Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
CONVENZIONE
EUROPEA IN MATERIA DI ADOZIONE DI MINORI (1)
PREAMBOLO
Gli
Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una unione più stretta fra i suoi Membri al fine, in
particolare, di favorire il loro progresso sociale;
Considerato
che, anche se l'istituto dell'adozione di minori esiste nella legislazione di
tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, vi sono posizioni diverse sui
principi sui quali dovrebbe fondarsi l'adozione, procedure differenti ed effetti
giuridici diversi;
Considerato
che l'accettazione di principi e procedure comuni in materia di
adozione di minori contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da
queste divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di promuovere i] bene dei
minori che vengono adottati;
Hanno
convenuto quanto segue:
PARTE I
IMPEGNI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
Ciascuna Parte
Contraente si impegna ad assicurare che la legislazione
del suo Paese sia conforme alle disposizioni della Parte II della presente Convenzione
ed a notificare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le misure prese
a questo fine.
Art. 2
Ciascuna Parte
Contraente si impegna a prendere in considerazione le
disposizioni enunciate nella Parte III della presente Convenzione; se essa
rende effettiva o se, dopo averla resa effettiva, essa annulla una qualsiasi
di queste disposizioni,
Art. 3
La presente
Convenzione concerne unicamente l'istituto giuridico dell'adozione di un minore che, al momento in cui l'adottante richiede di
adottarlo, non ha ancora raggiunto l'età di 18 anni, non è o non è stato
sposato e non è ritenuto maggiorenne.
PARTE II
DISPOSIZIONI ESSENZIALI
Art. 4
L'adozione è valida
solo se è stata pronunziata da una autorità
giudiziaria o amministrativa; essa negli articoli seguenti verrà indicata con
le parole: «l'autorità competente».
Art. 5
1.
Salvo quanto previsto dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, 1' adozione
può essere pronunziata solo quando sono stati
accordati e non ritirati almeno i seguenti consensi:
a)
il consenso della madre e, quando il fanciullo è
legittimo, quello del padre, oppure, se nè il padre nè la madre possono consentire, il consenso di qualsiasi
persona o di qualsiasi organismo che sia autorizzato ad esercitare i diritti
parentali a questo riguardo;
h1
il consenso del coniuge dell'adottante.
a)
esimersi dal ricevere il consenso di una delle persone indicate al precedente
paragrafo 1., oppure
b)
continuare la procedura in presenza del rifiuto a
consentire di una delle persone o di uno degli organismi indicati al precedente
paragrafo 1, se non per motivi eccezionali stabiliti dalla legislazione.
3.
Se il padre (o la madre) è stato privato dei suoi diritti
parentali nei confronti del minore, oppure, in ogni caso. del diritto a consentire, la legislazione può prevedere che
il suo consenso non venga richiesto.
4.
Il consenso della madre all'adozione del suo nato sarà accettato solo se viene dato dopo la nascita del bambino e alla scadenza del
termine prescritto dalla legislazione, che non deve essere inferiore a sei
settimane, o, se il termine non è precisato, al momento in cui l'autorità
competente ritiene che la madre abbia potuto rimettersi sufficientemente dalle
conseguenze del parto.
5.
Agli effetti del presente articolo si intendono per
«padre» e «madre» le persone che sono legalmente i genitori del minore.
Art. 6
1.
La legislazione può consentire l'adozione di un minore a due persone, adottino
esse contemporaneamente o successivamente, solo se
esse sono unite in matrimonio, o a un singolo adottante.
2.
La legislazione può permettere una nuova adozione di un minore, solo se sono
soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:
a)
quando si tratta di un figlio adottivo del coniuge;
b)
quando il precedente adottante è deceduto;
c)
quando la precedente adozione è stata annullata;
d)
quando la precedente adozione è stata revocata.
Art. 7
1.
Un minore può essere adottato solo quando l'adottante ha raggiunto l'età
minima prescritta; questa età non può essere né
inferiore a 21 anni, né superiore a 35 anni.
2.
Tuttavia, la legislazione può prevedere possibilità di deroga alla condizione di età minima:
a)
se l'adottante è il padre o la madre del minore, oppure
b)
a seguito di circostanze eccezionali.
Art. 8
3.
Quale regola generale, l'autorità competerte non considererà soddisfatte le
condizioni precedenti se la differenza di età fra
l'adottante e l'adottato è inferiore a quella che separa normalmente i
genitori dai loro figli.
Art. 9
a) la personalità, la salute e la situazione economica
dell'adottante, la sua vita familiare e la sistemazione del suo focolare, la
sua attitudine ad educare il minore;
b)
le motivazioni che spingono l'adottante all'adozione;
c)
le motivazioni per cui, nel caso m cui uno solo dei
due coniugi richieda l'adozione di un minore, il coniuge non si associa alla
domanda;
d)
i reciproci vantaggi del minore e dell'adottante e la durata del periodo
durante il quale il minore è stato affidato alle cure dell'adottante;
e) la personalità e la salute del minore e, salvo
divieto legale, gli antecedenti del minore;
f)
il parere del minore nei riguardi dell'adozione proposta;
g) la religione dell'adottante e la religione dell'adottato,
se del caso.
3.
Questa inchiesta dovrà essere, affidata ad una persona o ad un organismo
riconosciuto dalla legge o ammesso da una autorità
giudiziaria o amministrativa. L'inchiesta dovrà, nella misura del possibile,
essere effettuata da operatori sociali specializzati in questo settore a
seguito della loro formazione e dalla loro esperienza.
4.
Le disposizioni del presente articolo non infirmano minimamente il potere e
l'obbligo che ha l'autorità competente di procurarsi tutte le notizie o prove
concernenti o meno l'oggetto dell'inchiesta, che essa ritiene possano essere utili.
Art. 10
L'adozione
conferisce all'adottato nei riguardi dell'adottante i diritti ed i doveri di
qualsiasi natura che un figlio legittimo ha verso il proprio padre o la propria madre.
2.
Al momento in cui si instaurano i diritti ed i doveri
di cui il paragrafo 1 del presente articolo, cessano di esistere i diritti ed
i doveri di qualsiasi natura esistenti fra l'adottato e il proprio padre o la
propria madre e ogni altra persona o organismo. Tuttavia, la legislazione può
prevedere che il coniuge dell'adottante conservi i suoi diritti e doveri verso
l'adottato se questi è suo figlio legittimo,
illegittimo o adottivo.
Inoltre
la legislazione può conservare ai genitori gli obblighi alimentari verso il
minore, l'obbligo di mantenerlo, di istruirlo e di dargli una professione nel
caso in cui l'adottante non soddisfi ad uno di questi
doveri.
3.
Quale regola generale l'adottato sarà posto in grado
di assumere il cognome dell'adottante o di aggiungerlo al proprio.
4.
Se un genitore legittimo ha il diritto di usufrutto
sui beni del proprio figlio, il diritto di usufrutto dell'adottante sui beni
dell'adottato può, nonostante quanto previsto dal paragrafo 1 del presente
articolo, essere limitato dalla legge.
Art. 11
1.
Se il minore adottato non ha, nel caso di adozione da
parte di una sola persona, la nazionalità dell'adottante o non ha, nel caso di
adozione da parte di coniugi, la loro comune nazionalità,
2.
La perdita della nazionalità che potrebbe risultare a
seguito dell'adozione è subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra
nazionalità.
Art. 12
1.
Il numero dei minori che uno stesso adottante può adottare non sarà limitato
dalla legge.
2.
Non potrà essere vietato dalla legge a una persona di
adottare un minore per il fatto che essa ha, o potrebbe avere, un figlio
legittimo.
3.
Se l'adozione migliora la situazione giuridica del
minore, non potrà essere vietato dalla legislazione a una persona di adottare
il proprio figlio illegittimo.
Art. 13
1.
Fino a quando l'adottato non è maggiorenne, l'adozione può essere revocata
solo con una decisione di una autorità giudiziaria o
amministrativa per motivi gravi e unicamente se la revoca per questi motivi è
ammessa dalla legislazione.
2.
Il paragrafo precedente non concerne i casi in cui:
a)
l'adozione è nulla;
b)
l'adozione cessa a seguito della legittimazione dell'adottato da parte
dell'adottante.
Art. 14
Quando le inchieste
effettuate in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione si
riferiscono ad una persona che risiede o ha risieduto nel territorio di
un'altra Parte Contraente, questa Parte Contraente dovrà compiere ogni sforzo
per ottenere che le informazioni necessarie che le sono richieste vengano fornite
senza indugio. Le autorità possono comunicare
direttamente fra di loro per questo scopo.
Art. 15
Disposizioni
saranno prese per proibire ogni ingiustificato guadagno proveniente dalla consegna
di un minore in vista della sua adozione.
Art. 16
Ogni
Parte Contraente conserva la facoltà di approvare disposizioni più favorevoli
per il minore adottato.
PARTE III
DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI
Art. 17
L'adozione
può essere pronunciata solo se il minore è stato affidato alle cure degli
adottanti per un periodo sufficientemente lungo, di modo che l'autorità
competente possa ragionevolmente valutare le relazioni che si stabilirebbero fra di loro se l'adozione venisse pronunziata.
Art. 18
I
Pubblici Poteri provvederanno alla promozione e al buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private alle quali coloro che
desiderano adottare o fare adottare un minore possano rivolgersi per ottenere
aiuto e consiglio.
Art. 19
Gli
aspetti sociali e giuridici dell'adozione faranno parte
dei programmi di formazione degli operatori sociali.
Art. 20
1.
Saranno prese disposizioni affinché un'adozione possa, se necessario, aver luogo senza che l'identità dell'adottante sia rivelata
alla famiglia del minore.
2.
Saranno prese disposizioni al fine di prescrivere o permettere che la
procedura di adozione si svolga a porte chiuse,
4.
I registri pubblici saranno tenuti o almeno le loro enunciazioni saranno
riprodotte in modo tale che le persone che non hanno un interesse legittimo non
possano apprendere il fatto che una persona è stata
adottata o, se questo fatto è noto, l'identità dei suoi genitori d'origine.
PARTE IV
CLAUSOLE FINALI
Art. 21
1.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglia
d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa.
2.
3.
Essa entrerà in vigore, nei riguardi di ogni altro
Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà in seguito, tre mesi dopo la
data di deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.
Art. 22
1.
Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio
ad aderire alla presente Convenzione.
Art. 23
1.
Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o al momento del deposito del
suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione,
indicare il o i territori sui quali verrà applicata la presente Convenzione.
2.
Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di
ratifica, di accettazione o di adesione, o in
qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione,
con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui
Essa assicura le relazioni internazionali o per il quale Essa sia abilitata a
contrarle.
3.
Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente
potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato in
questa dichiarazione, secondo le condizioni previste dall'articolo 27 della
presente Convenzione.
Art. 24
1.
Ogni Parte Contraente, la cui legislazione prevede più di una forma di adozione, avrà la facoltà di applicare solo a una di
queste forme le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della
presente Convenzione e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12.
2.
3.
Questa Parte Contraente può mettere fine all'esercizio di questa facoltà; essa
ne informerà il Segretario Generale del Consiglio d Europa.
Art. 25
1.
Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione o
d'adesione, o ancora quand'Essa farà una dichiarazione conformemente al
paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione, formulare al massimo
due riserve sulle disposizioni della Parte 11 della Presente Convenzione.
Non
sono ammesse riserve di carattere generale; ciascuna riserva
può riguardare solo una disposizione.
Ogni
riserva avrà effetto per cinque anni a partire dall'entrata in vigore della
presente Convenzione nei confronti della Parte interessata. Essa potrà essere
rinnovata per successivi periodi di cinque anni a mezzo di
una dichiarazione indirizzata, prima dell'espirazione di ciascun periodo, al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2.
Ogni Parte Contraente può ritirare, in tutto o in parte, una riserva formulata
da Essa in virtù del paragrafo precedente a mezzo di
una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Il ritiro della riserva avrà effetto dalla data della
ricezione della dichiarazione di cui sopra.
Art. 26
Ogni Parte Contraente
comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli
indirizzi delle autorità alle quali possono essere trasmesse
le domande previste dall'articolo 14.
Art. 27
1.
La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di durata.
2.
Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, disdire la presente
Convenzione con notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3.
La disdetta prenderà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica
da parte del Segretario Generale.
Il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del
Consiglio e a tutti gli Stati che avranno aderito alla presente Convenzione:
a)
ogni firma;
b)
il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione
o di adesione;
c)
le date di entrata in vigore della presente
Convenzione conformemente a quanto previsto all'art. 21;
d)
le notifiche ricevute in applicazione dell'articolo
1;
e)
le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 2;
f) le dichiarazioni ricevute in applicazione delle
disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;
g) le segnalazioni ricevute in applicazione delle
disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;
h)
le riserve formulate in applicazione delle disposizioni
del paragrafo 1 dell'articolo 25;
i)
il rinnovo delle riserve effettuate in applicazione delle disposizioni del
paragrafo 1 dell'articolo 25;
j)
il ritiro delle riserve effettuate in applicazione
delle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 25;
k)
le notifiche effettuate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 26;
l)
le notifiche ricevute in applicazione delle disposizioni
dell'articolo 27 e la data alla quale ciascuna disdetta prenderà effetto.
(1) Traduzione
dell'Unione Italiana per
www.fondazionepromozionesociale.it