Prospettive
assistenziali, n. 1, gennaio-marzo 1968
ATTUALITÀ
BILANCIO
DEI PRIMI SEI MESI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
NELL'ADOZIONE SPECIALE
Gli stati di adottabilità
pronunciati alla data del 31/12/67 sono stati:
80 dal Tribunale per i minorenni di
Milano;
72 da quello di Torino;
3 da quello di Napoli;
40 da quello di Bologna;
1 da quello di Lecce.
Ci risulta
che gli altri 19 Tribunali per i Minorenni non hanno pronunciato alcuna
dichiarazione di stato di adottabilità.
Al 31/12/67 gli affidamenti preadottivi sono stati in tutta Italia meno di dieci!
Il risultato dei primi sei mesi di applicazione della legge sull'adozione speciale è quindi
del tutto deludente.
Cerchiamo ora d'analizzarne i
motivi.
Molti hanno cercato di attribuire la responsabilità della non applicazione
alla macchinosità della legge.
Il lavoro svolto dai Tribunali per i
Minorenni di Milano, Torino, Napoli e Bologna è la prova della non validità di
simile giustificazione.
Altri tentano di scusare l'inattività
con la scarsità degli organici dei tribunali per i minorenni.
Ma ciò è vero solo in parte.
Innanzi tutto le
leggi vigenti attribuiscono ai Primi Presidenti delle Corti di Appello
il potere di destinare ai Tribunali per i Minorenni il numero di magistrati
che ritengono necessario; essi hanno inoltre la facoltà di non far svolgere
ai magistrati addetti ai Tribunali minorili funzioni presso
Poiché evidentemente i bambini non
possono attendere che tutti i Primi Presidenti delle Corti di
Appello si sensibilizzino al problema, è auspicabile che si attui al
più presto la recente legge N. 3312 presentata dall'On. Machiavelli
e la si estenda, nel senso che tutti i
magistrati addetti al Tribunale per i minorenni e alle relative Procure della
Repubblica non possano svolgere contemporaneamente le loro funzioni presso
altri uffici.
Poiché anche il numero dei cancellieri
e del personale ausiliario è largamente insufficiente, attendiamo con ansia che
il Ministero di Grazia e Giustizia prenda gli opportuni
provvedimenti.
Ma è doveroso sottolineare
che almeno il lavoro svolto dai Tribunali per i Minorenni di Milano, Torino,
Napoli e Bologna poteva essere compiuto anche dagli altri Tribunali. Tanto più
che la procedura relativa alla dichiarazione dello stato di
adottabilità dei figli di ignoti è quanto di più semplice si possa
immaginare consistendo essa nella verifica dell'atto integrale di nascita del
minore. (I minori non riconosciuti assistiti dai
brefotrofi sono circa 20.000!)
Come è noto la legge 431/67 attribuisce
ai giudici tutelari l'importantissimo compito di reperire i minori privi di
assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti ed obbliga
le istituzioni pubbliche e private di protezione e assistenza all'infanzia:
1) a riferire al più presto al Tribunale
per i Minorenni, tramite il Giudice Tutelare, sulla situazione
dei minori privi di assistenza;
2) a trasmettere
trimestralmente gli elenchi di tutti i ricoverati o assistiti.
La situazione in questo settore è
ancora peggiore di quella dei Tribunali per i Minorenni.
Infatti, salvo casi isolati, i giudici
tutelari (
D'altra parte la maggior parte degli
istituti e enti (esclusi i brefotrofi, l'ONMI e l'ENAOLI)
nulla ha fatto e, aggiungiamo, molti di essi nulla vorrebbero fare.
A Torino, una assistente
sociale tirocinante ha visitato 25 istituti privati nel periodo dal 6/12/67 al
24/1/68: nessuno di essi aveva provveduto
a trasmettere gli elenchi e a segnalare i minori privi di assistenza.
Essi si giustificano asserendo di
non sapere che la legge è entrata in vigore (ma questi
dirigenti non leggono nemmeno il giornale?); che nessuno dei loro bambini è “in
situazione di abbandono” in quanto riceve “assistenza” nel loro istituto; che non
hanno a loro disposizione i dati concernenti i minori ricoverati (1).
Così agendo, gli istituti privati
stanno creando nell'opinione pubblica una forte corrente
di opposizione nei loro riguardi, le cui conseguenze potranno essere anche
molto gravi per il loro futuro (2).
Infine segnaliamo che l'Associazione
Famiglie Adottive ha inviato il 9 gennaio 1968 questo
telegramma al Ministro dell'Interno:
«Onorevole Paolo Taviani,
Ministro dell'Interno, Roma.
Questa Associazione assunte dirette notizie presso le
prefetture di Alessandria, Milano, Roma e Torino ha dolorosamente constatato
che nessuna attività è stata svolta da detti uffici per l'applicazione della
legge 5/6/1967 n. 431 sull'adozione speciale nonostante che essa sia entrata in
vigore da oltre 6 mesi. I funzionari interpellati hanno dichiarato di non aver
ricevuto in merito alcuna disposizione. Poiché questa
situazione contribuisce ad accrescere i danni che subiscono negli istituti i
bambini senza famiglia e poiché specifiche competenze di protezione
all'infanzia competono a codesto Ministero e agli uffici da esso
dipendenti, chiede un sollecito intervento onde superare l'attuale incresciosa
inattività. Propone in particolare che secondo la lettera
della legge 431/67 vengano impartite disposizioni affinché:
1) i minori privi di
assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti
tenuti a provvedervi siano segnalati al più presto ai Tribunali per i Minorenni,
tramite i Giudici Tutelari, a sensi del secondo comma dell'articolo 314/5;
2) le istituzioni pubbliche o private
di assistenza, a sensi del terzo comma dell'articolo
314/5, inviino ai Giudici Tutelari l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti
ivi compresi quelli con handicaps fisici, psichici e
sensoriali (ciechi, sordomuti e insufficienti dell'intelligenza, ecc.) Si
chiede inoltre che vengano date precise disposizioni agli organi di vigilanza
di codesto Ministero e in particolare ai Prefetti e alle Commissioni prefettizie
di vigilanza dei brefotrofi affinché procedano a sensi delle leggi vigenti ad
accertare che gli enti e istituti pubblici e privati di assistenza ottemperino
agli obblighi loro spettanti.
Grata se Ella
vorrà dare assicurazioni in merito questa Associazione porge deferenti
ossequi».
Associazione Nazionale
famiglie adottive e affilianti
* * *
La legge sull'adozione speciale
allora è negativa?
Lo è certamente per i molti bambini
oggi costretti a vivere negli istituti, mentre migliaia e migliaia di domande di adozione non sono soddisfatte (3). La situazione, però,
grazie al lavoro dei magistrati minorili sensibili e degli
operatori sociali migliora di giorno in giorno.
Ma il valore della legge è anche, , se non soprattutto, quello di avere evidenziato in modo
chiaro la attuale assurda e caotica situazione del settore assistenziale portando
un gran numero di persone (Magistrati minorili, Giudici Tutelari, aspiranti
genitori adottivi) ed i mezzi di informazione a prendere coscienza della realtà
assistenziale. La sistemazione in famiglie adottive dei bambini soli è un problema
di lunga e difficile soluzione, ma siano certi coloro che operano nel settore
che non contribuiscono solo alla soluzione di singoli casi, ma che operano
indirettamente anche per tutti i minori italiani.
(1) Si tenga presente
che l'art. 194 del R.D. 15 aprile 1926 N. 718 dispone «In ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al corrente: a)
un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo personale per
ciascun assistito contenente i documenti relativi all'ammissione
nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assistito, con le autorità
e con gli organi dell'O.N.M.I., gli atti rilevati
all'eventuale trasferimento in altro istituto o al collocamento esterno, o al
licenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito compilata secondo
le norme di cui nell'art. 115 del presente regolamento» (cioè notizie d'ordine
sanitario e accertamenti nelle condizioni personali, familiari e ambientali).
(2) Vedasi, ad
esempio, gli articoli apparsi sul Corriere
della Sera del 28-1-68 «Troppi bambini senza famiglia
tenuti "segreti " dagli istituti» e su
(3) E' ovvio però che
gli istituti possono procedere ad affidamenti assistenziali senza attendere le
decisioni del tribunale per i minorenni. Nell'interesse preminente dei bambini
è però necessario che l'ente affidante si assicuri che gli affidatari
soddisfino tutte le condizioni giuridiche, psicologiche ed
educative (selezione - preparazione degli aspiranti adottanti) di modo che
questi affidamenti assistenziali possano essere perfezionati dai tribunali per
i minorenni in affidamenti preadottivi.
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