Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
PRATICHE DI APPLICAZIONE
COMPITI
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DI ASSISTENZA AI MINORI PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE
DUPLICE OBBLIGO
Dall'esame del secondo e del terzo
comma dell'art. 314/5, si ritiene che la legge imponga ai dirigenti delle
istituzioni pubbliche e private di assistenza il
duplice obbligo di:
a) segnalare al più presto i minori
privi di assistenza materiale e morale da parte dei
genitori (1) ai sensi del 2° comma dell'art. 314/5. Come
verrà precisato in seguito, detta segnalazione può essere utilmente sostituita
dalla presentazione dell'istanza diretta;
b) trasmettere gli
elenchi trimestrali (3° comma dell'art. 314/5).
RESPONSABILITA' PENALI
Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporta responsabilità
penali per i dirigenti delle istituzioni di assistenza
sia pubbliche che private.
URGENZA DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione deve essere fatta
«al più presto» (art. 314/5) allo scopo di evitare il protrarsi della
sofferenza causata al minore dalla privazione di cure familiari.
Si osservi che se la situazione del
minore viene segnalata al tribunale per i minorenni
dopo che questi ha compiuto l'ottavo anno di età, il minore stesso è escluso
definitivamente dalla possibilità di essere adottato con adozione speciale.
QUANDO E DA CHI VA FATTA
Come prescrive l'art. 314/5 della
legge 431/67 la segnalazione deve essere indirizzata come segue:
Al Tribunale per i minori di ..........................................
tramite il giudice tutelare di
..........................................
e deve essere spedita o consegnata al
giudice tutelare del luogo ove ha sede l'ente o istituto che effettua la
segnalazione stessa.
ISTANZA DIRETTA
Ad evitare un inutile lavoro al
giudice tutelare (il quale deve trasmettere la segnalazione al tribunale per i
minorenni qualsiasi siano le conclusioni delle indagini che egli ha
eventualmente svolto in merito alla situazione del minore), è consigliabile
che gli enti e gli istituti assistenziali presentino istanza
diretta ai tribunali per i minorenni per la dichiarazione dello stato di
adottabilità dei minori degli anni otto:
A) figli di ignoti;
B) riconosciuti o legittimi orfani di entrambi i genitori o privi di assistenza materiale e
morale da parte dei genitori (2);
C) riconosciuti o legittimi la cui
situazione di privazione di assistenza materiale e
morale è incerta.
L'istanza diretta, che sostituisce la segnalazione, può essere
formulata come segue:
Al Tribunale per i minorenni di ...................................
Il sottoscritto ...................................... nella qualità di (Presidente, Direttore, ecc.)
.................. dell'ente (o istituto) ..................................
con sede in ........................ Via .............................. N° ...... rivolge istanza a
codesto Tribunale per i minorenni affinché apra il procedimento relativo alla
dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ........................
nato a .............................. il .............................. il
quale, ad avviso di questo ente (o istituto) è privo di assistenza materiale e
morale da parte dei genitori (3).
Segnala che:
- il minore è affidato all'istituto .........................
con sede in .......................... Via .............................. N°...... oppure è affidato al sig.
................................................ abitante
in .............................. Via ....................... N° ...... (eventuale grado di
parentela con il minore)
- tutore (o legale rappresentante del minore) è
........................................ abitante in .............................
Via .................................... N°
............
- i genitori legittimi o naturali del minore sono ......................................................................
(indicare cognome, nome e indirizzo)
- indicare anche cognome e nome e
indirizzo degli eventuali parenti tenuti agli alimenti. Allega alla presente (4)
a) copia dell'atto integrale di nascita del
minore;
b) relazione bio-psichica dello
stesso;
c) relazione sociale sui motivi
dell'assistenza o del ricovero, sulla situazione del minore, sui suoi rapporti
con i genitori e con eventuali parenti ecc. ecc.
Data ................................................
Firma ................................................
ELENCHI TRIMESTRALI
Il 3° comma dell'art. 314/5 della
legge 5 giugno 1967 N° 431 recita: «Le istituzioni
pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono
trimestralmente al giudice titolare del luogo ove hanno sede l'elenco dei
ricoverati o assistiti».
Le istituzioni pubbliche o private
di protezione o assistenza all'infanzia sono pertanto obbligate a trasmettere
trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i ricoverati o assistiti, ivi
compresi quelli seguiti dai genitori o dai parenti, quelli con retta a totale
o parziale carico dei genitori o dei parenti e quelli con handicap fisici,
psichici o sensoriali.
Si ritiene che l'elenco debba
comprendere tutti i minori degli anni 21.
Nel caso che il minore sia stato
ricoverato da un'istituzione a cura di altro ente (ad
esempio, a cura della Provincia o dell'ONMI o dell'ENAOLI o della Prefettura
ecc.), è auspicabile che siano presi accordi fra l'istituzione di ricovero e
l'ente di assistenza al fine di evitare che i minori vengano inclusi nei due
elenchi.
Si ritiene preferibile che la scheda
nominativa del minore sia allegata negli elenchi trimestrali dell'ente
pubblico che ha disposto il ricovero.
L'invio degli elenchi trimestrali
non esime i dirigenti delle istituzioni pubbliche e private di
assistenza dall'obbligo della segnalazione, obbligo che, come si è
detto, può essere utilmente sostituito dalla presentazione dell'istanza
diretta.
La
trasmissione degli elenchi potrebbe avvenire come segue:
Al Giudice Tutelare di ................................................
(5)
In adempimento all'obbligo di cui
all'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967 N° 431, il
sottoscritto ............................................................ nella sua
qualità di (Presidente, Direttore, ecc.) ..............................
dell'ente (o istituto) ................................................ con
sede in .................................... Via ........................... N° ...... trasmette l'elenco
generale (6) dei minori (o assistiti) alla data del ......................................................
1) Cognome e nome, luogo e data di nascita
2) Cognome e nome, luogo e data di nascita
3) Cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.
Di ciascun minore si
unisce scheda nominativa (7) la cui numerazione
corrisponde a quella dell'elenco generale.
Non si allegano le schede nominative
dei minori:
1) Cognome e nome, luogo e data di nascita
2) Cognome e nome, luogo e data di nascita
3) Cognome e nome, luogo e data di nascita, ecc.
per i quali questo ente (o istituto) ha
inoltrato istanza diretta al tribunale per i minorenni di
....................... ai sensi dell'art. 314/4 della legge 5-6-67 N° 431.
Non si allegano altresì
le schede nominative dei minori:
1) Cognome e nome, luogo e data di nascita
(Ente
............................................................)
2) Cognome e nome, luogo e data di nascita
(Ente
............................................................)
3) Cognome e nome, luogo e data di nascita
(Ente
............................................................), ecc.
la cui scheda nominativa sarà
inoltrata dagli enti, indicati a fianco di ogni nominativo, che provvedono
all'assistenza del minore.
Data ..................................... ..........
Firma ..............................................
Al Giudice Tutelare di
.......................................
Scheda nominativa di minore di anni
21 che l'Ente o Istituto con sede in ........................... prov.
...................... Via .....................................................
N° ....... trasmette in data ................................
ai sensi del 3° comma dell'art. 314/5 della legge 5 giugno 1967 N° 431.
Cognome ................ .................. Nome ........
......... . nato a ........................... .....
il ..............................
padre .............................
indirizzo ..........................................
madre ............................
indirizzo ..........................................
tutore .............................
indirizzo ..........................................
Assistito dalla data del .................
.........................
Ricoverato dalla data del
....................................... presso la persona o Istituto .....................................
con sede in
.............................. prov. .............................. Via
......................................... N°
............
Persona o ente che ha disposto il
ricovero a
...................................................................
Motivo del ricovero
............................................................
Condizioni fisiche e psichiche del minore ............
Situazione scolastica del minore ..............................
Eventuali altre notizie
.....................................................................
Timbro dell’ente
.................................................
Firma del responsabile
.......................................
Spazio riservato al Giudice Tutelare
ESAME DEGLI ELENCHI
Il giudice tutelare, ricevuti gli
elenchi e le schede nominative, deve provvedere a
trasmettere al tribunale per i minorenni i casi dei minori privi di
assistenza o in situazione incerta.
Sono archiviati invece dal giudice
tutelare i casi dei minori che risultano in evidente
situazione di non privazione di assistenza materiale e morale.
SCHEDE GRATUITE
L'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affilianti (10126 Torino, Via Madama Cristina 74) invia, su semplice
richiesta e senza alcuna spesa, le schede nominative
il cui fac-simile trovasi alla pagina precedente.
ORGANI DI VIGILANZA
E' stato giustamente affermato (9):
«che né l'ONMI né
E' pertanto necessario ed urgente
che vengano prese le misure per ovviare a detta inosservanza
della legge.
In particolare le Prefetture
potrebbero utilizzare anche i servizi dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (organo dipendente
dal Ministero dell'Interno) e l'O.N.M.I. potrebbe dedicare, se del caso in via
temporanea, all'azione di vigilanza non solo assistenti sociali, ma anche
medici e assistenti sanitarie visitatrici.
(1) Si ritiene che
competa esclusivamente al tribunale per i minorenni escludere dalla
dichiarazione di adottabilità i minori ricoverati in
istituto e seguiti da parenti tenuti a provvedervi. Poiché la dizione «o dei
parenti tenuti a provvedervi» (art. 314/4) è oggetto di interpretazioni
contrastanti, in nessun caso l'esame della situazione del minore dovrebbe
essere sottratto alla valutazione del tribunale per i minorenni che è il solo
organo competente a dichiarare o meno (o stato di adottabilità.
Sull'interpretazione
della dizione «o dei parenti tenuti a provvedervi» vi sono, ad esempio, alcuni
che ritengono che i parenti debbano essere
interpellati dal Tribunale per i minorenni (art. 314/8) solo nel caso in cui
essi provvedano alla corresponsione degli alimenti per decesso o incapacità o
impossibilità dei genitori, e non nel caso in cui l'obbligo della prestazione
degli alimenti deve essere soddisfatto dai genitori del minore.
Anche l'accertamento
della forza maggiore è di competenza esclusiva del tribunale per i minorenni.
Si tenga però presente a questo riguardo che l'art.
314/11 prevede che il minore è dichiarato in stato di adottabilità quando è
accertata l'impossibilità di ovviare al persistere della mancanza di assistenza
materiale e morale da parte dei genitori tenuti a provvedervi. Con questa interpretazione, la forza maggiore avrebbe rilievo
solo se essa ha impedito nel passato ai genitori o ai parenti tenuti a provvedervi
l'esercizio dei loro doveri.
(2) Vedere nota 1.
(3) L'istanza dovrebbe
essere indirizzata anche nei casi in cui l'Ente o Istituto è incerto sulla
situazione di privazione di assistenza.
(4) L'invio degli
allegati non è obbligatorio, ma favorisce l'esame sollecito della situazione
del minore da parte del tribunale per i minorenni. Si osservi che dettagliate
notizie sul minore, sui suoi precedenti, sulle sue condizioni giuridiche e di fatto, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive e sulla
sua famiglia sono richieste dal tribunale per i minorenni: tanto vale inviare
dette notizie insieme all'istanza.
(5) I giudici tutelari
hanno sede presso ogni pretura.
(6) L'elenco generale
potrebbe essere trasmesso all'inizio di ogni anno; nei trimestri successivi
potrebbe essere inviato solo l'aggiornamento relativo ai nuovi ammessi ed ai
dimessi, nonché le variazioni inerenti la situazione degli altri minori.
(7) Vedasi la scheda
allegata alla pagina seguente. Si osserva che la trasmissione delle schede nominative facilita il lavoro del giudice tutelare. D'altra
parte il giudice tutelare, nel caso ricevesse gli
elenchi comprendenti solo cognome, nome, luogo o data di nascita dei minori, ha
i poteri per richiedere tutte le notizie sui minori che ritiene necessarie.
Tanto vale che l'ente o istituto gliele fornisca al momento della trasmissione
dell'elenco.
(8) L'ente o istituto
dovrebbe essere in possesso di queste notizie ai sensi dell'art. 194 del R.D.
15 aprile 1926 N. 718 che recita: «In ogni istituto di assistenza
occorre impiantare e tenere al corrente: a) un registro nominativo di tutti gli
assistiti; b) un fascicolo personale per ciascun assistito, contenente i
documenti relativi all'ammissione nell'istituto, la corrispondenza con la
famiglia dell'assistito, con le autorità e con gli organi dell'Opera nazionale
(per la protezione della maternità e dell'infanzia ONMI), gli atti relativi
all'eventuale trasferimento in altro istituto, o al collocamento esterno, o al
licenziamento; c) una scheda individuale per ogni assistito, compilata secondo
le norme di cui nell'art. 115 del presente regolamento».
(9) Dal resoconto
della riunione tenutasi presso il tribunale per i minorenni di Torino il
25-6-1968.
www.fondazionepromozionesociale.it