Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
NOTIZIE
RIUNIONI DI GIUDICI TUTELARI A BOLOGNA
Su iniziativa del Primo Presidente
di Corte di Appello di Bologna, d'intesa con il Tribunale
per i minorenni dell'Emilia-Romagna, ha avuto luogo
il 18 dicembre 1967 una riunione (protrattasi per tutta la giornata) alla
quale hanno preso parte oltre al Primo Presidente, i Dott.ri
Delfini e Cividali, rispettivamente Presidente e
Giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna e 25 giudici tutelari. Erano
pure presenti i rappresentanti del Centro di Tutela minorile di
Bologna e dell'Associazione Famiglie Adottive. Dopo l'introduzione del Primo
Presidente, il dr. Giuseppe Delfini ha sottolineato l'importanza della legge
sull'adozione speciale ed ha insistito sulla necessità che i magistrati, ed in
particolare i giudici tutelari, agiscano in collaborazione
con le istituzioni assistenziali, specialmente quelle dotate di servizio sociale.
Primo problema dei giudici tutelari - ha proseguito - deve essere quello del
censimento delle istituzioni pubbliche e private ed ha trattato ampiamente
del concetto di privazione di assistenza materiale e
morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.
Nel pomeriggio il dott. Italo Cividali ha sottolineato fra l'altro
come la legge sull'adozione speciale trovi il suo fondamento negli studi e
ricerche scientifiche sulle deleterie conseguenze per il bambino che viene a
trovarsi in situazione di carenza di cure familiari, anche se ricoverato in
istituto classificato ottimo.
RIUNIONE DI GIUDICI TUTELARI A TORINO
Indetta dal Primo Presidente della
Corte di Appello di Torino, su richiesta del
Presidente del Tribunale per i minorenni, ha avuto luogo il 29 maggio 1968 una
riunione di giudici tutelari delle più importanti preture del Piemonte e della
Valle d'Aosta.
Dopo che il Primo Presidente della
Corte di Appello ha rilevato che l'adozione speciale è
l'unica ed urgente soluzione per i bambini soli, il Presidente del Tribunale
per i minorenni ha introdotto la discussione mettendo in evidenza il delicatissimo
ed insostituibile ruolo dei giudici tutelari per il reperimento dei bambini
adottabili.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
In data 5 febbraio
1968 il Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato ai
Provveditori agli Studi la seguente circolare (N. 66) Prot. n. 144417/714/GUI.
OGGETTO: Art. 314/5 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione
speciale - Obbligo di segnalazione degli organi scolastici.
E' ben noto che
Tali compiti vengono riconosciuti
dalla legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale, là, ove all'art. 314/5,
2° comma, stabilisce: «I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più
presto al Tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che
trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore
in situazione di abbandono di cui vengono comunque a conoscenza».
Atteso quanto previsto dalla legge sopracitata, si reputa opportuno
invitare le SS.VV. a richiamare
l'attenzione delle dipendenti autorità di vigilanza dell'istruzione
elementare, dei presidi delle scuole medie, degli insegnanti elementari e medi,
nonché dei patronati scolastici sull'osservanza dell'obbligo di segnalazione
della situazione di abbandono del minore di anni 8, prescritta ai fini della
dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso.
Il suddetto personale avrà cura di
informare le stesse SS. VV. circa gli atti conseguenti a quanto sopra
richiamato.
P.C.C. IL MINISTRO
IL CONSIGLIERE F.to Gui Dr. V. Consiglio
CONVEGNO SULL'ADOZIONE
L'Amministrazione Provinciale e
Dopo l'introduzione al Convegno tenuta dal Dott.
Alfonso Mascolo Vitale, Presidente del Tribunale per
i minorenni di Brescia e la proiezione del documentario della Dott.ssa Aubry «La carenza di cure materne», hanno parlato:
- i1 Dr. Michel
Soulé «Carenze di cure familiari e conseguenze
sullo sviluppo del bambino»;
- il Dr. Ernesto Tauber
«Abbinamento bambino-genitori adottanti e sorveglianza
dell'affidamento pre-adottivo»;
- il Dr. Michel
Soulé «La selezione dei genitori adottivi»;
- il Cons.
Uberto Redaelli «Interpretazione ed applicazione
della legge e ruolo dei servizi sociali».
E' seguita una vivace discussione
nel corso della quale gli operatori sociali hanno soprattutto lamentato la
lentezza degli interventi degli organi giudiziari.
CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA
In data 15 marzo 1968
«Come è
noto, l'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, reca norme aggiuntive (artt. 314/2 - 314/28) al titolo VIII del libro 1° del
Codice Civile concernenti l'adozione
speciale a favore dei minori di età inferiore
agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi.
Per quanto riguarda, in particolare,
la denuncia della situazione di abbandono
l'articolo 314/5 dispone, tra l'altro, quanto segue:
«I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto
al Tribunale dei minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti
con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.
Le istituzioni pubbliche o private
di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al giudice
tutelare del luogo ove hanno sede, l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni
riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i
ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono,
specificandone i motivi».
In relazione al contenuto di detta norma si pregano
le SS.LL. di disporre che da
parte dei dipendenti Uffici si provveda con urgenza a segnalare al competente
giudice tutelare tutti quei casi di minori in stato di abbandono di cui gli Uffici
stessi vengano a conoscenza, specie in sede di esame di richieste per
l'adozione del provvedimento di ricovero previsto dall'art. 154 del T.U. delle
leggi di P.S.
Le SS.LL. vorranno, inoltre, curare l'esatta osservanza
dell'adempimento prescritto nell'ultimo capoverso del cennato
art. 314/5 con la regolare tempestiva trasmissione dell'elenco dei ricoverati
al locale giudice tutelare.
Si resta in
attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.
Il Prefetto F.to GIBILARO»
Confidiamo
che tutte le altre Prefetture prendano analoga iniziativa e vigilino attentamente
sull'applicazione della legge sull'adozione speciale da parte delle
istituzioni pubbliche e private di assistenza.
CONGRESSO U.M.I.
Due sono state le relazioni
ufficiali del 2° Congresso dell'Unione Magistrati Italiani: la prima del Cons. Angelo Jannuzzi «Magistratura e politica: limiti all'interpretazione della legge»;
la seconda del Cons. Salvatore Caporaso
«Riforma dell'ordinamento giudiziario e rapporti con l'ordinamento
processuale».
Il tema generale del
Congresso era «Il giudice nella moderna democrazia».
Il Cons. Jannuzzi ha tratteggiato un suo particolare concetto di
democrazia che consisterebbe in una contrapposizione
di gruppi, giungendo ad affermare, riferendosi ai discorsi pronunziati dai
procuratori generali della Repubblica, «Non si conosce esempio maggiore di
democraticità».
La delusione sullo svolgimento dei lavori è stata grande: il Congresso si è
risolto in affermazioni ovvie. Ad esempio, più volte è stato affermato che il
giudice non deve partecipare alla vita politica attiva, che le singole norme
di legge devono essere interpretate alla luce di tutto l'ordinamento
giuridico, che
In definitiva il Congresso è stato
uno scontro fra
Nessuno ha affrontato questo
argomento che è di fondamentale importanza per la difesa degli uguali diritti
di tutte le persone e per la rimozione delle condizioni che impediscono il
pieno sviluppo della personalità, e pertanto anche
per il progresso ordinato e civile della società.
Simili affermazioni affioravano di tanto in tanto, ma non come premessa ad una
visione democratica della funzione del giudice. Costituivano invece un richiamo
marginale e la comoda facciata per apparire democratici e progressisti.
Naturalmente in tale clima i
magistrati non hanno speso una sola parola per i minori ed è significativo
rilevare che l'argomento è stato trattato da un uomo politico, l'on.le Amatucci,
vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Quanto all'affermazione del Cons. Jannuzzi che «non è mai
esistito un giudice che vive ed opera nel mondo dei concetti avulso dalla
realtà, coordinatore matematico di principi e ideatore di aridi
sillogismi, sordo ad ogni sollecitazione sociale», vorremmo far presente che,
ad esempio, i giudici tutelari, salvo casi rarissimi, esercitano la
soprintendenza delle tutele di migliaia di minori in modo del tutto
formalistico e che molto spesso gli aspetti educativi delle tutele stesse sono
del tutto ignorati.
Quanto alla «sordità ad ogni
sollecitazione sociale» di molti magistrati, ne sono prove, fra l'altro, la scarsissima
applicazione della legge sull'adozione speciale e la
poca considerazione in cui sono tenuti gli organi giudiziari minorili dalla
maggior parte dei dirigenti degli uffici.
Concludendo, il Congresso ha dimostrato
ampiamente come molti magistrati siano legati ad una società di adulti,
impostata ad uso e consumo dei loro interessi e che ignora i problemi dei
minori, specialmente di quelli che sono costretti a vivere ai margini della
società, soprattutto per il disinteresse di coloro che dovrebbero provvedere
alla difesa dei loro diritti.
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