Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

PRATICHE DI APPLICAZIONE

 

COMPITI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DI ASSISTENZA AI MINORI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE

 

 

DUPLICE OBBLIGO

 

Dall'esame del secondo e del terzo comma dell'art. 314/5, si ritiene che la legge imponga ai dirigenti delle istituzioni pubbliche e private di assistenza il duplice obbligo di:

a) segnalare al più presto i minori privi di assi­stenza materiale e morale da parte dei genito­ri (1) ai sensi del 2° comma dell'art. 314/5. Co­me verrà precisato in seguito, detta segnalazione può essere utilmente sostituita dalla presenta­zione dell'istanza diretta;

b) trasmettere gli elenchi trimestrali (3° com­ma dell'art. 314/5).

 

RESPONSABILITA' PENALI

 

Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta responsabilità penali per i diri­genti delle istituzioni di assistenza sia pubbliche che private.

 

URGENZA DELLA SEGNALAZIONE

 

La segnalazione deve essere fatta «al più pre­sto» (art. 314/5) allo scopo di evitare il pro­trarsi della sofferenza causata al minore dalla privazione di cure familiari.

Si osservi che se la situazione del minore viene segnalata al tribunale per i minorenni dopo che questi ha compiuto l'ottavo anno di età, il minore stesso è escluso definitivamente dalla possibilità di essere adottato con adozione spe­ciale.

 

QUANDO E DA CHI VA FATTA LA SEGNALAZIONE

 

Come prescrive l'art. 314/5 della legge 431/67 la segnalazione deve essere indirizzata come segue:

Al Tribunale per i minori di ..........................................

tramite il giudice tutelare di ..........................................

e deve essere spedita o consegnata al giudice tutelare del luogo ove ha sede l'ente o istituto che effettua la segnalazione stessa.

 

ISTANZA DIRETTA

 

Ad evitare un inutile lavoro al giudice tutelare (il quale deve trasmettere la segnalazione al tribunale per i minorenni qualsiasi siano le con­clusioni delle indagini che egli ha eventualmen­te svolto in merito alla situazione del minore), è consigliabile che gli enti e gli istituti assisten­ziali presentino istanza diretta ai tribunali per i minorenni per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori degli anni otto:

A) figli di ignoti;

B) riconosciuti o legittimi orfani di entrambi i genitori o privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori (2);

C) riconosciuti o legittimi la cui situazione di privazione di assistenza materiale e morale è incerta.

 

L'istanza diretta, che sostituisce la segnalazione, può essere formulata come segue:

Al Tribunale per i minorenni di ...................................

Il sottoscritto ...................................... nella qualità di (Presidente, Direttore, ecc.) .................. dell'ente (o istituto) .................................. con sede in ........................ Via .............................. ...... rivolge istanza a codesto Tribunale per i minorenni affinché apra il procedimento relativo alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ........................ nato a .............................. il .............................. il quale, ad avviso di questo ente (o istituto) è privo di assi­stenza materiale e morale da parte dei genitori (3).

Segnala che:

- il minore è affidato all'istituto ......................... ­con sede in .......................... Via .............................. ...... oppure è affidato al sig. ................................................ abitante in .............................. Via ....................... ...... (eventuale grado di parentela con il minore)

- tutore (o legale rappresentante del minore) è ........................................ abitante in ............................. Via .................................... ............

- i genitori legittimi o naturali del minore sono ...................................................................... (indicare cognome, nome e indirizzo)

- indicare anche cognome e nome e indirizzo degli eventuali parenti tenuti agli alimenti. Allega alla presente (4)

a) copia dell'atto integrale di nascita del mi­nore;

b) relazione bio-psichica dello stesso;

c) relazione sociale sui motivi dell'assistenza o del ricovero, sulla situazione del minore, sui suoi rapporti con i genitori e con eventuali parenti ecc. ecc.

Data ................................................

Firma ................................................

 

ELENCHI TRIMESTRALI

 

Il 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5 giu­gno 1967 431 recita: «Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice titolare del luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti».

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia sono pertanto obbligate a trasmettere trimestralmente al giudice tute­lare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti, ivi compresi quelli seguiti dai genitori o dai parenti, quelli con retta a to­tale o parziale carico dei genitori o dei parenti e quelli con handicap fisici, psichici o sensoriali.

Si ritiene che l'elenco debba comprendere tutti i minori degli anni 21.

Nel caso che il minore sia stato ricoverato da un'istituzione a cura di altro ente (ad esem­pio, a cura della Provincia o dell'ONMI o dell'ENAOLI o della Prefettura ecc.), è auspicabile che siano presi accordi fra l'istituzione di rico­vero e l'ente di assistenza al fine di evitare che i minori vengano inclusi nei due elenchi.

Si ritiene preferibile che la scheda nomina­tiva del minore sia allegata negli elenchi trime­strali dell'ente pubblico che ha disposto il ri­covero.

L'invio degli elenchi trimestrali non esime i dirigenti delle istituzioni pubbliche e private di assistenza dall'obbligo della segnalazione, obbli­go che, come si è detto, può essere utilmente sostituito dalla presentazione dell'istanza diretta.

La trasmissione degli elenchi potrebbe avvenire come segue:

Al Giudice Tutelare di ................................................ (5)

In adempimento all'obbligo di cui all'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967 431, il sottoscrit­to ............................................................ nella sua qualità di (Presidente, Direttore, ecc.) .............................. dell'ente (o istituto) ................................................ con sede in .................................... Via ........................... ...... trasmette l'elenco generale (6) dei minori (o assistiti) alla data del ......................................................

1) Cognome e nome, luogo e data di nascita

2) Cognome e nome, luogo e data di nascita

3) Cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.

Di ciascun minore si unisce scheda nominativa (7) la cui numerazione corrisponde a quella dell'elenco generale.

Non si allegano le schede nominative dei minori:

1) Cognome e nome, luogo e data di nascita

2) Cognome e nome, luogo e data di nascita

3) Cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.

per i quali questo ente (o istituto) ha inoltrato istanza diretta al tribunale per i minorenni di ....................... ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5-6-67 431.

Non si allegano altresì le schede nominative dei minori:

1) Cognome e nome, luogo e data di nascita

(Ente ............................................................)

2) Cognome e nome, luogo e data di nascita

(Ente ............................................................)

3) Cognome e nome, luogo e data di nascita

(Ente ............................................................), ecc.

la cui scheda nominativa sarà inoltrata dagli en­ti, indicati a fianco di ogni nominativo, che provvedono all'assistenza del minore.

Data ..................................... ..........

Firma ..............................................

 

Al Giudice Tutelare di .......................................

Scheda nominativa di minore di anni 21 che l'Ente o Istituto con sede in ........................... prov. ...................... Via ..................................................... ....... trasmette in data ................................ ai sensi del 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967 431.

Cognome ................ .................. Nome ........ ......... . nato a ........................... ..... il ..............................

padre ............................. indirizzo ..........................................

madre ............................ indirizzo ..........................................

tutore ............................. indirizzo ..........................................

Assistito dalla data del ................. .........................

Ricoverato dalla data del ....................................... presso la persona o Istituto ..................................... con sede in .............................. prov. .............................. Via ......................................... ............

Persona o ente che ha disposto il ricovero a ...................................................................

Motivo del ricovero ............................................................

Condizioni fisiche e psichiche del minore ............

Situazione scolastica del minore ..............................

Eventuali altre    notizie .....................................................................

Timbro dell’ente .................................................

Firma del responsabile .......................................

Spazio riservato al Giudice Tutelare

 

 

ESAME DEGLI ELENCHI

 

Il giudice tutelare, ricevuti gli elenchi e le schede nominative, deve provvedere a trasmet­tere al tribunale per i minorenni i casi dei mi­nori privi di assistenza o in situazione incerta.

Sono archiviati invece dal giudice tutelare i casi dei minori che risultano in evidente situa­zione di non privazione di assistenza materiale e morale.

 

SCHEDE GRATUITE

 

L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti (10126 Torino, Via Madama Cristina 74) invia, su semplice richiesta e senza alcuna spe­sa, le schede nominative il cui fac-simile trovasi alla pagina precedente.

 

ORGANI DI VIGILANZA

 

E' stato giustamente affermato (9): «che né l'ONMI né la Prefettura effettuano le attività di vigilanza e di controllo in tutta la misura pre­vista dalle leggi e che ciò costituisce un gravis­simo pregiudizio non solo per i bambini senza famiglia, ma per tutti i minori ricoverati o as­sistiti».

E' pertanto necessario ed urgente che vengano prese le misure per ovviare a detta inosservan­za della legge.

In particolare le Prefetture potrebbero utiliz­zare anche i servizi dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (organo dipendente dal Ministero dell'Interno) e l'O.N.M.I. potrebbe dedicare, se del caso in via temporanea, all'azione di vigilanza non solo assistenti sociali, ma anche medici e assistenti sanitarie visitatrici.

 

 

 

 

 

(1) Si ritiene che competa esclusivamente al tribu­nale per i minorenni escludere dalla dichiarazione di adot­tabilità i minori ricoverati in istituto e seguiti da parenti tenuti a provvedervi. Poiché la dizione «o dei parenti te­nuti a provvedervi» (art. 314/4) è oggetto di interpreta­zioni contrastanti, in nessun caso l'esame della situazione del minore dovrebbe essere sottratto alla valutazione del tribunale per i minorenni che è il solo organo competente a dichiarare o meno (o stato di adottabilità.

Sull'interpretazione della dizione «o dei parenti tenu­ti a provvedervi» vi sono, ad esempio, alcuni che riten­gono che i parenti debbano essere interpellati dal Tribu­nale per i minorenni (art. 314/8) solo nel caso in cui essi provvedano alla corresponsione degli alimenti per decesso o incapacità o impossibilità dei genitori, e non nel caso in cui l'obbligo della prestazione degli alimenti deve es­sere soddisfatto dai genitori del minore.

Anche l'accertamento della forza maggiore è di com­petenza esclusiva del tribunale per i minorenni. Si tenga però presente a questo riguardo che l'art. 314/11 prevede che il minore è dichiarato in stato di adottabilità quando è accertata l'impossibilità di ovviare al persistere della mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori tenuti a provvedervi. Con questa interpretazione, la forza maggiore avrebbe rilievo solo se essa ha impe­dito nel passato ai genitori o ai parenti tenuti a provve­dervi l'esercizio dei loro doveri.

(2) Vedere nota 1.

(3) L'istanza dovrebbe essere indirizzata anche nei casi in cui l'Ente o Istituto è incerto sulla situazione di privazione di assistenza.

(4) L'invio degli allegati non è obbligatorio, ma favo­risce l'esame sollecito della situazione del minore da par­te del tribunale per i minorenni. Si osservi che dettagliate notizie sul minore, sui suoi precedenti, sulle sue condi­zioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive e sulla sua famiglia sono richieste dal tribunale per i minorenni: tanto vale inviare dette notizie insieme all'istanza.

(5) I giudici tutelari hanno sede presso ogni pretura.

(6) L'elenco generale potrebbe essere trasmesso all'inizio di ogni anno; nei trimestri successivi potrebbe es­sere inviato solo l'aggiornamento relativo ai nuovi am­messi ed ai dimessi, nonché le variazioni inerenti la si­tuazione degli altri minori.

(7) Vedasi la scheda allegata alla pagina seguente. Si osserva che la trasmissione delle schede nominative facilita il lavoro del giudice tutelare. D'altra parte il giu­dice tutelare, nel caso ricevesse gli elenchi comprendenti solo cognome, nome, luogo o data di nascita dei minori, ha i poteri per richiedere tutte le notizie sui minori che ritiene necessarie. Tanto vale che l'ente o istituto gliele fornisca al momento della trasmissione dell'elenco.

(8) L'ente o istituto dovrebbe essere in possesso di queste notizie ai sensi dell'art. 194 del R.D. 15 aprile 1926 N. 718 che recita: «In ogni istituto di assistenza occorre impiantare e tenere al corrente: a) un registro nominativo di tutti gli assistiti; b) un fascicolo personale per ciascun assistito, contenente i documenti relativi all'ammissione nell'istituto, la corrispondenza con la famiglia dell'assisti­to, con le autorità e con gli organi dell'Opera nazionale (per la protezione della maternità e dell'infanzia ONMI), gli atti relativi all'eventuale trasferimento in altro istituto, o al collocamento esterno, o al licenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito, compilata secondo le norme di cui nell'art. 115 del presente regolamento».

(9) Dal resoconto della riunione tenutasi presso il tribunale per i minorenni di Torino il 25-6-1968.

 

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