Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
ATTUALITA'
APPUNTI
SULL'ADOZIONE ALL'ESTERO DI MINORI ITALIANI
MINORI DI ETA' INFERIORE AGLI ANNI
OTTO
Per quanto concerne i minori italiani di età inferiore agli anni otto privi di
assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, essi non possono in alcun caso essere sottratti alla procedura
relativa alla dichiarazione dello stato di adottabilità (legge 5 giugno 1967 n.
431).
Detti minori pertanto dovrebbero
poter espatriare solo dopo che il Tribunale per i minorenni italiano,
competente ai sensi dell'articolo 314/4 c.c. ha pronunziato lo stato di adottabilità e disposto l'affidamento preadottivo ai coniugi stranieri richiedenti. A questo riguardo
si fa presente che il consenso dato dai genitori di origine
del minore per l’espatrio a scopo adottivo del loro nato pone il minore stesso
in situazione di privazione di assistenza materiale e morale da parte dei genitori, e quindi nella
condizione prevista dalla legge per l'inizio del procedimento relativo alla dichiarazione
dello stato di adottabilità
Questi casi,
pertanto, dovrebbero essere segnalati al Tribunale per i minorenni ai sensi
del 2° comma
dell'art. 314/5 c.c.
Prima di procedere all'affidamento preadottivo di un
minore italiano a coniugi stranieri, il Tribunale per i minorenni dovrebbe
accertare:
- che i coniugi stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 314/2;
- che sia soddisfatto l'interesse
preminente del minore richiamato dall'art. 314/20 c.c. L'interesse del minore non è certo soddisfatto quando si può procedere al
suo affidamento preadottivo presso validi coniugi
italiani. L'adozione all'estero comporta infatti, fra
l'altro, cambiamento di ambiente, di lingua, di usi e costumi, difficoltà di
pronti interventi da parte del tribunale nel caso di insuccesso
dell'affidamento preadottivo, ecc. (Vedasi NATIONS
UNIES, Adoption entre - che
l'ordinamento del paese di nazionalità dei coniugi stranieri consenta il
riconoscimento degli effetti dell'adozione speciale italiana;
- che possa
essere assicurata la vigilanza dell'affidamento preadottivo
prevista dall'art. 314/20.
MINORI DI ETA' SUPERIORE AGLI ANNI
OTTO
Si sottolinea
la necessità che l'organo che consente l'espatrio a scopo adottivo di minori
di età superiore agli anni otto, prima di concedere l'autorizzazione relativa,
accerti
- che
l'adozione del minore non sia possibile in Italia;
- l'idoneità dei
coniugi stranieri ad allevare, educare ed istruire il minore;
- che sia
stato nominato un tutore in grado di proteggere il minore fino al momento in
cui l'adozione viene pronunziata all'estero;
- che l'ordinamento straniero in
materia di adozione non sia in contrasto con quello
vigente in Italia, di modo che la sentenza straniera possa essere delibata
nel nostro paese. Ad esempio l'adoption plenière francese (L. 66-500 dell'11 luglio 1966) di un fanciullo
italiano di dodici anni non può essere delibata in Italia. In casi simili il
minore viene ad assumere all'estero uno status personale e familiare diverso
da quello riconosciutogli in Italia.
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Dei problemi relativi
all'adozione di minori italiani all'estero sono stati informati
Un primo risultato è stato raggiunto
con l'emanazione da parte del Ministero dell'Interno della circolare che si riproduce:
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Divisione FF. e TT. Sez. 2.
Pol. Front.
Prot. N. 300/41561
2.22.13
Roma, 20 aprile 1968
Alle Questure della Repubblica - Loro Sedi
Oggetto: Adozione internazionale dei minorenni. Rilascio
Passaporti.
Sull'argomento si ritiene opportuno
richiamare la cortese attenzione di codesti Uffici trattandosi di questioni attinenti al rilascio di passaporti in
relazione alle norme della legge 5 giugno 1967, n. 431.
La citata legge prevede il seguente
iter preliminare all'adozione speciale:
- situazione di abbandono del
minore;
- dichiarazione dello stato di adottabilità;
- domanda degli adottanti;
- affidamento preadottivo.
Pertanto, in sede d'istruzione di pratiche di espatrio dei minori a fini di adozione, è necessario accertare la presenza degli
adempimenti sopra elencati, previsti dalla menzionata legge n. 431 o in
assenza di essi gli uffici dovranno riferire al più presto al Tribunale per i
minorenni, tramite il giudice tutelare, con relazione informativa sulle
condizioni di ogni minore che trovasi in situazione di abbandono.
La situazione di abbandono
potrebbe evincersi anche dall'assenso dato con estrema facilità dal genitore o
dal tutore all'espatrio, ai fini di adozione, da parte di adottanti ignoti (vedasi
art. 314/5 della legge 431).
Ciò premesso si
raccomanda che le richieste di espatrio dei minori ai fini di adozione siano rigorosamente vagliate ed istruite per
evitare ogni eventuale tentativo di
azione speculativa in materia.
Si richiamano in proposito le
disposizioni vigenti e quelle relative al nullaosta
del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Emigrazione - per ogni
singolo minore.
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