Prospettive assistenziali, n. 5-6, gennaio-giugno 1969

 

 

ALLEGATO 1

 

UFFICIO INTERNAZIONALE CATTOLICO PER L'INFANZIA

CONGRESSO MONDIALE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Beiruth, 16-23 aprile 1963

 

Conclusioni dei lavori della Commissione medico-pedagogica e psico-sociale

 

DIRITTI DEI MINORI HANDICAPPATI FISICI E PSICHICI, E DELINQUENTI

 

 

I lavori della Commissione erano stati preparati da un'inchiesta internazionale. La sintesi delle risposte ricevute e le relazioni han­no costituito il punto di partenza delle discussioni. La Commis­sione, composta da 107 partecipanti (medici, giuristi, educatori specializzati, assistenti sociali, insegnanti, infermiere, psicologi, teologi, genitori, ecc.) ha adottato le conclusioni ed i voti seguenti:

 

I. - PRINCIPII GENERALI

 

1.

Il fanciullo handicappato, come tutti gli altri fanciulli, ha un diritto incondizionato alla vita qualunque sia il grado del suo handicap. La famiglia deve essere preparata ed aiutata ad accoglierlo.

 

2.

Il fanciullo handicappato ha diritto al rispetto; pertanto non dovreb­be mai essere indicato con termini peggiorativi.

 

3.

Il fanciullo handicappato ha diritto ad una certa priorità di cure e di educazione qualunque sia il grado di sviluppo del paese al quale egli appartiene e l'eventuale apporto che può dare alla società a seguito della sua rieducazione. (In effetti, il principio dell'eguaglian­za dei diritti esige che il fanciullo handicappato sia oggetto di una sollecitudine ancora più attenta che per un minore normale. Senza questa sollecitudine sarebbe compromessa non soltanto la sua istruzione ma tutta la sua personalità).

 

4.

Il fanciullo handicappato ha diritto ad essere riconosciuto come tale appena possibile, dato che il successo della terapia e della rieducazione sono in funzione della precocità del reperimento.

I genitori dovrebbero quindi essere incoraggiati a facilitare l'in­dividuazione dei soggetti; l'individuazione non dovrebbe compor­tare alcun obbligo di indirizzare il ragazzo verso un servizio o centro.

Di conseguenza occorrerebbe:

a) prevedere in ogni regione un ufficio di consulenza per i genitori sui problemi sanitari e psico-pedagogici, tenendo però presente l'esigenza di rispettare le convinzioni religiose delle famiglie;

b) informare e sensibilizzane gli insegnanti e gli educatori affinché orientino i ragazzi che presentano dei disturbi, anche lievi, verso consultori specializzati.

 

5.

Il fanciullo handicappato ha diritto alla sua famiglia. L'aiuto che lo Stato deve dare ad essa non dovrà arrivare a farle perdere il senso delle sue responsabilità ed a toglierle la sua autorità na­turale. Si dovranno sviluppare invece le soluzioni di assistenza educativa e di rieducazione a domicilio o in esternato. Per quanto concerne gli internati si ricercheranno quelli organizzati a nuclei familiari e con un numero limitato di assistiti.

 

6.

Il fanciullo ha diritto a tutta l'educazione ed a tutto quel miglio­ramento che è in grado di ricevere. Al concetto di «educabilità» si dovrebbe aggiungere pertanto quello di «perfettibilità».

Per avere piena efficacia, la rieducazione del fanciullo handicap­pato deve:

a) costituire una catena concepita secondo i criteri della scienza moderna e della quale non manchi nessun anello: dal trattamento clinico e pedagogico al collocamento a1 lavoro;

b) essere oggetto di un lavoro di équipe;

c) appoggiarsi su gruppi di laici o di religiosi preparati e qualificati, ivi compreso un cappellano integrato nell'équipe.

 

7.

Il fanciullo handicappato ha diritto che la società lo consideri co­me un suo membro effettivo. Bisognerà dunque tener conto dell'esistenza dei ragazzi handicappati sul piano sociale, sanitario ed educativo. In mancanza di un programma completo, ogni paese dovrebbe avere almeno qualche istituzione pilota e per questo gli dovrebbe essere dato un aiuto tecnico da parte dei paesi più svi­luppati e delle istituzioni internazionali.

 

8.

Il fanciullo handicappato ha diritto al lavoro, sia che questo rap­presenti l'apporto che ogni essere deve fornire normalmente alla società sia che si tratti di una «attività occupazionale».

In nessun caso, il minore handicappato dovrà essere vittima di sfruttamento o protezione degradanti.

 

9.

Il fanciullo handicappato, qualunque sia il grado e la natura del suo handicap, acquista attraverso il battesimo una personalità so­prannaturale con tutti i diritti ed obblighi corrispondenti. La Chiesa deve assicurare a questo ragazzo sia tutta l'educazione religiosa di cui è capace sia l'amministrazione dei sacramenti a quelle con­dizioni minime stabilite dal Codice di Diritto Canonico. Con il do­vuto rispetto ci si augura che possa essere studiato, a questo riguardo, un certo allargamento della disciplina.

 

ALCUNE PROPOSTE

Non potendo considerare tutte le categorie di fanciulli handicap­pati, la Commissione ha inoltre espresso i seguenti voti che ri­guardano più particolarmente:

gli handicappati fisici,

gli handicappati psichici,

i delinquenti.

 

A. - HANDICAPPATI FISICI

 

1.

L'individuazione delle infermità fisiche, sensoriali, e psicomotorie - d'abitudine troppo trascurate (quali l'ambliopia, la sordastria, le malformazioni dell'apparato genitale-urinario) - deve essere assicurata prima dell'età scolare.

 

2.

I fanciulli handicappati fisici devono essere inseriti il più spesso e il più perfettamente possibile nella società cosiddetta normale.

A questo riguardo, la Commissione preconizza per questi fan­ciulli, invece della moltiplicazione di classi speciali, il loro inse­rimento (in particolare degli ambliopici, degli epilettici curati ecc.) nelle classi normali. Gli insegnanti dovrebbero adottare nei loro riguardi un atteggiamento di accettazione e adattare l'ambiente e il materiale scolastico agli handicaps degli allievi.

 

3.

Gli handicappati fisici hanno diritto di inserirsi pienamente nella comunità umana per quanto concerne la loro cultura, il tempo li­bero e il lavoro professionale.

Per quanto concerne quest'ultimo settore, sembra dunque pre­feribile riservare agli handicappati fisici posti nei diversi settori dell'industria e del commercio, piuttosto che creare dei laboratori protetti. Parallelamente occorrerà consentire all'handicappato fi­sico di acquisire una competenza almeno eguale a quella del non handicappato.

Per quanto concerne le strutture architettoniche bisognerà con­cepirle tenendo conto delle esigenze degli handicappati in modo che essi abbiano la possibilità di accedere alle diverse costru­zioni e ai monumenti pubblici (per esempio a mezzo di piani in­clinati o di ascensori).

 

B. - FANCIULLI HANDICAPPATI PSICHICI

 

1.

Il fanciullo handicappato psichico ha diritto ad un'educazione e ad un insegnamento specializzato. Bisogna dunque auspicare:

a) che uno sforzo considerevole sia fatto immediatamente in tutti i paesi per creare delle istituzioni e delle scuole speciali, soprat­tutto in esternato e in semi-internato, al fine di rispondere agli immensi bisogni che esistono in questo campo. La Commissione, a questo riguardo, lancia un appello particolarmente pressante all'Insegnamento Cattolico;

b) che questa educazione e questo insegnamento possano essere prolungati molto al di là dell'età scolare del ragazzo normale; in questi casi i metodi dovranno tener conto degli interessi degli adolescenti.

 

2.

Il diritto al lavoro del fanciullo gravemente handicappato esige in particolare la creazione di laboratori di tutela e l’organizzazione dei servizi complementari. Nell'avviamento al lavoro occorre tener conto delle capacità di scelta del soggetto. Bisogna nello stesso tempo preparare il minore alla realtà della vita lavorativa.

 

3.

Il fanciullo handicappato psichico ha diritto alla maturazione della sua vita affettiva e ad un'educazione sessuale appropriata alla sua situazione.

 

4.

Gli sforzi fatti per studiare i problemi posti dalla educazione re­ligiosa del fanciullo handicappato psichico devono continuare:

a) con una larga informazione del clero e dei fedeli sulla educabilità religiosa dell'insufficiente dell'intelligenza e sulla pedagogia ca­techistica specializzata;

b) con studi fatti in équipe da sacerdoti, medici, psicologi, educatori e genitori per individuare i criteri da adottare nei casi più gravi.

 

C. - MINORI DELINOUENTI

 

1.

Il minore delinquente o in pericolo morale ha diritto ad una legi­slazione adeguata e distinta da quella per gli adulti.

 

2.

Il minore delinquente ha diritto che la Comunità che lo circonda adotti in base alle prime manifestazioni della sua condotta prov­vedimenti aventi il duplice carattere di autorità preventiva e di competenza curativa.

 

3.

La detenzione e l'interrogatorio devono evitare ogni aspetto trau­matizzante. Il minore ha diritto di trovarsi, sempre e in ogni caso, in presenza di persone preparate sotto il profilo psicologico e pe­dagogico.

 

4.

Il termine di «detenzione» dovrebbe essere soppresso quando si tratta di internamento a carattere preventivo. Quando l'osserva­zione del minore deve essere prolungata, questo «internamento» dovrebbe essere ridotto. D'altra parte esso dovrebbe aver luogo in centri che non abbiano alcuna caratteristica del carcere.

 

5.

La funzione di giudice minorile deve poter godere di alta consi­derazione. Durante il giudizio non dovrà essere dimenticato il ri­ferimento ai valori spirituali. Il minore dovrà essere giudicato in locali separati da quelli destinati agli adulti.

 

6.

Nel corso della rieducazione, i diritti del minore devono essere considerati come primordiali e nello stesso tempo la famiglia non deve essere scaricata delle proprie responsabilità. In funzione dell'evoluzione del minore e della famiglia, deve essere resa possi­bile in ogni momento una revisione della sentenza.

 

7.

La Comunità in generale e le istituzioni scolastiche in particolare devono essere accoglienti nei riguardi dei minori che hanno avuto a che fare con il Tribunale.

 

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