio 2022
2. Inoltre, l’articolo 23 della Costituzione stabilisce perentoriamente che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Pertanto, non avendo mai il Parlamento approvato norme che trasferiscano a carico dei congiunti gli obblighi spettanti per legge al Servizio sanitario nazionale, i familiari degli infermi, compresi ovviamente quelli non autosufficienti, non hanno alcun obbligo a fornire le prestazioni sanitarie ai propri cari. Il che non significa che siano importanti forme di sostegno affettivo e materiale da parte dei congiunti, che rientrano tuttavia nella sfera dei rapporti interfamiliari.
3.1. Nel momento in cui i parenti, sotto le continue pressioni del personale sanitario, accettano/subiscono le ingiustificate ed illegittime dimissioni del paziente, volontariamente assumono ogni responsabilità economica, civile e penale nei confronti del congiunto non autosufficiente che, per la sua condizione, richiede prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie assolutamente indifferibili 24 ore su 24, e anche per evitare di incorrere nel reato di abbandono di persona incapace. 3.2. Inoltre, i parenti che accettano/subiscono le ingiustificate ed illegittime dimissioni, se richiedono la degenza presso una Rsa sono costretti a firmare contratti vessatori che, oltre a stabilire rette molto onerose (in media oltre 70 euro al giorno), prevedono il versamento di una cauzione che in genere può ammontare anche a 2.000 euro o più. 3.3. Alcuni contratti prevedono che le Rsa possano aumentare l’importo delle rette anche sulla base delle dichiarate maggiori prestazioni da fornire all’infermo; possono anche, a loro completa discrezione, dimettere in qualsiasi momento i propri degenti, scaricando quindi ogni onere in capo al congiunto che ha sottoscritto il contratto. 3.4. Infine la Regione Lombardia non versa il 50% del costo effettivo totale della retta, per cui accade che il familiare cerchi la Rsa più economica e non quella che è in grado di assicurare adeguati standard di personale sanitario sulla base delle esigenze del malato non autosufficiente. 3.5. Le ATS (che gestiscono i ricoveri negli ospedali e nelle strutture sanitarie) dovrebbero garantire la continuità terapeutica ovvero il passaggio del malato non autosufficiente e la sua presa in carico da parte dei Servizi territoriali (in Lombardia le Asst). 3.6. Così le Asst di competenza, in base alle leggi statali vigenti, dovrebbero garantire la copertura delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie occorrenti al malato non autosufficiente, ma non è così. 3.7. Le ATS spingono per la dimissione, come sopra descritto, mentre le Asst, come ha rilevato il Difensore civico della Regione Lombardia, si limitano a prevedere solamente interventi a favore delle persone con disabilità grave o gravissima come previsto dai relativi provvedimenti regionali. 3.8. Pur non avendo alcun obbligo di prendere in carico le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie necessarie alle persone malate croniche non autosufficienti, i parenti, sempre volontariamente e sempre tramite l’inoltro della lettera di opposizione alle dimissioni, possono richiedere le cure domiciliari.
3.9. Anche in questo caso, mentre le Asst di
competenza, in base alle leggi statali vigenti, dovrebbero garantire la
copertura delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie occorrenti al
malato non autosufficiente, esse si limitano, come ha anche rilevato il
Difensore civico della Regione Lombardia, a prevedere solamente
interventi a favore delle persone con disabilità grave o gravissima come
previsto dai relativi provvedimenti regionali. Per evitare le dimissioni da ospedali, case di cura e centri riabilitativi al termine della fase acuta delle patologie
4. Per non assumere le conseguenti
responsabilità civili, penali ed economiche relative alla continuazione
delle cure sanitarie e/o socio-sanitarie, la prima forma di tutela di
cui possono avvalersi i congiunti degli anziani malati cronici non
autosufficienti, è l’opposizione alle dimissioni
ospedaliere dei propri cari ricoverati, con richiesta di continuità
diagnostica e terapeutica. L’integrazione della retta da parte del Comune di residenza e l’importante presa di posizione del Difensore civico regionale sull’applicazione delle vigenti norme sull’ISEE
5. I Comuni e/o gli Enti gestori della
funzione socio assistenziale sono tenuti, nel caso in cui il malato non
disponga dei mezzi economici necessari per far fronte alla retta
alberghiera di ricovero in Rsa – e se ne viene fatta richiesta –, ad
integrare la retta alberghiera secondo quanto previsto dalle vigenti
norme sull’Isee (Dpcm 159/2013). Tuttavia, non tutti i Comuni danno
corretta applicazione alle norme relative all’Isee, di cui al Dpcm
159/2013 e s.m.i., nel momento in cui ricevono domanda per
l’integrazione della retta alberghiera per i ricoveri di persone non
autosufficienti presso strutture residenziali socio-sanitarie.
6. In base alle leggi vigenti i genitori, i figli, il coniuge e gli altri congiunti non rappresentano la persona non autosufficiente parzialmente o totalmente incapace di provvedere alla tutela della propria persona e dei propri interessi. Se si tratta di un infermo non totalmente incapace è consigliabile che, con la massima sollecitudine, venga richiesto al Giudice tutelare, competente in base alla residenza del malato, la nomina di un amministratore di sostegno anche per evitare che, ad esempio, su richiesta della struttura sanitaria in cui l’infermo è degente, venga effettuata la nomina di un estraneo alla famiglia. La procedura è gratuita e non occorre l’intervento di un legale. Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.tutori.it. Esposto penale
7. Tenuto conto della continua, palese e
devastante violazione dei diritti sanciti dalle leggi vigenti, in data
15 novembre 2019 è stato presentato a tutte le Procure della Lombardia
un esposto penale, il cui testo integrale è recuperabile a questo
link. |