Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

L'ADOZIONE IN FRANCIA

 

LEGGE FRANCESE 66 - 500 DELL' 11 LUGLIO 1966 (1)

 

 

(1) Lavori preparatori.

Assemblea Nazionale - Progetto di legge n. 1630 presentato dal Governo francese il 18 ottobre 1964. Discussione e approvazione in data 17 novembre 1965.

Senato - Discussione e approvazione in data 1° giugno 1966.

Assemblea Nazionale - Discussione e approvazione in data 14 giugno 9966.

Senato - Discussione e approvazione in data 21 giugno 1966.

Assemblea Nazionale - Discussione e approvazione in data 27 giugno 1966.

 

 

DELLA FILIAZIONE ADOTTIVA CAPITOLO 1°: DELL'ADOZIONE PIENA

 

SEZIONE 1ª: CONDIZIONI RI­CHIESTE PER L'ADOZIONE PIE­NA

 

ART. 343

L'adozione può essere ri­chiesta congiuntamente dopo cinque anni di matrimonio da coniugi non separati, di cui uno almeno abbia superato l'e­tà di trenta anni.

 

ART. 343-1

L'adozione può essere altre­sì richiesta da qualsiasi per­sona che abbia superato il tren­tacinquesimo anno di età.

Se l'adottato è coniugato e non separato, è necessario il consenso del coniuge salvo che questi sia nell'impossibi­lità di manifestare la propria volontà.

 

ART. 344

Gli adottanti devono supera­re di quindici anni l'età dei fanciulli che intendono adotta­re. Se questi ultimi sono i figli del coniuge, la differenza di età richiesta è ridotta a dieci anni.

Tale differenza di età può es­sere ridotta con dispensa del Presidente della Repubblica.

 

ART. 345

L'adozione è permessa solo in favore dei fanciulli di età inferiore ai quindici anni che sono stati accolti dal o dagli adottanti da almeno sei mesi.

Tuttavia se il fanciullo ha superato il quindicesimo anno di età ed è stato accolto pri­ma di tale età da persone che non soddisfacevano le condi­zioni legali dell'adozione o se è stato adottato con l'adozione semplice prima di aver rag­giunto tale età, l'adozione pie­na può essere richiesta, se le condizioni sono soddisfatte, du­rante tutta l'età minorile del fanciullo. Se ha superato il quindicesimo anno di età, l'a­dottato deve consentire perso­nalmente alla sua adozione piena.

 

ART. 345-1

Salvo dispensa del Presiden­te della Repubblica, l'adozione è permessa solo in assenza di figli legittimi.

La presenza di figli adottati non è di ostacolo all'adozione, e così pure la presenza di uno o più discendenti legittimi nati dopo che i coniugi hanno ac­colto il fanciullo o i fanciulli adottandi.

 

ART. 346

Nessuno può essere adottato da più di una persona salvo che gli adottanti siano marito e moglie.

Tuttavia in caso di morte dell'adottante o dei due adottanti, una nuova adozione può esse­re pronunciata.

 

ART. 347

Possono essere adottati:

1° - i fanciulli i cui genitori o il consiglio di famiglia hanno prestato regolare consenso all'adozione;

2° - i pupilli dello Stato;

3° - i fanciulli dichiarati abban­donati secondo quanto previ­sto dall'articolo 350.

 

ART. 348

Quando la filiazione del fan­ciullo è stabilita nei riguardi del padre o della madre; essi devono entrambi consentire all'adozione.

Se uno dei due è deceduto o è nell'impossibilità di mani­festare la sua volontà o se ha perduto i diritti della patria po­testà, è sufficiente il consenso dell'altro.

 

ART. 348-1

Quando la filiazione del fan­ciullo è stabilita nei confronti di uno dei suoi genitori, questi presta il consenso all'adozione.

 

ART. 348-2

Quando il padre o la madre del fanciullo sono deceduti o nell'impossibilità di manifesta­re la loro volontà o se hanno perduto il loro diritto della pa­tria potestà, il consenso è dato dal consiglio di famiglia, sen­tito il parere della persona che di fatto ha cura del fanciullo.

Analogamente si procede quando la filiazione del fanciullo è sconosciuta.

 

ART. 348-3

Il consenso dell' adozione è dato con atto autentico davan­ti al giudice del Tribunale del domicilio o della residenza del­la persona che presta il con­senso o avanti un notaio fran­cese o straniero o avanti i fun­zionari diplomatici o consolari francesi. Il consenso può esse­re anche ricevuto dai servizi dell'aiuto sociale all'infanzia quando il fanciullo a detti ser­vizi è stato consegnato.

Il consenso all'adozione può essere ritirato nei tre mesi suc­cessivi. Il ritiro deve essere fatto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indiriz­zata alla persona o al servizio che ha ricevuto il consenso all'adozione. La consegna del fan­ciullo ai suoi genitori, anche su richiesta verbale, costituisce prova del ritiro del con­senso.

Trascorsi tre mesi, se il con­senso non è stato ritirato, i ge­nitori possono ancora doman­dare la restituzione del fanciul­lo salvo che il fanciullo stesso sia stato dato in affidamento preadottivo. Se la persona che ha accolto il fanciullo rifiuta di consegnarlo, i genitori pos­sono rivolgersi al Tribunale che stabilisce, tenuto conto dell'in­teresse del fanciullo, se è il caso di ordinare la restituzio­ne. La restituzione annulla il consenso all'adozione.

 

ART. 348-4

Il padre e la madre o il con­siglio di famiglia possono pre­stare il consenso all'adozione del fanciullo lasciando la scel­ta dell'adottante al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia o all'opera di adozione autorizzata che accoglie provvisoriamente il fanciullo.

 

ART. 348-5

Salvo il caso in cui esiste un legame di parentela o di affi­nità fino al sesto grado com­preso tra l'adottante e l'adotta­to, il consenso all'adozione dei fanciulli di età inferiore ai due anni è valido solo se il fanciul­lo è stato effettivamente con­segnato al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia oppure a un'opera di adozione autoriz­zata.

 

ART. 348-6

Il Tribunale può pronunciare l'adozione se ritiene abusivo il rifiuto a prestare il consenso opposto dai genitori legittimi o naturali o solo da uno di essi, quando essi si sono disinteres­sati del fanciullo con il rischio di comprometterne la salute o la moralità.

Analogamente si procede in caso di rifiuto abusivo alla pre­stazione del consenso da parte del consiglio di famiglia.

 

ART. 349

Per i pupilli dello Stato i cui genitori non hanno prestato il consenso all'adozione, il con­senso stesso è dato dal consi­glio di famiglia.

 

ART. 350

I fanciulli accolti da un pri­vato, un'opera privata o dall'aiuto sociale all'infanzia, i cui genitori si sono palesemente disinteressati da oltre un anno possono essere dichiarati ab­bandonati dal Tribunale (1) sal­vo che un membro della fami­glia abbia richiesto nello stes­so periodo di tempo di assu­merne la cura e che il Tribuna­le abbia giudicato tale richie­sta conforme all'interesse del fanciullo.

Il semplice ritiro del consen­so all'adozione o la richiesta di notizie non è una prova di interessamento sufficiente per motivare di diritto il rigetto della domanda per la dichiara­zione di abbandono.

Il figlio legittimo, per il quale è stato chiesto che la nascita rimanesse segreta, può ugual­mente essere dichiarato abban­donato quando la madre ha con­sentito all'adozione e, nel ter­mine di un anno dalla presta­zione del consenso, il padre non ha chiesto che il bambino gli venisse consegnato.

Quando dichiara il fanciullo abbandonato, il Tribunale dele­ga con la stessa decisione i diritti della patria potestà sul fanciullo sia al servizio dell'aiu­to sociale all'infanzia, sia all'ente o al privato che ha cura del fanciullo.

L'opposizione di terzi non è accolta se non nei casi di dolo, frode o errore sull'identità del fanciullo.

 

(1) Tribunal de grande istance.

 

 

SEZIONE IIª: DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E DELL'ADOZIONE PIENA.

 

ART. 351

L' affidamento preadottivo si realizza con la consegna effet­tiva ai futuri adottanti del fan­ciullo per il quale è stato pre­stato in modo regolare e defi­nitivo il consenso all'adozione, del pupillo dello Stato o del fanciullo dichiarato abbando­nato con decisione giudiziaria. Quando la filiazione del fan­ciullo è sconosciuta l'affida­mento preadottivo può aver luogo solo dopo che sia trascor­so un periodo di tre mesi dal ritiro del fanciullo.

L'affidamento non può aver luogo se i genitori hanno ri­chiesto la restituzione del fan­ciullo fino a quando non è sta­to espresso giudizio sulla fon­datezza della domanda su ri­chiesta della parte più diligente.

 

ART. 352

Avvenuto l'affidamento prea­dottivo il fanciullo non può per nessun motivo essere riconse­gnato alla famiglia d'origine, e non sono più ammesse dichia­razioni di filiazione e riconosci­mento.

Se l'affidamento preadottivo cessa o se il Tribunale ha rifiu­tato di pronunciare l'adozione, gli effetti dell'affidamento sono annullati con effetto retroat­tivo.

 

ART. 353

L'adozione è pronunciata su richiesta dell'adottante dal Tri­bunale (2) che verifica se le condizioni della legge sono soddisfatte e se l'adozione è conforme all'interesse del fan­ciullo.

Se l'adottante muore dopo l'affidamento preadottivo del fanciullo, la richiesta può esse­re presentata a suo nome dal coniuge superstite o dagli ere­di dell'adottante.

La pronunzia dell'adozione non è motivata.

 

ART. 353-1

L'opposizione di terzi alla pronunzia dell'adozione non può essere accolta che nei ca­si di dolo o di frode imputabili agli adottanti.

 

ART. 354

Nei quindici giorni successi­vi alla pronunzia dell'adozione passata in giudicato, la decisio­ne è trascritta sui registri del­lo stato civile del luogo di na­scita dell'adottato, su richiesta del procuratore della Repubblica.

La trascrizione enuncia il giorno, l'ora e il luogo di na­scita, il sesso del fanciullo ed i suoi nomi, quali risultano dal­la pronunzia dell'adozione, i nomi e i cognomi, data e luogo di nascita, professione e domi­cilio del o degli adottanti. Es­sa non contiene alcuna indica­zione relativa alla filiazione di origine del fanciullo.

La trascrizione ha valore qua­le atto di nascita dell'adottato. L'atto di nascita originario e, se del caso, l'atto di nascita redatto in applicazione dell'ar­ticolo 58 sono, a cura del pro­curatore della Repubblica, con­trassegnati dalla indicazione «adozione» e considerati co­me nulli.

 

(2) Tribunal de grande instance.

 

 

SEZIONE IIIª: DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE PIENA.

 

ART. 355

L'adozione produce i suoi ef­fetti dal giorno della presenta­zione della richiesta di adozio­ne.

 

ART. 356

L'adozione conferisce al fan­ciullo una filiazione che si so­stituisce a quella di origine: l'adottato cessa di appartenere alla sua famiglia di sangue, sal­vi gli impedimenti matrimonia­li di cui agli articoli 161 - 162 - 163 - 164.

 

ART. 357

L'adozione conferisce al fan­ciullo il cognome dell'adottante e, nel caso di adozione di co­niugi, quello del marito.

Su richiesta del o degli adot­tanti, il Tribunale può modifi­care i nomi del fanciullo.

Se l'adottante è una donna maritata, il Tribunale può, nella pronunzia della adozione, sta­bilire, con il consenso del ma­rito dell'adottante che il cogno­me di quest'ultimo sia confe­rito all'adottato; se il marito è deceduto o nel caso sia nell'impossibilità di manifestare la sua volontà, il Tribunale de­cide sovranamente dopo aver sentito gli eredi del marito o i parenti più stretti che avreb­bero diritto alla successione.

 

ART. 358

L' adottato ha, nella famiglia dell'adottante, gli stessi diritti e gli stessi doveri di un figlio legittimo.

 

ART. 359

L'adozione è irrevocabile.

 

 

CAPITOLO 2°: SULL'ADOZIONE SEMPLICE

 

SEZIONE Iª

 

ART. 360

L'adozione semplice è per­messa qualsiasi sia l'età dell'adottato.

Se l'adottato ha superato il quindicesimo anno di età, deve consentire personalmente all'adozione.

 

ART. 361

Le disposizioni degli articoli 343 a 344, 345-1 a 350, 353, 353-1, 355 e 357 ultimo comma, sono applicabili all’adozione semplice.

 

ART. 362

Nei quindici giorni successi­vi alla data di passaggio in giudicato, la decisione che pro­nunzia l'adozione semplice è menzionata o trascritta sui re­gistri dello stato civile a richie­sta del procuratore della Re­pubblica.

 

 

SEZIONE IIª: DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE SEMPLICE

 

ART. 363

L'adozione semplice conferisce il cognome dell'adottante all'adottato che lo aggiunge al proprio. Il Tribunale può tuttavia stabilire che l'adottato assuma solo il cognome dell'adottante.

 

ART. 364

L'adottato resta nella sua famiglia d'origine e vi conserva tutti i suoi diritti, ivi compresi quelli ereditari.

Gli impedimenti matrimoniali previsti dagli articoli 161 162, 163 e 164 del presente codice s'applicano tra l'adottato e la sua famiglia d'origine.

 

ART. 365

Nei riguardi dell'adottato, l'adottante è la sola persona che esercita tutti i diritti inerenti la patria potestà, inclusi quello del consenso al matrimonio dell'adottato, salvo che egli sia il coniuge del padre o della madre dell'adottato, in questo caso l'adottante esercita la patria potestà insieme con il suo coniuge, ma questi ne conserva l'esercizio.

I diritti della patria potestà sono esercitati dal o dagli adot­tanti nelle stesse condizioni previste nei riguardi dei figli legittimi.

Le norme dell'amministrazio­ne legale e della tutela del fi­glio legittimo si applicano all'adottato.

 

ART. 366

I legami di parentela risul­tanti dall'adozione si estendo­no ai figli legittimi dell'adot­tato.

Il matrimonio è vietato:

1° - fra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

2° - fra l'adottato e il coniuge dell'adottante, reciprocamente fra l'adottante e il coniuge dell'adottato;

3° - fra i figli adottivi della stes­sa persona;

4° - fra l'adottato e i figli dell'adottante.

Tuttavia, le proibizioni di ma­trimonio di cui ai numeri 3 e 4 possono essere revocate con dispensa del Presidente della Repubblica per gravi motivi.

 

ART. 367

L' adottato deve  gli alimenti all'adottante se questi si trova in stato di bisogno e recipro­camente l'adottante deve gli alimenti all'adottato.

L'obbligo di fornire gli ali­menti continua a sussistere fra l'adottato e i suoi genitori. Tut­tavia i genitori dell'adottato so­no tenuti a fornirgli gli alimen­ti solo quando quest'ultimo non può ottenerli dall'adottante.

 

ART. 368

L'adottato e i suoi discenden­ti legittimi hanno nei riguardi della famiglia dell'adottante gli stessi diritti di successione di un figlio legittimo, senza acqui­stare tuttavia la qualità di ere­de riservatario nei riguardi de­gli ascendenti dell'adottante.

 

ART. 368-1

Se l'adottato muore senza di­scendenti, i beni donatigli dall'adottante o ricevuti dalla sua successione ritornano all'adot­tante o ai suoi discendenti, se tali beni esistono ancora in na­tura al momento del decesso dell'adottato, con l'onere di pa­gare i debiti e con riserva dei diritti acquisiti dai terzi. I beni che l'adottato aveva ricevuto a titolo gratuito dai suoi genitori ritornano in modo analogo a questi ultimi e ai loro discen­denti.

Il sovrappiù dei beni dell'a­dottato viene diviso in parti eguali fra la famiglia di origine e la famiglia dell'adottante, senza pregiudizio dei diritti del coniuge sulla totalità della suc­cessione.

 

ART. 369

L'adozione conserva tutti i suoi effetti, nonostante il suc­cessivo stabilirsi di un legame di filiazione.

 

ART. 370

Per gravi e giustificati moti­vi l'adozione può essere revo­cata a richiesta dell'adottante o dell'adottato.

La domanda di revoca fatta dall'adottante può essere accol­ta solo se l'adottato ha supe­rato il quindicesimo anno di età.

Se l'adottato è in minore età, i genitori o, in loro mancanza, un membro della famiglia d'o­rigine fino al grado di cugino germano incluso, possono ugualmente domandare la re­voca.

 

ART. 370-1

La pronunzia di revoca dell'a­dozione deve essere motivata.

Il suo dispositivo è trascrit­to a margine dell'atto di nasci­ta o della trascrizione della pro­nunzia di adozione secondo le modalità previste dall'art. 362.

 

ART. 370-2

La revoca fa cessare per il futuro tutti gli effetti dell'ado­zione.

 

 

MODIFICHE AL CODICE DELLA FAMIGLIA E DELL'AIUTO SOCIALE

 

Il capitolo II del titolo II del codice della famiglia e dell'aiu­to sociale è modificato e inte­grato come segue:

 

Art. 43 - 3° comma - I pu­pilli dello Stato sono posti sot­to la tutela del servizio dell'aiu­to sociale all'infanzia.

 

Art. 50 - Deve essere im­matricolato come pupillo dello Stato:

1° il fanciullo la cui filiazione non è stata stabilita o è scono­sciuta, o che è stato raccolto dal servizio dell'aiuto sociale all'infanzia da oltre tre mesi;

2° il fanciullo la cui filiazione è stabilita ed è nota, che è sta­to espressamente abbandonato al servizio dell'aiuto sociale da oltre tre mesi dalle persone che avevano potere per presta­re il consenso all'adozione;

3° il fanciullo la cui filiazione è stabilita ed è nota, che è sta­to espressamente abbandonato al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia dal padre o dalla ma­dre da oltre un anno quando l'altro genitore non viene in nessun caso conosciuto dal ser­vizio nel periodo di tempo su indicato:

4° il fanciullo la cui filiazione è stabilita e nota, che è stato consegnato in modo definitivo al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia da oltre un anno da una persona che non aveva po­tere per prestare il consenso all'adozione se i genitori non vengono in nessun caso cono­sciuti dal servizio nel periodo di tempo su indicato;

5° il fanciullo orfano di padre e di madre che non avendo a­scendenti ai quali possa ricor­rere, non ha alcun mezzo di sussistenza;

6° il fanciullo i cui genitori so­no stati dichiarati decaduti dal­la patria potestà in virtù del 1° titolo della legge del 24 luglio 1889 e la cui tutela sia stata affidata al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia.

7° il fanciullo affidato al servi­zio dell'aiuto sociale all'infan­zia e dichiarato abbandonato dal Tribunale in applicazione dell'art. 350 del codice civile.

 

Art. 55 - Ciascuna presen­tazione dei fanciulli in vista della loro ammissione come pupilli dello Stato esige la re­dazione di un verbale.

Prima di stabilire il verbale di abbandono e di raccogliere eventualmente il consenso all'adozione, la donna preposta alle ammissioni rende edotta la persona che presenta il fan­ciullo:

1° delle provvidenze dello Sta­to per aiutare i genitori ad al­levare essi stessi i loro figli;

2° delle conseguenze dell'ab­bandono: immatricolazione fra i pupilli dello Stato con il con­seguente segreto sull'affida­mento, perdita di poteri della patria potestà, possibilità di adozione;

3° dei termini e delle condizio­ni per la restituzione del fan­ciullo, in particolare del diritto dei genitori di ottenere per il periodo di tre mesi la consegna immediata del fanciullo senza alcuna formalità;

4° del fatto che l'affidamento preadottivo rende impossibile ogni dichiarazione di filiazione, ogni riconoscimento e qualsia­si richiesta di restituzione del fanciullo;

5° della possibilità di richiede­re il segreto dello stato civile del fanciullo.

Inoltre la donna preposta alle ammissioni consegna alla per­sona che consegna il fanciullo una nota che precisa le conse­guenze, i termini e le condizio­ni per la restituzione del fan­ciullo.

Quando i genitori hanno pre­stato il consenso all'adozione abbandonando il fanciullo, sarà loro consegnato insieme con la nota, un modello della lettera di ritiro del consenso che deve portare l’indicazione dell'indi­rizzo ove essere spedita.

Se il fanciullo sembra avere un'età... (Il resto immutato).

 

Art. 55-1 - La presentazio­ne segreta dei fanciulli in vista della loro ammissione fra i pu­pilli dello Stato può aver luogo nell'ufficio specializzato, aper­to giorno e notte, senza alcun testimone salvo la donna inca­ricata delle ammissioni.

 

Art. 59 - 1 ° comma - Le at­tribuzioni del tutore e del con­siglio di famiglia sono quelle stabilite dal codice civile, ad esclusione delle funzioni con­ferite ai tesorieri generali dei dipartimenti ed al cassiere ge­nerale delle finanze della Sen­na per quanto concerne la ge­stione degli averi dei pupilli. Esse comprendono, inoltre, di diritto di dare o di rifiutare il consenso al matrimonio, all'e­mancipazione, all'arruolamento militare e all'adozione, salvo, in quest'ultimo caso, che i ge­nitori abbiano consentito all'a­dozione prima di aver perduto i loro diritti della patria pote­stà.

 

Art. 64 - Il fanciullo recla­mato dal padre o dalla madre nel termine di tre mesi a par­tire dall'abbandono o dal con­senso all'adozione, è consegna­to senza formalità né indugio.

Quando il servizio dell'aiuto sociale ritiene che le condizio­ni di vita della famiglia metto­no in pericolo la salute, la si­curezza o la moralità del fan­ciullo, può segnalare il caso all'autorità giudiziaria per l'applicazione degli articoli 375 e seguenti del codice civile o della legge 24 luglio 1889.

Trascorsi tre mesi, la doman­da di restituzione non può più essere accolta se il fanciullo è in affidamento preadottivo; in caso contrario può essere con­segnato ai genitori se il tutore ritiene, sentito il parere del consiglio di famiglia previsto dall'art. 58 del presente codice, che la consegna è conforme all'interesse del fanciullo. Il tu­tore può, inoltre, autorizzare consegne in prova durante le quali la sua sorveglianza con­tinua ad esercitarsi durante al­meno un anno; trascorso il pe­riodo anzidetto, la consegna di­viene definitiva.

Nel caso di rifiuto del tutore e quando il fanciullo non è sta­to dato in affidamento preadot­tivo, il richiedente può rivolger­si al Tribunale (3) che deci­derà.

I genitori devono rimborsare in una sola volta o con versa­menti mensili ripartiti su uno o più anni le spese sostenute per le cure del fanciullo, a me­no che, su conforme parere del consiglio di famiglia, il prefet­to li esoneri in tutto o in parte.

 

Art. 65 - I pupilli dello Sta­to le cui età e condizioni di salute lo consentano devono essere affidati per l'adozione, salvo quando questo provvedi­mento non appare idoneo alla situazione di questi fanciulli.

 

Art. 65-1 - Il fanciullo può essere dato in affidamento pre­adottivo solo dopo autorizza­zione del consiglio di famiglia che verifica, secondo le condi­zioni che saranno fissate con decreto del Consiglio di Stato, che il fanciullo è giuridicamen­te adottabile e che il o gli adot­tanti eventuali danno garanzie materiali e morali sufficienti per il fanciullo.

 

Art. 76 - Sono assimilati ai pupilli:

a) Escluso quanto concerne il diritto a consentire all'adozio­ne, i fanciulli per i quali il ser­vizio di aiuto sociale all'infan­zia ha ricevuto delega di tutti i diritti della patria potestà ad eccezione del diritto suddetto, e, fino a quando essi non sod­disfano le condizioni del termi­ne previsto dall'art. 50, 2°, 3° e 4° comma, per essere imma­tricolati come pupilli dello Sta­to, i fanciulli la cui filiazione è stabilita e conosciuta che so­no stati abbandonati al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia;

b) per quanto concerne le mi­sure di sorveglianza, di affida­mento e la gestione dei loro averi, i fanciulli temporanea­mente accolti dal servizio o i fanciulli in custodia che non rientrano fra quelli previsti al comma precedente;

c) per quanto concerne la loro sorveglianza, i fanciulli soccor­si e i fanciulli sotto vigilanza.

Art. 83 - 2° comma - Salvo decisione giudiziaria contraria, sono dispensati dalle obbliga­zioni previste dagli articoli 205, 206 e 207 del codice civile, i pupilli dello Stato che siano stati allevati dal servizio socia­le dell'infanzia fino alla fine dell'obbligo scolastico... (Il resto immutato).

 

Il capitolo III del titolo II del codice della famiglia e dell'aiu­to sociale è modificato come segue:

 

Art. 100-1 - Le persone e le associazioni che, abitualmente, a titolo principale o accesso­rio, affidano per l'adozione fan­ciulli di età inferiore ai quindi­ci anni o agiscano quali inter­mediari per la loro adozione o per il loro affidamento preadot­tivo, anche con l'intervento dei genitori, devono senza pregiu­dizio per le formalità imposte dalla legge in materia di pro­tezione della infanzia, esservi autorizzate dal prefetto su parere del consiglio previsto dal precedente articolo 97.

La mancanza di notificazione del rigetto della domanda, tra­scorsi quattro mesi dalla pre­sentazione, vale quale autoriz­zazione.

Le persone o le associazioni autorizzate devono adempiere agli obblighi previsti dagli arti­coli 55 e 64, primo comma.

Un decreto emesso dal Con­siglio di Stato determinerà le condizioni in cui è accordata, rifiutata o ritirata l'autorizza­zione prevista al primo comma e determinerà pure gli obblighi specifici imposti alle persone o associazioni autorizzate.

 

Art. 3 - La legge del 24 lu­glio 1889 sulla protezione dei fanciulli maltrattati o moral­mente abbandonati è così mo­dificata e completata:

 

Art. 1 - (Prima dell'ultimo comma) - La decadenza non è applicabile ai fanciulli nasci­turi e potrà, con decisione spe­ciale del Tribunale, non esse­re sanzionata nei riguardi di alcuni fra i fanciulli già nati.

 

Art. 16-1 - Non potrà essere accolta alcuna domanda di rein­tegrazione della patria potestà quando il fanciullo è stato dato in affidamento preadottivo pri­ma del deposito della richiesta.

 

Art. 17 - (Quarto comma) - Il diritto di consentire all'ado­zione non può essere delegato.

 

Art. 20 - Se nel periodo di tre mesi a datare dalla dichia­razione il padre o la madre o il tutore non hanno reclamato in alcun modo il fanciullo, coloro che lo hanno accolto possono rivolgere al Presidente del Tri­bunale del loro domicilio una richiesta al fine di ottenere che, nell'interesse del fanciul­lo, l'esercizio dei diritti della patria potestà sia loro affidato.

Il diritto di consentire all'ado­zione non può tuttavia essere loro delegato.

Il Tribunale procede... (Il re­sto immutato).

 

Art. 4 - La legge del 29 lu­glio 1881 sulla libertà di stam­pa è così completata:

 

Art. 39 quater - E' vietato, prima che siano decorsi trenta anni dalla morte dell'adottato, di diffondere su libri, la stam­pa, la radio, la cinematografia e con qualsiasi altro mezzo infor­mazioni relative alla filiazione d'origine delle persone che sono state adottate con adozione piena.

Le infrazioni alla disposizio­ne precedente sono punite con l'ammenda da 300 franchi a 3 mila franchi; in caso di recidi­va, può essere pronunciato l'arresto da due mesi a due anni.

 

Art. 5 - I sottonotati arti­coli del codice sulla nazionalità sono modificati come segue:

 

Art. 35 - Il fanciullo che è stato adottato con adozione piena acquisisce la nazionalità francese se l'adottante è Fran­cese oppure in caso di adozio­ne da parte di coniugi, se il marito è Francese.

 

Art. 36 - Senza pregiudizio delle disposizioni previste agli articoli 55 e 64, il fanciullo che è stato adottato con adozione semplice da una persona di na­zionalità francese non acquisi­sce, per il solo fatto dell'avve­nuta adozione la nazionalità francese.

 

Art. 55 - Il fanciullo che è stato adottato con adozione semplice... (Il resto immutato).

Art. 64 - 6° - Lo straniero che è stato adottato con ado­zione semplice da una persona di nazionalità francese.

 

Art. 6 - L'articolo 784 del codice generale delle imposte è così modificato:

1° - Dopo il primo comma di questo articolo viene aggiunto l'aggettivo «semplice».

2° - Nel secondo comma di que­sto articolo le parole «del com­ma 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 365...» sono sostituite dalle parole «del primo comma dell'articolo 368-1».

 

Art. 7 - La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese seguente quello della sua promulgazione.

L'adozione piena potrà esse­re richiesta qualsiasi sia l'età dell'adottato durante un perio­do di due anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se le con­dizioni previste dall'art. 345, secondo comma, del codice ci­vile, sono soddisfatte.

 

Art. 8 - I fanciulli immatri­colati come pupilli dello Stato anteriormente all'entrata in vi­gore della presente legge po­tranno essere dati in affida­mento preadottivo solo se essi rientrano nelle condizioni pre­viste, per essere ammessi co­me pupilli dello Stato, dall'art. 2 della presente legge.

I fanciulli raccolti da un'ope­ra privata potranno essere dati in affidamento preadottivo so­lo se soddisfano le condizioni previste dall'art. 351 del codice civile approvato con la presen­te legge.

Tuttavia, la delega totale dei diritti della patria potestà rila­sciata su richiesta dei genito­ri, in applicazione dell'art. 17, primo comma, della legge del 24 luglio 1889, è assimilata al consenso all'adozione previsto all'articolo 348-3, terzo comma del codice civile approvato con la presente legge. Ugualmente, la delega totale dei diritti della patria potestà in virtù dell'articolo 17, terzo comma, del­la legge 24 luglio 1889 è assi­milato alla dichiarazione d'ab­bandono prevista dall'articolo 354 del codice civile come ri­sulta modificato dalla presente legge.

 

Art. 9 - Il fanciullo dato in affidamento preadottivo, ante­riormente alla entrata in vigo­re della presente legge, sia dal servizio dell'aiuto sociale all'infanzia, sia quando i genitori hanno perduto i loro diritti del­la patria potestà in applicazio­ne della legge 24 Luglio 1889, non potrà essere oggetto di al­cuna domanda di restituzione.

 

Art. 10 - L'adozione piena potrà essere pronunciata in fa­vore dei fanciulli dati in affida­mento preadottivo o raccolti da privati prima dell'entrata in vi­gore della presente legge nei seguenti casi:

1° - Se le condizioni già previ­ste per la legittimazione adot­tiva sono soddisfatte;

2° - Se l'adottato ha meno di quindici anni e se sono soddi­sfatte le condizioni già previ­ste per l'adozione con rottura dei legami con la famiglia di origine.

 

Art. 11 - Gli effetti delle a­dozioni e delle legittimazioni adottive pronunciate prima dell'entrata in vigore della pre­sente legge si producono, sia fra le parti sia nei riguardi dei terzi, dal giorno della pronun­zia, ma restano applicabili i ri­corsi previsti dal precedente articolo 356 del codice civile. In tutti i casi, nessuna oppo­sizione dei terzi potrà essere accolta trascorso il periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 12 - La legittimazione adottiva comporta, a datare dall'entrata in vigore della pre­sente legge, gli stessi effetti dell'adozione piena.

 

Art. 13 - L'adozione ante­riormente pronunciata compor­ta, a partire dall'entrata in vi­gore della presente legge, gli stessi effetti dell'adozione semplice. Tuttavia se il Tribu­nale aveva stabilito, in base al già vigente articolo 354 del co­dice civile, che l'adottato ces­sava di appartenere alla sua famiglia di origine, le disposi­zioni del secondo comma del richiamato articolo 354 resta­no applicabili. Inoltre, in que­sto caso, il Tribunale potrà, su richiesta dell'adottante, se l'a­dottato aveva meno di quindi­ci anni al momento della pro­nunzia dell'adozione piena, sta­bilire che essa avrà gli effet­ti dell'adozione piena.

In ogni caso, vengono con­servati il cognome ed i nomi conferiti all'adottato in appli­cazione del già vigente artico­lo 360 del codice civile.

 

(3) Tribunal de grande instance.

 

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