Prospettive assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968

 

 

NOTIZIE

 

 

RIUNIONI DI GIUDICI TUTELARI A BOLOGNA

 

Su iniziativa del Primo Pre­sidente di Corte di Appello di Bologna, d'intesa con il Tribu­nale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, ha avuto luogo il 18 dicembre 1967 una riunione (protrattasi per tutta la gior­nata) alla quale hanno preso parte oltre al Primo Presiden­te, i Dott.ri Delfini e Cividali, rispettivamente Presidente e Giudice del Tribunale per i mi­norenni di Bologna e 25 giudici tutelari. Erano pure presenti i rappresentanti del Centro di Tutela minorile di Bologna e dell'Associazione Famiglie A­dottive. Dopo l'introduzione del Primo Presidente, il dr. Giuseppe Delfini ha sottoli­neato l'importanza della legge sull'adozione speciale ed ha insistito sulla necessità che i magistrati, ed in particolare i giudici tutelari, agiscano in col­laborazione con le istituzio­ni assistenziali, specialmente quelle dotate di servizio socia­le. Primo problema dei giudici tutelari - ha proseguito - de­ve essere quello del censimen­to delle istituzioni pubbliche e private ed ha trattato ampia­mente del concetto di privazio­ne di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provve­dervi.

Nel pomeriggio il dott. Italo Cividali ha sottolineato fra l'al­tro come la legge sull'adozione speciale trovi il suo fondamen­to negli studi e ricerche scien­tifiche sulle deleterie conse­guenze per il bambino che vie­ne a trovarsi in situazione di carenza di cure familiari, anche se ricoverato in istituto classi­ficato ottimo.

 

 

RIUNIONE DI GIUDICI TUTELA­RI A TORINO

 

Indetta dal Primo Presidente della Corte di Appello di Tori­no, su richiesta del Presidente del Tribunale per i minorenni, ha avuto luogo il 29 maggio 1968 una riunione di giudici tu­telari delle più importanti pre­ture del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Dopo che il Primo Presiden­te della Corte di Appello ha rilevato che l'adozione speciale è l'unica ed urgente soluzione per i bambini soli, il Presidente del Tribunale per i minorenni ha introdotto la discussione mettendo in evidenza il delica­tissimo ed insostituibile ruolo dei giudici tutelari per il repe­rimento dei bambini adottabili.

 

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

In data 5 febbraio 1968 il Mi­nistero della Pubblica Istruzio­ne ha inviato ai Provveditori agli Studi la seguente circola­re (N. 66) Prot. n. 144417/714/GUI.

OGGETTO: Art. 314/5 della leg­ge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale - Obbli­go di segnalazione degli or­gani scolastici.

E' ben noto che la Scuola, subito dopo la famiglia, costi­tuisce la prima forma di inse­rimento sociale del fanciullo; assai efficace si manifesta pu­re l'opera di collaborazione del­la Scuola ove una società evo­luta cerchi di apprestare stru­menti di assistenza morale e materiale del minore, che ne sia privo nella sua sede natu­rale, cioè familiare.

Tali compiti vengono ricono­sciuti dalla legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale, là, ove all'art. 314/5, 2° com­ma, stabilisce: «I pubblici uf­ficiali, nonché gli organi scola­stici, debbono riferire al più presto al Tribunale per i mino­renni, tramite il giudice tute­lare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in si­tuazione di abbandono di cui vengono comunque a conoscen­za».

Atteso quanto previsto dalla legge sopracitata, si reputa op­portuno invitare le SS.VV. a ri­chiamare l'attenzione delle di­pendenti autorità di vigilanza dell'istruzione elementare, dei presidi delle scuole medie, de­gli insegnanti elementari e me­di, nonché dei patronati scola­stici sull'osservanza dell'obbli­go di segnalazione della situa­zione di abbandono del minore di anni 8, prescritta ai fini del­la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso.

Il suddetto personale avrà cura di informare le stesse SS. VV. circa gli atti conseguenti a quanto sopra richiamato.

P.C.C. IL MINISTRO

IL CONSIGLIERE F.to Gui Dr. V. Consiglio

 

 

CONVEGNO SULL'ADOZIONE

 

L'Amministrazione Provincia­le e la Federazione O.N.M.I. di Brescia in collaborazione con il locale Ufficio distrettuale di servizio sociale hanno indetto nei giorni 27 e 28 giugno 1968 un convegno di studio sulla legge istitutiva dell'adozione speciale durante il quale sono stati trattati i problemi giuri­dici, sociali e psicologici dell'infanzia sola e dell'adozione.

Dopo l'introduzione al Con­vegno tenuta dal Dott. Alfonso Mascolo Vitale, Presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia e la proiezione del do­cumentario della Dott.ssa Au­bry «La carenza di cure ma­terne», hanno parlato:

- i1 Dr. Michel Soulé «Ca­renze di cure familiari e conse­guenze sullo sviluppo del bam­bino»;

- il Dr. Ernesto Tauber «Ab­binamento bambino-genitori a­dottanti e sorveglianza dell'af­fidamento pre-adottivo»;

- il Dr. Michel Soulé «La se­lezione dei genitori adottivi»;

- il Cons. Uberto Redaelli «In­terpretazione ed applicazione della legge e ruolo dei servizi sociali».

E' seguita una vivace discus­sione nel corso della quale gli operatori sociali hanno soprat­tutto lamentato la lentezza de­gli interventi degli organi giu­diziari.

 

 

CIRCOLARE DELLA PREFETTU­RA DI BOLOGNA

 

In data 15 marzo 1968 la Pre­fettura di Bologna ha inviato ai Presidenti degli enti gestori di istituti di assistenza per mi­nori, ai Sindaci della :Provincia, al Presidente della Provincia di Bologna e ai Presidenti de­gli Enti Comunali di assistenza la seguente circolare:

«Come è noto, l'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, reca norme aggiuntive (artt. 314/2 - 314/28) al titolo VIII del libro 1° del Codice Civile concernenti l'adozione speciale a favore dei minori di età infe­riore agli anni otto privi di as­sistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Per quanto riguarda, in par­ticolare, la denuncia della si­tuazione di abbandono l'artico­lo 314/5 dispone, tra l'altro, quanto segue:

«I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al Tribu­nale dei minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informa­tiva, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abban­dono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o pri­vate di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trime­stralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede, l'e­lenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni riferi­sce al tribunale per i minoren­ni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che ri­sultano in situazione di abban­dono, specificandone i motivi».

In relazione al contenuto di detta norma si pregano le SS.LL. di disporre che da parte dei dipendenti Uffici si provve­da con urgenza a segnalare al competente giudice tutelare tutti quei casi di minori in sta­to di abbandono di cui gli Uf­fici stessi vengano a conoscen­za, specie in sede di esame di richieste per l'adozione del provvedimento di ricovero pre­visto dall'art. 154 del T.U. delle

leggi di P.S.

Le SS.LL. vorranno, inoltre, curare l'esatta osservanza dell'adempimento prescritto nell'ultimo capoverso del cennato art. 314/5 con la regolare tem­pestiva trasmissione dell'elen­co dei ricoverati al locale giu­dice tutelare.

Si resta in attesa di un cen­no di ricevuta e di assicura­zione.

Il Prefetto F.to GIBILARO»

 

Confidiamo che tutte le altre Prefetture prendano analoga iniziativa e vigilino attentamen­te sull'applicazione della legge sull'adozione speciale da par­te delle istituzioni pubbliche e private di assistenza.

 

 

CONGRESSO U.M.I.

 

Due sono state le relazioni ufficiali del 2° Congresso dell'Unione Magistrati Italiani: la prima del Cons. Angelo Jan­nuzzi «Magistratura e politica: limiti all'interpretazione della legge»; la seconda del Cons. Salvatore Caporaso «Riforma dell'ordinamento giudiziario e rapporti con l'ordinamento processuale».

Il tema generale del Con­gresso era «Il giudice nella moderna democrazia».

Il Cons. Jannuzzi ha tratteg­giato un suo particolare con­cetto di democrazia che consi­sterebbe in una contrapposizio­ne di gruppi, giungendo ad af­fermare, riferendosi ai discor­si pronunziati dai procuratori generali della Repubblica, «Non si conosce esempio maggiore di democraticità».

La delusione sullo svolgi­mento dei lavori è stata gran­de: il Congresso si è risolto in affermazioni ovvie. Ad esem­pio, più volte è stato afferma­to che il giudice non deve par­tecipare alla vita politica attiva, che le singole norme di legge devono essere interpre­tate alla luce di tutto l'ordina­mento giuridico, che la Costi­tuzione è legge dello Stato!

In definitiva il Congresso è stato uno scontro fra la U.M.I. e le varie tendenze dell'Asso­ciazione Magistrati, mentre ci si attendeva che venisse mes­so in luce e sviluppato il prin­cipio di «servizio» della ma­gistratura ai cittadini, special­mente a quelli più indifesi.

Nessuno ha affrontato que­sto argomento che è di fonda­mentale importanza per la di­fesa degli uguali diritti di tutte le persone e per la rimozione delle condizioni che impedisco­no il pieno sviluppo della per­sonalità, e pertanto anche per il progresso ordinato e civile della società.

Simili affermazioni affiora­vano di tanto in tanto, ma non come premessa ad una visione democratica della funzione del giudice. Costituivano invece un richiamo marginale e la como­da facciata per apparire demo­cratici e progressisti.

Naturalmente in tale clima i magistrati non hanno speso una sola parola per i minori ed è significativo rilevare che l'ar­gomento è stato trattato da un uomo politico, l'on.le Amatuc­ci, vice-Presidente del Consi­glio Superiore della Magistra­tura.

Quanto all'affermazione del Cons. Jannuzzi che «non è mai esistito un giudice che vive ed opera nel mondo dei concetti avulso dalla realtà, coordina­tore matematico di principi e ideatore di aridi sillogismi, sor­do ad ogni sollecitazione socia­le», vorremmo far presente che, ad esempio, i giudici tute­lari, salvo casi rarissimi, eser­citano la soprintendenza delle tutele di migliaia di minori in modo del tutto formalistico e che molto spesso gli aspetti educativi delle tutele stesse sono del tutto ignorati.

Quanto alla «sordità ad ogni sollecitazione sociale» di mol­ti magistrati, ne sono prove, fra l'altro, la scarsissima appli­cazione della legge sull'adozio­ne speciale e la poca conside­razione in cui sono tenuti gli organi giudiziari minorili dalla maggior parte dei dirigenti de­gli uffici.

Concludendo, il Congresso ha dimostrato ampiamente co­me molti magistrati siano le­gati ad una società di adulti, impostata ad uso e consumo dei loro interessi e che ignora i problemi dei minori, special­mente di quelli che sono co­stretti a vivere ai margini del­la società, soprattutto per il disinteresse di coloro che do­vrebbero provvedere alla dife­sa dei loro diritti.

 

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