Prospettive
assistenziali, n. 5-6, gennaio-giugno 1969
ALLEGATO
3
CONFERENZA
INTERNAZIONALE DEL LAVORO
RACCOMANDAZIONE N° 99
CONCERNENTE L'ADATTAMENTO E IL RIADATTAMENTO PROFESSIONALI DEGLI INVALIDI
dopo aver deciso di adottare alcune
proposte concernenti l'adattamento e il riadattamento professionali degli
invalidi, problema che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della
sessione; dopo aver deciso che la proposta avrebbe assunto il carattere di una
raccomandazione,
adotta, in questo ventiduesimo giorno del
mese di giugno 1955 la seguente raccomandazione, che sarà denominata RACCOMANDAZIONE
SULL'ADATTAMENTO E IL RIADATTAMENTO PROFESSIONALI DEGLI INVALIDI, 1955.
Considerati i numerosi e diversi
problemi che si riferiscono alle persone colpite da invalidità;
considerato che l'adattamento e il
riadattamento di queste persone sono essenziali per loro permettere di
sviluppare e riacquistare al massimo le loro capacità fisiche e psichiche e per
inserirle o reinserirle nel ruolo sociale, professionale ed economico che esse
possono svolgere;
considerato che, per soddisfare i bisogni di
impiego lavorativo di ogni invalido e per assicurare la migliore utilizzazione
delle risorse di mano d'opera, è necessario sviluppare e ristabilire le
capacità di lavoro degli invalidi unendo in un'azione continua e coordinata i
servizi medici, psico-sociali, educativi,
d'orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento,
ed anche i servizi di controllo.
I. DEFINIZIONI
1.
Ai fini della presente raccomandazione:
a) i termini «adattamento e riadattamento professionale» indicano
la fase dell'azione continua e coordinata di adattamento
o riadattamento che richiede la messa a disposizione degli invalidi di servizi
atti a loro consentire di ottenere e di conservare un impiego idoneo. Questi
servizi comprendono in particolare l'orientamento
professionale, la formazione professionale e il collocamento selettivo;
b) il termine «invalido» indica le persone le cui possibilità
di ottenere o di conservare un impiego idoneo sono effettivamente ridotte a
seguito di una diminuzione delle sue capacità fisiche o mentali.
II. CAMPO
DI APPLICAZIONE DELL'ADATTAMENTO E DEL RIADATTAMENTO PROFESSIONALI
2.
Mezzi per l'adattamento e per il riadattamento professionali
dovranno essere messi a disposizione di ciascun invalido, qualsiasi siano le
origini e la natura della sua invalidità e qualsiasi sia la sua
età, a condizione che egli possa essere preparato ad un impiego idoneo e che
egli possa ragionevolmente sperare di ottenere e conservare quell'impiego.
III. PRINCIPII E METODI CONCERNENTI L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE,
3.
Tutte le misure necessarie e possibili dovranno essere prese
al fine di creare o di sviluppare i servizi specializzati di orientamento
professionale destinati agli invalidi che hanno bisogno di un aiuto per
scegliere una professione o per cambiare professione.
4.
I metodi utilizzati in materia di orientamento
professionale dovrebbero comprendere, nella misura in cui le condizioni
nazionali lo permettono e secondo i casi particolari:
a) un colloquio con un esperto in orientamento professionale;
b) un esame degli antecedenti professionali;
c) un esame dei risultati scolastici e di ogni
altro documento comprovante la formazione generale o professionale ricevuta;
d) un esame medico condotto ai fini dell'orientamento
professionale;
e) l'applicazione di appropriati tests di capacità e di attitudine e, se necessario, di
altri tests psicologici;
f) l'esame della situazione personale e familiare
dell'interessato;
g) l'individuazione delle attitudini
e dello sviluppo delle capacità per mezzo di prove teoriche o pratiche
appropriate, o con l'ausilio di mezzi similari;
h) un esame professionale tecnico, orale o di
altro genere, tutte le volte che ciò apparirà necessario;
i) l'individuazione delle capacità
fisiche dell'interessato in rapporto alle esigenze delle diverse professioni e
l'apprezzamento delle possibilità di miglioramento di queste capacità;
l) la comunicazione agli interessati di informazioni
relative alle possibilità di impiego e di formazione, tenendo conto sia della
qualificazione professionale, delle capacità fisiche, delle attitudini, delle
preferenze e dell'esperienza di ogni singolo soggetto sia delle esigenze del
mercato del lavoro.
5.
I principi, le misure ed i metodi di formazione professionale
applicati in modo generale per la formazione delle persone valide dovrebbero
essere applicati agli invalidi nella misura in cui le condizioni mediche e
pedagogiche lo permettono.
6.1.
La formazione professionale degli invalidi dovrebbe, in tutta
la misura del possibile, mettere gli interessati in grado di esercitare
un'attività economica che loro permetta di utilizzare
le loro conoscenze o attitudini professionali, tenuto conto delle prospettive
di lavoro.
6.2.
A questo riguardo, la formazione dovrebbe essere:
a) coordinata con un collocamento selettivo al lavoro da effettuarsi, dopo parere medico, in impieghi in cui
l'invalidità rallenti in nessun modo o il meno possibile l'esecuzione del
lavoro:
b) data, ogni volta che ciò è possibile e opportuno, nella
professione precedentemente esercitata dall'invalido
o in una professione analoga;
c) proseguire fino a quando l'invalido sia in grado di
lavorare normalmente in condizioni di eguaglianza con
i lavoratori validi, quando è capace di raggiungere questo livello.
7.
Gli invalidi dovrebbero, in tutta la misura del possibile,
ricevere una formazione professionale nelle stesse condizioni dei lavoratori
validi e insieme ad essi.
8.1.
Mezzi speciali dovrebbero essere creati e sviluppati per la
formazione professionale degli invalidi che, particolarmente a seguito della
natura o della gravità della loro invalidità, non possono ricevere questa formazione insieme ai lavoratori validi.
8.2.
In tutti i casi in cui ciò è possibile e opportuno,
questi mezzi dovrebbero comprendere fra gli altri:
a) scuole e centri di formazione, ivi compresi gli internati;
b) corsi speciali di corta e lunga
durata in vista della formazione per mestieri determinati;
c) corsi di perfezionamento per invalidi.
9.
Dovrebbero essere prese delle misure per incoraggiare i
datori di lavoro ad assumere i compiti relativi alla
formazione professionale degli invalidi: queste misure dovrebbero comprendere,
secondo le circostanze, un'assistenza finanziaria, tecnica, medica o
professionale.
10.1.
Dovrebbero essere prese delle misure in vista
dell'applicazione di specifiche disposizioni per il collocamento
al lavoro degli invalidi.
10.2.
Queste disposizioni dovrebbero assicurare un collocamento
soddisfacente in basa alle seguenti misure:
a) registrazione di coloro che richiedono
un impiego;
b) registrazione della loro qualificazione e dei loro antecedenti
professionali, nonché delle loro preferenze;
c) colloqui in merito all'impiego;
d) individuazione, se del caso,
delle loro attitudini fisiche e professionali;
e) sollecitazione dei datori di
lavoro a segnalare all'autorità competente gli impieghi vacanti;
f) se necessario, presa di contatto con i datori di lavoro al
fine di loro illustrare le capacità professionali degli invalidi e di procurare
a questi ultimi un impiego;
g) assistenza, per permettere agli invalidi di beneficiare
dei servizi di orientamento e di formazione
professionali e di tutti gli altri servizi medici o sociali che potrebbero
essere necessari.
11.
Dovrebbero essere prese misure in materia di controlli al
fine di:
a) verificare se il collocamento in un impiego o il ricorso
alle agevolazioni riguardanti la formazione o il riadattamento
professionali si sono dimostrati soddisfacenti e di valutare la validità dei
principi e dei metodi sui quali si fondano gli interventi professionali;
b) di sopprimere, in tutta, la misura del possibile, gli
ostacoli che potrebbero impedire all'invalido di adattarsi in modo
soddisfacente al suo lavoro.
IV. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
12.
Servizi di adattamento e di
riadattamento professionali dovrebbero essere organizzati e sviluppati dalla o
dalle autorità competenti in base ad un programma continuo e coordinato e,
nella misura del possibile, si dovrebbero utilizzare i servizi esistenti di
orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento al
lavoro.
13.
La o le autorità competenti dovrebbero vigilare al fine che
personale sufficiente e veramente qualificato sia disponibile per occuparsi
dell'adattamento e del riadattamento professionali degli invalidi e per
controllare i risultati.
14.
Lo sviluppo dei servizi di adattamento
e di riadattamento professionali dovrebbe in ogni caso procedere di pari passo
con lo sviluppo dei servizi generali di orientamento professionale e di collocamento
al lavoro.
15.
I servizi di adattamento e di
riadattamento professionali dovrebbero essere organizzati e sviluppati in modo
da fornire agli invalidi la possibilità sia di prepararsi all'esercizio di una
professione indipendente in una qualsiasi attività sia di accedere a questa
professione e di conservarla.
16.
La responsabilità amministrativa in materia di organizzazione generale e di sviluppo dei servizi di
adattamento e di riadattamento professionali dovrebbe essere:
a) sia affidata a una sola autorità
b) sia assunta in comune dalle autorità
incaricata dell'adempimento e delle diverse funzioni previste dal
programma; una di queste autorità dovrebbe essere appositamente incaricata di
assicurare il coordinamento.
17.1.
La o le autorità dovrebbe prendere
tutte le disposizioni necessarie ed opportune per assicurare la collaborazione
e il coordinamento necessari tra le istituzioni pubbliche e private che si
occupano dell'adattamento e del riadattamento professionali.
17.2.
Queste misure dovrebbero comprendere, secondo le circostanze:
a) la definizione delle competenze e
degli obblighi delle istituzioni pubbliche e private;
b) la corresponsione di un aiuto finanziario alle istituzioni
private che si occupano effettivamente dell'adattamento e del riadattamento
professionali;
c) la prestazione di consulenza tecnica alle istituzioni
private.
18.1.
I servizi di adattamento e di
riadattamento professionali dovrebbero essere creati o sviluppati con il
concorso di commissioni consultive e rappresentative, istituite sul piano
regionale o locale.
18.2
Queste commissioni dovrebbero, a seconda
dei casi, comprendere:
a) rappresentanti delle autorità a
istituzioni direttamente interessate all'adattamento e al riadattamento
professionali;
b) rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
c) persone particolarmente qualificate in ragione delle loro conoscenze sull'adattamento e sul riadattamento
professionali degli invalidi e del loro interesse a questo problema;
d) rappresentanti di organizzazioni
di invalidi.
18.3.
Le suddette commissioni dovrebbero essere incaricate di
fornire pareri:
a) sul piano nazionale, sullo sviluppo della politica e dei
programmi di adattamento e di riadattamento
professionali;
b) sul piano nazionale o locale,
sull'applicazione delle misure a livello nazionale, sulla loro idoneità in
rapporto alle condizioni regionali e locali, e sul coordinamento delle attività regionali e
locali.
19.1.
Le ricerche dirette ad esaminare i risultati ottenuti dai
servizi di adattamento e di riadattamento
professionali degli invalidi e a migliorare i suddetti servizi dovrebbero
essere favorite e incoraggiate, in particolare dalle autorità competenti.
19.2.
Queste ricerche dovrebbero comprendere studi generali e
specifici sul collocamento al lavoro degli invalidi.
19.3.
Queste ricerche dovrebbero comprendere altresì lavori
scientifici sui differenti metodi e tecniche che sono chiamati a svolgere un
ruolo nell'adattamento e riadattamento professionali.
V. MISURE ATTE A FAVORIRE L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEGLI
INVALIDI DEI SERVIZI DI ADATTAMENTO E DI RIADATTAMENTO
PROFESSIONALI
20.
Dovrebbero essere prese delle misure per permettere agli
invalidi di utilizzare in pieno i mezzi di adattamento
e di riadattamento professionali messi a loro disposizione e occorrerebbe fare
in modo che una autorità avesse l'incarico di aiutare personalmente ciascun
invalido ad adattarsi o riadattarsi professionalmente in tutta la misura del
possibile.
21.
Queste misure dovrebbero comprendere:
a) la raccolta e la diffusione di informazioni
sia sulle possibilità di utilizzare i servizi di adattamento e di riadattamento
professionali sia sulle prospettive che questi servizi offrono agli
interessati;
b) la corresponsione agli invalidi
di un aiuto finanziario appropriato e sufficiente.
22.1.
Questo aiuto finanziario dovrebbe essere accordato in
qualsiasi stadio del processo di adattamento e di
riadattamento professionali; esso dovrebbe essere concepito in modo da aiutare
gli invalidi a prepararsi all'esercizio di una professione di loro convenienza,
ivi comprese le professioni indipendenti, e a esercitare effettivamente la professione
scelta.
22.2.
L'aiuto finanziario dovrebbe comprendere la messa a
disposizione degli invalidi, a titolo gratuito, di servizi di
adattamento e di riadattamento professionali, la corresponsione di
assegni per il mantenimento e, se necessario, di indennità per le spese di
trasporto durante tutto il periodo della preparazione professionale necessario
per accedere a un impiego, la corresponsione di prestiti o di doni in denaro o
la fornitura di attrezzi o di apparecchiatura e altresì la fornitura di protesi
e di quant'altro sia necessario.
23.
Gli invalidi dovrebbero avere la possibilità di utilizzare
tutti i mezzi di adattamento e di riadattamento
professionali senza perdere peraltro il beneficio di tutte le prestazioni della
sicurezza sociale maturate sotto qualsiasi altra forma.
24.
Gli invalidi che abitano nelle regioni ove le prospettive di impiego sono scarse o i mezzi per la preparazione
all'esercizio di una professione sono limitati, dovrebbero beneficiare di tutte
le facilitazioni, ivi compresa la fornitura dell'alloggio e del nutrimento,
per loro permettere di prepararsi a un impiego, e dovrebbero, se lo desiderano,
poter essere trasferiti nelle regioni ove vi sono le maggiori possibilità di
lavoro.
25.
Nessuna discriminazione fondata sulla loro invalidità
dovrebbe essere esercitata contro gli invalidi, ivi compresi coloro che ricevono
una indennità di invalidità, in materia di salario e
condizioni se il loro lavoro è uguale a quello dei lavoratori non invalidi.
VI. COLLABORAZIONE FRA LE ISTITUZIONI INCARICATE DELLE CURE
MEDICHE E DELL'ADATTAMENTO E DEL RIADATTAMENTO PROFESSIONALI
26.1.
Dovrebbe essere instaurata la più stretta collaborazione fra
le istituzioni incaricate del trattamento medico degli invalidi e quelle
preposte al loro adattamento e riadattamento professionali; le attività di queste istituzioni dovrebbero essere coordinate
al massimo.
Questa collaborazione e questo
coordinamento dovrebbero avere lo scopo di:
a) curare che il trattamento medico e, se del caso, la fornitura
di idonei apparecchi di protesi tendano a facilitare
l'ulteriore accesso al lavoro degli invalidi interessati e ad accrescere le
loro possibilità di trovare e conservare l'impiego;
b) di aiutare a individuare gli
invalidi che hanno bisogno di un adattamento o di un riadattamento
professionali e che sono in grado di beneficiare dei relativi servizi;
c) di curare che l'adattamento e il riadattamento
professionali siano intrapresi il più presto possibile e nel momento più opportuno;
d) di fornire, se del caso, pareri
medici a tutti gli stadi dell'adattamento o del riadattamento professionali;
e) di determinare le capacità di
lavoro degli invalidi.
27.
Ogni volta che è possibile, e salvo parere medico contrario,
l'adattamento e il riadattamento professionali dovrebbero
incominciare durante il trattamento medico.
VII. MISURE AVENTI LO SCOPO DI ACCRESCERE LE POSSIBILITA' DI IMPIEGO
DEGLI INVALIDI
28.
Misure dovrebbero essere prese, in stretta collaborazione con
le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, in vista di accrescere al massimo le possibilità di impiego degli
invalidi e al fine di loro permettere di ottenere e conservare l'impiego.
29.
Queste misure dovrebbero essere fondate sui seguenti
principi:
a) gli invalidi dovrebbero avere, allo stesso titolo delle
persone valide, la facoltà di accedere agli impieghi
per i quali sono qualificati;
b) gli invalidi dovrebbero avere piena facoltà di accettare
un impiego;
c) l'accento dovrebbe essere messo sulle attitudini e sulle
capacità lavorative degli interessati e non sulla loro invalidità.
30.
Queste misure dovrebbero comprendere:
a) ricerche tendenti ad analizzare e a dimostrare le capacità
lavorative degli invalidi;
b) la diffusione ampia e continua dei dati di fatto che si
riferiscono in particolare ai seguenti punti:
raffronto fra gli invalidi e le persone
valide che effettuano lo stesso lavoro per quanto concerne la produzione, il
rendimento, la frequenza degli infortuni e delle assenze, e la stabilità nell'impiego;
metodi di selezione del personale basati sulle esigenze specifiche
dell'impiego; metodi tendenti a migliorare le condizioni nelle quali può essere
effettuato il lavoro per facilitare l'inserimento di invalidi, ivi compresi
gli adattamenti e le modifiche delle attrezzature;
c) le disposizioni atte ad evitare ai datori di lavoro oneri
maggiori nei confronti dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
d) le disposizioni atte ad invogliare i datori di lavoro a
trasferire nell'interno della loro azienda a lavori convenienti i lavoratori la
cui capacità di lavoro si è modificata a seguito di una diminuzione delle loro
capacità fisiche.
31.
Quando le condizioni prevalenti in un paese ed i metodi
impiegati lo consentono, l'utilizzazione di invalidi
dovrebbe essere favorita da misure quali:
a) l'assunzione da parte dei datori di lavoro di una percentuale
di invalidi nelle situazioni in cui sia possibile
evitare il licenziamento di lavoratori validi;
b) la messa a disposizione degli invalidi di taluni impieghi
ad essi riservati;
c) l'attuazione di disposizioni che permettano alle persone
colpite da invalidità grave di beneficiare di facilitazioni per l'assunzione o
di una priorità in quelle professioni considerate come corrispondenti alle loro
capacità;
d) l'incoraggiamento alla creazione e la corresponsione di
facilitazioni per la gestione di cooperative di invalidi
e di ogni altro organismo similare gestito dagli stessi invalidi o in loro
nome.
VII. IMPIEGHI PROTETTI
32.1.
Misure dovrebbero essere prese dalla o dalle autorità
competenti in collaborazione, se del caso, con le organizzazioni private interessate,
al fine di creare o sviluppare le facilitazioni per la formazione e l'impiego
protetto degli invalidi che non possono essere posti in grado di affrontare le
condizioni concorrenziali normali esistenti nel mercato del lavoro.
32.2.
Queste facilitazioni dovrebbero comprendere la creazione di laboratori protetti e l'applicazione di disposizioni
speciali in favore degli invalidi che, per ragioni fisiche o psicologiche o a
causa di difficoltà geografiche, non possono trasferirsi regolarmente per
raggiungere il luogo di lavoro o per ritornare a casa.
33.
I laboratori protetti dovrebbero assicurare agli invalidi,
per mezzo di una efficace sorveglianza medica e
professionale, non solo un lavoro utile e rimunerativo, ma anche possibilità di
adattamento professionale e, ogni volta che ciò sia possibile, di trasferimento
ad un lavoro normale.
34.
Nei riguardi degli invalidi che non possono lasciare la loro abitazione converrebbe prendere speciali disposizioni
concepite ed applicate in modo da loro assicurare, tramite una efficace sorveglianza
medica e professionale, un lavoro a domicilio utile e rimunerativo.
35.
Nella misura in cui i salari e le condizioni generali di impiego dei lavoratori sono fissate da norme legislative,
questi salari e queste condizioni dovrebbero essere applicate agli invalidi che
lavorano in un laboratorio protetto.
VIII.
DISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DEI FANCIULLI E DEGLI
ADOLESCENTI INVALIDI
36.
Servizi di adattamento e di
riadattamento professionali destinati ai fanciulli e agli adolescenti in età
scolare dovrebbero essere organizzati e sviluppati in stretta cooperazione fra
le autorità preposte all'insegnamento e la o le autorità incaricate dell'adattamento
e del riadattamento professionali.
37.
I programmi di insegnamento
dovrebbero tener conto dei problemi particolari dei fanciulli e degli
adolescenti invalidi e della necessità di loro accordare le stesse possibilità
dei fanciulli e adolescenti validi di ricevere la formazione generale e
professionale più adatta alla loro età, alle loro capacità, alle loro
attitudini e alle loro preferenze.
38.
I servizi destinati ai fanciulli e
agli adolescenti invalidi dovrebbero avere lo scopo essenziale di ridurre, in
tutta la misura del possibile, le difficoltà di prepararsi all'impiego il più
possibilmente appropriato alle loro capacità: l'utilizzazione di questi mezzi
dovrebbe rendere necessaria una cooperazione fra, da una parte, i servizi
medici, sociali e pedagogici e, dall'altra, i genitori o le persone che
esercitano i poteri tutelari sui fanciulli o adolescenti invalidi.
39.1.
L'istruzione, l'orientamento professionale, la formazione
professionale e il collocamento al lavoro dei fanciulli
e degli adolescenti invalidi dovrebbero essere assicurati dall'organizzazione
destinata ai fanciulli e adolescenti validi, e dovrebbe effettuarsi, ogni volta
che sia possibile e opportuno, alle stesse condizioni di quelle che beneficiano
questi ultimi e in loro compagnia.
39.2.
Disposizioni speciali dovrebbero essere prese in favore dei
fanciulli e adolescenti invalidi che non sono in grado, a causa della loro
invalidità, di beneficiare, nelle stesse condizioni dei fanciulli
e adolescenti validi e in loro compagnia, delle facilitazioni previste per
questi ultimi.
39.3.
Queste disposizioni dovrebbero comprendere in particolare la
formazione pedagogica specializzata degli educatori.
40.
Dovrebbero essere prese delle misure per assicurare che,
quando un esame medico avrà rilevato infermità o handicaps o una inattitudine qualsiasi al lavoro, i
fanciulli e gli adolescenti:
a) ricevano, appena possibile, il trattamento medico ad essi necessario per eliminare o ridurre l'infermità o
l'handicap di cui soffrono;
b) siano incoraggiati a frequentare la scuola oppure siano
orientati verso occupazioni suscettibili di rispondere ai loro desideri e alle
loro attitudini, mettendo a loro disposizione
possibilità di formazione per il raggiungimento di questo fine;
c) beneficino, se del caso, di un aiuto finanziario durante
il periodo di trattamento medico, di istruzione e di
formazione professionale.
IX. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI SULL'ADATTAMENTO E SUL RIADATTAMENTO
PROFESSIONALI
41.1.
I servizi di adattamento e di
riadattamento professionali dovrebbero essere rispondenti alle esigenze e
condizioni particolari di ciascun paese ed essere progressivamente sviluppati,
conformemente alle suddette esigenze e condizioni e secondo i principi
enunciati nella presente raccomandazione.
41.2.
Questo sviluppo progressivo dovrebbe avere come obiettivi
principali:
a) di dimostrare e di sviluppare le qualità professionali
degli invalidi;
b) di fornire loro, in tutta la misura consentita dalle circostanze,
delle convenienti possibilità di impiego;
c) di eliminare, in materia di formazione professionale o di impiego, ogni discriminazione basata sull'invalidità.
42.
L'applicazione progressiva delle misure per l'adattamento e
il riadattamento professionali dovrebbe essere favorita,
con l'aiuto, se richiesto, dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
a) con la prestazione, quando ciò sia possibile, di assistenza tecnica consultiva;
b) con l'organizzazione di un vasto
scambio internazionale delle esperienze acquisite in ciascun paese;
c) con tutte le altre forme di
collaborazione internazionale atte a facilitare l'istituzione e l'applicazione
di misure conformi alle esigenze e alle condizioni dei diversi paesi, ivi comprese la formazione
del personale necessario.
www.fondazionepromozionesociale.it