Prospettive
assistenziali, n. 2, aprile-giugno 1968
NOTIZIE
ATTO DI NASCITA E
ALTRI DOCUMENTI DEI BAMBINI TROVATI
Nel n. 1 del 1967 avevamo segnalato
a p. 12 la disumana situazione dei bambini trovati e non identificati ai quali veniva redatto un certificato di nascita in cui era
indicato solo l'anno e il mese (e non il giorno) in cui apparentemente il
minore stesso era nato; il luogo di nascita veniva indicato «ignorasi» o
«trovato».
Ne conseguiva che nel certificato di
nascita, di vaccinazione, nella pagella scolastica, nella carta di identità, nel libretto di lavoro, nel passaporto ecc.,
le indicazioni «nato presumibilmente nel mese di....», nella località
«ignorasi» o «trovato», rivelassero agli estranei la situazione della persona,
con tutte le conseguenze negative che è inutile illustrare.
Il Parlamento ha approvato (con
modifiche) la proposta di legge Martuscelli (legge 14
marzo 1968 n. 274) per cui i gravissimi inconvenienti
sopra elencati saranno soppressi.
Le norme transitorie prevedono la
normalizzazione delle indicazioni riguardanti la data e il luogo di nascita
anche per coloro che sono nati anteriormente
all'entrata in vigore della legge.
NUOVE NORME PER I
TRIBUNALI PER I MINORENNI
E' stata pure approvata la proposta
di legge Machiavelli (legge
12 marzo 1968 n. 181) nel seguente testo:
«Nei tribunali per i minorenni
indicati nella tabella A allegata alla presente legge
e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n.
1579.
Nei tribunali per i minorenni
indicati nella tabella B allegata alla presente legge e nelle procure della
Repubblica presso gli stessi tribunali le dette
disposizioni non si applicano nei soli confronti del Presidente del tribunale e
del procuratore della Repubblica.
Allegato, tabella A:
Tribunale per i minorenni di:
Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.
Tabella B:
Tribunale per i
minorenni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Genova, Lecce, Venezia».
UN APPELLO URGENTE AL
GOVERNO
Nella seduta del 21 febbraio 1968
«La Commissione,
nell'approvare il disegno di legge di
iniziativa Machiavelli ed altri (stampato n. 2684)
relativo ai Magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni;
considerando che la legge 5 giugno 1967 n.
ritenuto il grave ritardo che si verifica
nella attuazione delle norme dettate dalla legge suddetta;
ritenuto altresì che tale ritardo è da attribuirsi
principalmente alla deficienza di personale che affligge i tribunali per i
minorenni;
considerata la necessità e l'urgenza di più
efficaci e intensi interventi diretti a risolvere i problemi della Giustizia
minorile che nella società contemporanea- assumono particolare rilievo;
INVITA IL GOVERNO
a riorganizzare e ampliare i servizi
giudiziari dei tribunali e delle procure per i minorenni in relazione ai vasti
compiti ad essi demandati e alle esigenze della società: e, in particolare, a
dare completa esecuzione alla legge istitutiva dei tribunali per i minorenni
attuando l'autonomia organica di tali uffici giudiziari mediante
l'approvazione con atto amministrativo delle tabelle organiche del personale
delle varie categorie ad essi destinato».
Confidiamo
che il Governo voglia accogliere al più presto l'ordine del giorno e dia finalmente piena autonomia ai tribunali per i minorenni e
organici adeguati.
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Nella seduta del 27 febbraio 1968
«Su
proposta della Prima Commissione referente accompagnata da ampia e meditata
relazione pubblica sul notiziario n. 2 del 1° marzo 1964 questo Consiglio ebbe
a deliberare di proporre a1 Ministro di Grazia e Giustizia di promuovere un
provvedimento legislativo diretto: a) a creare piante organiche separate per
gli uffici giudiziari minorili affinché i magistrati addetti a tali uffici
possano dedicarvisi esclusivamente; b) ad
autorizzare il Procuratore della Repubblica a richiedere al Tribunale
l'archiviazione dei processi per i reati di scarso rilievo sociale limitandosi,
se del caso, ad un avvertimento ai minori; c) a dare facoltà al presidente del
tribunale per i minorenni di emettere, su richiesta del P.M.,
decreto penale di condanna per i casi previsti dall'art.
Successivamente e maggiormente nel decorso anno il
problema del miglior funzionamento dei tribunali per i minorenni è stato
ampiamente dibattuto. L'Unione Italiana Giudici per i Minori, l'Unione
Italiana per la promozione dei diritti del minore,
alcuni presidenti di tribunali hanno indicato varie cause di disfunzione
prospettando rimedi e invocando riforme da adottarsi sul piano legislativo.
Il Procuratore Generale della
Cassazione nella sua relazione del 9 gennaio scorso ha ribadito
la necessità di provvedimenti urgenti.
E' noto che se, per una parte, per
effetto della sentenza n. 130 del 1963 della Corte Costituzionale che ha esclusa la facoltà del Procuratore Generale di disporre a
norma dell'art. 9 del R.D.L. n. 1404 del 1934 che si procedesse
separatamente a carica dei minori coinvolti in processi con imputati maggiori
degli anni 18 è derivata una diminuzione di lavoro dei tribunali minorili (ma
sarebbe opportuno con una nuova legge provvedere al riguardo al fine di evitare
che i minori siano tratti a giudizio davanti ad un giudice meno preparato a
valutarne la personalità o ad applicargli la misura adeguata), dall'altra parte un forte aumento di lavoro è stato
provocato dalla dichiarata illegittimità costituzionale (sentenza n. 88 del
1962 della Corte Costituzionale) dell'altra facoltà, prima riconosciuta al P.M., di rimettere al pretore reati di sua originaria competenza
commessi da minori degli anni 18 (art. 10 del citato R.D. del 1934).
Inoltre va considerato che a seguito della
entrata in vigore della legge 5 giugno 1967 n. 431 ai compiti tradizionali se
ne sono aggiunti altri particolarmente gravi e impegnativi. Con tale legge,
infatti, ai tribunali per i minorenni è stato attribuito il delicato potere di
troncare definitivamente ogni rapporto tra genitori e figli e di costituire,
per libera scelta, un nuovo rapporto analogo alla filiazione legittima oltre
alla trattazione delle adozioni ordinarie di minorenni.
L'esercizio di tale potere - ed è
già stato posto in evidenza nella relazione presentata a questo Consiglio dal
Presidente dell'Unione Italiana Giudici per i minori - importa l'attuazione di una forma di controllo giudiziario nel campo
dell'assistenza pubblica e privata dell'infanzia ed esige dai giudici minorili
lo svolgimento di una vasta attività istruttoria ed il prudente uso di ampie
facoltà discrezionali da esercitarsi con piena conoscenza di tutti gli
elementi rilevanti per la decisione.
E' ragionevole previsione che con i mezzi attuali, già insufficienti almeno per una notevole
parte dei tribunali minorili, le nuove incombenze non potranno essere
affrontate se non con sacrificio della trattazione degli altri affari penali,
civili, amministrativi.
E tanto ciò è vero che dal
Presidente dell'Unione Italiana per la promozione dei
diritti del minore già è stata denunciata la inadeguata applicazione, in
concreto, della legge sulla adozione speciale nei primi sei mesi della sua entrata
in vigore invocando l'applicazione di idonee misure atte a rendere
effettivamente operante il nuovo istituto, anche se è doveroso considerare
che il periodo di tempo decorso appare troppo breve per un meditato
apprezzamento sulla efficacia reale delle nuove norme a garantire il diritto
di ogni essere umano a ricevere fin dalla primissima infanzia le cure di cui
abbisogna, specie se non si omette di rilevare che la nuova legge ha
sostanzialmente travolto la concezione originale della adozione ordinaria sostituendola
con il concetto più ampio di dare una famiglia pieno iure ai bambini in stato
di abbandono. Il che implica il superamento di tradizioni secolari e la
creazione di nuovi strumenti e di nuovi servizi.
Problemi paralleli ma non meno gravi
in tema di giustizia minorile che meriterebbero un ampio
approfondimento allo scopo di presentare proposte concrete, oltre quello già
accennato della competenza del tribunale penale ordinario a giudicare i
minorenni in tutti i casi di connessione, riguardano la materia civile ove la
competenza relativa ai minorenni è distribuita fra giudice tutelare, tribunale
ordinario e tribunale per i minorenni: è sufficiente far cenno alla opportunità
quantomeno di un coordinamento in ordine ai provvedimenti da adottare quando il
genitore viola o trascura, con grave pregiudizio del figlio. i
doveri inerenti alla patria potestà ovvero tiene una condotta a lui comunque
pregiudizievole (di competenza del tribunale per i minorenni) e i
provvedimenti sull'affidamento dei figli all'uno o all'altro dei genitori nel
corso della causa di séparazione personale (di competenza del tribunale
ordinario).
Ma limitando l'esame al controllo
delle esigenze immediate e inderogabili dei tribunali per i minorenni e delle
relative procure va ricordato che con la proposta di
legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed
altri (n. 3312 Camera dei Deputati), ora deferita in sede deliberante alla 2ª
Commissione permanente del Senato, si è legislativamente
cercato di venire incontro alle esigenze dei tribunali per i minorenni sopradenunciate, disponendosi, in aggiunta all'art. 4 del
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 che «i magistrati destinati alla presidenza dei
tribunali per i minorenni e quelli destinati a capo degli uffici del Pubblico
Ministero presso gli stessi tribunali non possono essere assegnati né
esercitare le loro funzioni presso altri uffici».
Il provvedimento tuttavia, anche se
potrà essere approvato prima della fine della attuale
legislatura, non sembra sufficiente, non soltanto perchè non considera la
preliminare necessità di fissare un adeguato organico dei singoli uffici, ma
perchè, nella sua indiscriminata valutazione di quanto può occorrere a uffici
diversi, potrebbe dar luogo a squilibri in relazione a situazioni non
rispecchianti le reali esigenze locali.
In altri termini appare indubbio che
il carico di lavoro dei tribunali per i minorenni si
caratterizza in modo profondamente differenziato l'un dall'altro. Si deve
pertanto, innanzitutto, procedere alla determinazione
degli organici sulla base dei dati di lavoro acquisiti, avvertendo, fin d'ora,
che a differenza degli altri uffici giudiziari i dati statistici
insufficientemente riflettono l'opera realmente svolta dai giudici minorili. Ma
vana sarebbe tale determinazione se, contemporaneamente non si provvedesse ad
un vero e proprio rinnovamento delle strutture, con proporzionale e adeguato
aumento dei cancellieri, segretari e del personale d'ordine nonché
dei ruoli dei tecnici specializzati (educatori, assistenti sociali, psicologi).
Soltanto nel quadro di dette riforme si inserisce la
opportunità, là ove è possibile in relazione alle esigenze degli altri uffici,
di non distrarre i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni con altre
incombenze, non tanto allo scopo di una maggiore dedizione al delicato
incarico, quanto al fine ben più rilevante (d'altronde già accennato nella relazione
alla proposta di legge Macchiavelli) di consentire al
magistrato minorile una preparazione specifica attraverso l'approfondita conoscenza
delle cause e delle modalità di insorgenza e di sviluppo del disadattamento
sociale, e la padronanza completa dei metodi più aggiornati per la protezione e
il recupero dei minori.
Allo stato attuale pare alla
Commissione che, di fronte alla ampiezza e alla
delicatezza delle ricerche preliminarmente necessarie per poter formulare
ulteriori proposte concrete e specifiche per ogni ufficio, non si possa che
proporre al Consiglio di richiamare le proposte a suo tempo formulate trovando
le stesse la più valida conferma nelle aumentate incombenze dei tribunali per
i minorenni sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo,
impegnando nel contempo i capi di detti uffici a fare il massimo sforzo
possibile onde far fronte ai maggiori impegni gravanti sui tribunali per i
minorenni con particolare riguardo ai compiti previsti dalla legge 5 giugno
1967, n. 431».
SEMINARIO DI BOLOGNA
L'Unione Italiana Giudici Minorili e
l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e
Affilianti hanno organizzato a Bologna nei giorni 17, 18 e 19 marzo 1968 un
seminario di studio sui problemi della adozione.
Il Prof.
Renzo Canestrari ha svolto la relazione «Psicologia
e adozione».
Il Dr. Michel
Soulé ha trattato i seguenti temi:
- criteri di scelta e selezione dei
coniugi adottanti;
- lo studio del minore e il problema
dell'abbinamento;
- le adozioni difficili: minori grandicelli o handicappati, adozione di fratelli;
- l'affidamento familiare.
TAVOLA ROTONDA DI
PADOVA
A Padova ha avuto
luogo il 25 marzo 1968 una tavola rotonda sul tema: «Applichiamo la
legge sull'adozione speciale pensando che i bambini soli hanno urgente
necessità di cure familiari».
Il Cons.
Giuseppe Santarsiero ha parlato sul tema: «Funzioni attribuite al tribunale per i minorenni dalla legge
sull'adozione speciale».
E' seguita la relazione del Dr.
Nicola Falcitelli su «Compiti del
Servizio Sociale nell'applicazione della legge sull'adozione speciale».
Nell'animato dibattito è stato messo in rilievo che a parità di personale alcuni tribunali
per i minorenni hanno svolto un soddisfacente lavoro in applicazione della
legge sull'adozione speciale, mentre altri poco o nulla hanno fatto.
La tavola rotonda si è conclusa con l'auspicio che la tragica situazione di
migliaia di bambini senza famiglia riesca a riscuotere i troppi giudici
sedentari e quelli rigidamente formalisti.
ASSEMBLEA DEGLI
ASSESSORI COMUNALI ALL'ASSISTENZA
Gli Assessori all'Assistenza dei
Comuni di Bergamo, Bologna, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova,
- osservano come nella
programmazione non sia sottolineata la necessità di
trasformare la pubblica assistenza in un servizio sociale comunitario di base,
secondo le istanze sociali della realtà contemporanea;
- riaffermano che deve essere
riconosciuta al Comune la funzione di centro primario di attività
sociale assistenziale, nell'ambito di una programmazione nazionale e regionale;
- rilevano che le proposte di legge
attualmente in formazione o discussione affrontano
settori circoscritti dell'Assistenza, senza risolverne globalmente e
coordinatamente i vari problemi che devono essere tesi a garantire, nella loro
integrità, la dignità e la libertà della persona umana, secondo i principi
della Costituzione;
- sottolineano
pertanto l'inderogabile necessità che tutto il settore dell'Assistenza sia
regolato, in una visione coordinata, da leggi le quali definiscano i compiti di
tutti gli Enti e soprattutto dei Comuni:
- auspicano infine che, nella prossima
legislatura, ci sia l'impegno di Governo per una soluzione
in tal senso al fine di riordinare tutta la complessa materia, nel quadro
delle riforme che interessano maggiormente la vita pubblica italiana.
ANCHE
L'U.N.E.B.A. RICONOSCE CHE VI SONO ISTITUTI
INADEGUATI
«Fra le numerose attestazioni di
gratitudine pervenute all'U.N.E.B.A. per i consigli
pratici rivolti agli istituti di ricovero con la circolare del 12 ottobre
1967, e fra le numerose richieste di cartelle personali e di consulenza sui più
diversi problemi, è giunta anche una strana lettera
da parte della attiva e diligente Associazione U.N.E.B.A.
di Parma, con la quale si rende noto che, interpellati i 17 istituti educativo-assistenziali della Provincia, è risultato che 9
di essi, hanno già in dotazione cartelle personali proprie o ricevute da altri
enti, e che gli altri 8 non intendono adottare nessun tipo di cartella perchè
la ritengono superflua.
L'U.N.E.B.A.
sta svolgendo accurate indagini e confida di poter annunciare, nel prossimo
numero di «Azione Assistenziale» che si è trattato di
un equivoco: gli 8 istituti interpellati, non erano istituti educativo-assistenziali, ma erano magazzini di salami».
da: AZIONE ASSISTENZIALE, n. 3, marzo 1968, p. 3.
DIBATTITO SUL
DISADATTAMENTO MINORILE
Il Centro Studi Lombardo ha promosso un dibattito sul tema: «Nuovi problemi del
disadattamento e della delinquenza minorile a Milano».
Il dibattito (28 febbraio 1968) ha trovato presenti:
- Bruno Zanchi,
Direttore di ricerca del Centro Studi Lombardo
- Antonio Spadafora,
educatore dell'Istituto Cesare Beccaria
- Franco Fornari,
dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Milano
- Pietro Bertolini,
Direttore dell'Istituto Cesare Beccaria
- Maria Luisa Cassanmagnago, Assessore all'Assistenza e ai Problemi
Sociali dell'Amm. Provinciale di Milano.
L'intervento di tutti gli oratori ha posto in luce il problema non semplice di proporre interventi,
sia a livello terapia, sia a livello assistenza per i disadattati e i
«delinquenti»: su tale termine però ciascuno di loro ha rilevato la necessità
di un adeguamento alle più recenti scoperte scientifiche, da cui la
soppressione della terminologia di stampo prettamente moralistico.
Il problema è stato affrontato nella
sua dimensione sociale, psicologica, ed è stato fatto il punto (Bertolini) circa la attuale
situazione del Beccaria.
Fornari ha messo particolarmente in luce
l'aspetto psicologico e psichiatrico del problema, ed ha affermato come alla
radice del disadattamento minorile stiano le motivazioni
più diverse.
Il relatore ha particolarmente
insistito sul rapporto genetico senso di colpa-desiderio di autopunizione
(od etero-punizione): per cui colui che noi
chiamiamo «delinquente» non sarebbe altri che un individuo che tende a scaricare
la propria tensione interiore attraverso meccanismi che porteranno la società a
punirlo.
Accanto a tale spiegazione del
fenomeno, sempre da Fornari è stata proposta un ulteriore ipotesi: comportamento nettamente asociali nascono,
a livello individuale e di gruppo, in persone che tendono a esplicitare il
loro disagio e dissenso per la cultura e società in cui vivono, mediante la
proposta di culture alternative e dissenzienti.
Vedasi il fenomeno dei «blousons noirs», dei «beats», ecc.
Maria Luisa Cassanmagnago
ha riferito il proprio discorso alla necessità di intervenire «a monte» sul piano della assistenza, e cioè di prevenire,
mediante opportune misure di profilassi, il fenomeno stesso del disadattamento.
La relatrice ha visto
nell'intervento sulla famiglia, per esempio
attraverso consultori familiari di zona, la possibilità di evitare futuri disadattamenti.
A questo punto Fornari
ha introdotto la sua concezione circa la programmazione e preparazione degli
«operatori per la pace», che operando all'interno della famiglia, dovrebbero
responsabilizzare individualmente nei confronti dei macro-conflitti (guerra).
L'esportazione, come
è stato detto, della responsabilità di ciascuno, dall'interno
(famiglia), all'esterno (società), dovrebbe porre il nucleo famigliare stesso
nella luce di elemento di profonda contestazione al sistema.
Bertolini, attenendosi con precisione al tema
proposto, ha parlato della sua personale esperienza quale direttore dell'Istituto «Cesare Beccaria»,
ed ha messo in luce i due problemi fondamentali: necessità di personale
qualificato a livello non solo professionale ma anche umano (il ritratto dell'educatore
è stato efficacissimo), e necessità di strutture snelle e articolate, che sappiano
adattarsi alle esigenze via via evolventesi
nel campo della rieducazione (che Bertolini ha
definito come opera di aiuto all'estrinsecazione
della personalità del giovane).
Spadafora, sempre sul tema della rieducazione,
ha sollevato il problema del riconoscimento giuridico della professione dell'educatore.
Egli ha messo in luce la precarietà,
in tutti i sensi, in cui si viene spesso a trovare l'educatore, da cui nasce
evidentemente la questione della continua rotazione di personale, con i problemi
non indifferenti che ne derivano per gli assistiti.
Il dibattito, senza dubbio acceso e
interessante tra i relatori stessi, non ha dato modo al pubblico di prendere
parte con pluralità di interventi, che forse
avrebbero in ultimo riportato al tema centrale, al di fuori delle questioni sollevate,
in modo un po' troppo personalizzato.
LETTERA AI VESCOVI
ITALIANI
In data 29 marzo
A) Questa Associazione
si duole di dover constatare che la stragrande maggioranza degli istituti di
assistenza e di protezione all'infanzia non ha ancora ottemperato agli obblighi
della legge 5 giugno 1967 N. 431 sull'adozione speciale.
Ciò costituisce non solo una
violazione della legge, ma arreca grave pregiudizio ai bambini soli,
ritardando la loro sistemazione in famiglie adottive e impedendola
definitivamente ai fanciulli che hanno compiuto gli anni otto nel periodo
intercorrente dall'entrata in vigore della legge, ma arreca grave pregiudizio
ai bambini soli, ritardando la loro sistemazione in famiglie adottive e
impedendola definitivamente ai fanciulli che hanno compiuto gli anni otto nel
periodo intercorrente dall'entrata in vigore della legge (7 luglio 1967) al giorno della segnalazione di cui al 2° comma dell'art.
314/5 o al momento della trasmissione del primo elenco ai sensi del 3° comma
dell'art. 314/5.
B) E' ormai scientificamente
accertato che la permanenza in istituti, anche i migliori, causa ai bambini,
fin dal terzo-sesto mese di vita, gravi e spesso
definitivi danni al loro sviluppo fisico, psichico, intellettuale, morale,
sociale e spirituale.
Numerose ricerche mostrano che è dai
bambini privi di famiglia che proviene la maggior parte
degli asociali e degli antisociali se al più presto essi non sono inseriti in
valide famiglie.
Questi risultati scientifici
confermano in definitiva che la famiglia è l'ambiente naturale e insostituibile
per il normale sviluppo della persona umana.
C) Questa Associazione
ritiene che:
1) I genitori posseggano sui loro
nati non diritti assoluti, ma solo un diritto di priorità (1);
2) i genitori acquisiscono il pieno
possesso dei diritti sui loro nati solo assolvendo i doveri relativi
al loro allevamento, educazione e istruzione;
3) il bambino, fin dall'istante in
cui viene chiamato alla vita, ha diritto a sviluppare
la sua personalità in modo pieno o almeno, ad essere molto prudenti, in modo
accettabile;
4) quando i genitori o í parenti
lasciano il bambino privo di assistenza morale e
materiale, i loro diritti sul bambino stesso cessano di esistere (2).
D) Le ricerche e gli studi
scientifici hanno evidenziato senza ombra di dubbio
che la personalità umana è formata dai fattori ambientali e in primo luogo
dalla famiglia, e che i fattori ereditari costituiscono solo una base di partenza.
Ne è prova convincente il ritardo dello
sviluppo della personalità dei bambini che vivono negli istituti ed il loro
ricupero tanto più rapido e completo quanto minore è stata la durata della
istituzionalizzazione.
E) Ciò premesso, questa
Associazione ritiene che l'assistenza debba operare in modo che: 1)
quando i genitori sono validi, specie sul piano affettivo, i bambini non
vengano strappati al loro nucleo d'origine;
2) quando il bambino è solo, esso
venga inserito al più presto in una valida famiglia adottiva.
In definitiva, ad avviso di questa Associazione, l'azione assistenziale deve riconoscere
il valore primario e insostituibile delle famiglie nell'allevamento,
educazione e istruzione della prole e svolgere quindi un'azione integrativa e
non sostitutiva dei compiti della famiglia.
Si sottolinea
come questa impostazione ponga nella giusta luce il valore dell'istituto familiare
e contrasti con le attuali tendenze disgregatrici della famiglia (3).
F) Questa Associazione
riferisce sul disagio morale e spirituale, specie delle famiglie adottive, nel
constatare la permanenza di divieti di accesso al sacerdozio e allo stato
religioso delle persone nate fuori del matrimonio (4).
G) Per quanto concerne i bambini
soli, questa Associazione:
1) si richiama alla legge 5 giugno
1967 N. 431 che realizza i principi sanciti dal Concilio Ecumenico Vaticano II
(5);
2) segnala che migliaia e migliaia
sono le famiglie che desiderano adottare bambini, come gli Istituti Provinciali
per l'infanzia ed i tribunali per i minorenni possono
confermare;
3) riferisce che sono state
realizzate adozioni di bambini handicappati (una bimba senza braccia, altri
bambini focomelici, cardiopatici, epilettici, spastici ecc.).
4) unisce alla presente copia della
lettera che la Commissione di studio dei problemi dell'assistenza
degli enti religiosi della Diocesi di Torino ha inviato in data 8 marzo u.s.
agli Istituti di protezione e assistenza all'infanzia della Diocesi stessa.
5) restando a completa disposizione,
confida nel Loro aiuto per rendere possibile l'adottabilità
dei bambini soli.
Deferenti ossequi.
Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti
(1) L'ultimo comma del
paragrafo 9 della lettera Enciclica «Pacem in terris» recita: «I genitori posseggono
un diritto di priorità nel mantenimento dei figli e nella loro educazione».
(2) Cfr. Conclusione del Congresso «Prospettive cristiane
sull'adozione» organizzato dall'ufficio Internazionale
Cattolico per l'infanzia (Lussemburgo, 1-3 novembre 1963).
(3) Fra l'altro è
ormai divenuto abituale il concetto «tanto ci sono le istituzioni che provvedono
ai bambini e ai fanciulli». Non vi è da stupirsi se molti genitori agiscano di
conseguenza e istituzionalizzino i figli.
Questa considerazione
apre il problema sui criteri di ammissione dei minori
in istituto e sulla realizzazione di concrete iniziative di aiuto alla famiglia
(assistenti familiari, esternati per minori handicappati ecc.).
(4) Cfr. Conclusioni del citato Convegno di Lussemburgo.
(5) Il decreto
sull'Apostolato dei Laici al paragrafo 11 recita: «Fra le svariate opere di apostolato familiare ci sia concesso enumerare le
seguenti: “Infantes derelictos
IN FILIOS adoptare”. L'espressione latina del testo
dice molto di più di quanto dica l'espressione della
traduzione italiana autentica: “adottare COME FIGLI i bambini abbandonati”. “In
filios » esprime e giustamente “la risultanza
effettiva di piena filiazione”, mentre “come figli” può sembrare semplicemente
un paragone» (da Perico e Santanera
«Adozione e prassi adozionale», Centro Studi Sociali, Milano, 1968, 112).
CIRCOLARE
DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DEGLI ENTI RELIGIOSI DI ASSISTENZA DELLA DIOCESI
DI TORINO
In data 8 marzo 1968 la Commissione
suddetta ha inviato la seguente circolare ai responsabili
degli istituti educativo-assistenziali di protezione
o assistenza all'infanzia.
«Si informano
i dirigenti degli Istituti che si occupano di minori, dell'entrata in vigore
della nuova legge 5 giugno 1967 n. 431 “Dell'adozione speciale” e si richiama
l'attenzione sugli obblighi che essa comporta.
E' scientificamente dimostrato che
la privazione di assistenza materiale e morale si
ripercuote sullo sviluppo psico-fisico-mentale-sociale
del bambino e che il ricovero in Istituto non è in grado di ovviare del tutto a
questi deleteri effetti.
La legge si propone quindi di dare
tempestivamente una valida famiglia ai bambini che ne sono privi.
In base al 2° e 3° comma dell'art. 314/5
della legge suddetta sorge per i dirigenti delle istituzioni pubbliche e
private di protezione o assistenza all'infanzia l'obbligo di:
a) segnalare al più presto al
tribunale per i minorenni i minori privi di assistenza
materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.
La segnalazione consistente in una
relazione dettagliata in triplice copia deve contenere come intestazione la precisazione
del destinatario - Tribunale dei Minorenni - ma deve
essere spedita al giudice tutelare che la trasmetterà d'ufficio.
La privazione di assistenza
materiale, che non coincide con l'assistenza economica, si verifica quando
vengono a mancare quell'insieme di prestazioni che assicurano al bambino il
soddisfacimento delle esigenze di alimentazione, di abitazione, di
abbigliamento, di igiene o altri mezzi necessari allo sviluppo.
Il pagamento di una retta non può
quindi essere considerato adempimento di assistenza
materiale.
La privazione di assistenza
morale si verifica quando viene a mancare quell'insieme di cure affettive ed
educative che assicurano il normale sviluppo della personalità del bambino;
b) trasmettere gli elenchi
trimestrali di tutti i minori fino agli anni 21 che si trovino presso
l'istituto.
Le modalità di trasmissione, affinché
il Giudice tutelare possa conoscere la situazione obiettiva di ciascun
minore, sono le seguenti:
- invio di un elenco generale dei
minori ricoverati o assistiti (compresi quelli con handicaps
fisici, psichici o sensoriali) come segue:
Al Giudice tutelare di ......
In adempimento all'obbligo di cui al
3° comma dell'art. 314/5 della legge 5-6-1967 n. 431 dell'istituto ...... con sede in ...... via ...... n. ...... trasmette
l'elenco generale dei minori ricoverati o assistiti alla data del ......
1 Cognome e Nome
2 Cognome e Nome
ecc.
- invio, per ciascun minore di una scheda nominativa in cui
appaiono i motivi dell'assistenza o del ricovero, persona o ente che ha
disposto il ricovero, la situazione del minore ed i suoi rapporti con genitori
o parenti, la cui numerazione corrisponda a quella dell'elenco generale.
Non si allegano le schede nominative dei minori segnalati con relazione in triplice
copia (ved. punto a).
Gli elenchi e le schede una volta all'anno devono essere inviati completi, trimestralmente si
provvederà agli aggiornamenti in base ai nuovi ammessi o dimessi o alle
variazioni inerenti la situazione degli altri minori.
Le schede possono essere richieste
senza alcuna spesa presso l'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive ed Affilianti - via M. Cristina 74 - 10126 Torino - tel. 60157 e presso
Presso il Tribunale dei Minorenni -
C.so Unione Sovietica 327 - si terranno riunioni per
chiarire dubbi circa gli obblighi che comporta la suddetta legge, alle ore 16 dei
seguenti giorni:
14 marzo 1968
28 marzo 1968
18 aprile 1968
2 maggio 1968
16 maggio 1968
30 maggio 1968.
Altri eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti presso l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed
Affilianti.
E' dovere di coloro che si occupano
dei minori realizzare u n equilibrato sviluppo della loro personalità ed un
adeguato inserimento nella società.
Questa meta è difficilmente raggiungibile quando il 'minore ha sofferto di gravi carenze
affettive; si auspica, pertanto, una pronta applicazione della legge che ha
come obiettivo il bene del minore e il suo diritto ad essere inserito in una
famiglia che lo accolga come proprio figlio.
Con ossequio».
Per la Commissione (Don G. Griva)
APPLICAZIONE
DELLA LEGGE SULLA ADOZIONE SPECIALE
L'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affilianti in data 18 aprile
Al Presidente, al Vice Presidente e ai Componenti
del Consiglio Superiore della Magistratura
Al Ministro di Grazia e Giustizia
Ai Primi Presidenti delle Corti di Appello
Ai Procuratori Generali della Repubblica
Ai Presidenti dei tribunali
Questa Associazione, da un
rilevamento svolto in tutta Italia, ha accertato che:
a) gli organici dei tribunali per i
minorenni (magistrati, cancellieri, personale ausiliario) sono assolutamente carenti e non permettono la piena e sollecita applicazione
della legge sull'adozione speciale;
b) la stragrande maggioranza dei
giudici tutelari non svolge le importantissime funzioni loro attribuite
dall'art. 344 c.c. e dalla legge 5 giugno 1967. La soprintendenza alle tutele
esercitate da persone è infatti per lo più limitata
agli aspetti patrimoniali; la soprintendenza ai poteri tutelari esercitati
dagli istituti di pubblica assistenza ai sensi dell'art. 402 c.c. è quasi del
tutto inesistente; il compito di reperimento dei bambini di età inferiore agli
anni otto e privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei
parenti tenuti a provvedervi è quasi ovunque ignorato.
Questa Associazione rileva che compito
primario della Giustizia dovrebbe essere quello di prevenire le situazioni che
possono produrre danni al normale sviluppo dei minori.
A questo proposito sono ormai noti
agli esperti e all'opinione pubblica i rilevanti danni che subiscono
i bambini piccoli ricoverati anche in ottimi istituti. Tra i vari studi si cita
quello eseguito dal Dott. John Bowlby per conto dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità durato oltre tre anni e condotto in numerosi paesi
d'Europa e negli Stati Uniti d'America. Le conclusioni del Bowlby
(il cui lavoro è pubblicato in Italia con il titolo «Cure materne e igiene
mentale del bambino», Ed. Universitaria Firenze)
hanno trovato piena conferma in tutte le ricerche scientifiche svoltesi nei
vari paesi del mondo. Afferma l'Autore: «L'evidenza dei fatti è tale che non
può lasciar adito a dubbi sull'affermazione generale: la carenza
prolungata di cure materne provoca sul bambino piccolo dei danni non soltanto
gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere ed intaccano così
tutta la sua vita futura» (pag. 60). Altri studi (Bowlby,
Godfard, Le Moal ecc.)
hanno evidenziato che la carenza di cure familiari e
la vita in istituto costituiscono il principale fattore eziologico
della asocialità, della prostituzione e della delinquenza.
In conclusione, è certo che i
bambini per potersi sviluppare normalmente sul piano
fisico, psichico, intellettuale, morale e sociale, hanno bisogno di vivere in
famiglia (d'origine o adottiva) con valide figure materne e paterne.
Tale necessità si manifesta a partire dai tre-sei mesi.
Nei casi di carenze
tardive è accertato che occorre trovare una definitiva sistemazione familiare
al più presto possibile.
Questa essendo la situazione reale,
i giudici tutelari ed i tribunali per i minorenni dovrebbero, a nostro avviso,
dedicare il massimo delle energie per la tutela effettiva e la salvaguardia
dei bambini privi di famiglia onde evitare che essi,
proprio a causa della loro situazione, non riescano ad integrarsi nella vita
sociale. Tanto più che compete proprio agli Organi
della Magistratura assegnare ai tribunali per i minorenni, alle relative
procure e agli uffici della tutela il numero di magistrati necessario per l'assolvimento
delle competenze di legge.
D'altra parte si osserva che
un'azione degli Organi della Magistratura può risolvere anche il problema dei
cancellieri dei tribunali per i minorenni, dei segretari delle relative
procure, dei cancellieri degli uffici tutele o dell'altro personale.
Si rileva inoltre che. l'approvazione della proposta Macchiavelli
sarebbe stata del tutto inutile se gli Organi della Magistratura avessero
riconosciuto le necessità di cui sopra.
Questa Associazione rivolge un vivo
e urgente appello affinché le LL.SS.
vogliano, nella considerazione delle necessità e dei
diritti dei bambini, provvedere con la massima sollecitudine affinché:
1) i magistrati di tutti i tribunali
per i minorenni e delle relative procure non siano addetti
a svolgere le loro funzioni presso altri uffici giudiziari;
2) ai tribunali per i minorenni e alle
relative procure venga assegnato il numero necessario
di magistrati;
3) detti tribunali e procure siano dotate del numero necessario di cancellieri e
segretari e di personale ausiliario;
4) agli uffici tutele siano assegnati
magistrati, cancellieri e personale ausiliario in numero sufficiente per lo
svolgimento delle fondamentali attività di cui
all'art. 344 c.c. e alla legge 5 giugno 1967 n. 431.
Grata del Loro interessamento, porge
i migliori ossequi.
Ass. Naz. Famiglie Adottive e
Affilianti
Le pubblicazioni relative alla carenza di cure familiari sono
eccezionalmente numerose per cui segnaliamo solo le principali:
John Bowlby: «Cure
materne e igiene mentale del fanciullo», Ed. Universitaria Firenze (con ampia documentazione)
René A. Spitz:
«Il primo anno di vita», Ed. Universitaria Firenze.
Jonny Aubry:
«La carence de soins maternels», Centre International de l'Enfance.
Nicole Quemada: «Cure materne e adozione», in Maternità e Infanzia, N. 1-3 del
1966.
Paul Le Moal:
«Etude sur la prostitution des minoures», Ed. Sociales Françaises
- Paris.
2°
CONGRESSO DELL'A.F.S.E.A.
(ex U.N.A.R.S.E.A.)
(Associazione Francese per la protezione dell'infanzia e dell'Adolescenza) Caen
- 5-8 ottobre 1968.
L'A.F.S.E.A. (Associazione Francese per
Il tema del congresso è: «La
scolarizzazione dei bambini di intelligenza normale
con difficoltà di adattamento». Tali difficoltà sono state suddivise,
secondo la loro origine, in tre grandi categorie: difficoltà di adattamento di
origine fisica, di origine sociale e di origine psicologica.
Il programma, elaborato nell'ambito
dell'A.F.S.E.A., sarà svolto
sia in sedute plenarie sia in riunioni di commissioni.
I - SEDUTA INAUGURALE
- Discorsi inaugurali.
- Discorso introduttivo del prof.
LAFON, della Facoltà di Medicina di Montpellier.
II - Seduta plenaria
Discorsi
di carattere generale
1) - La scuola di
fronte al bambino - relazione del prof. ROUSSELET, professore onorario
dell'Università.
2) - Difficoltà relazionali e
affettive di adattamento del bambino alla scolarità -
relazione del dott. BERGE, direttore medico del Centro Psicopedagogico
Claude Bernard dell'Accademia
di Parigi.
III - COMMISSIONI
1) - Bambini con difficoltà di origine fisica
(sensoriali, sensoriali-motorie, malati cronici)
2) - Bambini con difficoltà di origine sociale (privi di ambiente familiare,
definitivamente o temporaneamente)
3) - Bambini con difficoltà di origine psicologica (turbe dell'affettività, del
comportamento e dell'espressione)
4) - Bambini epilettici: dott. VIEILLARD, Consulente Medico della
Sottodirezione dell'Azione medico-sociale del
Ministero degli Affari Sociali.
SEDUTE PLENARIE
IV - Mezzi e
prospettive spettanti ai Ministeri degli Affari Sociali, dell'Educazione Nazionale
e della Giustizia.
1) Scolarizzazione in ambiente
scolare normale
2) Scolarizzazione
in ambiente istituzionale
V - Sintesi
conclusiva dei lavori: prof. BOULARD, della Facoltà di Medicina di Tours, membro del Consiglio direttivo (?) dell'A.F.S.E.A.
I lettori che desiderassero
contribuire, sotto forma di partecipazione o di comunicazioni, ai lavori
preparatori del Congresso o fossero comunque
interessati ad ulteriori informazioni, sono pregati di rivolgersi fin d'ora a: Secrétariat de l'Association
pour
ATTIVITA' DELLA
SEZIONE LIGURE
Per il ciclo di conferenze iniziato
nel novembre 67:
Il 22 febbraio il Prof. Piero Bertolini, direttore
dell'Istituto Cesare Beccaria di Milano, ha tenuto,
nel salone della Camera di Commercio, una conferenza sul tema «Aspetti e problemi del disadattamento sociale minorile».
Il 21 marzo Mons.
Giovanni Catti, pedagogista, direttore dell'Ufficio
Catechistico di Bologna ha parlato su «Il sacerdote
nel processo educativo».
Il 18 aprile l'architetto Glauco Gresleri ha tenuto una conferenza su «Disadattamento sociale e struttura della città».
Al fine di una maggiore informazione
circa le modalità di applicazione delle norme della
legge sull'adozione speciale, la sezione ligure dell'Unione ha iniziato un
giro di visite a tutti i direttori di istituti di ricovero per minori cercando
di meglio informare tali dirigenti; di tale iniziativa ne sono state informate
le autorità competenti anzi è stato loro chiesto un aiuto ed un appoggio in
tal senso.
www.fondazionepromozionesociale.it