Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

 

CONFERENZA DELL'AJA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (1)

 

 

(Estratto dell'atto finale firmato il 28 ottobre 1964)

 

CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA DELLE AUTORITA', LA LEGGE APPLICABILE ED IL RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI IN MATERIA DI ADOZIONE

 

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

desiderando stabilire disposizioni comuni con­cernenti la competenza delle autorità, la legge applicabile ed il riconoscimento delle decisioni in materia di adozione,

hanno deciso di stipulare una Convenzione questo riguardo ed hanno convenuto le disposi­zioni seguenti:

 

Art. 1

La presente Convenzione è applicabile alle ado­zioni fra:

da una parte una persona avente la nazionalità di uno degli Stati contraenti nonché la sua resi­denza abituale in uno di questi Stati, oppure co­niugi aventi ciascuno la nazionalità di uno degli Stati contraenti nonché la sua residenza abituale in uno di questi Stati e,

d'altra parte, un minore avente un'età inferiore ai diciotto anni compiuti al momento della presentazione della domanda di adozione, non an­cora coniugato e avente la nazionalità di uno de­gli Stati contraenti nonché la sua residenza abi­tuale in uno di questi Stati.

 

Art. 2

La presente Convenzione non è applicabile se:

a) gli adottanti non hanno né la stessa naziona­lità né la loro residenza abituale nello stesso Stato contraente;

b) lo o gli adottanti e il minore hanno tutti la stessa nazionalità, nonché la loro residenza abi­tuale nello Stato di cui sono cittadini;

c) l'adozione non è stata pronunziata da una delle autorità competenti in base alle norme dell'articolo 3.

 

Art. 3

Sono competenti a pronunziare l'adozione:

a) le autorità dello Stato di residenza abituale dell'adottante o, se si tratta di adozione da parte di coniugi, le autorità dello Stato nel quale i co­niugi stessi hanno la loro residenza abituale;

b) le autorità dello Stato della nazionalità dell'adottante o, se si tratta di adozione da parte di coniugi, le autorità dello Stato della loro nazio­nalità comune.

Le condizioni di residenza abituale e di naziona­lità devono essere soddisfatte sia al momento in cui la domanda è presentata alle autorità in­dicate nel presente articolo sia al momento in cui dette autorità pronunziano l'adozione.

 

Art. 4

Le autorità indicate nel primo comma dell'arti­colo 3 applicano, salvi i casi previsti dal primo comma dell'articolo 5, la loro legge interna per quanto concerne le condizioni dell'adozione.

Tuttavia, le autorità competenti in base alla residenza abituale devono rispettare i divieti di adottare stabiliti dalla legge nazionale dell'adot­tante o, se trattasi di adozione richiesta da co­niugi, dalla loro comune legge nazionale, quando detto divieto è stato dichiarato ai sensi dell'arti­colo 13.

 

Art. 5

Le autorità indicate nel primo comma dell'arti­colo 3 applicano la legge nazionale del minore per quanto concerne i consensi e gli altri pareri, esclusi quelli relativi all'adottante, alla sua fa­miglia ed al suo coniuge.

Se, secondo la legge nazionale del minore, questi o un membro della sua famiglia deve com­parire personalmente avanti all'autorità che pro­nunzia l'adozione, si può procedere, occorrendo, per rogatoria quando la persona in oggetto non ha la sua residenza abituale nello Stato della suddetta autorità.

 

Art. 6

Le autorità indicate nel primo comma dell'arti­colo 3 possono pronunziare l'adozione solo quan­do essa è conforme all'interesse del mînore. Es­se procedono preliminarmente, tramite idonei servizi locali, ad una inchiesta approfondita sul o sugli adottanti, sul minore e la sua famiglia. In ogni modo possibile, l'inchiesta è effettuata con la collaborazione di organismi pubblici o pri­vati specializzati in materia di adozione interna­zionale e con la partecipazione di operatori so­ciali che abbiano ricevuto una formazione spe­ciale o che abbiano un'esperienza particolare sui problemi dell'adozione.

Le autorità di tutti gli Stati contraenti pren­dono senza indugi tutte le misure di mutuo aiuto richieste in vista di un'adozione alla quale la presente Convenzione è applicabile; le autorità possono comunicare direttamente fra di loro a questo fine.

Ogni Stato contraente ha la facoltà di designa­re una o più autorità incaricate degli scambi del­le informazioni di cui al comma precedente.

 

Art. 7

Sono competenti per annullare o revocare una adozione alla quale la presente Convezione è applicabile:

a) le autorità dello Stato contraente nel quale l'adottato ha la sua residenza abituale al momen­to della domanda di nullità o di revoca:

b) le autorità dello Stato contraente nel quale al momento della domanda di nullità o di revoca, l'adottante ha la sua residenza abituale o nel quale, quando si tratta di una adozione pronun­ziata nei confronti di coniugi, questi ultimi han­no entrambi la loro residenza abituale;

c) le autorità dello Stato nel quale è stata pro­nunziata l'adozione.

Una adozione può essere annullata in applica­zione:

a) sia della legge interna dell'autorità che ha pronunziato l'adozione;

b) sia della legge nazionale dell'adottante o dei coniugi al momento in cui è stata pronunziata l'adozione, quando la nullità è motivata dalla vio­lazione di uno dei divieti previsti dal secondo comma dell'articolo 4;

c) sia dalla legge nazionale dell'adottato quan­do, la nullità è motivata dalla mancanza o dal vizio di uno dei consensi richiesti da questa legge.

Una adozione può essere revocata in applica­zione della legge interna dell'autorità a cui è stata proposta la richiesta di revoca.

 

Art. 8

Ogni adozione alla quale la presente Convenzio­ne è applicabile ed in merito alla quale ha deciso un'autorità competente ai sensi del primo com­ma dell'articolo 3, è riconosciuta di pieno diritto in tutti gli Stati contraenti.

Ogni decisione di nullità o di revoca pronun­ciata da una delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 7 é riconosciuta di pieno diritto in tutti gli Stati contraenti.

Se sorge una contestazione in uno Stato con­traente sul riconoscimento di una adozione o di una decisione di nullità o di revoca, le autorità di questo Stato sono tenute, nel momento in cui valutano la competenza dell'autorità che ha pre­so la decisione, a tener fermi gli accertamenti sui quali detta autorità si è ritenuta competente.

 

Art. 9

Quando una delle autorità competenti ai sensi del primo comma dell'articolo 3 ha deliberato in merito ad una adozione, essa ne informa, occor­rendo, l'altro Stato le cui autorità erano pari­menti competenti a deliberare, nonché lo Stato di nazionalità del minore e lo Stato contraente dove il minore è nato.

Quando una delle autorità competenti secondo il primo comma dell'articolo 7 ha annullato o re­vocato un'adozione, essa ne informa lo Stato dell'autorità che aveva pronunziato l'adozione nonché lo Stato di nazionalità del minore e lo Stato contraente del luogo di nascita del minore stes­so.

 

Art. 10

Ai fini della presente Convenzione l'adottante o il minore apolide o di nazionalità non conosciuta è ritenuto come avente la nazionalità dello Stato della sua residenza abituale.

 

Art. 11

Ai fini della presente Convenzione, se nello Sta­to di nazionalità di un adottante o del minore, vigono più forme di adozione, i riferimenti alla legge nazionale interna ed alle autorità dello Stato di cui una persona ha la nazionalità sono interpretati come riferentesi alla legge e alle autorità stabilite dalle norme in vigore in detto Stato o, in mancanza di queste norme, alla leg­ge o alle autorità del sistema giuridico con il quale l'interessato ha i più stretti rapporti.

 

Art. 12

La presente Convenzione non modifica le dispo­sizioni di altre Convenzioni in materia di adozio­ne vigente fra gli Stati contraenti al momento della sua entrata in vigore.

 

Art. 13

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, può fare, ai fini dell'appficazio­ne del secondo comma dell'articolo 4, una dichia­razione che precisi uno o più divieti dr adottare stabiliti dalla sua legge interna e fondati:

a) sull'esistenza di discendenti del o degli adot­tanti;

b) sul fatto che l'adozione è richiesta da una sola persona;

c) sull'esistenza di un legame di sangue fra l'a­dottante e il minore;

d) sull'esistenza di una precedente adozione del minore da parte di altre persone;

e) sull'esigenza di una differenza di età fra lo o gli adottanti e il minore;

f) sulle condizioni di età del o degli adottanti e del minore;

g) sul fatto che il minore non risieda presso lo o gli adottanti.

Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Il ritiro sarà notificato al Mi­nistero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La dichiarazione ritirata avrà effetto il sessan­tesimo giorno dopo la notifica di cui al comma precedente.

 

Art. 14

Ogni Stato contraente può fare una dichiarazione precisando quali sono le persone che devono essere considerate, ai fini della presente Con­venzione, come aventi la sua nazionalità.

Detta dichiarazione nonché la sua modifica o il suo ritiro saranno notificati al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La dichiarazione, la sua modifica o il suo ritiro prenderanno effetto il sessantesimo giorno dopo la notifica di cui al comma precedente.

 

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere respinte negli Stati contraenti che nell'ipotesi in cui la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pub­blico.

 

Art. 16

Ogni Stato contraente designerà le autorità com­petenti per:

a) pronunziare l'adozione secondo quanto stabi­lito al primo comma dell'articolo 3;

b) scambiare le notizie di cui al secondo comma dell'articolo 6, se esso intende fare uso della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo 6;

c) annullare o revocare un'adozione secondo quanto previsto dall'articolo 7;

d) ricevere le informazioni comunicate in appli­cazione dell'articolo 9.

Ogni Stato contraente notificherà la lista delle autorità competenti, nonché ogni ulteriore modi­fica, al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

 

Art. 17

Ogni Stato contraente comunicherà al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, le disposizioni del­la sua legge interna relative ai consensi e pareri.

Ogni Stato, che farà una dichiarazione ai sen­si dell'articolo 13, comunicherà a detto Ministe­ro le disposizioni della sua legge interna relative ai divieti inclusi nella sua dichiarazione.

Ogni Stato contraente comunicherà a detto Ministero le ulteriori modifiche delle disposi­zioni legali di cui ai commi precedenti del pre­sente articolo.

 

Art. 18

La presente Convenzione è aperta alla firma de­gli Stati rappresentati alla Decima Sessione del­la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

Essa sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Af­fari Esteri dei Paesi Bassi.

 

Art. 19

La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dal secondo com­ma dell'articolo 18.

La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratificherà posteriormen­te, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

 

Art. 20

Ogni Stato non rappresentato alla Decima Ses­sione della Conferenza dell'Aia di diritto inter­nazionale privato potrà aderire alla presente Convenzione dopo che essa sia entrata in vigore come previsto dal primo comma dell'articolo 19. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore per gli Stati di cui al comma precedente solo in mancanza di opposizione di uno Stato che abbia già ratifi­cato la Convenzione prima del deposito dello strumento di adesione. L'opposizione deve esse­re notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi entro i sei mesi successivi alla noti­fica, da parte di detto Ministero, dell'adesione.

In mancanza di opposizione, la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato aderente il primo giorno del mese successivo allo spirare dell'ul­timo termine indicato nel comma precedente.

 

Art. 21

Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei terri­tori da esso rappresentati sul piano internazio­nale, oppure ad uno oppure a più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto dal momento dell'en­trata in vigore della Convenzione per detto Stato.

Ogni successiva estensione territoriale sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

La Convenzione entrerà in vigore, per i terri­tori indicati nella dichiarazione di estensione, il sessantesimo giorno successivo alla notifica in­dicata nel comma precedente.

 

Art. 22

Ogni Stato potrà, al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, riservarsi il diritto di non riconoscere le adozioni pronunziate dalle autorità competenti in virtù della lettera b) del primo comma dell'articolo 3, quando, al momen­to della presentazione della domanda di adozio­ne, il minore aveva la sua residenza abituale nel suo territorio e non la nazionalità dello Stato le cui autorità hanno proceduto alla pronunzia. Nessuna altra riserva sarà ammessa.

Ogni Stato contraente potrà ugualmente, nella notifica di estensione della Convenzione di cui all'articolo 21, fare detta riserva con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei territori indi­cati nella dichiarazione di estensione.

Ogni Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una riserva eventualmente fatta. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

L'effetto della riserva cesserà il sessantesimo giorno successivo alla notifica di cui al comma precedente.

 

Art. 23

La presente Convenzione avrà una durata di cin­que anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente al primo comma dell'articolo 19, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successiva­mente.

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima che sia trascorso la scadenza dei cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Essa potrà essere limitata ad alcuni dei terri­tori nei confronti dei quali la Convenzione si applica.

La denuncia non avrà valore che nei confronti dello Stato che l'avrà notificata. La Convenzione resterà in vigore nei confronti degli altri Stati contraenti.

 

Art. 24

Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati indicati all'articolo 18, non­ché agli Stati che avranno dato la loro adesione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20:

a) le dichiarazioni ed il ritiro delle dichiarazioni di cui all'articolo 13:

b) le dichiarazioni, modifiche e ritiri di dichiara­zioni di cui all'articolo 14;

c) le designazioni delle autorità di cui all'arti­colo 16;

d) le disposizioni legali di cui all'articolo 17 e le loro modifiche;

e) le firme e le ratifiche di cui all'articolo 18;

f) la data in cui la presente Convenzione en­trerà in vigore conformemente alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19;

g) le adesioni di cui all'articolo 20 e le date in cui esse prenderanno effetto;

h) le estensioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse prenderanno effetto;

i) le riserve ed i ritiri di riserve di cui all'arti­colo 22;

j) le denuncie di cui al terzo comma dell'arti­colo 23.

 

 

(1) Traduzione dell'Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore.

 

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