Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
PRATICHE DI APPLICAZIONE
I
GIUDICI TUTELARI E L'ADOZIONE SPECIALE
Compiti di primaria importanza sono
affidati ai giudici tutelari dalla legge sull'adozione speciale.
Il secondo ed il terzo comma
dell'art. 314/5 recitano infatti:
«I
pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici,
debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice
tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di
ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.
Le
istituzioni pubbliche o private di protezione o
assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del
luogo ove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice
tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i
minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano
in situazione di abbandono, specificandone i motivi».
Iniziativa del giudice
tutelare
In questo primo anno di applicazione della legge sull'adozione speciale è apparso
che moltissime sono le istituzioni pubbliche e private di assistenza ai minori
che non hanno ancora adempiuto agli obblighi loro imposti dalla legge 431/67.
Il giudice tutelare ha i poteri per
costringere gli enti e istituti inadempienti a provvedere al duplice obbligo
della segnalazione (2° comma dell'art. 314/5 c.c.) e della trasmissione degli
elenchi trimestrali (3° comma dell'art. 314/5 c.c.). E' quindi auspicabile che
i giudici tutelari non restino nella passiva attesa di ricevere le segnalazioni
e gli elenchi, ma prendano le opportune iniziative a
tutela dei minori soli.
L'invio degli
elenchi, come abbiamo proposto nell'articolo in questo numero «Compiti delle istituzioni
pubbliche e private di assistenza ai minori per l'attuazione
della legge sull'adozione speciale», facilita il lavoro del giudice tutelare
in materia di adozione speciale e gli rende anche possibile, soprattutto
utilizzando i servizi sociali esistenti, la soprintendenza delle tutele (art.
344) per quanto concerne gli aspetti educativi (allevamento, educazione,
istruzione). Infatti il tutore non solo «rappresenta (il minore) in tutti gli
atti civili e ne amministra i beni», ma «ha la cura
della persona del minore» (art. 357 c.c.).
Di particolare utilità sarebbe
certamente l'invio da parte del giudice tutelare di una circolare alle
istituzioni pubbliche e private operanti nel mandamento con l'indicazione delle
modalità di redazione e trasmissione delle segnalazioni e degli elenchi e con
il suggerimento di trasmettere direttamente al Tribunale per i minorenni le istanze (art. 314/4) per i minori privi di assistenza
materiale e morale da parte dei genitori.
TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI
Poiché le segnalazioni di cui al 2° comma
dell'art. 314/5 sono indirizzate al tribunale per i minorenni, il giudice
tutelare deve trasmetterle tutte, qualsiasi siano le conclusioni emerse dalle
indagini eventualmente svolte.
FIGLI DI IGNOTI
Dall'esame dell'art. 314/7 della
legge 431/67 appare chiaramente che tutti i minori con genitori sconosciuti
sono dichiarabili in stato di adottabilità.
Pertanto il
giudice tutelare, ricevuta dagli ufficiali dello stato civile, ai sensi
dell'art. 345 del codice civile, la notizia della nascita di un figlio di
ignoti, deve «al più presto» trasmettere la segnalazione al tribunale per i
minorenni ai sensi del 2° comma dell'art. 314/5.
Ciò in considerazione anche del
fatto che la funzione di giudice tutelare è comprensiva di quella di pubblico
ufficiale.
A questo riguardo l'Associazione
Famiglie Adottive ha inoltrato esposti a carico di due giudici tutelari che
non avevano provveduto ad effettuare dette segnalazioni.
ELENCHI TRIMESTRALI
Ai giudici tutelari dovrebbero
pervenire gli elenchi trimestrali di tutti i minori ricoverati o assistiti da
istituzioni pubbliche e private di assistenza ai
minori.
Le situazioni che si presentano
possono così raggrupparsi:
a) minori per i quali non sussiste
una situazione di privazione di assistenza materiale
e morale da parte dei genitori;
b) minori in situazione di
privazione di assistenza materiale e morale;
c) minori la cui situazione è
incerta, anche sotto il gruppo giuridico, e fluida, suscettibile cioè di evolversi o verso uno stabile inserimento nel
nucleo familiare d'origine o verso una situazione di privazione di assistenza
da parte dei genitori.
Il giudice tutelare dovrebbe
procedere all'archiviazione dei casi di cui alla lettera a) e rimettere senza
indugio al tribunale per i minorenni i casi di cui
alle lettere b) e c), corredati dalle relative note informative (1).
L'invio al tribunale per i minorenni
dei casi di cui alla lettera c) si desume dall'interpretazione globale della legge 431/67 e rende possibile sia gli
interventi del tribunale per i minorenni previsti dal legislatore all'art.
314/8 (prescrizioni ai genitori o ai parenti del minore) sia le altre misure
previste dalla legge, in particolare l'applicazione degli articoli 330 e segg.
del codice civile.
ACCERTAMENTI DEL GIUDICE TUTELARE
Nei casi in cui il giudice tutelare
non ritenga esaurienti le notizie contenute nella scheda nominativa
allegata agli elenchi trimestrali o voglia controllare la situazione dei
minori, egli può procedere agli accertamenti sia direttamente sia avvalendosi
di organi pubblici o privati o di persone ai sensi dell'art. 344 del codice civile.
In particolare può avvalersi dei
servizi sociali dell'O.N.M.I.,
delle Province, dei Centri di Tutela minorile ecc.
Gli accertamenti del giudice tutelare
derivano sia dalle disposizioni di cui alla legge 431/67
(art. 314/5), sia dalle norme sulla soprintendenza (art. 344 c.c.) dei poteri
tutelari esercitati ope legis dagli
istituti pubblici e privati di assistenza (art. 402 c.c.), ed essi devono
rivolgersi, in particolare, a tutti i minori ricoverati presso istituti di
assistenza. Per quanto concerne l'adozione speciale, il giudice tutelare
dovrebbe svolgere gli accertamenti di cui sopra per tutti i minori indicati
dall'ente o istituto come non privi di assistenza
materiale e morale da parte dei genitori. In caso contrario, come oggi avviene
quasi ovunque, l'accertamento della situazione di privazione di assistenza è effettuato, in pratica, dalle istituzioni
assistenziali.
VISITE DEI GIUDICI TUTELARI AGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA
Si auspica che, quando possibile, i
giudici tutelari visitino gli istituti in cui sono assistiti i minori.
Tale attività favorirebbe certamente
la positiva evoluzione dei sistemi di assistenza degli
enti pubblici e degli istituti privati.
Risulta che dette visite vengono
effettuate, purtroppo, solo da alcuni giudici tutelari.
MINORI COMPRESI NEGLI ELENCHI
Poiché il giudice tutelare
soprintende alle tutele e poiché gli enti e gli istituti di assistenza
esercitano i poteri tutelari sui minori ricoverati o assistiti (anche se
legittimi o riconosciuti), si ritiene che l'elenco generale e le schede
nominative debbano essere trasmesse per tutti i minori degli anni 21 ricoverati
o assistiti (compresi quelli con handicaps fisici,
psichici e sensoriali: ciechi, sordomuti, insufficienti dell'intelligenza,
ecc.).
Questa interpretazione viene data anche in considerazione che:
- il 3° comma dell'art. 314/5 non indica alcun limite di età;
- la verifica dell'età dei minori compete al giudice tutelare
e al tribunale per i minorenni;
- il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni
hanno competenza per i provvedimenti di urgenza e per quegli altri da assumersi
nell'interesse del minore: sospensione, decadenza della patria potestà, ecc.
PRINCIPALI ISTITUZIONI DI ASSISTENZA (2)
Le principali istituzioni che debbono riferire al più presto sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono e trasmettere gli elenchi trimestrali sono:
A) i Comuni;
B) le Province (minori nati fuori
del matrimonio, ciechi, sordomuti, insufficienti dell'intelligenza, malati
mentali);
C) gli Enti Comunali di Assistenza
(E.C.A.);
D) l'Opera Nazionale per
E) l'Ente Nazionale di Assistenza
agli Orfani dei Lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);
F) le Prefetture;
G) i Patronati scolastici;
H) le Istituzioni pubbliche di Assistenza
e Beneficenza;
I) gli enti (innumerevoli) di assistenza
agli orfani e ad altre categorie;
L) gli enti e istituti assistenziali
privati.
QUADRI DI CONTROLLO
L'Ass. Famiglie Adottive ha predisposto dei quadri di controllo per facilitare
l'adempimento degli obblighi di legge da parte delle istituzioni di assistenza,
il cui fac-simile è riprodotto alla pagina seguente.
Detti quadri
di controllo sono inviati su richiesta e senza alcuna spesa.
(1) Vedasi il
resoconto della riunione tenutasi pressa il tribunale per i minorenni di Torino
il 30 maggio 1968.
(2) Appare
indispensabile che il giudice tutelare proceda al rilevamento delle
istituzioni pubbliche e private di assistenza operanti nel mandamento. Detto
elenco dovrebbe essere in possesso dei Comitati
provinciali dell' O.N.M.I. e delle Prefetture.
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