Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
PRATICHE DI APPLICAZIONE
I
TRIBUNALI PER MINORENNI E L'ADOZIONE SPECIALE (1)
Schematicamente
si può dire che tre sono le posizioni assunte dai
tribunali per i minorenni per l'applicazione della legge sull'adozione speciale.
PRIMA POSIZIONE
Indifferenza
che si tenta per lo più di giustificare con la carenza
di organici, di mezzi ecc. Il raffronto, però, con quanto hanno fatto e fanno
altri tribunali per i minorenni con uguali organici dimostra che le lamentele
(in parte vere)
servono da comodo pretesto per tentare di coprire la non applicazione della
legge.
SECONDA POSIZIONE
Il
tribunale per i minorenni agisce come se la legge gli avesse affidato non solo i compiti di organo giurisdizionale, ma anche le funzioni tecniche
inerenti alla selezione-preparazione degli aspiranti adottanti
e all'abbinamento bambino-coniugi adottanti. Al massimo, i tribunali per i minorenni che hanno assunto questa posizione si avvalgono dei servizi degli uffici distrettuali
di servizio sociale. Questa è la posizione assunta, ad esempio, in primo
momento, dal tribunale per i minorenni di Roma che si
è conclusa con lo «scandalo» di Sabaudia (2).
Questo
atteggiamento appare temperato in altre sedi, ma in
ogni caso è caratterizzato dal fatto che viene rifiutata o non sollecitata la
collaborazione degli enti assistenziali.
Sarebbe
in definitiva la posizione del giudice che, ritenendosi capace di fare tutto,
non affida le perizie agli esperti, ma compie autopsie, accertamenti sugli
incidenti automobilistici, perizie psichiatriche, ecc.
TERZA POSIZIONE
Il
tribunale per i minorenni è consapevole delle sue «vere»
funzioni e dei suoi «limiti» tecnici. Non si ritiene un organo
«onnipotente», «onnipresente» e «onnisciente», ma si pone al servizio dei
bambini soli. Questa posizione è caratterizzata dalla volontà di applicare la legge nel
miglior modo possibile e con la massima sollecitudine, e dalla consapevolezza
dell'incapacità e dell'assurdità che i magistrati svolgano
anche le funzioni dell'assistente sociale, dello psicologo, del pedagogista e
dello psichiatra.
I
tribunali per i minorenni che hanno assunto questa posizione hanno in definitiva compreso che ad essi sono stati affidati
poteri nell'interesse prevalente dei bambini soli e non per affermare assurde
supremazie; che detti compiti non possono essere bene assolti se essi vogliono
fare tutto: ricevere gli aspiranti adottanti, tenere colloqui per la loro
selezione, provvedere all'affidamento, ecc.
Questa
terza posizione è, ad esempio, quella assunta dal
tribunale per i minorenni di Torino che desideriamo illustrare sia pur
schematicamente.
Il
presidente del tribunale per i minorenni ha rivolto a tutti gli enti assistenziali
l'invito a partecipare a riunioni informali. Queste riunioni si sono tenute dapprima tutti i giovedì pomeriggio
(dalle 16 alle 19-20) e, a partire dal mese di marzo,
si tengono ogni quindici giorni in quanto i problemi di fondo erano stati
risolti con reciproca soddisfazione e pertanto con grande vantaggio dei
bambini soli.
Riportiamo
in nota il verbale di una di queste riunioni informali (3).
Per
quanto concerne i figli di ignoti e i minori che gli
enti assistenziali (IPI, O.N.M.I., E.N.A.O.L.I., ecc.) ritengono privi di assistenza materiale
e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, il tribunale per i minorenni non si
oppone a che gli enti stessi continuino a procedere ad affidamenti assistenziali
precari a coniugi rispondenti ai requisiti di cui all'art. 314/2.
Gli
enti assistenziali devono inviare al tribunale per i
minorenni dettagliate relazioni sulle condizioni bio-psichiche
del bambino, sulla selezione-preparazione dei
coniugi aspiranti e sulle ragioni per cui si è proceduto all'abbinamento
provvisorio fra quel bambino e quei coniugi.
Il
tribunale per i minorenni procede ovviamente a riesaminare il caso al momento
dell'emanazione del provvedimento di affidamento preadottivo.
Il
tribunale per i minorenni di Torino si è opposto fermamente - e giustamente -
che i minori
adottabili con adozione speciale fossero sottratti
alla dichiarazione di adottabilità, con
il pretesto che l'ente di assistenza aveva proceduto dopo l'entrata in vigore
della legge 431167 ad un affidamento a scopo d'adozione tradizionale o a scopo
di affiliazione. In questi casi il tribunale per i minorenni ha richiesto
ed ottenuto che il minore fosse sottratto alle persone
cui era stato ingiustificatamente affidato.
Questo
modo di procedere ci trova pienamente consenzienti in quanto per i minori
degli anni otto è il tribunale, e non l'ente di assistenza,
che deve valutare l'interesse del minore e prendere gli opportuni
provvedimenti.
Questo
esempio dimostra anche come la collaborazione attuata con gli enti di assistenza all'infanzia non esclude il Tribunale per i
minorenni dall'esercizio delle sue funzioni, ma anzi è la prova che detta
collaborazione consente all'organo giurisdizionale di esercitarle in concreto
e in pieno.
Il
tribunale per i minorenni di Torino ha effettuato alcune pubblicazioni sui
giornali ai sensi dell'art. 314/9.
Avviato
in tal modo il lavoro,
non si è protratto inutilmente e con loro grave danno il periodo di ricovero
dei bambini in istituto. Alcuni affidamenti assistenziali sono stati fatti quando il
bambino aveva tre mesi.
Come
risulta dal verbale della riunione con gli enti
assistenziali del 18 aprile 1968, il tribunale per i minorenni di Torino
conferma che gli istituti sono legittimati ad esercitare l'azione per la
dichiarazione di adottabilità inoltrando istanza diretta al tribunale per i
minorenni. In tal caso gli atti non devono essere trasmessi al giudice tutelare
come per le due ipotesi previste dal successivo articolo 314/5. Il tribunale
per i minorenni ha altresì chiarito che nella locuzione «istituti» di cui alla
prima parte dell'art. 314/4 debbano comprendersi non
solo gli istituti che ospitano materialmente il minore, ma anche gli enti o
organi pubblici che presiedono all'assistenza dell'infanzia (Province, Comuni,
O.N.M.I., I.P.I., E.N.A.O.L.I., ecc.).
Il
tribunale per i minorenni di Torino, tramite le indicazioni fornite dalle
Prefetture, dall'ONMI e dal Centro di tutela minorile ha provveduto
a elencare in appositi «quadri di controllo» le istituzioni pubbliche o
private di protezione o assistenza all'infanzia esistenti in ciascuna delle 54
preture del Piemonte e della Valle d'Aosta. Copie di detti «quadri di controllo»
è stata inviata ai rispettivi giudici tutelari.
Ad evitare che i bambini figli di ignoti potessero essere sottratti alla procedura
relativa allo stato di adottabilità, il
Presidente del tribunale per i minorenni ha provveduto ad inviare al Presidente
della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, al Presidente della Commissione di
Coordinamento della Valle d'Aosta, ai Prefetti del Piemonte ed ai 1350
Ufficiali dello stato civile del Piemonte e della Valle d'Aosta la seguente lettera:
«Si porta a Loro conoscenza che il 2° comma dell'art. 314/5 della legge 5
giugno 1967 n. 431 recita: “I pubblici ufficiali (...) debbono
riferire al più presto al tribunale per i minorenni tramite il giudice
tutelare (...), sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di
cui vengano comunque a conoscenza”.
Oltre
agli obblighi di cui all'art. 345 del codice civile, gli Ufficiali dello stato
civile sono pertanto tenuti a segnalare al più presto a questo tribunale,
tramite il giudice tutelare, tutte le nascite dei minori non riconosciuti,
rendendo altresì noto il nominativo degli istituti o
delle persone cui, avvalendosi delle facoltà concesse dall'ordinamento dello
stato civile, i minori stessi dovessero essere affidati.
Le
denunzie devono essere estese quanto meno a tutti i
minori non riconosciuti dichiarati dopo l'entrata in vigore (7 luglio 1967)
della legge sull'adozione speciale, ricordando che il mancato adempimento degli
obblighi sopra richiamati comporta gravi responsabilità anche d'ordine penale».
Molto
altro lavoro è stato svolto dal tribunale per i minorenni di Torino grazie alla
collaborazione degli enti assistenziali per cui sono
state altresì gettate le basi per incrementare l'attività nel settore.
Naturalmente
l'attività del tribunale per i minorenni di Torino non si è
limitata all'applicazione della legge sull'adozione speciale.
Il
lavoro svolto nel primo trimestre del 1966 è stato il seguente:
Civile
Omologazione
affiliazioni N.
39
Provvedimenti
concernenti la patria potestà » 194
Adozioni
tradizionali » 2
Dichiarazioni
adottabilità » 74 (72
nel 67)
Affidamenti
preadottivi » 83
Adozioni
speciali (norme transitorie) » 78
Penale
Sentenze
penali emesse a dibattimento » 214
Sentenze
penali emesse in istruttoria » 169
Decreti
archiviazione » 58
Processi
pendenti all'inizio del 1968 » 475
Processi
sopravvenuti nel trimestre » 411
Processi
definiti » 445
Processi
pendenti alla fine del trimestre » 441
Gli organici del tribunale per i minorenni di Torino sono:
1 Presidente a tempo
pieno
1 Giudice togato a
tempo pieno
1 Giudice togato a
tempo pieno a partire dal 1° marzo
1 Giudice togato a
tempo parziale a partire dal 1° marzo
2 cancellieri a tempo
pieno
1 cancelliere a tempo
pieno a partire dal 1° marzo
1 dattilografo a tempo
pieno
1 usciere a tempo
pieno
Il
lavoro svolto dal tribunale per i minorenni nei primi nove mesi di applicazione della legge sull'adozione speciale è la
chiara e incontrovertibile prova che la legge 431/67 può essere applicata sempreché venga sollecitata la collaborazione tecnica
degli enti di assistenza, vengano assunte posizioni ferme e siano impartite
disposizioni chiare, e non venga tralasciata occasione alcuna per dialogare
con gli enti e le persone interessate al problema.
Ci
conforta in modo particolare che l'impostazione del lavoro presa dal tribunale
per i minorenni di Torino e il lavoro svolto confermino la validità del
documento pubblicato in allegato al n. 2/1967 di
questa rivista, le cui premesse teoriche erano e rimangono le seguenti:
VALIDITA' DELL'ADOZIONE SPECIALE
1)
I magistrati, gli operatori sociali e tutti coloro che
lavorano nel settore dell'infanzia senza famiglia, tenendo sempre presente sia
l'apporto delle scienze mediche, psicologiche, pedagogiche e di servizio
sociale, sia gli studi e le ricerche esistenti in materia concordano:
a)
nell'affermare che l'adozione è la soluzione ottimale per i bambini soli;
b)
che essa deve avvenire
il più tempestivamente possibile e per i bambini piccoli entro il sesto mese
di vita ad evitare i deleteri effetti
della carenza di cure familiari e dell'istituzionalizzazione.
2)
Tutti gli esperti concordano pure nel rilevare che le adozioni fallite, manifestandosi per lo
più dopo anni di convivenza, provocano danni irreparabili alla personalità
dell'adottato.
SELEZIONE E PREPARAZIONE DEGLI ASPIRANTI ADOTTANTI
La necessità della selezione e
preparazione degli aspiranti adottanti è ormai universalmente accettata dagli esperti e dalle Associazioni di
genitori adottivi.
Vedasi
fra i vari scritti in materia:
Nations Unies «L'adoption entre pays»
Genève 1960;
Michel Soulé
«La selezione dei genitori adottivi» in «Maternità e
Infanzia» n. 7-8, 1967. (Estratti presso l'Unione
Italiana per
La
necessità della selezione dei genitori adottivi è esplicitamente riconosciuta
dal 1 comma dell'art. 314/2 della legge 5 giugno 1967 n. 431 che recita: «L'adozione
speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i
quali non sussiste separazione personale neppure di
fatto e che sono
fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare».
D'altra
parte questa selezione è imposta anche dal fatto che le domande di adozione superano di gran lunga il numero dei bambini
adottabili.
Lo spirito e la lettera della legge 431/67 esigono che
la selezione sia fatta tenendo conto del preminente interesse dei bambini (e
noti prevalentemente dei desideri dei coniugi richiedenti).
Per
le considerazioni di cui sopra e poiché gli aspiranti adottanti si pongono volontariamente
a servizio del bambino, l'ordine cronologico della presentazione della domanda
non dà alcun diritto prioritario all'affidamento preadottivo.
STUDIO DEL BAMBINO
Poiché lo scopo della legge 431/67
è quello di dare una valida famiglia ai bambini che ne sono privi, ne consegue
che la famiglia
stessa deve essere scelta in base alle esigenze del singolo bambino, e non
viceversa.
Il
lavoro deve iniziare dallo studio accurato del bambino. Questo studio può
essere compiuto al compimento del terzo mese di vita del
bambino.
CHI PUO' COMPIERE LO STUDIO DEL
BAMBINO
E'
ovvio che detto studio può essere compiuto solo dall'ente che ricovera o
assiste il bambino. Infatti detto studio non può
limitarsi alla semplice visita medica, ma deve tenere conto della evoluzione fisica e psichica del
bambino. D'altra parte lo studio del bambino è
inscindibile dallo studio dei suoi procreatori e dall'azione condotta per un
riconoscimento cosciente o un non riconoscimento responsabile.
PRATICHE DI APPLICAZIONE
Si
noti a questo riguardo che l'art. 9 del R.D.L. 8 maggio 9927, n. 798 stabilisce
che «E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per
accertare la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano
gli estremi, l'applicazione degli artt. 622 e 326 del
codice penale».
Non
si vede quindi chi,
se non l'ente che assiste il bambino, passa compiere uno studio completo e
accurato del bambino, il cui scopo non è quello
d'accertare le sue condizioni presenti, ma di permettere la scelta della
famiglie. che sia più rispondente alle sue esigenze.
Ad
esempio: per il bambino che non sembri molto intelligente verrà
scelta una famiglia chenon abbia forti esigenze nella sua riuscita, per il
bambino rachitico sarà preferita la famiglia che viva in zona climatica, ecc.
CHI PUO' COMPIERE
Come
abbiamo detto, la famiglia deve essere scelta secondo
le esigenze del bambino. Pertanto l'ente che ha effettuato lo studio
del bambino è il solo in grado di procedere alla selezione e preparazione
degli aspiranti adottanti.
D'altra
parte, questa procedura è il solo mezzo che consente ad alcuni aspiranti
adottanti, che hanno maturato il problema della adozione
e che hanno una particolare personalità, di orientarsi verso l'adozione di un
bambino grandicello o handicappato. Vedasi l'esperienza in questo settore del dr. Michel Soulé di Parigi e del
Queste
esperienze dimostrano che se l'operatore sociale che procede
alla selezione-preparazione degli aspiranti adottanti non ha presenti i casi
difficili (bambini grandicelli o handicappati),
questi sono destinati a rimanere in istituto. Nessuno o quasi, infatti, avanza
inizialmente una richiesta di un caso difficile. Si
consideri anche che il lavoro di selezione-preparazione varia molto in
funzione del bambino da affidare (bambino di pochi mesi, bambino grandicello, bambino handicappato, bambino con disadattamenti
o turbe).
ABBINAMENTO BAMBINO-ASPIRANTI
ADOTTANTI
Come è possibile l’abbinamento
bambino-aspiranti adottanti quando sono stati due enti distinti a procedere
allo studio del bambino e alla selezione-preparazione degli aspiranti adottanti?
Se operano due servizi distinti,
l'abbinamento non è altro, per forza di cose, che una sorta di «lotteria»
(vedasi nota 2) con tutti i prevedibili e gravissimi rischi per il bambino e
gli adottanti. Si noti che il momento
della presentazione del bambino agli aspiranti
adottanti è un momento particolarmente delicato. Coloro che hanno esperienza in
materia sanno che all'atto della presentazione del bambino possono scatenarsi
negli aspiranti adottanti delle reazioni molto indicative sulla loro reale o
fittizia accettazione del bambino.
VIGILANZA DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
La «vigilanza» dell'affidamento preadottivo non può ridursi ad una semplice azione di controllo. Questa
«vigilanza» deve svolgersi nell'interesse del bambino e soprattutto deve
avere lo scopo di favorire l'inserimento del bambino nella famiglia adottiva.
L'assistente sociale che ha avuto i colloqui con i richiedenti deve quindi seguire l'affidamento
preadottivo sia
perché egli conosce già il carattere e le esigenze del bambino, sia per avere
la conferma della validità o meno del lavoro svolto e per poter trarre utili
insegnamenti per il futuro.
LE ADOZIONI FALLITE
E'
inutile insistere sui deleteri effetti delle adozioni fallite sia per i bambini
che per gli stessi adottanti. Da questa constatazione appare
evidente che la selezione-preparazione degli aspiranti
adottanti è si fatta nel preminente interesse del bambino adottabile ma è di
indubbia utilità anche per gli aspiranti adottanti.
Tutti
gli studi e ricerche scientificamente condotti sulle cause dei fallimenti
dell'adozione sono concordi nel farne risalire le
cause alle non valide motivazioni che hanno spinto gli adottanti.
Senza
rendersene conto, molte persone richiedono (e spesso insistono di più quelle
che vogliono adottare non per dare al bambino una famiglia,
ma per tentare di risolvere i loro problemi personali) l'adozione per motivi
assoluta mente non validi quali:
-
salvare un matrimonio traballante,
-
avere una compagnia nella vecchiaia,
-
sostituire un figlio deceduto, ecc.
Tutte queste adozioni sono destinate
al fallimento.
VALIDITA' DELLA SELEZIONE-PREPARAZIONE DEGLI ASPIRANTI
ADOTTANTI
Oltre
a ridurre enormemente le adozioni fallite e quelle non riuscite,
una seria selezionepreparazione degli aspiranti adottanti ha anche il benefico
effetto di far aumentare il numero delle domande di adozione.
Ne è prova convincente il
fatto che gli enti di assistenza che ricevevano e ricevono il maggior numero
di domande sono quelli che sono più severi nella selezione-preparazione, come è
comprovato dall'alto numero di domande che vengono indirizzate da tutte le
regioni d'Italia, ad esempio, agli Istituti Provinciali per l'Infanzia di
Milano, Roma e Torino; anche l'esperienza francese del dott. Michel Soulé conferma questo
fatto.
Ciò
avviene perché gli adottanti sentono che questo lavoro è fatto anche nel loro
interesse e trasmettono ai loro conoscenti questo loro positivo
convincimento.
D'altra
parte, è solo questo lavoro di selezione-preparazione
che permette, come abbiamo già notato, la realizzazione
delle adozioni difficili (bambini handicappati, grandicelli,
ecc.).
PRESCRIZIONI AI GENITORI O AI PARENTI TENUTI A PROVVEDERE AL
MINORE
L'art.
314/8 prevede la convocazione dei genitori o dei parenti tenuti a provvedere
al minore (4) e precisa che, udite le loro dichiarazioni,
il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne
ravvisi la necessità, impartisca alle persone convocate prescrizioni idonee a
garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione
del minore stabilendo periodici accertamenti
sull'esecuzione delle prescrizioni suddette.
Anche
in questo caso riteniamo indispensabile la
collaborazione dei servizi sociali che hanno seguito il minore e il suo nucleo
familiare.
Riteniamo
anzi che detto servizio debba fornire preventivamente al giudice una
dettagliata relazione sui rapporti che il minore ha avuto con le persone
convocate al fine che il magistrato sia in grado di
accertare la fondatezza delle dichiarazioni. Sarebbe senz'altro preferibile
che il giudice stesso convocasse i genitori ed i parenti in
presenza dell'operatore sociale che gli ha fornito la relazione in modo
da poter accertare, dal contraddittorio delle dichiarazioni, la realtà dei
fatti. Concordiamo pienamente con Padre Perico S.J.
che scrive (5): «Siamo perfettamente d'accordo che, prima
di procedere all'assegnazione del minore a terzi richiedenti, si debbano sentire, qualora vi siano, i genitori o i parenti
tenuti a provvedervi; siamo anche d'accordo che in certi casi si debba tentare
attraverso ammonizioni e opportune prescrizioni, di ricondurre i responsabili
dell'abbandono al minore, in quanto essi, se davvero riconquistati al minore,
possono risultare soggetti particolarmente adatti alla formazione».
Pensiamo,
però, che tali tentativi debbano essere riservati solo a quei rarissimi casi,
dove chiare indicazioni facciano prevedere un sicuro o assai probabile ritorno
dei genitori o dei parenti, e quando questi offrano sicure garanzie di
provvedere in modo adeguato al mantenimento del minore, alla sua educazione e
istruzione.
Non
sarebbe, invece, il caso di ricorrere a tali
tentativi quando dalle note informative raccolte, risultasse una palese e
troppo profonda rottura fra genitori e minore, e non risultasse alcuna seria
garanzia da parte dei genitori per la formazione completa del minore. In tali
casi, infatti, richiami e prescrizioni costituirebbero solo
una dannosa perdita di tempo.
COMPITI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DI SERVIZIO SOCIALE
Come
avevamo scritto nel documento riportato nell'allegato
al n. 2/1967 di questa rivisto, ribadiamo che gli uffici distrettuali di
servizio sociale non devono svolgere alcuna attività diretta (studio del
bambino, selezione-preparazione degli aspiranti adottanti, proposta di abbinamento),
ma svolgere un'azione di collegamento tra i tribunali per i minorenni e gli
enti assistenziali.
Solo
qualora gli enti di assistenza siano privi di servizio
sociale, l'ufficio distrettuale potrà svolgere un'attività diretta. Riteniamo
però che questo lavoro debba essere solo temporaneo e che gli enti stessi
debbano essere sollecitati ad adeguare le loro strutture.
Se,
però, gli enti, nonostante le sollecitazioni, non volessero
adeguare le loro strutture (comoda ed economica è l'azione sostitutiva degli
uffici distrettuali), riteniamo che gli uffici distrettuali, previo congruo
preavviso, dovrebbero cessare di svolgere il servizio. A ciascuno le proprie
responsabilità.
(1) Questi appunti
tengono conto di un'ampia ricerca condotta da oltre sei mesi in tutta Italia
dall'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affilianti e dei contatti diretti
avuti con magistrati dei tribunali per i minorenni. con
giudici tutelari, e con dirigenti e operatori sociali di enti assistenziali
pubblici e privati.
(2) Vedasi «Tempo illustrato» del 16 aprile 1968: Paola Fallaci, Scandalo nei brefotrofi di Roma e di Sabaudia: una storia allucinante che deve essere
raccontata, pp. 38-41.
(3) Resoconto della
riunione tenutasi presso il tribunale per i minorenni di Torino, il 22-3-1968,
ore 16. Hanno partecipato il Presidente del tribunale per i minorenni di
Torino, il Giudice Adriano Sansa ed i rappresentanti dei seguenti Enti: IPI di
Torino, ONMI di Cuneo e di Torino, ENAOLI di Torino, UDSSTM e Ass. Famiglie
Adottive.
La discussione,
concernente i dubbi e le difficoltà circa l'applicazione della nuova legge
sull'adozione speciale, ha toccato i seguenti punti:
1) Si è chiarito il
contenuto dell'art. 402 c.c. sull'esercizio dei poteri tutelari spettanti agli
istituti di assistenza. In base a
questo articolo l'istituto ha la facoltà di rifiutare di restituire il minore
da esso assistito ai genitori ritenuti non idonei.
2) Ci si è chiesto
quale ordine di priorità dare alle domande generiche
di adozione speciale. Come esame si potrebbe seguire
l'ordine cronologico di presentazione: si potrebbero poi evadere prima quelle
dei coniugi che presentano un maggior grado di idoneità. E' stato poi affrontato
il problema della selezione dei genitori adottivi e dei criteri in base ai
quali deve essere fatta ed è stato messo in rilievo
che il grado di istruzione e la ricchezza di beni da parte degli aspiranti
all'adozione non possano costituire di per se una indicazione di preferenza. La
valutazione dovrebbe invece puntare sulle capacità affettive ed educative dei futuri adottanti.
3) Si è rilevato
come gli ufficiali di stato civile non facciano le segnalazioni di cui al 2°
comma dell'art. 314/5 dei minori non riconosciuti.
Soluzioni proposte
sono:
-
l'invio di una circolare da parte del Presidente del tribunale per i
minorenni;
- la denuncia di
qualche caso;
- ispezioni dei
registri dello stato civile da parte dei pretori.
4) Circa l'assenso
che deve essere prestato dai genitori degli adottandi in base all'art. 6, si è
ritenuto che esso non abbia effetto vincolante per il tribunale per i minorenni, il quale valuterà di volta in volta sia l'assenso
che il dissenso ai fini della concessione all'adozione speciale.
5) Si sono chiariti
i rapporti fra adozione speciale e adozione tradizionale ritenendo che per i
minori di anni 3 sia un loro diritto poter avere uno
status di figlio legittimo. Ogni singolo caso di deroga dovrà essere valutato
esclusivamente dal giudice, in relazione all'interesse
del minore.
6) Si è rilevata una
lacuna nella legge in quanto non è prevista la possibilità di
opposizione qualora il giudice rifiuti di dichiarare lo stato di
adottabilità.
7) E' stata sottolineata l'importanza che vengano segnalati
direttamente al tribunale per i minorenni da parte degli enti anche i minori
affidati prima dell'entrata in vigore della legge e non adottati o affiliati
facendone un elenco a parte e indicando quelli per cui è già stata presentata
istanza di adozione in modo che il tribunale per i minorenni possa seguire
l'esito della procedura; tutto ciò tende ad evitare che si arrechi pregiudizio
al minore lasciandolo in una situazione precaria.
8) Si rileva come
l'istituto dell'affiliazione conservi la sua validità in particolare per la
soluzione della situazione dei figli adulterini.
9) Si fa presente la
prossima entrata in vigore della legge Macchiavelli,
la quale stabilisce che i magistrati addetti al tribunale per i minorenni di
Torino dovranno dedicarvisi a tempo pieno e non
potranno svolgere altre mansioni presso il tribunale
ordinario.
10) Viene presentato il caso della sorella di una madre naturale
la quale, unitamente al coniuge, vorrebbe adottarne la figlia e ci si chiede
se ci siano impedimenti legali o di altra natura. Non risultano
esservi impedimenti giuridici. La valutazione però dovrebbe tener conto del fatto
che l'assistenza prestata possa sottrarre il minore
dallo stato di abbandono e precludere quindi l'adozione speciale. Essa deve in
ogni caso tenere conto dell'eventuale azione di disturbo del genitore
d'origine.
11) Si precisa che
nell'atto notarile, in cui gli ascendenti degli adottandi prestano l'assenso,
non è necessario venga precisato il nome del minore.
12) Ci si chiede
ancora se i genitori adottivi degli adottanti debbano essere sentiti o no
(art. 314/20). Si ritiene che non debbano essere sentiti in quanto non sono
ascendenti. Si pensa che la stessa procedura debba essere adottata per gli
affilianti. Si ritiene invece di dover sentire i genitori naturali.
Si riapre a questo
proposito la discussione sulla parentela e si pongono alcuni quesiti a cui vengono date risposte discordanti:
- il figlio naturale
è discendente?
- la discendenza si
acquisisce solo nella famiglia legittima?
Alcuni sostengono
che il vincolo di parentela si acquisisce solo nella famiglia legittima, altri
che è legato all'ascendenza di sangue.
L'incontro termina
alle ore 19,30 circa.
La prossima
riunione, a cui sono invitati tutti gli enti cui il presente resoconto è
inviato, avrà luogo giovedì 18 aprile alle ore 16
presso il tribunale per i minorenni di Torino, Corso Unione Sovietica 327.
(4) Vedasi la nota 1
dell'articolo in questo numero «Compiti delle istituzioni pubbliche e private
per l'attuazione della legge sull'adozione speciale».
(5) G. Perico, L'adozione speciale definitivamente approvata,
Aggiornamenti Sociali, N. 9/10, 1967, p. 482.
www.fondazionepromozionesociale.it