Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

 

CONVENZIONE EUROPEA IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI (1)

 

 

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, fir­matari della presente Convenzione, Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una unione più stretta fra i suoi Membri al fine, in particolare, di fa­vorire il loro progresso sociale;

Considerato che, anche se l'istituto dell'ado­zione di minori esiste nella legislazione di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, vi sono posizioni diverse sui principi sui quali dovrebbe fondarsi l'adozione, procedure differenti ed ef­fetti giuridici diversi;

Considerato che l'accettazione di principi e procedure comuni in materia di adozione di mi­nori contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da queste divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di promuovere i] bene dei minori che vengono adottati;

Hanno convenuto quanto segue:

 

PARTE I

IMPEGNI E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad as­sicurare che la legislazione del suo Paese sia conforme alle disposizioni della Parte II della presente Convenzione ed a notificare al Segre­tario Generale del Consiglio d'Europa le misure prese a questo fine.

 

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente si impegna a pren­dere in considerazione le disposizioni enuncia­te nella Parte III della presente Convenzione; se essa rende effettiva o se, dopo averla resa ef­fettiva, essa annulla una qualsiasi di queste di­sposizioni, la Parte dovrà notificare quanto so­pra al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

Art. 3

La presente Convenzione concerne unicamen­te l'istituto giuridico dell'adozione di un mino­re che, al momento in cui l'adottante richiede di adottarlo, non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni, non è o non è stato sposato e non è rite­nuto maggiorenne.

 

PARTE II

DISPOSIZIONI ESSENZIALI

 

Art. 4

L'adozione è valida solo se è stata pronunzia­ta da una autorità giudiziaria o amministrativa; essa negli articoli seguenti verrà indicata con le parole: «l'autorità competente».

 

Art. 5

1. Salvo quanto previsto dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, 1' adozione può essere pronunziata solo quando sono stati accordati e non ritirati almeno i seguenti consensi:

a) il consenso della madre e, quando il fan­ciullo è legittimo, quello del padre, oppure, se il padre la madre possono consentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi or­ganismo che sia autorizzato ad esercitare i di­ritti parentali a questo riguardo;

h1 il consenso del coniuge dell'adottante. 2. L'autorità competente non può:

a) esimersi dal ricevere il consenso di una delle persone indicate al precedente paragrafo 1., oppure

b) continuare la procedura in presenza del ri­fiuto a consentire di una delle persone o di uno degli organismi indicati al precedente paragra­fo 1, se non per motivi eccezionali stabiliti dalla le­gislazione.

3. Se il padre (o la madre) è stato privato dei suoi diritti parentali nei confronti del minore, oppure, in ogni caso. del diritto a consentire, la legislazione può prevedere che il suo consenso non venga richiesto.

4. Il consenso della madre all'adozione del suo nato sarà accettato solo se viene dato dopo la nascita del bambino e alla scadenza del termi­ne prescritto dalla legislazione, che non deve essere inferiore a sei settimane, o, se il termi­ne non è precisato, al momento in cui l'autori­tà competente ritiene che la madre abbia potuto rimettersi sufficientemente dalle conseguenze del parto.

5. Agli effetti del presente articolo si inten­dono per «padre» e «madre» le persone che sono legalmente i genitori del minore.

 

Art. 6

1. La legislazione può consentire l'adozione di un minore a due persone, adottino esse con­temporaneamente o successivamente, solo se esse sono unite in matrimonio, o a un singolo adottante.

2. La legislazione può permettere una nuova adozione di un minore, solo se sono soddisfat­te una o più delle condizioni seguenti:

a) quando si tratta di un figlio adottivo del co­niuge;

b) quando il precedente adottante è deceduto;

c) quando la precedente adozione è stata an­nullata;

d) quando la precedente adozione è stata re­vocata.

 

Art. 7

1. Un minore può essere adottato solo quan­do l'adottante ha raggiunto l'età minima pre­scritta; questa età non può essere né inferiore a 21 anni, né superiore a 35 anni.

2. Tuttavia, la legislazione può prevedere pos­sibilità di deroga alla condizione di età minima:

a) se l'adottante è il padre o la madre del mi­nore, oppure

b) a seguito di circostanze eccezionali.

 

Art. 8

1. L'autorità competente può pronunziare l'a­dozione solo quando ha acquisito il convinci­mento che l'adozione assicurerà il bene del mi­nore.

2. In ogni caso, l'autorità competente appli­cherà una particolare importanza a che l'ado­zione procuri al minore un focolare stabile e ar­monioso.

3. Quale regola generale, l'autorità competer­te non considererà soddisfatte le condizioni precedenti se la differenza di età fra l'adottan­te e l'adottato è inferiore a quella che separa normalmente i genitori dai loro figli.

 

Art. 9

1. L'autorità competente pronunzierà l'adozio­ne solo dopo una appropriata inchiesta sull'adot­tante, sul minore e la sua famiglia.

2. L'inchiesta dovrà, nella misura appropriata a ciascun caso, vertere in particolare sui se­guenti elementi:

a) la personalità, la salute e la situazione eco­nomica dell'adottante, la sua vita familiare e la sistemazione del suo focolare, la sua attitudine ad educare il minore;

b) le motivazioni che spingono l'adottante all'adozione;

c) le motivazioni per cui, nel caso m cui uno solo dei due coniugi richieda l'adozione di un minore, il coniuge non si associa alla domanda;

d) i reciproci vantaggi del minore e dell'adot­tante e la durata del periodo durante il quale il minore è stato affidato alle cure dell'adottante;

e) la personalità e la salute del minore e, salvo divieto legale, gli antecedenti del minore;

f) il parere del minore nei riguardi dell'adozione proposta;

g) la religione dell'adottante e la religione dell'adottato, se del caso.

3. Questa inchiesta dovrà essere, affidata ad una persona o ad un organismo riconosciuto dalla legge o ammesso da una autorità giudi­ziaria o amministrativa. L'inchiesta dovrà, nella misura del possibile, essere effettuata da ope­ratori sociali specializzati in questo settore a seguito della loro formazione e dalla loro espe­rienza.

4. Le disposizioni del presente articolo non infirmano minimamente il potere e l'obbligo che ha l'autorità competente di procurarsi tutte le notizie o prove concernenti o meno l'oggetto dell'inchiesta, che essa ritiene possano essere utili.

 

Art. 10

1. L'adozione conferisce all'adottante nei ri­guardi del minore adottato i diritti ed i doveri di qualsiasi natura che un padre o una madre ha verso il proprio figlio legittimo.

L'adozione conferisce all'adottato nei riguar­di dell'adottante i diritti ed i doveri di qualsiasi natura che un figlio legittimo ha verso il pro­prio padre o la propria madre.

2. Al momento in cui si instaurano i diritti ed i doveri di cui il paragrafo 1 del presente ar­ticolo, cessano di esistere i diritti ed i doveri di qualsiasi natura esistenti fra l'adottato e il pro­prio padre o la propria madre e ogni altra per­sona o organismo. Tuttavia, la legislazione può prevedere che il coniuge dell'adottante conser­vi i suoi diritti e doveri verso l'adottato se que­sti è suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo.

Inoltre la legislazione può conservare ai geni­tori gli obblighi alimentari verso il minore, l'ob­bligo di mantenerlo, di istruirlo e di dargli una professione nel caso in cui l'adottante non sod­disfi ad uno di questi doveri.

3. Quale regola generale l'adottato sarà po­sto in grado di assumere il cognome dell'adot­tante o di aggiungerlo al proprio.

4. Se un genitore legittimo ha il diritto di usufrutto sui beni del proprio figlio, il diritto di usufrutto dell'adottante sui beni dell'adottato può, nonostante quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, essere limitato dalla legge.

5. In materia di successione, nella misura in cui la legislazione attribuisce al figlio legittimo un diritto alla successione del proprio padre o della propria madre, il minore adottato è trattato a questo proposito nello stesso modo in cui lo sarebbe se fosse figlio legittimo dell'adottante.

 

Art. 11

1. Se il minore adottato non ha, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la na­zionalità dell'adottante o non ha, nel caso di adozione da parte di coniugi, la loro comune nazionalità, la Parte Contraente, di cui l'adottan­te o gli adottanti sono cittadini, faciliterà l'ac­quisizione della sua nazionalità da parte del mi­nore.

2. La perdita della nazionalità che potrebbe risultare a seguito dell'adozione è subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra nazio­nalità.

 

Art. 12

1. Il numero dei minori che uno stesso adot­tante può adottare non sarà limitato dalla legge.

2. Non potrà essere vietato dalla legge a una persona di adottare un minore per il fatto che essa ha, o potrebbe avere, un figlio legittimo.

3. Se l'adozione migliora la situazione giuri­dica del minore, non potrà essere vietato dalla legislazione a una persona di adottare il pro­prio figlio illegittimo.

 

Art. 13

1. Fino a quando l'adottato non è maggioren­ne, l'adozione può essere revocata solo con una decisione di una autorità giudiziaria o ammini­strativa per motivi gravi e unicamente se la re­voca per questi motivi è ammessa dalla legisla­zione.

2. Il paragrafo precedente non concerne i ca­si in cui:

a) l'adozione è nulla;

b) l'adozione cessa a seguito della legittima­zione dell'adottato da parte dell'adottante.

 

Art. 14

Quando le inchieste effettuate in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione si riferiscono ad una persona che risiede o ha risieduto nel territorio di un'altra Parte Con­traente, questa Parte Contraente dovrà compie­re ogni sforzo per ottenere che le informazioni necessarie che le sono richieste vengano forni­te senza indugio. Le autorità possono comuni­care direttamente fra di loro per questo scopo.

Art. 15

Disposizioni saranno prese per proibire ogni ingiustificato guadagno proveniente dalla conse­gna di un minore in vista della sua adozione.

 

Art. 16

Ogni Parte Contraente conserva la facoltà di approvare disposizioni più favorevoli per il mi­nore adottato.

 

PARTE III

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

 

Art. 17

L'adozione può essere pronunciata solo se il minore è stato affidato alle cure degli adottan­ti per un periodo sufficientemente lungo, di mo­do che l'autorità competente possa ragionevol­mente valutare le relazioni che si stabilirebbero fra di loro se l'adozione venisse pronunziata.

 

Art. 18

I Pubblici Poteri provvederanno alla promo­zione e al buon funzionamento di istituzioni pub­bliche o private alle quali coloro che desiderano adottare o fare adottare un minore possano ri­volgersi per ottenere aiuto e consiglio.

 

Art. 19

Gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione fa­ranno parte dei programmi di formazione degli operatori sociali.

 

Art. 20

1. Saranno prese disposizioni affinché un'ado­zione possa, se necessario, aver luogo senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla fa­miglia del minore.

2. Saranno prese disposizioni al fine di pre­scrivere o permettere che la procedura di ado­zione si svolga a porte chiuse,

3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai registri pubblici il cui contenuto attesti gli effetti dell'adozione, la da­ta e il luogo di nascita dell'adottato, ma non ri­veli direttamente l'adozione né l'identità dei suoi genitori d'origine

4. I registri pubblici saranno tenuti o almeno le loro enunciazioni saranno riprodotte in modo tale che le persone che non hanno un interesse legittimo non possano apprendere il fatto che una persona è stata adottata o, se questo fatto è noto, l'identità dei suoi genitori d'origine.

 

PARTE IV

CLAUSOLE FINALI

 

Art. 21

1. La presente Convenzione è aperta alla fir­ma degli Stati membri del Consiglia d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore, nei riguardi di ogni altro Stato firmatario che la ratificherà o l'ac­cetterà in seguito, tre mesi dopo la data di de­posito dello strumento di ratifica o di accetta­zione.

 

Art. 22

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Con­venzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non mem­bro del Consiglio ad aderire alla presente Con­venzione.

2. L'adesione si compirà con il deposito, pres­so il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che prenderà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 23

1. Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di ade­sione, indicare il o i territori sui quali verrà ap­plicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presen­te Convenzione, con una dichiarazione indiriz­zata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui Essa assicura le relazioni internazionali o per il quale Essa sia abilitata a contrarle.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del para­grafo precedente potrà essere ritirata, per quan­to concerne qualsiasi territorio designato in que­sta dichiarazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 27 della presente Convenzione.

 

Art. 24

1. Ogni Parte Contraente, la cui legislazione prevede più di una forma di adozione, avrà la facoltà di applicare solo a una di queste forme le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'arti­colo 10 della presente Convenzione e dei para­grafi 2 e 3 dell'articolo 12.

2. La Parte Contraente che fa uso di questa facoltà, ne invierà notifica al Segretario Genera­le del Consiglio d'Europa al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o quan­d'Essa farà una dichiarazione conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Con­venzione, e indicherà le modalità di esercizio di questa facoltà.

3. Questa Parte Contraente può mettere fine all'esercizio di questa facoltà; essa ne informerà il Segretario Generale del Consiglio d Europa.

 

Art. 25

1. Ogni Parte Contraente può, al momento del­la firma o al momento del deposito del suo stru­mento di ratifica, di accettazione o d'adesione, o ancora quand'Essa farà una dichiarazione con­formemente al paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione, formulare al massimo due riserve sulle disposizioni della Parte 11 della Pre­sente Convenzione.

Non sono ammesse riserve di carattere genera­le; ciascuna riserva può riguardare solo una di­sposizione.

Ogni riserva avrà effetto per cinque anni a par­tire dall'entrata in vigore della presente Con­venzione nei confronti della Parte interessata. Essa potrà essere rinnovata per successivi pe­riodi di cinque anni a mezzo di una dichiarazione indirizzata, prima dell'espirazione di ciascun pe­riodo, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni Parte Contraente può ritirare, in tutto o in parte, una riserva formulata da Essa in virtù del paragrafo precedente a mezzo di una dichia­razione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro della riserva avrà effetto dalla data della ricezione della dichiara­zione di cui sopra.

 

Art. 26

Ogni Parte Contraente comunicherà al Segre­tario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi delle autorità alle quali possono essere trasmesse le domande previste dall'articolo 14.

 

Art. 27

1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di durata.

2. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione con notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La disdetta prenderà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che avranno aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito degli strumenti di ratifica, di ac­cettazione o di adesione;

c) le date di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto all'art. 21;

d) le notifiche ricevute in applicazione dell'arti­colo 1;

e) le notifiche ricevute in applicazione delle di­sposizioni dell'articolo 2;

f) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;

g) le segnalazioni ricevute in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;

h) le riserve formulate in applicazione delle di­sposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;

i) il rinnovo delle riserve effettuate in applica­zione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'arti­colo 25;

j) il ritiro delle riserve effettuate in applicazio­ne delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 25;

k) le notifiche effettuate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 26;

l) le notifiche ricevute in applicazione delle di­sposizioni dell'articolo 27 e la data alla quale ciascuna disdetta prenderà effetto.

 

 

(1) Traduzione dell'Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore.

 

www.fondazionepromozionesociale.it