Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

ATTUALITA'

 

APPUNTI SULL'ADOZIONE ALL'ESTERO DI MINORI ITALIANI

 

 

MINORI DI ETA' INFERIORE AGLI ANNI OTTO

 

Per quanto concerne i mino­ri italiani di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, essi non possono in alcun caso essere sottratti alla procedura relativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità (legge 5 giugno 1967 n. 431).

Detti minori pertanto do­vrebbero poter espatriare solo dopo che il Tribunale per i mi­norenni italiano, competente ai sensi dell'articolo 314/4 c.c. ha pronunziato lo stato di adottabilità e disposto l'affidamen­to preadottivo ai coniugi stranieri richiedenti. A questo riguardo si fa presente che il consenso dato dai genitori di origine del minore per l’espa­trio a scopo adottivo del loro nato pone il minore stesso in situazione di privazione di as­sistenza materiale e morale da parte dei genitori, e quindi nel­la condizione prevista dalla legge per l'inizio del procedi­mento relativo alla dichiarazio­ne dello stato di adottabilità

Questi casi, pertanto, do­vrebbero essere segnalati al Tribunale per i minorenni ai sensi del 2° comma dell'art. 314/5 c.c.

Prima di procedere all'affida­mento preadottivo di un mino­re italiano a coniugi stranieri, il Tribunale per i minorenni do­vrebbe accertare:

- che i coniugi stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 314/2;

- che sia soddisfatto l'inte­resse preminente del minore richiamato dall'art. 314/20 c.c. L'interesse del minore non è certo soddisfatto quando si può procedere al suo affidamento preadottivo presso validi co­niugi italiani. L'adozione all'e­stero comporta infatti, fra l'al­tro, cambiamento di ambiente, di lingua, di usi e costumi, dif­ficoltà di pronti interventi da parte del tribunale nel caso di insuccesso dell'affidamento preadottivo, ecc. (Vedasi NA­TIONS UNIES, Adoption entre - che l'ordinamento del paese di nazionalità dei coniugi stra­nieri consenta il riconoscimen­to degli effetti dell'adozione speciale italiana;

- che possa essere assicura­ta la vigilanza dell'affidamento preadottivo prevista dall'art. 314/20.

 

MINORI DI ETA' SUPERIORE AGLI ANNI OTTO

 

Si sottolinea la necessità che l'organo che consente l'e­spatrio a scopo adottivo di mi­nori di età superiore agli anni otto, prima di concedere l'autorizzazione relativa, accerti­

- che l'adozione del minore non sia possibile in Italia;

- l'idoneità dei coniugi stra­nieri ad allevare, educare ed istruire il minore;

- che sia stato nominato un tutore in grado di proteggere il minore fino al momento in cui l'adozione viene pronunzia­ta all'estero;

- che l'ordinamento straniero in materia di adozione non sia in contrasto con quello vigen­te in Italia, di modo che la sen­tenza straniera possa essere delibata nel nostro paese. Ad esempio l'adoption plenière francese (L. 66-500 dell'11 lu­glio 1966) di un fanciullo ita­liano di dodici anni non può essere delibata in Italia. In casi simili il minore viene ad as­sumere all'estero uno status personale e familiare diverso da quello riconosciutogli in Italia.

 

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Dei problemi relativi all'adozione di minori italiani all'este­ro sono stati informati la Pre­sidenza del Consiglio dei Mi­nistri ed i Ministeri dell'Inter­no, degli Esteri e di Grazia e Giustizia

Un primo risultato è stato raggiunto con l'emanazione da parte del Ministero dell'Inter­no della circolare che si ripro­duce:

 

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione FF. e TT. Sez. 2.

Pol. Front.

Prot. N. 300/41561 2.22.13

 

Roma, 20 aprile 1968

 

Alle Questure della Repubbli­ca - Loro Sedi

 

Oggetto: Adozione internazio­nale dei minorenni. Rilascio Passaporti.

 

Sull'argomento si ritiene op­portuno richiamare la cortese attenzione di codesti Uffici trattandosi di questioni atti­nenti al rilascio di passaporti in relazione alle norme della legge 5 giugno 1967, n. 431.

La citata legge prevede il se­guente iter preliminare all'ado­zione speciale:

- situazione di abbandono del minore;

- dichiarazione dello stato di adottabilità;

- domanda degli adottanti;

- affidamento preadottivo.

Pertanto, in sede d'istruzio­ne di pratiche di espatrio dei minori a fini di adozione, è ne­cessario accertare la presenza degli adempimenti sopra elen­cati, previsti dalla menzionata legge n. 431 o in assenza di es­si gli uffici dovranno riferire al più presto al Tribunale per i minorenni, tramite il giudi­ce tutelare, con relazione in­formativa sulle condizioni di ogni minore che trovasi in situazione di abbandono.

La situazione di abbandono potrebbe evincersi anche dall'assenso dato con estrema fa­cilità dal genitore o dal tutore all'espatrio, ai fini di adozione, da parte di adottanti ignoti (ve­dasi art. 314/5 della legge 431).

Ciò premesso si raccoman­da che le richieste di espatrio dei minori ai fini di adozione siano rigorosamente vagliate ed istruite per evitare ogni e­ventuale tentativo di azione speculativa in materia.

Si richiamano in proposito le disposizioni vigenti e quelle relative al nullaosta del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Emigrazione - per ogni singolo minore.

 

 

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