n.1 - 1968 |
QUESTA
E' L'ASSISTENZA ITALIANA D'OGGI |
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Da varie parti si richiedono
interventi legislativi e misure amministrative per l'assistenza di questa o
quella categoria di persone (vedasi, ad esempio, il
progetto Mariotti sugli «irregolari psichici», il
disegno di legge del Governo - Senato N° 1516 - sulla
prevenzione della delinquenza minorile, le proposte per i discinetici, i
profughi, gli invalidi civili, i ciechi, i sordomuti ecc.) A nostro avviso, questa
impostazione, nonostante la buona volontà dei proponenti, non fa che
complicare la già tanto caotica
situazione attuale. Siamo convinti che solo con la riorganizzazione totale del settore
dell'assistenza sociale, come prevede anche il programma economico
quinquennale (legge 27 luglio 1967 n° 685), si possa giungere a creare le premesse per il soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini in situazione di bisogno. 1. è assistita dall'ONMI,
facoltativamente dagli Istituti Provinciali per l'Infanzia (I.P.I.); 2. partorisce in una «maternità»
(solo pochissimi I.P.I. hanno una sala parto, l'ONMI una sola). B Il minore nato fuori del matrimonio non riconosciuto o riconosciuto
dalla sola madre: 3. dalla nascita al 15° anno di età è assistito dalla Provincia tramite l'I.P.I. o
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.)
aventi sedi nella provincia o al di fuori di essa; 4. dal 15° al 18° anno è assistito
dall'ONMI; 5. dal 18° anno in poi dall'E.C.A.. 6. Se al momento della prima
richiesta di assistenza il minore non riconosciuto o riconosciuto dalla sola
madre ha superato il 6° anno di età, competente non è più la Provincia ma l'ONMI. 7. Se il minore viene
legittimato oppure riconosciuto anche o solo dal padre, la competenza è
demandata dalla Provincia all'ONMI. 8. Se il minore riconosciuto dalla
sola madre e avente un'età da zero a 15 anni rimane orfano,
la competenza passa dalla Provincia ad uno dei vari enti di assistenza per
orfani (2), sempre che la defunta appartenesse ad una delle categorie previste
dalle leggi istitutive degli stessi enti. 9. Se il minore è riconosciuto da
madre profuga, competente è il Ministero dell'Interno. Quando però acquisisce il domicilio di soccorso, la competenza può passare alla
Provincia sempre che non si verifichi l'ipotesi di cui al punto 6. 10. Se il minore riconosciuto dalla
sola madre è cieco o sordomuto, la competenza assistenziale resta alla
Provincia anche dopo il compimento del 15° e del 18'° anno di età. 11. Se il minore è insufficiente
mentale o disadattato, la competenza viene determinata
a seconda che la Provincia o l'ONMI o altri enti abbiano o meno istituito il
servizio (non obbligatorio) per
questo tipo di assistenza. 12. Se il minore è gravemente
disadattato, alcune o tutte le competenze possono passare al Tribunale per i
Minorenni, all'istituto di rieducazione o all'ufficio distrettuale di servizio
sociale del Tribunale per i Minorenni. 13. Se il minore è fisicamente handicappato, alcune o tutte le competenze possono essere
assunte dal Comune. 14. Se il fanciullo
riconosciuto dalla madre ha bisogno di assistenza scolastica, questa viene
fornita non dall'ente che lo assiste, ma dal patronato scolastico. 15. Salvi i casi di
assoluta urgenza, la madre nubile e il minore da essa riconosciuto sono
assistiti dalla Provincia territorialmente competente secondo il domicilio di
soccorso, anche se la residenza effettiva è altrove. (Il
domicilio di soccorso si acquisisce solo dopo due anni di residenza nello
stesso luogo). E ci fermiamo ad esemplificare per
non annoiare il lettore. Occorre anche considerare che i
minori assistiti (siano essi nati nel o fuori del matrimonio o orfani) devono
subire in genere innumerevoli cambiamenti di istituto sia a causa delle
disponibilità economiche degli enti erogatori che vanno alla ricerca degli enti
ricoveranti che applicano le rette più basse, sia perchè avviene da tempo una
vera "caccia" all'assistito (negli ultimi dieci anni il numero dei
posti letto occupati è sceso dal 90% al 75%). A ciò si deve aggiungere che i
minori debbono il più delle volte lasciare, nonostante
permanga la loro situazione di bisogno, l'istituto in cui sono ricoverati,
avendo raggiunto l'età di dimissione. Molti enti, non tenendo conto delle esigenze globali
della persona umana, dei suoi bisogni affettivi e dell'importanza
dell'ambiente, hanno creato o creano una rete di istituti specializzati secondo
l'età del minore (istituto A da zero a tre anni; istituto B da tre a sei;
istituto C da sei a dieci; un altro da dieci a quattordici; un altro infine da
quattordici a diciotto anni). Ciò provoca, fra l'altro, lo
scaricarsi delle responsabilità fra i vari istituti, ciascuno addebitando agli
altri le difficoltà dei minori. Ed è singolare come molti dirigenti
di questi enti affermino che i loro istituti sono organizzati "a tipo
famiglia", quasi che i genitori allontanassero i loro figli al raggiungimento
di una certa età.
Trecentomila e più bambini sono attualmente ricoverati in istituti senza che gli enti
pubblici, che hanno o dovrebbero averne la responsabilità, si siano mai
preoccupati di stendere una convenzione che stabilisca quali prestazioni assistenziali l'istituto è
tenuto a dare (titolo di studio del direttore e degli "educatori",
numero massimo degli assistiti, orario di visita dei genitori e dei parenti,
impiego del tempo libero; presenza di «educatori» nel periodo notturno ecc.). Non vogliamo parlare degli
innumerevoli organi di controllo (3), perchè è noto
che essi per lo più non funzionano. D'altra parte, se non sono prescritte
determinate prestazioni, che cosa si può controllare oltre all'osservanza delle
norme igieniche e alla non sussistenza di azioni delittuose? Come evidenzia la ricerca che
pubblichiamo nelle pagine seguenti, tutti i Ministeri svolgono attività
assistenziali e impartiscono direttive in materia. Nessun coordinamento è previsto per cui, nel nostro paese, non esiste né può esistere
nell'attuale situazione alcuna possibilità di avere una politica assistenziale
non diciamo unitaria ma almeno uniforme.
(2) Enti di assistenza per gli orfani:
Opera nazionale per gli orfani di guerra; Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti dello stato; Opera nazionale orfani di militari di
carica dell'esercito; Centro di assistenza del Ministero Difesa - Marina; Opera
nazionale per i figli degli aviatori; Istituto postelegrafonici (orfani dei
dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni); Opera di
previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato; Opera nazionale
di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; Ente
nazionale di assistenza per gli orfani dei Militari della Guardia di Finanza;
Fondo di assistenza, previdenze e premi per il personale della Pubblica
Sicurezza; Ente nazionale di assistenza magistrale (orfani di maestri, di
ispettori didattici e scolastici); Istituto nazionale «Giuseppe
Kirner» (orfani dei professori di scuola media);
Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia (orfani operai deceduti per
infortunio sul lavoro); Ente per l'assistenza agli orfani degli agenti di
custodia; Opera nazionale di assistenza ai vigili del
fuoco; Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali; Fondazione figli
degli italiani all'estero; Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di sanitari italiani; Opera
nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (orfani di guerra dell'Italia
meridionale); Istituto «Andrea Doria» (orfani dei
marinai morti in guerra); Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati
dell'aeronautica; Opera nazionale invalidi di guerra; Associazione nazionale
combattenti e reduci; Associazione nazionale ex internati;
Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati; Opera nazionale per
l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici; Ente nazionale per
l'assistenza degli orfani delle zone di confine; Ente nazionale per
l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; ecc. (3) In forza delle
vigenti disposizioni legislative hanno compiti di vigilanza e di controllo,
tra gli altri, i seguenti organi e enti:
- la Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
- tutti i Ministeri;
- il Prefetto, il
Consigliere di Prefettura addetto all'assistenza pubblica, la Commissione
Prefettizia di vigilanza;
- il Comitato
Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;
- il Medico
provinciale;
- l'O.N.M.I. (sede
centrale, federazioni provinciali e comunali, e comitati di patronato);
- gli E.C.A.;
- il Tribunale per i
Minorenni;
- il Giudice
tutelare;
- le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali;
- gli speciali
ispettori dei brefotrofi; - l'ispettorato del lavoro (asili nido e camere di allattamento aziendali). |
Prospettive assistenziali
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