Prospettive assistenziali, n. 1, gennaio-marzo 1968

 

 

ATTUALITÀ

 

BILANCIO DEI PRIMI SEI MESI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE NELL'ADOZIONE SPECIALE

 

 

Gli stati di adottabilità pronun­ciati alla data del 31/12/67 sono stati:

80 dal Tribunale per i minorenni di Milano;

72 da quello di Torino;

3 da quello di Napoli;

40 da quello di Bologna;

1 da quello di Lecce.

Ci risulta che gli altri 19 Tribu­nali per i Minorenni non hanno pronunciato alcuna dichiarazione di stato di adottabilità.

Al 31/12/67 gli affidamenti pre­adottivi sono stati in tutta Italia meno di dieci!

Il risultato dei primi sei mesi di applicazione della legge sull'ado­zione speciale è quindi del tutto deludente.

Cerchiamo ora d'analizzarne i motivi.

Molti hanno cercato di attribui­re la responsabilità della non ap­plicazione alla macchinosità della legge.

Il lavoro svolto dai Tribunali per i Minorenni di Milano, Torino, Napoli e Bologna è la prova della non validità di simile giustifica­zione.

Altri tentano di scusare l'inatti­vità con la scarsità degli organici dei tribunali per i minorenni.

Ma ciò è vero solo in parte.

Innanzi tutto le leggi vigenti at­tribuiscono ai Primi Presidenti del­le Corti di Appello il potere di destinare ai Tribunali per i Minoren­ni il numero di magistrati che ri­tengono necessario; essi hanno inoltre la facoltà di non far svol­gere ai magistrati addetti ai Tri­bunali minorili funzioni presso la Corte d'Appello o il Tribunale or­dinario. A questo riguardo non si può fare a meno di osservare che molti Primi Presidenti delle Corti di Appello non si sono preoccu­pati molto del funzionamento dei tribunali per i minorenni e ciò sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale. Risulta infatti che la maggior par­te dei Tribunali per i minorenni hanno organici largamente insuffi­cienti, i magistrati addetti eserci­tano spesso - e anche in misura prevalente - le loro funzioni pres­so altri uffici, i locali sono inade­guati, se non addirittura (come a Torino) in uno stato deplorevole.

Poiché evidentemente i bambini non possono attendere che tutti i Primi Presidenti delle Corti di Ap­pello si sensibilizzino al problema, è auspicabile che si attui al più presto la recente legge N. 3312 presentata dall'On. Machiavelli e la si estenda, nel senso che tutti i magistrati addetti al Tribunale per i minorenni e alle relative Pro­cure della Repubblica non possano svolgere contemporaneamente le loro funzioni presso altri uffici.

Poiché anche il numero dei can­cellieri e del personale ausiliario è largamente insufficiente, attendiamo con ansia che il Ministero di Grazia e Giustizia prenda gli op­portuni provvedimenti.

Ma è doveroso sottolineare che almeno il lavoro svolto dai Tribu­nali per i Minorenni di Milano, To­rino, Napoli e Bologna poteva es­sere compiuto anche dagli altri Tribunali. Tanto più che la procedura relativa alla dichiarazione del­lo stato di adottabilità dei figli di ignoti è quanto di più semplice si possa immaginare consistendo essa nella verifica dell'atto inte­grale di nascita del minore. (I mi­nori non riconosciuti assistiti dai brefotrofi sono circa 20.000!)

Come è noto la legge 431/67 at­tribuisce ai giudici tutelari l'impor­tantissimo compito di reperire i minori privi di assistenza materia­le e morale da parte dei genitori e dei parenti ed obbliga le istitu­zioni pubbliche e private di prote­zione e assistenza all'infanzia:

1) a riferire al più presto al Tribu­nale per i Minorenni, tramite il Giudice Tutelare, sulla situazio­ne dei minori privi di assisten­za;

2) a trasmettere trimestralmente gli elenchi di tutti i ricoverati o assistiti.

La situazione in questo settore è ancora peggiore di quella dei Tribunali per i Minorenni.

Infatti, salvo casi isolati, i giu­dici tutelari (900 in tutta Italia) sono rimasti nell'attesa passiva che gli istituti e gli enti effettuas­sero la segnalazione e trasmettes­sero gli elenchi.

D'altra parte la maggior parte degli istituti e enti (esclusi i bre­fotrofi, l'ONMI e l'ENAOLI) nulla ha fatto e, aggiungiamo, molti di essi nulla vorrebbero fare.

A Torino, una assistente sociale tirocinante ha visitato 25 istituti privati nel periodo dal 6/12/67 al 24/1/68: nessuno di essi aveva provveduto a trasmettere gli elen­chi e a segnalare i minori privi di assistenza.

Essi si giustificano asserendo di non sapere che la legge è entrata in vigore (ma questi dirigenti non leggono nemmeno il giornale?); che nessuno dei loro bambini è “in situazione di abbandono” in quanto   riceve    “assistenza” nel loro istituto; che non hanno a loro disposizione i dati concernenti i minori ricoverati (1).

Così agendo, gli istituti privati stanno creando nell'opinione pub­blica una forte corrente di opposizione nei loro riguardi, le cui con­seguenze potranno essere anche molto gravi per il loro futuro (2).

Infine segnaliamo che l'Associa­zione Famiglie Adottive ha inviato il 9 gennaio 1968 questo telegram­ma al Ministro dell'Interno:

«Onorevole Paolo Taviani, Mini­stro dell'Interno, Roma.

Questa Associazione assunte di­rette notizie presso le prefetture di Alessandria, Milano, Roma e Torino ha dolorosamente constata­to che nessuna attività è stata svolta da detti uffici per l'applica­zione della legge 5/6/1967 n. 431 sull'adozione speciale nonostante che essa sia entrata in vigore da oltre 6 mesi. I funzionari interpel­lati hanno dichiarato di non aver ricevuto in merito alcuna disposi­zione. Poiché questa situazione contribuisce ad accrescere i danni che subiscono negli istituti i bam­bini senza famiglia e poiché speci­fiche competenze di protezione all'infanzia competono a codesto Ministero e agli uffici da esso dipen­denti, chiede un sollecito intervento onde superare l'attuale incresciosa inattività. Propone in particolare che secondo la lettera della legge 431/67 vengano impar­tite disposizioni affinché:

1) i minori privi di assistenza ma­teriale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi siano segnalati al più presto ai Tribunali per i Mi­norenni, tramite i Giudici Tute­lari, a sensi del secondo com­ma dell'articolo 314/5;

2) le istituzioni pubbliche o priva­te di assistenza, a sensi del ter­zo comma dell'articolo 314/5, inviino ai Giudici Tutelari l'elen­co di tutti i ricoverati o assisti­ti ivi compresi quelli con handi­caps fisici, psichici e sensoriali (ciechi, sordomuti e insuffi­cienti dell'intelligenza, ecc.) Si chiede inoltre che vengano date precise disposizioni agli organi di vigilanza di codesto Ministero e in particolare ai Prefetti e alle Commissioni pre­fettizie di vigilanza dei brefo­trofi affinché procedano a sensi delle leggi vigenti ad accertare che gli enti e istituti pubblici e privati di assistenza ottem­perino agli obblighi loro spet­tanti.

Grata se Ella vorrà dare assicu­razioni in merito questa Associa­zione porge deferenti ossequi».

Associazione Nazionale famiglie adottive e affilianti

 

* * *

 

La legge sull'adozione speciale allora è negativa?

Lo è certamente per i molti bam­bini oggi costretti a vivere negli istituti, mentre migliaia e migliaia di domande di adozione non sono soddisfatte (3). La situazione, pe­rò, grazie al lavoro dei magistrati minorili sensibili e degli operato­ri sociali migliora di giorno in giorno.

Ma il valore della legge è anche, , se non soprattutto, quello di ave­re evidenziato in modo chiaro la attuale assurda e caotica situazio­ne del settore assistenziale por­tando un gran numero di persone (Magistrati minorili, Giudici Tutela­ri, aspiranti genitori adottivi) ed i mezzi di informazione a prendere coscienza della realtà assistenzia­le. La sistemazione in famiglie adottive dei bambini soli è un pro­blema di lunga e difficile soluzio­ne, ma siano certi coloro che ope­rano nel settore che non contribui­scono solo alla soluzione di sin­goli casi, ma che operano indiret­tamente anche per tutti i minori italiani.

 

  

(1) Si tenga presente che l'art. 194 del R.D. 15 aprile 1926 N. 718 dispone «In ogni istituto di assistenza occorre impian­tare e tenere al corrente: a) un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fa­scicolo personale per ciascun assistito contenente i documenti relativi all'am­missione nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le auto­rità e con gli organi dell'O.N.M.I., gli at­ti rilevati all'eventuale trasferimento in altro istituto o al collocamento esterno, o al licenziamento; c) una scheda indivi­duale per ogni assistito compilata secon­do le norme di cui nell'art. 115 del pre­sente regolamento» (cioè notizie d'ordi­ne sanitario e accertamenti nelle condi­zioni personali, familiari e ambientali).

(2) Vedasi, ad esempio, gli articoli ap­parsi sul Corriere della Sera del 28-1-68 «Troppi bambini senza famiglia tenuti "se­greti " dagli istituti» e su La Notte del 30-1-68 «Nascondono gli orfani per incas­sare i sussidi».

(3) E' ovvio però che gli istituti posso­no procedere ad affidamenti assistenziali senza attendere le decisioni del tribunale per i minorenni. Nell'interesse preminen­te dei bambini è però necessario che l'en­te affidante si assicuri che gli affidatari soddisfino tutte le condizioni giuridiche, psicologiche ed educative (selezione - preparazione degli aspiranti adottanti) di modo che questi affidamenti assistenziali possano essere perfezionati dai tribuna­li per i minorenni in affidamenti preadot­tivi.

 

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