Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
L'ADOZIONE IN FRANCIA
LEGGE
FRANCESE N° 66 - 500 DELL' 11
LUGLIO 1966 (1)
(1) Lavori
preparatori.
Assemblea Nazionale
- Progetto di legge n. 1630 presentato dal Governo francese il 18 ottobre 1964. Discussione e
approvazione in data 17 novembre 1965.
Senato - Discussione e approvazione in data
1° giugno 1966.
Assemblea Nazionale - Discussione e
approvazione in data 14 giugno 9966.
Senato - Discussione e approvazione in data
21 giugno 1966.
Assemblea Nazionale - Discussione e
approvazione in data 27 giugno 1966.
DELLA FILIAZIONE ADOTTIVA CAPITOLO 1°: DELL'ADOZIONE PIENA
SEZIONE 1ª: CONDIZIONI RICHIESTE PER L'ADOZIONE
PIENA
ART. 343
L'adozione può essere richiesta congiuntamente dopo cinque
anni di matrimonio da coniugi non separati, di cui uno
almeno abbia superato l'età di trenta anni.
ART. 343-1
L'adozione può essere altresì richiesta da qualsiasi persona
che abbia superato il trentacinquesimo anno di età.
Se l'adottato è coniugato e non separato, è necessario il
consenso del coniuge salvo che questi sia
nell'impossibilità di manifestare la propria volontà.
ART. 344
Gli adottanti devono superare di quindici anni l'età dei fanciulli che intendono adottare. Se questi ultimi sono i
figli del coniuge, la differenza di età richiesta è
ridotta a dieci anni.
Tale differenza di età può essere
ridotta con dispensa del Presidente della Repubblica.
ART. 345
L'adozione è permessa solo in favore dei fanciulli
di età inferiore ai quindici anni che sono stati accolti dal o dagli adottanti
da almeno sei mesi.
Tuttavia se il fanciullo ha superato
il quindicesimo anno di età ed è stato accolto prima di tale età da persone
che non soddisfacevano le condizioni legali dell'adozione o se è stato
adottato con l'adozione semplice prima di aver raggiunto tale età, l'adozione
piena può essere richiesta, se le condizioni sono soddisfatte, durante tutta
l'età minorile del fanciullo. Se ha superato il quindicesimo anno di età, l'adottato deve consentire personalmente alla sua
adozione piena.
ART. 345-1
Salvo dispensa del Presidente della
Repubblica, l'adozione è permessa solo in assenza di figli legittimi.
La presenza di figli adottati non è di ostacolo
all'adozione, e così pure la presenza di uno o più discendenti legittimi nati
dopo che i coniugi hanno accolto il fanciullo o i fanciulli adottandi.
ART. 346
Nessuno può essere adottato da più di una persona salvo che
gli adottanti siano marito e moglie.
Tuttavia in caso di morte dell'adottante o dei due adottanti, una nuova adozione può essere pronunciata.
ART. 347
Possono essere adottati:
1° - i fanciulli i cui genitori o il
consiglio di famiglia hanno prestato regolare consenso all'adozione;
2° - i pupilli dello Stato;
3° - i fanciulli dichiarati abbandonati
secondo quanto previsto dall'articolo 350.
ART. 348
Quando la filiazione del fanciullo è
stabilita nei riguardi del padre o della madre; essi devono entrambi consentire
all'adozione.
Se uno dei due è deceduto o è nell'impossibilità di manifestare
la sua volontà o se ha perduto i diritti della patria potestà,
è sufficiente il consenso dell'altro.
ART. 348-1
Quando la filiazione del fanciullo è
stabilita nei confronti di uno dei suoi genitori, questi presta il consenso
all'adozione.
ART. 348-2
Quando il padre o la madre del fanciullo
sono deceduti o nell'impossibilità di manifestare la loro volontà o se hanno
perduto il loro diritto della patria potestà, il consenso è dato dal consiglio
di famiglia, sentito il parere della persona che di fatto ha cura del
fanciullo.
Analogamente si procede quando la
filiazione del fanciullo è sconosciuta.
ART. 348-3
Il consenso dell' adozione è dato
con atto autentico davanti al giudice del Tribunale del domicilio o della
residenza della persona che presta il consenso o avanti un notaio francese o
straniero o avanti i funzionari diplomatici o consolari francesi. Il consenso
può essere anche ricevuto dai servizi dell'aiuto sociale all'infanzia quando
il fanciullo a detti servizi è stato consegnato.
Il consenso all'adozione può essere ritirato nei tre mesi successivi.
Il ritiro deve essere fatto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
indirizzata alla persona o al servizio che ha ricevuto il consenso all'adozione.
La consegna del fanciullo ai suoi genitori, anche su
richiesta verbale, costituisce prova del ritiro del consenso.
Trascorsi tre mesi, se il consenso non è stato ritirato, i
genitori possono ancora domandare la restituzione del fanciullo salvo che il
fanciullo stesso sia stato dato in affidamento
preadottivo. Se la persona che ha accolto il fanciullo
rifiuta di consegnarlo, i genitori possono rivolgersi al Tribunale che
stabilisce, tenuto conto dell'interesse del fanciullo, se è il caso di
ordinare la restituzione. La restituzione annulla il consenso all'adozione.
ART. 348-4
Il padre e la madre o il consiglio di famiglia possono prestare
il consenso all'adozione del fanciullo lasciando la
scelta dell'adottante al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia o all'opera
di adozione autorizzata che accoglie provvisoriamente il fanciullo.
ART. 348-5
Salvo il caso in cui esiste un legame di parentela o di affinità fino al sesto grado compreso tra l'adottante e
l'adottato, il consenso all'adozione dei fanciulli di età inferiore ai due
anni è valido solo se il fanciullo è stato effettivamente consegnato al
servizio dell'aiuto sociale all'infanzia oppure a un'opera di adozione autorizzata.
ART. 348-6
Il Tribunale può pronunciare l'adozione se ritiene abusivo il
rifiuto a prestare il consenso opposto dai genitori legittimi o naturali o solo
da uno di essi, quando essi si sono disinteressati
del fanciullo con il rischio di comprometterne la salute o la moralità.
Analogamente si procede in caso di rifiuto abusivo alla prestazione
del consenso da parte del consiglio di famiglia.
ART. 349
Per i pupilli dello Stato i cui genitori non hanno prestato
il consenso all'adozione, il consenso stesso è dato dal consiglio di
famiglia.
ART. 350
I fanciulli accolti da un privato,
un'opera privata o dall'aiuto sociale all'infanzia, i cui genitori si sono
palesemente disinteressati da oltre un anno possono essere dichiarati abbandonati
dal Tribunale (1) salvo che un membro della famiglia abbia richiesto nello
stesso periodo di tempo di assumerne la cura e che il Tribunale abbia
giudicato tale richiesta conforme all'interesse del fanciullo.
Il semplice ritiro del consenso
all'adozione o la richiesta di notizie non è una prova di interessamento
sufficiente per motivare di diritto il rigetto della domanda per la dichiarazione
di abbandono.
Il figlio legittimo, per il quale è
stato chiesto che la nascita rimanesse segreta, può ugualmente essere
dichiarato abbandonato quando la madre ha consentito all'adozione e, nel termine
di un anno dalla prestazione del consenso, il padre non ha chiesto che il
bambino gli venisse consegnato.
Quando dichiara il fanciullo
abbandonato, il Tribunale delega con la stessa decisione i diritti della
patria potestà sul fanciullo sia al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia,
sia all'ente o al privato che ha cura del fanciullo.
L'opposizione di terzi non è accolta se non nei casi di dolo,
frode o errore sull'identità del fanciullo.
(1) Tribunal de grande
istance.
SEZIONE IIª: DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO E DELL'ADOZIONE
PIENA.
ART. 351
L' affidamento preadottivo si
realizza con la consegna effettiva ai futuri adottanti del fanciullo per il quale è stato prestato in modo regolare e definitivo il
consenso all'adozione, del pupillo dello Stato o del fanciullo dichiarato
abbandonato con decisione giudiziaria. Quando la filiazione del fanciullo è
sconosciuta l'affidamento preadottivo può aver luogo solo dopo che sia trascorso un periodo di tre
mesi dal ritiro del fanciullo.
L'affidamento non può aver luogo se
i genitori hanno richiesto la restituzione del fanciullo fino a quando non è
stato espresso giudizio sulla fondatezza della domanda su richiesta della
parte più diligente.
ART. 352
Avvenuto l'affidamento preadottivo
il fanciullo non può per nessun motivo essere riconsegnato
alla famiglia d'origine, e non sono più ammesse dichiarazioni di filiazione e
riconoscimento.
Se l'affidamento preadottivo
cessa o se il Tribunale ha rifiutato di pronunciare l'adozione, gli effetti
dell'affidamento sono annullati con effetto retroattivo.
ART. 353
L'adozione è pronunciata su
richiesta dell'adottante dal Tribunale (2) che verifica se le condizioni della
legge sono soddisfatte e se l'adozione è conforme all'interesse del fanciullo.
Se l'adottante muore dopo l'affidamento preadottivo
del fanciullo, la richiesta può essere presentata a
suo nome dal coniuge superstite o dagli eredi dell'adottante.
La pronunzia dell'adozione non è motivata.
ART. 353-1
L'opposizione di terzi alla pronunzia dell'adozione non può
essere accolta che nei casi di dolo o di frode imputabili
agli adottanti.
ART. 354
Nei quindici giorni successivi alla pronunzia dell'adozione
passata in giudicato, la decisione è trascritta sui
registri dello stato civile del luogo di nascita dell'adottato, su richiesta
del procuratore della Repubblica.
La trascrizione enuncia il giorno, l'ora e il luogo di nascita,
il sesso del fanciullo ed i suoi nomi, quali risultano
dalla pronunzia dell'adozione, i nomi e i cognomi, data e luogo di nascita,
professione e domicilio del o degli adottanti. Essa non contiene alcuna
indicazione relativa alla filiazione di origine del
fanciullo.
La trascrizione ha valore quale atto di nascita
dell'adottato. L'atto di nascita originario e, se del caso, l'atto di nascita
redatto in applicazione dell'articolo 58 sono, a cura
del procuratore della Repubblica, contrassegnati dalla indicazione «adozione»
e considerati come nulli.
(2) Tribunal de grande
instance.
SEZIONE IIIª: DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE PIENA.
ART. 355
L'adozione produce i suoi effetti dal giorno della presentazione della richiesta di adozione.
ART. 356
L'adozione conferisce al fanciullo una filiazione che si sostituisce
a quella di origine: l'adottato cessa di appartenere
alla sua famiglia di sangue, salvi gli impedimenti matrimoniali di cui agli
articoli 161 - 162 - 163 - 164.
ART. 357
L'adozione conferisce al fanciullo il cognome dell'adottante
e, nel caso di adozione di coniugi, quello del
marito.
Su richiesta del o degli adottanti,
il Tribunale può modificare i nomi del fanciullo.
Se l'adottante è una donna maritata, il Tribunale può, nella
pronunzia della adozione, stabilire, con il consenso
del marito dell'adottante che il cognome di quest'ultimo sia conferito
all'adottato; se il marito è deceduto o nel caso sia nell'impossibilità di
manifestare la sua volontà, il Tribunale decide sovranamente dopo aver sentito
gli eredi del marito o i parenti più stretti che avrebbero diritto alla
successione.
ART. 358
L' adottato ha, nella famiglia dell'adottante, gli stessi
diritti e gli stessi doveri di un figlio legittimo.
ART. 359
L'adozione è irrevocabile.
CAPITOLO 2°: SULL'ADOZIONE SEMPLICE
SEZIONE Iª
ART. 360
L'adozione semplice è permessa qualsiasi sia
l'età dell'adottato.
Se l'adottato ha superato il quindicesimo anno di età, deve consentire personalmente all'adozione.
ART. 361
Le disposizioni degli articoli
ART. 362
Nei quindici giorni successivi alla data di passaggio in giudicato,
la decisione che pronunzia l'adozione semplice è
menzionata o trascritta sui registri dello stato civile a richiesta del
procuratore della Repubblica.
SEZIONE IIª: DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE SEMPLICE
ART. 363
L'adozione semplice conferisce il cognome dell'adottante
all'adottato che lo aggiunge al proprio. Il Tribunale può tuttavia stabilire
che l'adottato assuma solo il cognome dell'adottante.
ART. 364
L'adottato resta nella sua famiglia d'origine e vi conserva
tutti i suoi diritti, ivi compresi quelli ereditari.
Gli impedimenti matrimoniali previsti dagli articoli 161 162,
163 e 164 del presente codice s'applicano tra l'adottato e la sua famiglia
d'origine.
ART. 365
Nei riguardi dell'adottato, l'adottante è la sola persona che
esercita tutti i diritti inerenti la patria potestà,
inclusi quello del consenso al matrimonio dell'adottato, salvo che egli sia il
coniuge del padre o della madre dell'adottato, in questo caso l'adottante
esercita la patria potestà insieme con il suo coniuge, ma questi ne conserva
l'esercizio.
I diritti della patria potestà sono esercitati dal o dagli
adottanti nelle stesse condizioni previste nei riguardi dei figli legittimi.
Le norme dell'amministrazione legale
e della tutela del figlio legittimo si applicano all'adottato.
ART. 366
I legami di parentela risultanti dall'adozione si estendono ai figli legittimi dell'adottato.
Il matrimonio è vietato:
1° - fra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
2° - fra l'adottato e il coniuge
dell'adottante, reciprocamente fra l'adottante e il coniuge dell'adottato;
3° - fra i figli adottivi della stessa persona;
4° - fra l'adottato e i figli dell'adottante.
Tuttavia, le proibizioni di matrimonio di cui ai numeri 3 e
4 possono essere revocate con dispensa del Presidente della Repubblica per
gravi motivi.
ART. 367
L' adottato deve gli
alimenti all'adottante se questi si trova in stato di bisogno e reciprocamente
l'adottante deve gli alimenti all'adottato.
L'obbligo di fornire gli alimenti
continua a sussistere fra l'adottato e i suoi genitori. Tuttavia i genitori dell'adottato
sono tenuti a fornirgli gli alimenti solo quando
quest'ultimo non può ottenerli dall'adottante.
ART. 368
L'adottato e i suoi discendenti legittimi hanno nei riguardi
della famiglia dell'adottante gli stessi diritti di successione di un figlio
legittimo, senza acquistare tuttavia la qualità di erede
riservatario nei riguardi degli ascendenti
dell'adottante.
ART. 368-1
Se l'adottato muore senza discendenti,
i beni donatigli dall'adottante o ricevuti dalla sua successione ritornano
all'adottante o ai suoi discendenti, se tali beni esistono ancora in natura
al momento del decesso dell'adottato, con l'onere di pagare i debiti e con
riserva dei diritti acquisiti dai terzi. I beni che l'adottato aveva
ricevuto a titolo gratuito dai suoi genitori ritornano in modo analogo a
questi ultimi e ai loro discendenti.
Il sovrappiù dei beni dell'adottato
viene diviso in parti eguali fra la famiglia di origine e la famiglia
dell'adottante, senza pregiudizio dei diritti del coniuge sulla totalità della
successione.
ART. 369
L'adozione conserva tutti i suoi effetti, nonostante il successivo
stabilirsi di un legame di filiazione.
ART. 370
Per gravi e giustificati motivi l'adozione può essere revocata
a richiesta dell'adottante o dell'adottato.
La domanda di revoca fatta dall'adottante può essere accolta
solo se l'adottato ha superato il quindicesimo anno di età.
Se l'adottato è in minore età, i genitori o, in loro
mancanza, un membro della famiglia d'origine fino al grado di cugino germano
incluso, possono ugualmente domandare la revoca.
ART. 370-1
La pronunzia di revoca dell'adozione
deve essere motivata.
Il suo dispositivo è trascritto a margine dell'atto di nascita o della trascrizione della pronunzia di adozione
secondo le modalità previste dall'art. 362.
ART. 370-2
La revoca fa cessare per il futuro tutti
gli effetti dell'adozione.
MODIFICHE AL CODICE DELLA FAMIGLIA E DELL'AIUTO SOCIALE
Il capitolo II del
titolo II del codice della famiglia e dell'aiuto
sociale è modificato e integrato come segue:
Art.
43 - 3° comma - I pupilli dello Stato sono posti sotto la tutela del
servizio dell'aiuto sociale all'infanzia.
Art.
50 - Deve essere immatricolato
come pupillo dello Stato:
1° il fanciullo la cui filiazione
non è stata stabilita o è sconosciuta, o che è stato raccolto dal servizio
dell'aiuto sociale all'infanzia da oltre tre mesi;
2° il fanciullo la cui filiazione è
stabilita ed è nota, che è stato espressamente abbandonato al servizio
dell'aiuto sociale da oltre tre mesi dalle persone che avevano potere per
prestare il consenso all'adozione;
3° il fanciullo la cui filiazione è
stabilita ed è nota, che è stato espressamente abbandonato al servizio
dell'aiuto sociale all'infanzia dal padre o dalla madre da oltre un anno
quando l'altro genitore non viene in nessun caso conosciuto dal servizio nel
periodo di tempo su indicato:
4° il fanciullo la cui filiazione è
stabilita e nota, che è stato consegnato in modo definitivo al servizio
dell'aiuto sociale all'infanzia da oltre un anno da una persona che non aveva
potere per prestare il consenso all'adozione se i genitori non vengono in
nessun caso conosciuti dal servizio nel periodo di tempo su indicato;
5° il fanciullo orfano di padre e di
madre che non avendo ascendenti ai quali possa ricorrere, non ha alcun mezzo
di sussistenza;
6° il fanciullo i cui genitori sono
stati dichiarati decaduti dalla patria potestà in virtù del 1° titolo della
legge del 24 luglio 1889 e la cui tutela sia stata affidata al servizio
dell'aiuto sociale all'infanzia.
7° il fanciullo affidato al servizio
dell'aiuto sociale all'infanzia e dichiarato abbandonato dal Tribunale in
applicazione dell'art. 350 del codice civile.
Art.
55 - Ciascuna presentazione
dei fanciulli in vista della loro ammissione come
pupilli dello Stato esige la redazione di un verbale.
Prima di stabilire il verbale di abbandono
e di raccogliere eventualmente il consenso all'adozione, la donna preposta alle
ammissioni rende edotta la persona che presenta il fanciullo:
1° delle provvidenze dello Stato per aiutare i genitori ad allevare essi stessi i loro figli;
2° delle conseguenze dell'abbandono: immatricolazione fra i
pupilli dello Stato con il conseguente segreto sull'affidamento,
perdita di poteri della patria potestà, possibilità di adozione;
3° dei termini e delle condizioni per la restituzione del
fanciullo, in particolare del diritto dei genitori di ottenere per il periodo
di tre mesi la consegna immediata del fanciullo senza
alcuna formalità;
4° del fatto che l'affidamento preadottivo
rende impossibile ogni dichiarazione di filiazione, ogni riconoscimento e qualsiasi richiesta di restituzione del fanciullo;
5° della possibilità di richiedere il segreto dello stato
civile del fanciullo.
Inoltre la donna preposta alle ammissioni consegna alla persona che consegna il fanciullo una nota che precisa
le conseguenze, i termini e le condizioni per la restituzione del fanciullo.
Quando i genitori hanno prestato il consenso all'adozione
abbandonando il fanciullo, sarà loro consegnato
insieme con la nota, un modello della lettera di ritiro del consenso che deve
portare l’indicazione dell'indirizzo ove essere spedita.
Se il fanciullo sembra avere
un'età... (Il resto immutato).
Art.
55-1 - La
presentazione segreta dei fanciulli in vista della
loro ammissione fra i pupilli dello Stato può aver luogo nell'ufficio
specializzato, aperto giorno e notte, senza alcun testimone salvo la donna
incaricata delle ammissioni.
Art.
59 - 1 ° comma - Le
attribuzioni del tutore e del consiglio di famiglia
sono quelle stabilite dal codice civile, ad esclusione delle funzioni conferite
ai tesorieri generali dei dipartimenti ed al cassiere generale delle finanze
della Senna per quanto concerne la gestione degli averi dei pupilli. Esse
comprendono, inoltre, di diritto di dare o di rifiutare il consenso al
matrimonio, all'emancipazione, all'arruolamento militare e all'adozione, salvo,
in quest'ultimo caso, che i genitori abbiano consentito all'adozione
prima di aver perduto i loro diritti della patria potestà.
Art.
64 - Il fanciullo reclamato dal padre o dalla madre nel termine di
tre mesi a partire dall'abbandono o dal consenso all'adozione, è consegnato
senza formalità né indugio.
Quando il servizio dell'aiuto sociale ritiene che le condizioni
di vita della famiglia mettono in pericolo la salute, la sicurezza
o la moralità del fanciullo, può segnalare il caso all'autorità giudiziaria
per l'applicazione degli articoli 375 e seguenti del codice civile o della
legge 24 luglio 1889.
Trascorsi tre mesi, la domanda di
restituzione non può più essere accolta se il fanciullo è in affidamento preadottivo; in caso contrario può essere consegnato ai
genitori se il tutore ritiene, sentito il parere del consiglio di famiglia
previsto dall'art. 58 del presente codice, che la consegna è conforme
all'interesse del fanciullo. Il tutore può, inoltre, autorizzare consegne in
prova durante le quali la sua sorveglianza continua ad esercitarsi durante almeno
un anno; trascorso il periodo anzidetto, la consegna diviene definitiva.
Nel caso di rifiuto del tutore e quando il fanciullo
non è stato dato in affidamento preadottivo, il
richiedente può rivolgersi al Tribunale (3) che deciderà.
I genitori devono rimborsare in una sola volta o con versamenti mensili ripartiti su uno o più anni le spese
sostenute per le cure del fanciullo, a meno che, su conforme parere del
consiglio di famiglia, il prefetto li esoneri in tutto o in parte.
Art.
65 - I pupilli
dello Stato le cui età e condizioni di salute lo
consentano devono essere affidati per l'adozione, salvo quando questo provvedimento
non appare idoneo alla situazione di questi fanciulli.
Art.
65-1 - Il fanciullo può essere dato in affidamento preadottivo
solo dopo autorizzazione del consiglio di famiglia che verifica, secondo le
condizioni che saranno fissate con decreto del Consiglio di Stato, che il
fanciullo è giuridicamente adottabile e che il o gli adottanti eventuali
danno garanzie materiali e morali sufficienti per il fanciullo.
Art.
76 - Sono
assimilati ai pupilli:
a) Escluso quanto concerne il diritto a consentire all'adozione,
i fanciulli per i quali il servizio di aiuto sociale
all'infanzia ha ricevuto delega di tutti i diritti della patria potestà ad
eccezione del diritto suddetto, e, fino a quando essi non soddisfano le
condizioni del termine previsto dall'art. 50, 2°, 3° e 4° comma, per essere
immatricolati come pupilli dello Stato, i fanciulli la cui filiazione è
stabilita e conosciuta che sono stati abbandonati al servizio dell'aiuto
sociale all'infanzia;
b) per quanto concerne le misure di sorveglianza, di affidamento e la gestione dei loro averi, i fanciulli
temporaneamente accolti dal servizio o i fanciulli in custodia che non
rientrano fra quelli previsti al comma precedente;
c) per quanto concerne la loro sorveglianza, i fanciulli soccorsi e i fanciulli sotto vigilanza.
Art.
83 - 2° comma -
Salvo decisione giudiziaria contraria, sono dispensati dalle obbligazioni
previste dagli articoli 205, 206 e 207 del codice civile, i pupilli dello Stato
che siano stati allevati dal servizio sociale dell'infanzia fino alla fine
dell'obbligo scolastico... (Il resto immutato).
Il capitolo III del
titolo II del codice della famiglia e dell'aiuto
sociale è modificato come segue:
Art.
100-1 - Le persone
e le associazioni che, abitualmente, a titolo principale o accessorio,
affidano per l'adozione fanciulli di età inferiore ai
quindici anni o agiscano quali intermediari per la loro adozione o per il
loro affidamento preadottivo, anche con l'intervento
dei genitori, devono senza pregiudizio per le formalità imposte dalla legge in
materia di protezione della infanzia, esservi autorizzate dal prefetto su parere
del consiglio previsto dal precedente articolo 97.
La mancanza di notificazione del rigetto della
domanda, trascorsi quattro mesi dalla presentazione, vale quale autorizzazione.
Le persone o le associazioni autorizzate devono adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 55 e 64,
primo comma.
Un decreto emesso dal Consiglio di
Stato determinerà le condizioni in cui è accordata, rifiutata o ritirata
l'autorizzazione prevista al primo comma e determinerà pure gli obblighi
specifici imposti alle persone o associazioni autorizzate.
Art.
3 - La legge del 24
luglio 1889 sulla protezione dei fanciulli
maltrattati o moralmente abbandonati è così modificata e completata:
Art.
1 - (Prima
dell'ultimo comma) - La decadenza non è applicabile ai fanciulli
nascituri e potrà, con decisione speciale del Tribunale, non essere
sanzionata nei riguardi di alcuni fra i fanciulli già nati.
Art.
16-1 - Non potrà
essere accolta alcuna domanda di reintegrazione della patria potestà quando il fanciullo è stato dato in affidamento
preadottivo prima del deposito della richiesta.
Art.
17 - (Quarto comma) - Il diritto di consentire all'adozione
non può essere delegato.
Art.
20 - Se nel periodo
di tre mesi a datare dalla dichiarazione il padre o la madre o il tutore non hanno reclamato in alcun modo il fanciullo, coloro che lo
hanno accolto possono rivolgere al Presidente del Tribunale del loro domicilio
una richiesta al fine di ottenere che, nell'interesse del fanciullo,
l'esercizio dei diritti della patria potestà sia loro affidato.
Il diritto di consentire all'adozione non può tuttavia
essere loro delegato.
Il Tribunale procede... (Il resto immutato).
Art.
4 - La legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa è così
completata:
Art.
39 quater - E' vietato, prima che siano decorsi trenta anni dalla
morte dell'adottato, di diffondere su libri, la stampa, la radio, la
cinematografia e con qualsiasi altro mezzo informazioni relative alla
filiazione d'origine delle persone che sono state adottate con adozione piena.
Le infrazioni alla disposizione
precedente sono punite con l'ammenda da 300 franchi a 3 mila franchi; in caso
di recidiva, può essere pronunciato l'arresto da due mesi a due anni.
Art.
5 - I sottonotati articoli del codice sulla nazionalità sono modificati
come segue:
Art.
35 - Il fanciullo che è stato adottato con adozione piena acquisisce
la nazionalità francese se l'adottante è Francese oppure in caso di adozione
da parte di coniugi, se il marito è Francese.
Art.
36 - Senza
pregiudizio delle disposizioni previste agli articoli 55 e 64, il fanciullo che è stato adottato con adozione semplice da una
persona di nazionalità francese non acquisisce, per il solo fatto dell'avvenuta
adozione la nazionalità francese.
Art.
55 - Il fanciullo che è stato adottato con adozione semplice... (Il
resto immutato).
Art.
64 - 6° - Lo
straniero che è stato adottato con adozione semplice da una persona di
nazionalità francese.
Art.
6 - L'articolo 784
del codice generale delle imposte è così modificato:
1° - Dopo il primo comma di questo articolo
viene aggiunto l'aggettivo «semplice».
2° - Nel secondo comma di questo articolo le parole «del comma
1, 3, 4 e 5 dell'articolo 365...» sono
sostituite dalle parole «del primo comma dell'articolo 368-1».
Art.
7 - La presente
legge entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese seguente quello della
sua promulgazione.
L'adozione piena potrà essere richiesta qualsiasi sia l'età dell'adottato durante un periodo di due anni a
partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, se le condizioni
previste dall'art. 345, secondo comma, del codice civile, sono soddisfatte.
Art.
8 - I fanciulli immatricolati come pupilli dello Stato
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge potranno essere dati
in affidamento preadottivo solo se essi rientrano
nelle condizioni previste, per essere ammessi come pupilli dello Stato,
dall'art. 2 della presente legge.
I fanciulli raccolti da un'opera
privata potranno essere dati in affidamento preadottivo
solo se soddisfano le condizioni previste dall'art. 351 del codice civile
approvato con la presente legge.
Tuttavia, la delega totale dei diritti della patria potestà
rilasciata su richiesta dei genitori, in
applicazione dell'art. 17, primo comma, della legge del 24 luglio 1889, è
assimilata al consenso all'adozione previsto all'articolo 348-3, terzo comma
del codice civile approvato con la presente legge. Ugualmente, la delega totale
dei diritti della patria potestà in virtù dell'articolo
17, terzo comma, della legge 24 luglio 1889 è assimilato alla dichiarazione
d'abbandono prevista dall'articolo 354 del codice civile come risulta
modificato dalla presente legge.
Art.
9 - Il fanciullo dato in affidamento preadottivo, anteriormente
alla entrata in vigore della presente legge, sia dal servizio dell'aiuto
sociale all'infanzia, sia quando i genitori hanno perduto i loro diritti della
patria potestà in applicazione della legge 24 Luglio 1889, non potrà essere
oggetto di alcuna domanda di restituzione.
Art.
10 - L'adozione
piena potrà essere pronunciata in favore dei fanciulli
dati in affidamento preadottivo o raccolti da
privati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei seguenti casi:
1° - Se le condizioni già previste per la legittimazione
adottiva sono soddisfatte;
2° - Se l'adottato ha meno di quindici anni e se sono soddisfatte
le condizioni già previste per l'adozione con rottura dei legami con la
famiglia di origine.
Art.
11 - Gli effetti delle adozioni e delle legittimazioni adottive pronunciate
prima dell'entrata in vigore della presente legge si producono, sia fra le
parti sia nei riguardi dei terzi, dal giorno della pronunzia, ma restano
applicabili i ricorsi previsti dal precedente articolo 356 del codice civile.
In tutti i casi, nessuna opposizione dei terzi potrà
essere accolta trascorso il periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art.
12 - La
legittimazione adottiva comporta, a datare dall'entrata in
vigore della presente legge, gli stessi effetti dell'adozione piena.
Art.
13 - L'adozione
anteriormente pronunciata comporta, a partire dall'entrata
in vigore della presente legge, gli stessi effetti dell'adozione semplice.
Tuttavia se il Tribunale aveva stabilito, in base al già vigente articolo 354
del codice civile, che l'adottato cessava di appartenere alla sua famiglia di origine, le disposizioni del secondo comma del
richiamato articolo 354 restano applicabili. Inoltre, in questo caso, il
Tribunale potrà, su richiesta dell'adottante, se l'adottato
aveva meno di quindici anni al momento della pronunzia dell'adozione piena,
stabilire che essa avrà gli effetti dell'adozione piena.
In ogni caso, vengono conservati il cognome ed i nomi
conferiti all'adottato in applicazione del già vigente articolo 360 del
codice civile.
(3) Tribunal de grande
instance.
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