Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
NON SIAMO I SOLI A DIRLO
ADOZIONE E RESPONSABILITA' DELLA MAGISTRATURA
Sulla magistratura, a nostro avviso,
ricade la responsabilità principale se a distanza di oltre
34 anni, e cioè, da quando fu varata la legge sui Tribunali Minorenni non
esiste un organico, né un corpo specializzato di giudici minorili, né un giudice
con funzione sociale e capace di comprendere la realtà in cui opera, e in
particolare aperto ai problemi della famiglia e dei minori.
Tale affermazione può sembrare
grave e inusitata ma se i giudici tutelari e i giudici minorili (su cui poggia
oggi e giustamente la nuova legge) non esistono, o sono scelti a caso, o non
hanno quella preparazione sociologica e psicologica necessaria ciò deriva ed è derivato dal fatto che essi non esercitano con
esclusione delle altre attività quella funzione, e che nell'ambito della
magistratura tutta la materia non è considerata o é relegata come un compito
secondario, o addirittura demandata a cancellieri o infine non è valutata ai
fini della carriera. Alcuni magistrati anche in recenti interviste, hanno
accusato il potere politico (leggasi intervista del
Presidente D'Orsi di Milano al Corriere della Sera) ma a nostro avviso la causa
è più profonda e va ricercata proprio in quella formazione del giudice che in
Italia è diventato ormai mitologico e cioè l'esperto del diritto, il relatore
di importanti questioni patrimoniali, e il ricercatore di eleganti questioni
di diritto. Un giudice cioè distaccato dalle parti e
ben diverso da quello di cui hanno bisogno la legge
sull'adozione speciale e il codice civile in materia di famiglia, di patria
potestà, di rieducazione dei minori. Le voci di rinnovamento uscite dalla magistratura sono rimaste purtroppo spesso platoniche,
e anche la recente legge che semplifica la nomina di consigliere di Corte
d'Appello non ha eliminato questa profonda difettosità di base. Il magistrato
in genere emette sentenze e non si interessa del
risultato. Il magistrato minorile invece completa la norma di carattere generale
(stato di abbandono, minore privo di assistenza,
coniugi idonei ecc.) non con argomenti tecnico giuridici ma mutuando dalla
realtà che lo circonda gli apprezzamenti e i suoi giudizi. Inoltre il
magistrato minorile segue tutta la vicenda umana sino al suo esaurirsi e non
può prescindere dal risultato concreto delle sue decisioni. Orbene,
quando si lamentano certe deficienze dell'organico del Tribunale Minorenni o
addirittura il mancato potenziamento dei Giudici Tutelari non bisogna
dimenticare che questo settore è stato dimenticato e trascurato per molti anni
da chi aveva la responsabilità di mettervi persone idonee ed efficienti (1).
E' di tutti i giorni d'altra parte lo stato di inferiorità con cui agisce il
magistrato addetto a questa materia nei confronti del magistrato ordinario che,
abituato a un altro tipo di attività, non riesce a comprendere la
sottigliezza del lavoro e la sua delicatezza. In questo settore d'altra parte
l'Italia è uno dei Paesi meno agguerriti d'Europa e basterebbe fare un
confronto con la vicina Francia per rendersi conto che
i giudici minorili sono continuamente formati ed informati da corsi
specializzati, subiscono una selezione personale, e formano un vero e proprio
corpo di ricambio ben preparato ed efficiente. Ecco perchè noi diciamo che
certe leggi vanno tenute in vita perchè non restino
lettera morta e che la pressione dell'opinione pubblica che oggi vediamo ad
ogni piè sospinto, va ritenuta come uno dei fenomeni più vitali e più
operanti. Tutta la nostra legislazione è costellata da tentativi
innovatori non portati a compimento e stando proprio nell'argomento è doveroso
ricordare che già il legislatore nel 1934 aveva previsto un corpo
specializzato di magistrati minorili che non si verificò mai; che il
legislatore nel 1942 abolendo i vecchi consigli di famiglia istituì i Giudici
Tutelari con la intenzione che diventasse un magistrato specializzato per
tutti gli affari riguardanti i minori, e anche ciò divenne lettera morta.
Le leggi furono fatte quindi, ma non
furono portate a compimento con norme rigide di attuazione,
e furono affidate allo spirito di iniziativa della magistratura, che per
ragioni connesse alla sua struttura, alla sua forma mentis, e alla sua
carriera, trascurò invece questi settori fondamentali della vita pubblica
considerandoli una attività uguale alle altre o addirittura non valorizzandola
nel suo proprio ambito.
Abbiamo parlato di
opinione pubblica, e abbiamo parlato di pressione di gruppi perchè la
legge sia attuata. Ormai non c'è pubblicazione che non porti come titolo in
grassetto la parola «adozioni difficili» oppure «la legge non funziona» oppure
«perchè in Italia 30.000 bambini sono senza mamma?» (Arianna, maggio 1968) oppure:
«Vuoi un bambino? prendi questo» (Rivista «Tempo», 16
aprile 1968), a proposito di un presunto errato metodo di fare incontrare i
genitori con i bambini.
Indubbiamente molte critiche non
in-quadrano il problema nella sua organicità e spesso
sono il frutto di impressioni un po' frettolose, ma resta il fatto che il
problema esiste nella sua integrità e che gli organi responsabili devono affrontarlo
con impegno. Gli articoli e le critiche spesso non si pongono il problema che
le tante deficienze che questa legge ha sollevato non
sono che «scoppi ritardati» di voci, di esigenze e di riforme accantonate per
anni.
ITALO CIVIDALI, Giudice del
Tribunale per i minorenni di Bologna, L'adozione
speciale, in Medicina e Società, n. 8, marzo-aprile 1968, pp. 125 e 126.
(1) E' doveroso ricordare
che in vari discorsi inaugurali dei Procuratori generali, e del Procuratore Generale
di Cassazione, si è richiamata l'importanza di questa branca giudiziaria con
forte risalto.
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