Prospettive
assistenziali, n. 3-4, luglio-dicembre 1968
L'ADOZIONE IN FRANCIA
UTILI INSEGNAMENTI
DELL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA FRANCESE IN MATERIA DI LEGITTIMAZIONE ADOTTIVA (ORA
ADOZIONE PIENA)
Mentre il legislatore italiano
accoglieva nel nostro ordinamento l'istituto dell'affiliazione, con decreto
legge del 29 luglio 1939, veniva introdotta in Francia
la legittimazione adottiva.
I due istituti, sorti accanto
all'adozione tradizionale, pur avendo lo scopo precipuo di dare
una sistemazione familiare ai minori in stato di abbandono, differivano in modo
notevole sia per quanto riguardava le condizioni che gli effetti.
La legittimazione adottiva, infatti,
era permessa solo ai coniugi che potevano adottare, con atto congiunto e
trascorsi dieci anni di matrimonio, i fanciulli di età
inferiore ai cinque anni. Uno dei coniugi doveva aver superato il 35° anno di età.
La differenza di età
fra adottato e adottandi doveva essere di almeno 15 anni, salvo che l'adottato
fosse figlio del coniuge, nel qual caso la differenza era ridotta a 10 anni,
con possibilità di ulteriore riduzione con dispensa
del Capo dello Stato.
La legittimazione adottiva era
permessa solo in assenza di figli legittimi.
Il legittimato per adozione cessava
di appartenere alla famiglia d'origine e assumeva a
tutti gli effetti lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Tuttavia, se
gli ascendenti degli adottandi non davano la loro adesione alla legittimazione
adottiva con un atto autentico, non si instaurava
alcun obbligo reciproco in materia di alimenti ed essi non assumevano
vicendevolmente la qualità di eredi riservatari.
SUCCESSIVI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI
Dimostratasi la legittimazione adottiva strumento efficacissimo per la salvezza dei fanciulli
in stato di abbandono, successive leggi adeguarono l'istituto all'esigenza di
offrire una famiglia al maggior numero di fanciulli.
La legge 8 agosto 1941 permise, per
un periodo di due anni, la legittimazione adottiva in
presenza di figli legittimi; quella del 23 aprile 1949 consentì il
cambiamento del nome dell'adottando; con quella del 1° aprile 1957 venne
concesso, per un periodo di due anni, la legittimazione adottiva dei fanciulli
di età superiore ai 5 anni e venne accolto il principio di concedere la
legittimazione per adozione in presenza dei figli legittimi nati dopo l'affidamento
dell'adottando.
Modifiche più sostanziali vennero introdotte con leggi 23 dicembre 1958 e 21 dicembre
1960:
- l'età massima dei fanciulli fu
portata da cinque a sette anni;
- la durata di matrimonio fu ridotta
da dieci a otto anni;
- l'età minima di
uno dei coniugi portata da trentacinque a trenta anni;
- la legittimazione per adozione venne concessa senza alcuna condizione di età e di durata
di matrimonio quando era accertata l'assoluta e definitiva impossibilità della
donna di procreare.
Gravi difficoltà di interpretazione incontrò la norma della legge 23 dicembre
1958, secondo la quale la legittimazione adottiva era permessa in favore dei
fanciulli di età inferiore ai sette anni abbandonati dai loro genitori o i cui
genitori erano sconosciuti o deceduti.
Infatti essendo le madri nubili francesi
(come avviene anche in Italia) assistite dalla pubblica amministrazione, non
era chiaro se per «genitori sconosciuti» si dovevano intendere quelli che non
avevano provveduto al riconoscimento o quelli che non erano conosciuti
dall'assistenza pubblica o dalle opere private di adozione. Inoltre, mancando
qualsiasi definizione dell'abbandono, non era possibile, nella maggior parte
dei casi, stabilire se e quando il fanciullo poteva essere
considerato abbandonato.
Iniziatasi all'Assemblea Nazionale
la discussione sulle numerose proposte di legge presentate dai vari gruppi parlamentari, il relatore Villadieu
affermò: «La definizione dell'abbandono è sicuramente il problema più
importante fra quelli che ci preoccupano».
Al Senato, l'altro relatore, Jozean-Marigné confermava: «Vi è tuttavia un problema: vi
sono dei fanciulli abbandonati di fatto senza esserlo
di diritto e per essi la legittimazione adottiva deve essere resa possibile».
Il legislatore francese tentò di
definire, con la legge 63-215 del 1° marzo 1963 i vari casi di
abbandono precisando all'articolo 368 c.c. che: «Possono essere
legittimati per adozione, alla condizione di avere un'età inferiore agli anni
sette:
1) i fanciulli
i cui genitori sono deceduti o sono sconosciuti (2) ;
2) i pupilli dello Stato ed i fanciulli i cui genitori hanno perduto il diritto di
consentire all'adozione in applicazione dei titoli 1° e 2° della legge 24 luglio
1889;
3) gli altri fanciulli
abbandonati non appartenenti alle categorie di cui ai numeri 1 e 2.
Questi fanciulli
possono essere legittimati per adozione solo quando sono soddisfatte le
condizioni previste dal titolo il della legge 24 luglio 18$9 per il
trasferimento della patria potestà: il consenso è dato dal consiglio di
famiglia dei pupilli dello Stato.
Numerose altre interessanti
disposizioni furono introdotte dalla legge del 1° marzo
- la legittimazione adottiva non
poteva essere pronunziata prima che fossero trascorsi sei mesi di affidamento;
- l'opposizione di terzi poteva essere accolta solo entro il periodo di un anno
dalla trascrizione della pronunzia di adozione in margine all'atto di nascita
(tale periodo era prima di trenta anni);
- il tribunale poteva, in ogni caso,
confermare l'adozione anteriormente pronunziata quando la persona istante si
era disinteressata del fanciullo a rischio di comprometterne
la moralità, la salute e l'educazione.
Con la stessa legge vennero estesi i casi di trasferimento della patria potestà
dai genitori al servizio di aiuto sociale all'infanzia e in particolare venne
precisato che tale trasferimento poteva avere luogo quando i genitori si
erano disinteressati del fanciullo, ricoverato o meno in un istituto assistenziale,
da oltre un anno.
L'Istituto della legittimazione adottiva aveva subito, grazie alle modifiche apportate,
una positiva e ampia evoluzione e incontrato il favore crescente
dell'opinione pubblica e degli operatori sociali.
Tuttavia continuavano ad essere
decine di migliaia i fanciulli in stato di abbandono
che non beneficiavano della legittimazione adottiva.
Inoltre appariva ormai superata la
concezione di considerare la legittimazione adottiva come istituto secondario
rispetto all'adozione tradizionale e inutili le due
possibilità dell'adozione tradizionale di rottura o meno dei rapporti con la
famiglia d'origine.
Inoltre il numero delle legittimazioni
per adozione era in costante aumento e parallelamente erano
notevolmente diminuite le adozioni tradizionali (3).
Il Governo francese provvide quindi
alla nomina di una apposita commissione per la riforma
degli istituti dell'adozione e della legittimazione adottiva.
Occorre mettere in evidenza che a
far parte della Commissione il Governo francese chiamò oltre a uomini politici, giuristi e magistrati, anche i dottori Clément Launay e Michel Soulé, specializzati entrambi
in pediatria e in pedopsichiatria e noti quali autorevoli esperti dei
problemi dell'infanzia in stato di abbandono e dell'adozione. La loro partecipazione
fu efficacissima in quanto permise di chiarire agli altri componenti
i vari e complessi problemi.
Inoltre la Commissione effettuò
un'inchiesta presso i servizi dipartimentali dell'aiuto sociale all'infanzia
dalla quale risultò, fra l'altro, che: «dopo l'approvazione del decreto di
legge del 1939 che istituiva la legittimazione adottiva, destinata
ad assicurare la sistemazione familiare dei fanciulli abbandonati, la loro
situazione si è trasformata, avendo le leggi sociali fatto diminuire gli abbandoni
precoci. Bisognerebbe felicitarsene se non si fosse constatato al tempo stesso
che gli abbandoni tardivi o differiti, gravemente pregiudizievoli per il fanciullo, sono sempre più numerosi».
Conclusisi i lavori della Commissione, il
Governo francese presentò all'Assemblea Nazionale in data 19 ottobre 1965 il
disegno di legge n.
La legittimazione adottiva,
istituita nel 1939 come un'istituzione di carattere eccezionale, viene considerata - sotto la nuova denominazione di adozione
piena introdotta dalla legge 11 luglio 1966 n. 500 - la forma normale
dell'adozione. Le modifiche approvate si propongono
di:
- favorire l'adozione di tutti i fanciulli di età inferiore ai 15 anni;
- evitare ogni conflitto fra la
famiglia di origine e quella adottiva;
- assicurare, anche con le
disposizioni relative allo stato civile, la rottura di fatto oltre che di diritto fra
l'adottato e la sua famiglia d'origine.
Fra le norme più significative
segnaliamo le seguenti:
a) prestazione del consenso
all'adozione piena da parte dei genitori legittimi o naturali che possono
lasciare la scelta della famiglia adottiva al servizio dell'aiuto sociale
all'infanzia o all'opera privata di adozione che
accolgono provvisoriamente il bambino;
b) iscrizione, con
decisione amministrativa fra i pupilli dello Stato, della maggior parte dei
minori senza famiglia.
E' cioè considerato in stato di abbandono:
1°) il fanciullo
la cui filiazione non è stata stabilita o è sconosciuta, e che è stato raccolto
dal servizio dell'aiuto sociale all'infanzia da oltre tre mesi;
2°) il fanciullo
la cui filiazione è stabilita ed è nota, che è stato espressamente
abbandonato al servizio dell'aiuto sociale da oltre tre mesi dalle persone
che avevano potere per prestare il consenso alla adozione;
3°) il fanciullo
la cui filiazione è stabilita ed è nota, che è stato espressamente
abbandonato al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia dal padre o dalla
madre da oltre un anno quando l'altro genitore non viene in nessun caso
conosciuto dal servizio nel periodo di tempo su indicato;
4°) il fanciullo
la cui filiazione è stabilita e nota, che è stato consegnato in modo
definitivo al servizio dell'aiuto sociale all'infanzia da oltre un anno da
una persona che non aveva potere per prestare il consenso all'adozione se i genitori
non vengono in nessun caso conosciuti dal servizio nel periodo di tempo su indicato;
5°) il fanciullo
orfano di padre e di madre che non avendo ascendenti ai quali possa
ricorrere, non ha alcun mezzo di sussistenza;
6°) il fanciullo
affidato al servizio sociale dell'aiuto sociale all'infanzia e dichiarato
abbandonato dal Tribunale in applicazione dell'articolo 350 del codice civile;
c) dichiarazione dello stato di abbandono da parte del Tribunale solo per minori non dichiarati
adottabili con la decisione amministrativa di cui sopra;
d) affidamento preadottivo
realizzato, senza inutili e dannose complicazioni procedurali, con la
consegna effettiva del fanciullo ai futuri adottanti;
e) divieto assoluto di restituzione
alla famiglia d'origine dei fanciulli in affidamento preadottivo;
f) sostituzione dell'atto di nascita
originario;
g) irrevocabilità dell'adozione piena che conferisce al fanciullo, a tutti gli effetti,
lo stato di figlio legittimo degli adottanti;
h) divieto, fino a trent'anni dopo
la morte dell'adottato, di divulgare qualsiasi notizia relativa alla
filiazione d'origine degli adottati;
i) opportune norme transitorie che
consentono l'adozione piena delle persone già adottate qualunque sia la loro
età e che impediscono qualsiasi restituzione dei fanciulli
affidati prima dell'entrata in vigore della legge quando i genitori hanno perduto
i loro diritti di patria potestà.
La riforma è completata da modifiche
e adattamenti al codice della famiglia e dell'aiuto
sociale, alla legge del 24 luglio 1889 sulla protezione dell'infanzia
maltrattata o moralmente abbandonata, alle leggi sulla libertà di stampa e al
codice della nazionalità.
CONCLUSIONI E PROPOSTE
La legge francese, mentre ci
conforta sull'impostazione da noi sempre data al problema, offre ai nostri
parlamentari e alle persone interessate ampia materia di studio e di riflessione al fine di giungere ad una opportuna revisione della legge
italiana sull'adozione speciale.
Le modifiche più importanti da
apportare alla legislazione italiana in materia di adozione
sono, a nostro avviso, le seguenti:
- il riconoscimento della preminenza
all'adozione speciale sull'adozione tradizionale (se si vuole conservare questo ultimo istituto);
- l'elevazione da otto ad almeno quindici anni del limite di età dei minori
adottabili (
- una definizione più precisa delle
condizioni necessarie per la dichiarazione di adottabilità. Suggeriamo la seguente: «Sono
dichiarati in stato di adottabilità i minori degli
anni quindici privi, in tutto o in parte, del complesso di cure materiali,
educative ed affettive necessarie al loro normale sviluppo»;
- l'eliminazione della «forza
maggiore»;
- la semplificazione delle
procedure;
- la modifica delle norme
transitorie dirette a consentire l'applicazione anche ai
maggiorenni purché al momento dell'adozione, dell'affiliazione o dell'affidamento
avessero meno di diciotto anni ed a permettere al tribunale di pronunziare,
per gravi motivi, l'adozione speciale (o piena) anche in mancanza
dell'assenso dei genitori d'origine;
- l'approvazione
di una norma simile all'art. 354 della legge francese al fine di rendere
effettiva e piena la rottura, ora solo giuridica, fra la famiglia adottiva ed il
nucleo d'origine dell'adottato.
SANTANERA
(2) Nel frattempo la
giurisprudenza aveva chiaramente precisato che per genitori sconosciuti
dovevano essere intesi quelli che non avevano provveduto al riconoscimento,
indipendentemente dal fatto di essere conosciuti o meno dai servizi
assistenziali pubblici o privati.
A questo riguardo vi
è da sottolineare che la nostra legge sull'adozione
speciale è, a questo riguardo, molto chiara. Recita infatti
l'art. 314/7 «Quando (...) non risulta l'esistenza
(...) di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore...».
(3) Tale fenomeno si è
verificato e si verifica in tutti i paesi in cui coesistevano o coesistono due
istituti dell'adozione. In Norvegia, ad esempio, le adozioni piene erano oltre
il 98% del totale, per cui l'adozione minus plena fu soppressa nel
1956. Anche in Danimarca venne soppressa, sempre nel
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