U.T.I.M.
- Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali
delegazione di Nichelino
Le cure SANITARIE sono
un DIRITTO di TUTTI
OPUSCOLO INFORMATIVO per
la CITTADINANZA
SUI DIRITTI
DEI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI E ANZIANI, AD ESSERE CURATI IN
OSPEDALE,
O IN CASA DI CURA CONVENZIONATA, QUANDO NON È POSSIBILE PROVVEDERE AL PROPRIO
DOMICILIO
INDICE
4 Cosa affermano le leggi
4 Altre informazioni utili
4 Lettera facsimile di opposizione alle dimissioni
4 Due importanti atti del Comune di Nichelino
4 Per ulteriori informazioni
4
Cosa affermano le leggi
Il
diritto dei malati cronici non autosufficienti (anziani e non) alle cure
sanitarie, comprese quelle ospedaliere, è stabilito dalle seguenti
disposizioni:
¨
l'assistenza sanitaria deve essere fornita,
indipendentemente dalla sua durata, alle persone colpite da malattie specifiche
della vecchiaia
(legge 4 agosto 1955 n. 692)
¨
l'assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti
gli anziani
"quando gli accertamenti
diagnostici, le cure mediche o
chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio"
(decreto del Ministro del lavoro del 21
dicembre 1956)
¨
le regioni devono programmare
i posti letto degli ospedali
tenendo conto delle esigenze dei malati "acuti,
cronici,
convalescenti e lungodegenti" (art.29 legge 12 febbraio 1968 n. 132)
¨
le ASL devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi
sia la loro età,
le necessarie prestazioni dirette alla
prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali (legge 13 maggio 1978 n. 180)
¨
le ASL sono obbligate a provvedere alla "tutela
della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le
condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione". Le prestazioni
devono essere fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qualunque siano
"le cause, la fenomenologia e la durata" delle malattie
(legge 23 dicembre 1978, n.833)
¨
le cure sanitarie sono dovute
indistintamente ai malati acuti e cronici senza limiti di durata,
e il "decreto
Craxi" (dpcm 8.8.1985) sull'integrazione socio-sanitaria essendo un
atto amministrativo, ha nessun valore normativo (sentenza n° 10150 del 1996 della Suprema Corte di Cassazione)
¨
la Finanziaria 2003 all'art. 54 ha confermato i Livelli essenziali di assistenza indicati
dal dpcm 29.11.2001, rilevando al comma 2 che "Le prestazioni
riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all'allegato 1 (…)"; ovvero anche
gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza,
nonché quelli relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle
persone anziane non autosufficienti.
4
Altre informazioni utili
1.
I RICOVERI NELLE CASE DI CURA
CONVENZIONATE non durano solo 60 giorni. Infatti
la deliberazione della Giunta regionale DGR 34/2000 stabilisce che sulla base
di accertamenti medici è possibile continuare la degenza senza alcun
abbattimento tariffario per la casa di cura, per altri 60 giorni.
Oltre tali 120 giorni permanendo le necessità degenziali
è sempre l'Asl che deve prendersi carico del paziente (e non la
famiglia).
2.
I TRASFERIMENTI DA OSPEDALE a case di cura per lungo-degenze effettuati
in ambulanza sono a cura e a spese dell'ospedale di partenza
(cfr. Circolare del 23.10.2000
dell'Assessorato alla Sanità regionale).
3.
L’EROGAZIONE DEI FARMACI, presso strutture residenziali extraospedaliere (es.
Rsa-Residenze sanitarie assistenziali) convenzionate con
il Servizio sanitario nazionale, per anziani non autosufficienti comprende la copertura
gratuita dei farmaci di fascia compresi nel prontuario del S.S.N. (cfr. DGR Piemonte del 30.11.1998 n.20-26187)
4.
PRIMA DI ACCETTARE LE DIMISSIONI da una struttura ospedaliera, o da una casa di cura
privata convenzionata, è opportuno chiedere l'impegno scritto dell'Asl di
riferimento in merito agli interventi domiciliari garantiti.
5.
SE NON SI È IN GRADO DI ASSISTERE a domicilio ci si può opporre
alle dimissioni da ospedali / case di cura private convenzionate, qualora
non sia garantita la continuità terapeutica in altra struttura sanitaria
pubblica o convenzionata. L'opposizione è effettuata attraverso una lettera
raccomandata
(si veda fac simile di lettera riportato più avanti).
6.
NESSUN PAGAMENTO
È DOVUTO dai familiari di assistiti con
handicap in situazione di gravità o
di ultra-65enni non autosufficienti
ricoverati in strutture assistenziali pubbliche o private convenzionate.
Difatti, l'art. 25 della legge sull'assistenza (legge 328/2000) prevede che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del
solo assistito per le prestazioni sociali erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente
grave, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni non
autosufficienti. Si ricorda che la condizione di handicap in situazione di
gravità è accertata dalle specifiche commissioni delle Asl. Altresì, la
condizione di non autosufficienza è certificata dalle Unità di valutazione
geriatriche (UVG).
4
Lettera fac-simile
per opporsi alle dimissioni
dei malati cronici non autosufficienti.
La lettera è predisposta dal
Comitato per la difesa dei diritti
degli assistiti - via Artisti 36 - 10124
Torino
Telefonare al n° 011.812.4469 per
eventuale necessità di consulenza (gratuita).
Data, ________________
RACCOMANDATA
A/R
- Al
Direttore generale ASL ___( vedi nota (*))
RACCOMANDATA A/R - Al Direttore sanitario (Ospedale
o Casa di cura privata)
-
Al
Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti
Oggetto: OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI
…I...
sottoscritto………....…………………… abitante in ……...…………….Via …….....…...... . n°…,
visto l’art.41 della legge 12.02.1968 n.132 (che prevede il ricorso contro le
dimissioni) e tenuto conto che l’art. 4 della legge 23.10.1985 n. 595 e l’art
14, n.5 del d.lgs.
30.12.1992 n. 502, consentono ai cittadini di presentare osservazioni e
opposizioni in materia di sanità, chiede
che ..l.. propri…...........................…..abitante in…….. ….....………..
Via…....…….....………….n°….. attualmente ricoverat.. e curat.. presso....................................... non
venga dimess.. o venga trasferit..
in un altro reparto dell.. stess…
…………..o di altra struttura sanitaria, per i seguenti motivi:
= il paziente è gravemente ammalato e non autosufficiente
(se del caso, aggiungere: "il paziente non sempre è capace di
programmare il proprio futuro");
= lo scrivente non è in grado di fornire le necessarie cure al
paziente e non intende assumere oneri di competenza del Servizio sanitario.
Fa presente che le cure sanitarie,
comprese quelle ospedaliere, sono dovute anche agli
anziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi 4.08.1955 n.692,
12.02.1968 n. 132 (in particolare art. 29), 17.08.1974 n. 386 (le prestazioni
ospedaliere devono essere fornite "senza limiti di durata"), 13.05.1978 n.
180, 23.12.1978 n. 833 (in particolare art. 2 punti 3 e 4
lettera f).
Si ricorda, inoltre, che il
Pretore di Bologna, dott. Bruno Ciccone, con provvedimento del 21.12.1992 ha
riconosciuto il diritto alla signora P.F., nata nel
1913, degente in ospedale dal 1986, di "poter continuare a beneficiare di adeguata assistenza sanitaria usufruendo
delle prestazioni gratuite del Servizio Sanitario Nazionale, presso una
struttura ospedaliera e non di generica assistenza presso istituti di riposo o
strutture equivalenti".
Si segnala, altresì, la sentenza
della 1a Sez. Civile della Corte di Cassazione n. 10150/1996 ove si
conferma che:
- le leggi
vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e per tanto esigibile)
alle prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a rilievo
sanitario;
- le cure sanitarie devono essere fornite
sia ai malati acuti sia a quelli cronici;
- essendo un atto amministrativo, il
Dpcm dell’8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo.
Per quanto concerne il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"(LEA)
divenuto legge con la Finanziaria 2003 (cfr. art.54)
si rileva che fra "le prestazioni
di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale"
sono compresi gli interventi di riabilitazione e di lungodegenza,
nonché quelli relativi alle
"attività sanitarie e socio-sanitarie rivolte alle persone anziane non
autosufficienti".
- L... scrivente richiede l'applicazione
delle norme sul consenso informato.
Inoltre, ai sensi e per
gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241, chiede che gli venga
inviata una risposta scritta.
- L.... scrivente si impegna di
continuare a fornire al proprio congiunto tutto il possibile sostegno materiale
e morale compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro. Chiede
pertanto che, nel caso di trasferimento in altra struttura, non venga allontanato dalla città di…………….....
Ringrazia e porge distinti saluti.
Firma _______________________
NOTE:
(*) Nel caso
in cui l’Ospedale Pubblico sia amministrato in modo
autonomo, rispetto all’ASL, la raccomandata A/R va indirizzata, invece, al
Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera.
- Pretendere una risposta scritta.
Non accettare dichiarazioni verbali.
- Eventuali trasferimenti da struttura a struttura devono essere fatti a spese
dell’ASL.
4
Due
importanti atti del Comune di Nichelino
Mozione approvata all'unanimità
dal Consiglio Comunale il 29.11.2001
(di seguito il testo)
"
(omissis)
Si ribadisce che
non è compito del
Si sollecita
il Sindaco ad intraprendere
tutte quelle iniziative a sostegno del DIRITTO alla cura di tutti i Cittadini
malati, altresì contro le dimissioni dagli ospedali e dalle case di cura
convenzionate, quando non sono possibili altre risposte sanitarie – domiciliari
o residenziali – nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e
regionali.
Si impegna
l’Amministrazione comunale a
promuovere ed a predisporre una campagna informativa che fornisca tutte le
risposte praticabili, tra cui le possibili iniziative, in termini di legge, per
preservare i diritti del malato.
Si impegna
Altresi' l'Amministrazione a
verificare la possibilità di poter disporre di
maggiori fondi da trasferire al
Ricorso al
Tar per
l'annullamento del decreto sui LEA
Il Comune di Nichelino ha ricorso
al Tribunale amministrativo regionale (presso il Tar del Lazio - in data 29
aprile 2002) per l’annullamento del d.p.c.m. 29/11/2001 sui "L.E.A."
- Livelli essenziali di assistenza
(in particolare dell'allegato 1C) che, in sintesi, oltre a negare il diritto
alle cure sanitarie, trasferisce competenze ed oneri ai Comuni senza assegnare
loro le risorse finanziarie.
4
Per
ulteriori informazioni
Alcuni
riferimenti a cui ci si può rivolgere per una consulenza gratuita:
UTIM - delegazione di Nichelino
Via Verdi,
13 - 10042 Nichelino (To) tel.011 6801858
utim5@ciaoweb.it
FONDAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
Comitato per la difesa dei diritti degli
assistiti
Via Artisti, 36 - 10124 Torino - tel.011.8124469 fax 011. 8122595
info@fondazionepromozionesociale.it
Per altri approfondimenti si consiglia, altresì, la consultazione in Internet
del sito Web:
http://www.fondazionepromozionesociale.it