Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
CHI AVEVA RAGIONE
SULLA INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL
RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE MATERNA DEI FIGLI NATURALI? (1)
Senza discussione, il Parlamento ha
autorizzato il Presidente della Repubblica ad aderire
alla Convenzione relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli
naturali, redatta a Bruxelles il 12 settembre 1962 dalla Commissione
internazionale dello stato civile.
Nel corso dell'esame del disegno di legge governativo, una vivace polemica
sull'interpretazione della Convenzione sorse fra: da una parte i Ministeri
degli affari esteri e di grazia e giustizia, e dall'altra parte l'Associazione
Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti (2).
Con una prima nota del 9 novembre
1963 inviata al Presidente del Consiglio, ai Ministri
ed ai Senatori interessati, l'Associazione sosteneva: «la disposizione essenziale di questa Convenzione stabilisce che in
tutti i Paesi firmatari, fra cui l'Italia, la semplice dichiarazione fatta
dalla madre o da un terzo qualsiasi e trascritta sull'atto di nascita,
stabilisce un legame giuridico di filiazione fra il figlio naturale e la persona
indicata come madre, prescindendo da ogni manifestazione di volontà, anche contraria, di quest'ultima».
Nella stessa nota, l'Associazione comunicava la seguente «Risoluzione di
protesta del Comitato internazionale d'intesa delle associazioni di famiglie
adottive».
IL COMITATO INTERNAZIONALE D'INTESA DELLE ASSOCIAZIONI DI
FAMIGLIE ADOTTIVE
«Avendo preso conoscenza della firma
di una “Convention relative a l'établissement
de la filiation maternelle des enfants naturels”,
elaborata dalla Commissione internazionale dello stato civile;
considerato che l'entrata in vigore di questa
Convenzione stabilirebbe un legame giuridico di filiazione, con tutte le conseguenze
che interessano sia lo “status” civile sia la nazionalità fra un figlio naturale
e la persona indicata come sua madre, al di fuori di qualsiasi volontà di
quest'ultima;
considerato che l'introduzione di questa
disposizione modificherebbe profondamente la situazione dei figli naturali nei
paesi che fino ad oggi subordinano la formazione di ogni legame giuridico fra
il figlio naturale e la madre ad un riconoscimento esplicito di quest'ultima;
considerato che la creazione, sulla sola
dichiarazione di terze persone, di un legame. giuridico
fra il figlio naturale e una donna che non vuole assumere nei suoi confronti
responsabilità alcuna, comprometterebbe, per un grandissimo numero di
bambini, la possibilità di trovare una famiglia adottiva, paralizzando l'opera
dei servizi che si occupano della protezione dell'infanzia abbandonata, e che
questa misura aumenterebbe il già gran numero dei bambini di fatto
abbandonati, ma praticamente inadottabili;
attira l'attenzione sull'effetto tragico
sul piano umano, familiare e sociale che avrebbe l'introduzione di questa
Convenzione in molti paesi;
INDIRIZZA UN APPELLO ANSIOSO E URGENTE
1)
ai Governi, di lasciare senza seguito la “Convention relative l'établissement de la filiation maternelle des enfants naturels”;
2) ai Parlamentari, di
respingere
3) fa appello inoltre
a tutti i servizi pubblici e privati che si occupano della protezione dell'infanzia
abbandonata, di unirsi d'urgenza e con energia a
questa protesta per impedire che l'irreparabile venga fatto.
Lussemburgo,
2.11.1963
L'interpretazione data dalla Associazione alla Convenzione di Bruxelles trovava
conferma nel «Projet de loi» n. 798 presentato in data 29 gennaio 1964 dal Governo
francese all'Assemblea Nazionale.
Nella relazione allegata il Governo
francese affermava:
«Questa
disposizione (art. 1 della Convenzione) costituisce una profonda innovazione
nel sistema francese delle prove della filiazione naturale. In effetti le
legislazioni di numerosi paesi vicini al nostro non
fanno distinzioni, per quanto concerne le forme delle prove ammesse per
stabilire la filiazione materna, fra il figlio legittimo e il figlio
naturale, mentre questa distinzione è necessariamente imposta dalla prova
della filiazione paterna a causa dell'assenza del matrimonio. Queste
legislazioni consentono che la prova della filiazione materna sia data dall'atto di nascita, nei casi in cui questo
documento indichi il nome della madre. Il sistema stabilito dal Codice civile
del 1804 è diverso poiché esso esige un atto distinto
dall'atto di nascita.
Detti
atti possono essere concomitanti ma devono emanare
dalla madre stessa; si tratta del «riconoscimento». In mancanza, il fanciullo ha solo la possibilità di ottenere il
riconoscimento della sua filiazione per mezzo di una sentenza (...).
Il Governo francese, nel citato
progetto di legge, proponeva all'Assemblea Nazionale di essere autorizzato a
ratificare
Alla Commissione affari esteri del
Senato ed ai Ministeri degli esteri e di grazia e giustizia, l'Associazione
Famiglie Adottive comunicava l'interpretazione data
dal Governo francese e chiedeva che fossero resi pubblici i verbali delle riunioni
tenute dalla Commissione internazionale dello stato civile che aveva redatto
la convenzione di Bruxelles, al fine che il Parlamento potesse esaminare il
disegno di legge con piena conoscenza dei fatti.
A quest'ultima richiesta non venne mai data alcuna risposta; per contro il relatore del
disegno di legge allegò alla relazione della III Commissione permanente della
Camera l'appunto del Ministero di grazia e giustizia, ufficio VII, che riportiamo
integralmente:
«In
un esposto dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed affilianti (v.
all.) - con riferimento anche ad una precedente nota sull'argomento - viene sostenuta l'opportunità che il Parlamento non proceda
alla ratifica della Convenzione indicata in oggetto. assumendosi
che la stessa sarebbe in contrasto con le norme che regolano la specifica
materia nel nostro ordinamento e renderebbe , pertanto, necessaria una
profonda modificazione della disciplina vigente.
In
particolare, l'esposto in questione si riferisce alla disposizione
dell'art. 1 della Convenzione predetta, secondo cui «quando una persona è designata
nell'atto di nascita di un figlio naturale come madre di quest'ultimo, la
filiazione materna é stabilita da tale designazione. Questa filiazione può
tuttavia essere contestata».
Secondo
la cennata Associazione, la quale si appoggia e fa
proprie le reazioni verificatesi in un ordinamento giuridico diverso dal
nostro (quello francese), la predetta disposizione
andrebbe interpretata nel senso che «la semplice dichiarazione fatta dalla
madre o da un terzo qualsiasi e trascritta sull'atto di nascita stabilisce un
legame giuridico di filiazione tra il figlio naturale e la persona indicata
come madre, prescindendo da ogni manifestazione di volontà, anche contraria.
di quest'ultima».
Si
fa presente, al riguardo, che detta Convenzione, riguardante unicamente la
rilevanza giuridica della designazione della madre contenuta nell'atto di
nascita, non concerne la formazione dell'atto stesso, cui restano
ovviamente applicabili le singole legislazioni nazionali, e che, pertanto, la
relativa ratifica da parte del Parlamento non comporterà alcuna modificazione
né al Codice civile né al vigente ordinamento dello stato civile italiano.
Basta
ricordare, in materia, che a norma dell'art. 254 c.c., l'indicazione della madre nell'atto di nascita importa
riconoscimento del figlio naturale. L'art. 73 del cennato
ordinamento dello stato civile, inoltre, prescrive che nell'atto di nascita
di un figlio illegittimo le enunciazioni relative alla
paternità e maternità debbono essere fatte soltanto per il genitore o per i
genitori che personalmente rendano la dichiarazione di nascita o che hanno
fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati.
Completamente
infondate - o originate da erronee informazioni -
debbono, pertanto, considerarsi le affermazioni contenuta nell'esposto di cui
trattasi: le norme della Convenzione, innovatrici per l'ordinamento francese,
sono perfettamente conformi alla legislazione italiana vigente».
L'Associazione replicava con la
seguente nota del 2 gennaio 1967:
«Preso
atto della relazione dell'On.le Di Primio e dell'appunto (allegato alla relazione
stessa) redatto dall'Ufficio VII del Ministero di Grazia e Giustizia,
l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti:
1)
conferma la validità degli esposti precedenti e riafferma che le disposizioni
della predetta Convenzione sono in netto contrasto con le norme che regolano la
materia del nostro ordinamento. Infatti la disposizione
dell'art. 1° della Convenzione va interpretata nel senso che: «la semplice dichiarazione
fatta dalla madre o da un terzo qualsiasi e trascritta sull'atto di nascita
stabilisce un legame giuridico di filiazione con il figlio naturale e la
persona indicata come madre, prescindendo da ogni manifestazione, anche
contraria, di quest'ultima»;
2)
osserva ancora una volta che tale interpretazione è stata data da tutti i
firmatari (appunto per tale motivo la convenzione non è stata firmata, a
quanto ci risulta, dai rappresentanti dell'Austria, della Grecia e del
Lussemburgo e fortissime reazioni si sono scatenate in Francia
quando il Governo ha presentato il disegno di legge per la ratifica) e
in particolare dal Governo francese;
3)
richiama l'attenzione sul fatto che, in materia di riconoscimento di figli
naturali, le norme
vigenti negli ordinamenti italiano e francese sono identiche. Infatti l'art. 334 del codice civile francese stabilisce che: «La
reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte autentique,
lorsque elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance». Ora
tale disposizione, contrariamente a quanto ha affermato nell'appunto l'Ufficio
VII del Ministero di Grazia e Giustizia, è sostanzialmente uguale a quella dell'articolo 254
del codice civile italiano!
Ciò
premesso e considerata l'importanza del problema (ancora maggiore oggi a
seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del progetto per
una nuova regolamentazione del trattamento giuridico dei figli adulterini),
l'Associazione chiede che prima della ratifica, il Governo Italiano richieda
alla Commissione Internazionale dello Stato Civile l'esatta interpretazione della Convenzione e che siano resi pubblici gli atti preparatori».
Il disegno di legge già approvato
dal Senato il 25 maggio 1965, veniva accolto senza discussione
e senza modifiche dalla Camera e promulgato con legge 24 aprile 1967.
Il problema sembrava ormai chiuso,
essendo d'altra parte l'Associazione soddisfatta (anche se non convinta) dall'interpretazione data dal Parlamento (3) e dal Governo
italiano.
Grande è stata pertanto la sorpresa
nel constatare che i partecipanti italiani all'Assemblea generale della
Commissione internazionale dello stato civile
tenutasi a Lussemburgo il 6, 7, 8 e 9 settembre 1967 avevano sollevato il
problema dell'interpretazione della Convenzione di Bruxelles.
Il rappresentante del nostro paese,
nell'esposizione dell'attività svolta dalla sezione italiana, disse: «Sulla Convenzione
relativa al riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali, dei
problemi erano stati sollevati nel nostro paese.
In
particolare, è stato affermato che
Proseguiva il rappresentante
italiano affermando: «la forma dell'atto
di nascita e le modalità relative alla dichiarazione
di volontà della madre di essere designata, cioè di riconoscere il bambino,
non dovrebbero in alcun modo essere modificate in conseguenza dell'applicazione
della Convenzione».
Replicava il Presidente
dell'Assemblea generale di Lussemburgo: «tutte le delegazioni non sono forse
d'accordo con l'interpretazione italiana della Convenzione».
Ne seguiva la richiesta della sezione
italiana della Commissione internazionale dello stato civile di «un dibattito generale sul contenuto e
nelle conseguenze dell' applicazione della convenzione
relativa all'accertamento della filiazione materna dei figli naturali».
A questo punto si pone l'interrogativo:
Chi aveva dato la interpretazione esatta, i Minisieri
degli esteri e di grazia e giustizia o l'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affilianti?
In ogni caso sarebbe necessario
che, se ancora non è stato depositato lo strumento di ratifica, il Presidente
della Repubblica non aderisse alla Convenzione prima
che ne venisse chiarita l'interpretazione esatta.
FRANCESCO SANTANERA
(1) Legge 24 aprile
- Disegno di legge n. 955 presentalo al Senato dal
Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e
dell'interno in data 26 dicembre 1964 ed approvalo nella seduta del 25 maggio
1965.
- Disegno di legge n. 2409 trasmesso dal Senato alla
Camera il 28 maggio 1965 ed approvato nella seduta
del 13 aprile 1967.
Testo tradotto della Convenzione. Sono riportati solo i
primi cinque articoli. Gli articoli 6-7-8-9 e 10 riguardano solo gli organi
competenti a ricevere gli strumenti di ratifica, l'entrata in vigore della
Convenzione, la sua durata e la sua applicazione nei territori extra
metropolitani dei paesi aderenti.
«
Art. 1
Quando una persona è designata nell'atto di nascita di un
figlio naturale come la madre di quest'ultimo, la filiazione materna è stabilita
da questa designazione. Questa filiazione può tuttavia essere contestata.
Art. 2
Quando la madre non è designato
nell'atto di nascita, essa ha facoltà di fare una dichiarazione di riconoscimento
davanti all'autorità competente di uno degli Stati contraenti.
Art. 3
Quando la madre è designata nell'atto di nascita e
dimostra che una dichiarazione di riconoscimento è nondimeno necessaria per
soddisfare le esigenze della legge di uro Stato non
contraente, essa ha facoltà di fare detta dichiarazione davanti all'autorità
competente di uno degli Stati contraenti.
Art. 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non pregiudicano
la validità del riconoscimento.
Art. 5
Le disposizioni dell'articolo 1 si
applicano, in ciascun Stato contraente, solo alle nascite posteriori all'entrata
in vigore della presente Convenzione».
(
(2) Ricordiamo anche gli articoli di:
RENE'
SAVATIER,
Est-ce possible, in Recueil Dalloz, 16 ottobre 1963 pp. 36 e segg.;
EMILIO GERMANO,
SALVATORE LENER, La tutela della
prole nata fuori del matrimonio nell'odierno stato sociale, in Redenzione Umana, n. 2, aprile 1965, p.
138;
EMILIO GERMANO, E' necessario che
MARIO STELLA RICHTER, La condizione
giuridica dei figli naturali, in Atti del
Convegno di studio su «La tutela giuridica dei figli nati
fuori del matrimonio», Giuffré Editore, 1966, p. 44;
EMILIO GERMANO, Un accordo internazionale
in contrasto con la legge, in
(3) Il relatore On. Di Primio aveva precisato: «
(4) Purtroppo non è
stato riferito in modo esatto l'interpretazione dell'Associazione Famiglie
Adottive. Essa aveva sostenuto, come risulta dai
documenti citati, che quando sull'atto di nascita era indicato il cognome
della madre (indicazione che poteva essere fatta da un terzo qualsiasi anche
contro la volontà della madre stessa), detta indicazione veniva ad avere gli
stessi effetti del riconoscimento.
www.fondazionepromozionesociale.it