U.T.I.M. - Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali
delegazione di Nichelino
- con la collaborazione del Comune di Nichelino
 

 

Le cure SANITARIE sono un DIRITTO di TUTTI
OPUSCOLO  INFORMATIVO  per  la  CITTADINANZA


SUI DIRITTI DEI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI E ANZIANI, AD ESSERE CURATI IN OSPEDALE,
O IN CASA DI CURA CONVENZIONATA, QUANDO NON È POSSIBILE PROVVEDERE AL PROPRIO
DOMICILIO

 

 

 

 

INDICE

 

4       Cosa affermano le leggi                                                                                   

4       Altre informazioni utili                                                                                       

4       Lettera facsimile di opposizione alle dimissioni                                                 

4       Due importanti atti del Comune di Nichelino                                                      

4       Per ulteriori informazioni                                                                                   

 

 

 

 

4       Cosa affermano le leggi

 

Il diritto dei malati cronici non autosufficienti (anziani e non) alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, è stabilito dalle seguenti disposizioni:

 

 

¨       l'assistenza sanitaria deve essere fornita, indipendentemente dalla sua durata, alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia
(legge 4 agosto 1955 n. 692)

 

¨       l'assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti gli anziani
"quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o
chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio
"
(decreto del Ministro del lavoro del 21 dicembre 1956)

 

¨       le regioni devono programmare i posti letto degli ospedali
tenendo conto delle esigenze dei malati "acuti, cronici,
convalescenti e lungodegenti
" (art.29
legge 12 febbraio 1968 n. 132)

 

¨       le ASL devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età,
le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali (legge 13 maggio 1978 n. 180)

 

¨       le ASL sono obbligate a provvedere alla "tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione". Le prestazioni devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano
"le cause, la fenomenologia e la durata" delle malattie
(legge 23 dicembre 1978, n.833
)

 

¨       le cure sanitarie sono dovute indistintamente ai malati acuti e cronici senza limiti di durata, e il "decreto Craxi" (dpcm 8.8.1985) sull'integrazione socio-sanitaria essendo un atto amministrativo, ha nessun valore normativo (sentenza n° 10150 del 1996 della Suprema Corte di Cassazione)

 

¨       la Finanziaria 2003 all'art. 54 ha confermato i Livelli essenziali di assistenza indicati dal dpcm 29.11.2001, rilevando al comma 2 che "Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 (…)"; ovvero  anche gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza, nonché quelli relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti.

 

 

 

 

 

4       Altre informazioni utili

 

1.      I RICOVERI NELLE CASE DI CURA CONVENZIONATE non durano solo 60 giorni. Infatti la deliberazione della Giunta regionale DGR 34/2000 stabilisce che sulla base di accertamenti medici è possibile continuare la degenza senza alcun abbattimento tariffario per la casa di cura, per altri 60 giorni.
Oltre tali 120 giorni permanendo le necessità degenziali è sempre l'Asl che deve prendersi carico del paziente (e non la famiglia).

 

2.      I TRASFERIMENTI DA OSPEDALE a case di cura per lungo-degenze effettuati in ambulanza sono a cura e a spese dell'ospedale di partenza
(cfr. Circolare del 23.10.2000 dell'Assessorato alla Sanità regionale).
 

 

3.      L’EROGAZIONE DEI FARMACI, presso strutture residenziali extraospedaliere (es. Rsa-Residenze sanitarie assistenziali) convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per anziani non autosufficienti comprende la copertura gratuita dei farmaci di fascia compresi nel prontuario del S.S.N. (cfr. DGR Piemonte del 30.11.1998 n.20-26187)

 

4.      PRIMA DI ACCETTARE LE DIMISSIONI da una struttura ospedaliera, o da una casa di cura privata convenzionata, è opportuno chiedere l'impegno scritto dell'Asl di riferimento in merito agli interventi domiciliari garantiti.

 

5.      SE NON SI È IN GRADO DI ASSISTERE a domicilio ci si può opporre alle dimissioni da ospedali / case di cura private convenzionate, qualora non sia garantita la continuità terapeutica in altra struttura sanitaria pubblica o convenzionata. L'opposizione è effettuata attraverso una lettera raccomandata  (si veda fac simile di lettera riportato più avanti).

 

6.      NESSUN PAGAMENTO È DOVUTO dai familiari di assistiti con
handicap in situazione di gravità o di ultra-65enni non autosufficienti ricoverati in strutture assistenziali pubbliche o private convenzionate.                                                                        
Difatti, l'art. 25 della legge sull'assistenza (legge 328/2000) prevede che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito per le prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti. Si ricorda che la condizione di handicap in situazione di gravità è accertata dalle specifiche commissioni delle Asl. Altresì, la condizione di non autosufficienza è certificata dalle Unità di valutazione geriatriche (UVG).                                                                                                      
 

 

 

 

4       Lettera fac-simile
per opporsi alle dimissioni dei malati cronici non autosufficienti.  La lettera è predisposta dal
Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti - via Artisti 36 - 10124 Torino 
Telefonare al n°  011.812.4469 per eventuale necessità di consulenza (gratuita).

 

 

Data, ________________

RACCOMANDATA A/R               - Al Direttore generale ASL ___( vedi nota (*))
RACCOMANDATA A/R               - Al Direttore sanitario (Ospedale o Casa di cura privata)

                        - Al Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti

 Oggetto: OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI

      
…I... sottoscritto………....…………………… abitante in ……...…………….Via …….....…...... . n°…,
visto l’art.41 della legge 12.02.1968 n.132 (che prevede il ricorso contro le dimissioni) e tenuto conto che l’art. 4 della legge 23.10.1985 n. 595 e l’art 14, n.5 del d.lgs. 30.12.1992 n. 502, consentono ai cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di sanità, chiede che ..l.. propri…...........................…..abitante in…….. ….....……….. Via…....…….....………….n°….. attualmente ricoverat.. e curat.. presso....................................... non venga dimess.. o venga trasferit.. in un altro reparto dell.. stess… …………..o di altra struttura sanitaria, per i seguenti motivi:
        = il paziente è gravemente ammalato e non autosufficiente
(se del caso, aggiungere: "il paziente non sempre è capace di programmare il proprio futuro");
        = lo scrivente non è in grado di fornire le necessarie cure al paziente e non intende assumere oneri di competenza del Servizio sanitario.
       Fa presente che le cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute anche agli anziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi 4.08.1955 n.692, 12.02.1968 n. 132 (in particolare art. 29), 17.08.1974 n. 386 (le prestazioni ospedaliere devono essere fornite "
senza limiti di durata"), 13.05.1978 n. 180, 23.12.1978 n. 833 (in particolare art. 2 punti 3 e 4 lettera f).
       Si ricorda, inoltre, che il Pretore di Bologna, dott. Bruno Ciccone, con provvedimento del 21.12.1992 ha riconosciuto il diritto alla signora P.F., nata nel 1913, degente in ospedale dal 1986, di "poter continuare a beneficiare di adeguata assistenza sanitaria usufruendo delle prestazioni gratuite del Servizio Sanitario Nazionale, presso una struttura ospedaliera e non di generica assistenza presso istituti di riposo o strutture equivalenti".
     Si segnala, altresì, la sentenza della 1a Sez. Civile della Corte di Cassazione n. 10150/1996 ove si conferma che:
-  le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e per tanto esigibile) alle prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a rilievo sanitario;
-  le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti sia a quelli cronici;
-  essendo un atto amministrativo, il Dpcm dell’8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo.

Per quanto concerne il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"(LEA) divenuto legge con la Finanziaria 2003 (cfr. art.54) si rileva che fra "le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale" sono compresi gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza, nonché quelli relativi alle "attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non autosufficienti".

- L... scrivente richiede l'applicazione delle norme sul consenso informato. Inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241, chiede che gli venga inviata una risposta scritta.

- L.... scrivente si impegna di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il possibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro. Chiede pertanto che, nel caso di trasferimento in altra struttura, non venga allontanato dalla città di…………….....

       Ringrazia e porge distinti saluti.

                                                                       Firma _______________________

 

NOTE: (*) Nel caso in cui l’Ospedale Pubblico sia amministrato in modo autonomo, rispetto all’ASL, la raccomandata A/R va indirizzata, invece, al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera.

- Pretendere una risposta scritta. Non accettare dichiarazioni verbali.
- Eventuali trasferimenti da struttura a struttura devono essere fatti a spese dell’ASL.

 

4       Due importanti atti del Comune di Nichelino

 

  

Mozione approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale il 29.11.2001 (di seguito il testo)

 

" (omissis)

 

Si ribadisce che

non è compito del CISA 12 accollarsi oneri di non propria competenza, in quanto le leggi nazionali vigenti emanate dal Parlamento OBBLIGANO le ASL ad assicurare a TUTTI i malati (quindi anche agli anziani malati cronici le cui condizioni sono così gravi da determinare ANCHE la non autosufficienza, i malati di Alzheimer, i malati psichiatrici, ecc.) le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione.

 

Si sollecita

il Sindaco ad intraprendere tutte quelle iniziative a sostegno del DIRITTO alla cura di tutti i Cittadini malati, altresì contro le dimissioni dagli ospedali e dalle case di cura convenzionate, quando non sono possibili altre risposte sanitarie – domiciliari o residenziali – nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali.

 

Si impegna

l’Amministrazione comunale a promuovere ed a predisporre una campagna informativa che fornisca tutte le risposte praticabili, tra cui le possibili iniziative, in termini di legge, per preservare i diritti del malato.

 

Si impegna

Altresi' l'Amministrazione a verificare la possibilità di poter disporre di maggiori fondi da trasferire al CISA 12, fondi finalizzati a quanto in argomento. "

 

 

 

 

 

Ricorso al Tar per l'annullamento del decreto sui LEA

 

Il Comune di Nichelino ha ricorso al Tribunale amministrativo regionale (presso il Tar del Lazio - in data 29 aprile 2002) per l’annullamento del d.p.c.m. 29/11/2001 sui "L.E.A." - Livelli essenziali di assistenza (in particolare dell'allegato 1C) che, in sintesi, oltre a negare il diritto alle cure sanitarie, trasferisce competenze ed oneri ai Comuni senza assegnare loro le risorse finanziarie.

 

 

 

 

 

 

4       Per ulteriori informazioni

 

 

Alcuni riferimenti a cui ci si può rivolgere per una consulenza gratuita:

 

UTIM - delegazione di Nichelino

Via Verdi, 13 - 10042 Nichelino (To) tel.011 6801858
utim5@ciaoweb.it

 

FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti
Via Artisti, 36 - 10124 Torino   -  tel.011.8124469   fax 011. 8122595
info@fondazionepromozionesociale.it

Per altri approfondimenti si consiglia, altresì, la consultazione in Internet del sito Web:

http://www.fondazionepromozionesociale.it