Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
CONFERENZA
DELL'AJA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (1)
(Estratto dell'atto finale firmato il 28
ottobre 1964)
CONVENZIONE
CONCERNENTE
Gli
Stati firmatari della presente Convenzione,
desiderando stabilire
disposizioni comuni concernenti la competenza delle autorità, la legge
applicabile ed il riconoscimento delle decisioni in materia di adozione,
hanno deciso di stipulare
una Convenzione questo riguardo ed hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
La
presente Convenzione è applicabile alle adozioni fra:
da una parte una persona avente la
nazionalità di uno degli Stati contraenti nonché la sua residenza
abituale in uno di questi Stati, oppure coniugi aventi ciascuno la nazionalità
di uno degli Stati contraenti nonché la sua residenza abituale in uno di questi
Stati e,
d'altra parte, un minore avente un'età
inferiore ai diciotto anni compiuti al momento della presentazione della domanda
di adozione, non ancora coniugato e avente la nazionalità di uno degli Stati
contraenti nonché la sua residenza abituale in uno di questi Stati.
Art. 2
La
presente Convenzione non è applicabile se:
a)
gli adottanti non hanno né la stessa nazionalità né la loro residenza abituale
nello stesso Stato contraente;
b)
lo o gli adottanti e il minore hanno tutti la stessa
nazionalità, nonché la loro residenza abituale nello Stato di cui sono
cittadini;
c)
l'adozione non è stata pronunziata da una delle autorità competenti in base
alle norme dell'articolo 3.
Art. 3
Sono
competenti a pronunziare l'adozione:
a)
le autorità dello Stato di residenza abituale dell'adottante o, se si tratta di adozione da parte di coniugi, le autorità dello Stato nel
quale i coniugi stessi hanno la loro residenza abituale;
b)
le autorità dello Stato della nazionalità dell'adottante o, se si tratta di adozione da parte di coniugi, le autorità dello Stato
della loro nazionalità comune.
Le
condizioni di residenza abituale e di nazionalità devono essere soddisfatte
sia al momento in cui la domanda è presentata alle autorità indicate nel
presente articolo sia al momento in cui dette autorità
pronunziano l'adozione.
Art. 4
Le
autorità indicate nel primo comma dell'articolo 3 applicano, salvi i casi
previsti dal primo comma dell'articolo 5, la loro legge interna per quanto
concerne le condizioni dell'adozione.
Tuttavia,
le autorità competenti in base alla residenza abituale devono rispettare i
divieti di adottare stabiliti dalla legge nazionale dell'adottante o, se
trattasi di adozione richiesta da coniugi, dalla loro
comune legge nazionale, quando detto divieto è stato dichiarato ai sensi
dell'articolo 13.
Art. 5
Le
autorità indicate nel primo comma dell'articolo 3 applicano la legge nazionale
del minore per quanto concerne i consensi e gli altri pareri, esclusi quelli relativi all'adottante, alla sua famiglia ed al suo
coniuge.
Se,
secondo la legge nazionale del minore, questi o un membro della sua famiglia
deve comparire personalmente avanti all'autorità che pronunzia l'adozione, si
può procedere, occorrendo, per rogatoria quando la
persona in oggetto non ha la sua residenza abituale nello Stato della suddetta
autorità.
Art. 6
Le
autorità indicate nel primo comma dell'articolo 3 possono
pronunziare l'adozione solo quando essa è conforme all'interesse del
mînore. Esse procedono preliminarmente, tramite idonei servizi locali, ad una inchiesta approfondita sul o sugli adottanti, sul minore
e la sua famiglia. In ogni modo possibile, l'inchiesta è effettuata con la
collaborazione di organismi pubblici o privati
specializzati in materia di adozione internazionale e con la partecipazione di
operatori sociali che abbiano ricevuto una formazione speciale o che abbiano
un'esperienza particolare sui problemi dell'adozione.
Le
autorità di tutti gli Stati contraenti prendono senza indugi tutte le misure
di mutuo aiuto richieste in vista di un'adozione alla quale la presente
Convenzione è applicabile; le autorità possono comunicare direttamente fra di loro a questo fine.
Ogni
Stato contraente ha la facoltà di designare una o più
autorità incaricate degli scambi delle informazioni di cui al comma
precedente.
Art. 7
Sono
competenti per annullare o revocare una adozione alla
quale la presente Convezione è applicabile:
a)
le autorità dello Stato contraente nel quale l'adottato ha la sua residenza
abituale al momento della domanda di nullità o di revoca:
b)
le autorità dello Stato contraente nel quale al momento della domanda di nullità o di revoca,
l'adottante ha la sua residenza abituale o nel quale, quando si tratta di una adozione pronunziata nei confronti di coniugi, questi
ultimi hanno entrambi la loro residenza abituale;
c)
le autorità dello Stato nel quale è stata pronunziata
l'adozione.
Una adozione può essere
annullata in applicazione:
a)
sia della legge interna dell'autorità che ha pronunziato l'adozione;
b)
sia della legge nazionale dell'adottante o dei coniugi al momento in cui è
stata pronunziata l'adozione, quando la nullità è motivata dalla violazione di
uno dei divieti previsti dal secondo comma dell'articolo 4;
c)
sia dalla legge nazionale dell'adottato quando, la nullità è motivata dalla
mancanza o dal vizio di uno dei consensi richiesti da questa legge.
Una adozione può essere
revocata in applicazione della legge interna dell'autorità a cui è stata
proposta la richiesta di revoca.
Art. 8
Ogni
adozione alla quale la presente Convenzione è
applicabile ed in merito alla quale ha deciso un'autorità competente ai sensi
del primo comma dell'articolo 3, è riconosciuta di pieno diritto in tutti gli
Stati contraenti.
Ogni decisione di nullità o di revoca pronunciata da
una delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 7 é riconosciuta di pieno
diritto in tutti gli Stati contraenti.
Se
sorge una contestazione in uno Stato contraente sul riconoscimento di una adozione o di una decisione di nullità o di revoca, le
autorità di questo Stato sono tenute, nel momento in cui valutano la competenza
dell'autorità che ha preso la decisione, a tener fermi gli accertamenti sui
quali detta autorità si è ritenuta competente.
Art. 9
Quando
una delle autorità competenti ai sensi del primo comma dell'articolo
Quando
una delle autorità competenti secondo il primo comma dell'articolo
Art. 10
Ai
fini della presente Convenzione l'adottante o il minore apolide o di
nazionalità non conosciuta è ritenuto come avente la nazionalità dello Stato
della sua residenza abituale.
Art. 11
Ai
fini della presente Convenzione, se nello Stato di nazionalità di un adottante
o del minore, vigono più forme di adozione, i
riferimenti alla legge nazionale interna ed alle autorità dello Stato di cui
una persona ha la nazionalità sono interpretati come riferentesi
alla legge e alle autorità stabilite dalle norme in vigore in detto Stato o, in
mancanza di queste norme, alla legge o alle autorità del sistema giuridico con
il quale l'interessato ha i più stretti rapporti.
Art. 12
La
presente Convenzione non modifica le disposizioni di altre
Convenzioni in materia di adozione vigente fra gli Stati contraenti al momento
della sua entrata in vigore.
Art. 13
Ogni
Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, può fare, ai
fini dell'appficazione del
secondo comma dell'articolo 4, una dichiarazione che precisi uno o più divieti
dr adottare stabiliti dalla sua legge interna e fondati:
a)
sull'esistenza di discendenti del o degli adottanti;
b)
sul fatto che l'adozione è richiesta da una sola persona;
c) sull'esistenza di un legame di sangue fra l'adottante
e il minore;
d)
sull'esistenza di una precedente adozione del minore da parte di altre persone;
e)
sull'esigenza di una differenza di età fra lo o gli
adottanti e il minore;
f)
sulle condizioni di età del o degli adottanti e del
minore;
g)
sul fatto che il minore non risieda presso lo o gli adottanti.
Siffatta
dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Il ritiro sarà
notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La
dichiarazione ritirata avrà effetto il sessantesimo giorno dopo la notifica di
cui al comma precedente.
Art. 14
Ogni
Stato contraente può fare una dichiarazione precisando quali sono le persone
che devono essere considerate, ai fini della presente Convenzione, come aventi
la sua nazionalità.
Detta
dichiarazione nonché la sua modifica o il suo ritiro
saranno notificati al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La
dichiarazione, la sua modifica o il suo ritiro prenderanno
effetto il sessantesimo giorno dopo la notifica di cui al comma precedente.
Art. 15
Le
disposizioni della presente Convenzione non possono essere respinte negli Stati
contraenti che nell'ipotesi in cui la loro applicazione sia
manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.
Art. 16
Ogni
Stato contraente designerà le autorità competenti per:
a)
pronunziare l'adozione secondo quanto stabilito al
primo comma dell'articolo 3;
b)
scambiare le notizie di cui al secondo comma dell'articolo 6,
se esso intende fare uso della facoltà prevista dal terzo comma dell'articolo
6;
c)
annullare o revocare un'adozione secondo quanto
previsto dall'articolo 7;
d)
ricevere le informazioni comunicate in applicazione dell'articolo 9.
Ogni
Stato contraente notificherà la lista delle autorità competenti, nonché ogni ulteriore modifica, al Ministero degli Affari
Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 17
Ogni
Stato contraente comunicherà al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi,
ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, le disposizioni della
sua legge interna relative ai consensi e pareri.
Ogni
Stato, che farà una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 13, comunicherà a detto Ministero le disposizioni della sua
legge interna relative ai divieti inclusi nella sua dichiarazione.
Ogni
Stato contraente comunicherà a detto Ministero le ulteriori
modifiche delle disposizioni legali di cui ai commi precedenti del presente
articolo.
Art. 18
La
presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Decima
Sessione del
Essa
sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 19
La
presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito
del terzo strumento di ratifica previsto dal secondo comma dell'articolo
18.
Art. 20
Ogni
Stato non rappresentato alla Decima Sessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato potrà aderire alla
presente Convenzione dopo che essa sia entrata in vigore come previsto dal
primo comma dell'articolo 19. Lo strumento di adesione
sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
In
mancanza di opposizione,
Art. 21
Ogni
Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potrà dichiarare
che la presente Convenzione si estenderà all'insieme dei territori da esso rappresentati sul piano internazionale, oppure ad uno
oppure a più di essi. Questa dichiarazione avrà effetto dal momento dell'entrata
in vigore della Convenzione per detto Stato.
Ogni
successiva estensione territoriale sarà notificata al Ministero degli Affari
Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 22
Ogni
Stato potrà, al più tardi al momento della ratifica o dell'adesione, riservarsi
il diritto di non riconoscere le adozioni pronunziate dalle autorità competenti
in virtù della lettera b) del primo comma dell'articolo 3, quando, al momento
della presentazione della domanda di adozione, il
minore aveva la sua residenza abituale nel suo territorio e non la nazionalità
dello Stato le cui autorità hanno proceduto alla pronunzia. Nessuna altra
riserva sarà ammessa.
Ogni
Stato contraente potrà ugualmente, nella notifica di estensione
della Convenzione di cui all'articolo 21, fare detta riserva con effetto
limitato ai territori o ad alcuni dei territori indicati nella dichiarazione
di estensione.
Ogni
Stato contraente potrà, in ogni momento, ritirare una
riserva eventualmente fatta. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli
Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'effetto
della riserva cesserà il sessantesimo giorno successivo alla notifica di cui al
comma precedente.
Art. 23
La
presente Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore conformemente al primo comma dell'articolo 19,
anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito
successivamente.
La
denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima che
sia trascorso la scadenza dei cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri dei
Paesi Bassi.
Essa
potrà essere limitata ad alcuni dei territori nei confronti dei quali
La
denuncia non avrà valore che nei confronti dello Stato che l'avrà notificata.
Art. 24
Il
Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificherà agli Stati indicati
all'articolo 18, nonché agli Stati che avranno dato
la loro adesione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20:
a)
le dichiarazioni ed il ritiro delle dichiarazioni di
cui all'articolo 13:
b)
le dichiarazioni, modifiche e ritiri di dichiarazioni di cui all'articolo 14;
c)
le designazioni delle autorità di cui all'articolo 16;
d) le disposizioni legali di cui all'articolo 17 e le
loro modifiche;
e) le firme e le ratifiche di cui
all'articolo 18;
f) la data in cui la presente Convenzione entrerà in
vigore conformemente alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19;
g)
le adesioni di cui all'articolo 20 e le date in cui esse prenderanno effetto;
h)
le estensioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse prenderanno effetto;
i) le riserve ed i ritiri di riserve di cui all'articolo
22;
j) le denuncie di cui al terzo comma dell'articolo 23.
(1) Traduzione
dell'Unione Italiana per
www.fondazionepromozionesociale.it