Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
DUE PROGETTI DI
CONVENZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI ADOZIONE
A seguito del ciclo europeo di studi
su «L'adozione fra i Paesi» organizzato dalle Nazioni Unite e tenutosi a Leysin (Svizzera) dal 22 al 31 marzo 1960 (1) sia il
Consiglio d'Europa sia
Il progetto redatto dal Consiglio
d'Europa (2) il cui testo tradotto è riportato nelle
pagine seguenti, è stato firmato il 24 aprile 1967 dalla Danimarca, Francia,
Germania Occidentale, Inghilterra, Italia, Lussemburgo,
Malta, Norvegia e Svezia.
Conformemente all'articolo 25,
ciascuna parte contraente poteva avanzare al massimo due
riserve. Nessuna si è avvalsa di questa facoltà, salvo
Purtroppo,
E' auspicabile che questo problema
sia al più presto in esame preferibilmente nell'ambito di una Convenzione
avente per oggetto la tutela di tutti i minori, ivi compresi quelli handicappati
e disadattati.
Il testo di progetto di Convenzione elaborato dalla Conferenza dell'Aia di
diritto internazionale privato e sottoscritto il 28 ottobre 1964 (3), è pure
riportato nelle pagine seguenti, desta invece vivissime perplessità per la sua
impostazione.
Concordiamo con la necessità, anzi
l'urgenza di una Convenzione che definisca la competenza
delle autorità, la legge applicabile ed il riconoscimento delle decisioni in
materia di adozioni internazionali, ma riteniamo inidonea l'impostazione data
dalla Conferenza dell'Aia.
La legislazione sull'adozione si sta
evolvendo nei vari Paesi europei ed extra-europei con un radicale
sovvertimento. Mentre una volta era la persona priva
di prole a ricevere una tutela giuridica alle sue esigenze di perpetuare la
discendenza, oggi le leggi si propongono di dare una famiglia ai minori che ne
sono privi.
Il testo definito dalla Conferenza
dell'Aia accoglie questo principio in modo del tutto generico (Art. 6). Infatti le autorità
competenti in materia di pronuncia o di revoca delle adozioni di minori di
nazionalità straniera sono quelle della residenza abituale degli adottanti o
del paese di cui gli adottanti hanno la nazionalità.
Orbene, l'applicazione concreta del
principio che l'istituto giuridico dell'adozione ha lo scopo di dare una
famiglia ai minori che ne sono privi e che l'adozione deve essere «fondata
essenzialmente sull'interesse del minore» (4) avrebbe dovuto, a nostro
avviso, condurre i membri della Commissione dell'Aia a tenere conto, nella
redazione della Convenzione, del principio fondamentale
che il soggetto della adozione moderna è il minore e non lo o gli adottanti.
Tale impostazione avrebbe sicuramente consentito di
includere nella Convenzione le norme relative al riconoscimento degli effetti
dell'adozione e della revoca da parte del paese di origine degli adottati e
di quello di nazionalità degli adottanti.
- la tutela dei minori dal momento in cui lasciano
il loro paese d'origine fino al momento in cui l'adozione è pronunciata;
- la situazione dei minori e degli adulti la cui adozione è
stata revocata. (Il minore potrà essere rinviato nel
suo paese d'origine? Conserverà la nazionalità acquisita con l'adozione?).
Lascia anche perplessi il fatto che
l'inchiesta sociale sugli adottanti, sul minore e la sua famiglia (art. 6)
venga richiesta prima della pronunzia dell'adozione e non, come esige
l'interesse del minore, prima che venga accolto dalla
famiglia aspirante all'adozione.
In conclusione, riteniamo che
Partendo dal principio della
preminenza dell'interesse del minore, discendono a
nostro avviso le seguenti conseguenze:
1)
2) l'inchiesta sociale relativa ai
minore ed agli adottanti dovrebbe essere compiuta prima dell'affidamento del
minore e del suo trasferimento all'estero;
3) la legge applicabile dovrebbe essere quella dell'adottando;
4) le autorità competenti alla pronunzia dell'adozione ed
alla sua revoca dovrebbero essere quelle del paese di nazionalità dell'adottando;
5)
6) dovrebbe essere affermato il principio che un minore non
può essere affidato in vista di adozione e adottato se
la legge del paese di nazionalità degli adottanti non consente il riconoscimento
degli effetti dell'adozione pronunziata come indicato ai punti 3 e 4;
7) dovrebbe essere definito il problema della nazionalità che
assume l'adottato con la pronunzia dell'adozione;
8)
Come è stato detto, la competenza a
pronunziare l'adozione è attribuita dal progetto di Convenzione dell'Aia alle
autorità dello stato di nazionalità degli adottanti. Questa norma è in netto
contrasto con il disposto degli articoli 314/4, 314/20 e 314/24 della legge 5
giugno 1967 N° 431 che attribuisce al tribunale per minorenni, del luogo in cui il minore si trovava al momento
della segnalazione del suo caso, la competenza esclusiva per la dichiarazione
dello stato di adottabilità, l'affidamento preadottivo
e la pronunzia dell'adozione speciale.
L'evidente contrasto non consente
ovviamente l'adesione del nostro paese alla Convenzione dell'Aia.
E' invece auspicabile che il Governo
italiano, che ha già firmato
EMILIO
GERMANO
(1) NATIONS UNIES, Cycle d'étude européen sur l'adoption entre pays,
Rapport UN/TAO/SEM/1960/Rep. 2, Genève, 1960.
(2) CONSEIL DE L'EUROPE, Convention européenne en matière d'adoption, Série des Traités et Conventions européens,
N. 58.
(3) CONFERENCE DE
(4) Principio primo
stabilito dal citato seminario di studi di Leysin.
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