Prospettive
assistenziali, n. 5-6, gennaio-giugno 1969
ALLEGATO 1
UFFICIO INTERNAZIONALE CATTOLICO PER
L'INFANZIA
CONGRESSO MONDIALE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
Beiruth,
16-23 aprile 1963
Conclusioni
dei lavori della Commissione medico-pedagogica e psico-sociale
DIRITTI
DEI MINORI HANDICAPPATI FISICI E PSICHICI, E DELINQUENTI
I lavori della Commissione erano stati preparati da
un'inchiesta internazionale. La sintesi delle risposte
ricevute e le relazioni hanno costituito il punto di partenza delle
discussioni.
I. - PRINCIPII GENERALI
1.
Il fanciullo handicappato, come
tutti gli altri fanciulli, ha un diritto incondizionato alla vita qualunque sia
il grado del suo handicap. La famiglia deve essere preparata ed aiutata ad
accoglierlo.
2.
Il fanciullo handicappato ha diritto
al rispetto; pertanto non dovrebbe mai essere indicato con termini peggiorativi.
3.
Il fanciullo handicappato ha diritto
ad una certa priorità di cure e di educazione qualunque sia il grado di
sviluppo del paese al quale egli appartiene e l'eventuale apporto che può dare
alla società a seguito della sua rieducazione. (In effetti,
il principio dell'eguaglianza dei diritti esige che il fanciullo handicappato
sia oggetto di una sollecitudine ancora più attenta che per un minore normale.
Senza questa sollecitudine sarebbe compromessa non soltanto la sua istruzione
ma tutta la sua personalità).
4.
Il fanciullo handicappato ha diritto
ad essere riconosciuto come tale appena possibile, dato che il successo della
terapia e della rieducazione sono in funzione della precocità del reperimento.
I genitori dovrebbero quindi essere incoraggiati a facilitare
l'individuazione dei soggetti; l'individuazione non dovrebbe comportare alcun
obbligo di indirizzare il ragazzo verso un servizio o centro.
Di conseguenza occorrerebbe:
a) prevedere in ogni regione un
ufficio di consulenza per i genitori sui problemi sanitari e psico-pedagogici, tenendo però presente l'esigenza di rispettare le convinzioni
religiose delle famiglie;
b) informare e sensibilizzane gli insegnanti e gli educatori
affinché orientino i ragazzi che presentano dei disturbi, anche lievi, verso
consultori specializzati.
5.
Il fanciullo handicappato ha diritto
alla sua famiglia. L'aiuto che lo Stato deve dare ad
essa non dovrà arrivare a farle perdere il senso delle sue responsabilità ed a
toglierle la sua autorità naturale. Si dovranno sviluppare invece le soluzioni
di assistenza educativa e di rieducazione a domicilio
o in esternato. Per quanto concerne gli internati si ricercheranno quelli
organizzati a nuclei familiari e con un numero limitato di assistiti.
6.
Il fanciullo ha diritto a tutta
l'educazione ed a tutto quel miglioramento che è in grado di ricevere. Al
concetto di «educabilità» si dovrebbe aggiungere
pertanto quello di «perfettibilità».
Per avere piena efficacia, la rieducazione del fanciullo handicappato deve:
a) costituire una catena concepita secondo i criteri della
scienza moderna e della quale non manchi nessun anello: dal trattamento clinico
e pedagogico al collocamento a1 lavoro;
b) essere oggetto di un lavoro di équipe;
c) appoggiarsi su gruppi di laici o di
religiosi preparati e qualificati, ivi compreso un cappellano integrato nell'équipe.
7.
Il fanciullo handicappato ha diritto
che la società lo consideri come un suo membro effettivo. Bisognerà dunque
tener conto dell'esistenza dei ragazzi handicappati sul piano sociale,
sanitario ed educativo. In mancanza di un programma
completo, ogni paese dovrebbe avere almeno qualche istituzione pilota e per
questo gli dovrebbe essere dato un aiuto tecnico da parte dei paesi più sviluppati
e delle istituzioni internazionali.
8.
Il fanciullo handicappato ha diritto
al lavoro, sia che questo rappresenti l'apporto che ogni essere deve fornire
normalmente alla società sia che si tratti di una «attività occupazionale».
In nessun caso, il minore handicappato dovrà essere vittima
di sfruttamento o protezione degradanti.
9.
Il fanciullo handicappato, qualunque
sia il grado e la natura del suo handicap, acquista attraverso il battesimo una
personalità soprannaturale con tutti i diritti ed obblighi corrispondenti.
ALCUNE PROPOSTE
Non potendo considerare tutte le categorie di fanciulli handicappati, la Commissione ha inoltre espresso
i seguenti voti che riguardano più particolarmente:
gli handicappati fisici,
gli handicappati psichici,
i delinquenti.
A. - HANDICAPPATI FISICI
1.
L'individuazione delle infermità fisiche, sensoriali, e
psicomotorie - d'abitudine troppo trascurate (quali l'ambliopia, la sordastria, le malformazioni dell'apparato genitale-urinario)
- deve essere assicurata prima dell'età scolare.
2.
I fanciulli handicappati fisici
devono essere inseriti il più spesso e il più perfettamente possibile nella
società cosiddetta normale.
A questo riguardo, la Commissione preconizza per questi fanciulli, invece della moltiplicazione di classi
speciali, il loro inserimento (in particolare degli ambliopici,
degli epilettici curati ecc.) nelle classi normali. Gli insegnanti dovrebbero
adottare nei loro riguardi un atteggiamento di accettazione
e adattare l'ambiente e il materiale scolastico agli handicaps
degli allievi.
3.
Gli handicappati fisici hanno diritto di inserirsi pienamente
nella comunità umana per quanto concerne la loro cultura, il tempo libero e il
lavoro professionale.
Per quanto concerne quest'ultimo settore, sembra dunque preferibile
riservare agli handicappati fisici posti nei diversi settori dell'industria e
del commercio, piuttosto che creare dei laboratori protetti. Parallelamente
occorrerà consentire all'handicappato fisico di acquisire una competenza
almeno eguale a quella del non handicappato.
Per quanto concerne le strutture architettoniche bisognerà
concepirle tenendo conto delle esigenze degli handicappati in modo che essi
abbiano la possibilità di accedere alle diverse costruzioni e ai monumenti
pubblici (per esempio a mezzo di piani inclinati o di
ascensori).
B. - FANCIULLI HANDICAPPATI PSICHICI
1.
Il fanciullo handicappato psichico
ha diritto ad un'educazione e ad un insegnamento specializzato. Bisogna dunque
auspicare:
a) che uno sforzo considerevole sia fatto immediatamente in
tutti i paesi per creare delle istituzioni e delle scuole speciali, soprattutto
in esternato e in semi-internato, al fine di rispondere agli immensi bisogni
che esistono in questo campo. La Commissione, a questo
riguardo, lancia un appello particolarmente pressante all'Insegnamento
Cattolico;
b) che questa educazione e questo
insegnamento possano essere prolungati molto al di là dell'età scolare del
ragazzo normale; in questi casi i metodi dovranno tener conto degli interessi
degli adolescenti.
2.
Il diritto al lavoro del fanciullo
gravemente handicappato esige in particolare la creazione di laboratori di
tutela e l’organizzazione dei servizi complementari. Nell'avviamento al lavoro
occorre tener conto delle capacità di scelta del
soggetto. Bisogna nello stesso tempo preparare il minore alla realtà della vita
lavorativa.
3.
Il fanciullo handicappato psichico
ha diritto alla maturazione della sua vita affettiva e ad un'educazione
sessuale appropriata alla sua situazione.
4.
Gli sforzi fatti per studiare i problemi posti dalla educazione religiosa del fanciullo handicappato
psichico devono continuare:
a) con una larga informazione del clero e dei fedeli sulla educabilità religiosa
dell'insufficiente dell'intelligenza e sulla pedagogia catechistica
specializzata;
b) con studi fatti in équipe da sacerdoti, medici, psicologi, educatori e
genitori per individuare i criteri da adottare nei casi più gravi.
C. - MINORI DELINOUENTI
1.
Il minore delinquente o in pericolo morale ha diritto ad una
legislazione adeguata e distinta da quella per gli adulti.
2.
Il minore delinquente ha diritto che
3.
La detenzione e l'interrogatorio devono evitare ogni aspetto
traumatizzante. Il minore ha diritto di trovarsi, sempre e in ogni caso, in presenza di persone preparate sotto il profilo
psicologico e pedagogico.
4.
Il termine di «detenzione» dovrebbe essere soppresso
quando si tratta di internamento a carattere preventivo. Quando l'osservazione del minore deve essere prolungata,
questo «internamento» dovrebbe essere ridotto. D'altra parte esso dovrebbe aver luogo in centri che non abbiano alcuna caratteristica
del carcere.
5.
La funzione di giudice minorile deve poter godere di alta considerazione. Durante il giudizio non dovrà
essere dimenticato il riferimento ai valori spirituali. Il minore dovrà essere
giudicato in locali separati da quelli destinati agli adulti.
6.
Nel corso della rieducazione, i diritti del minore devono
essere considerati come primordiali e nello stesso
tempo la famiglia non deve essere scaricata delle proprie responsabilità. In
funzione dell'evoluzione del minore e della famiglia, deve essere resa possibile
in ogni momento una revisione della sentenza.
7.
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