Prospettive
assistenziali, n. 5-6, gennaio-giugno 1969
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
INTERVENTI
PER GLI HANDICAPPATI PSICHICI, FISICI, SENSORIALI ED I DISADATTATI SOCIALI
Art. 1 (Aventi diritto)
Hanno diritto alle prestazioni di
cui alla presente legge le persone psichicamente o fisicamente o sensorialmente non integre, denominate, ai fini della
presente legge, handicappati psichici, fisici, sensoriali.
Hanno altresì diritto alle
prestazioni di cui alla presente legge le persone con disturbi comportamentali
o caratteriali che non sono in grado di inserirsi nella vita familiare,
scolastica, sociale, lavorativa. Ai fini della presente legge, dette persone sono denominate disadattati sociali.
Art. 2 (Obblighi)
Gli organi indicati nella presente
legge sono obbligati a fornire agli aventi diritto le prestazioni
di cui agli articoli seguenti.
Le relative spese sono obbligatorie.
Art. 3 (Prestazioni)
Gli interventi comprendono:
a) la prevenzione;
b) il reperimento e la diagnosi;
c) il trattamento,
ivi comprese le attività volte al mantenimento dei risultati raggiunti.
Gli interventi sono attuati in
collaborazione con il soggetto, il suo nucleo familiare, le istituzioni
prescolastiche, scolastiche e professionali, gli istituti, l'ambiente di lavoro
ed i laboratori protetti e ogni altra istituzione chiamata a
intervenire.
Essi non possono essere coercitivi
nei riguardi degli aventi diritto, salvo
provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria affida
la diagnosi e il trattamento dei minori disadattati sociali di sua competenza
ai servizi comunali e consortili previsti dalla presente legge.
Art. 4 (Prevenzione)
L'azione di prevenzione è attuata
dagli organi previsti dalla presente legge sia direttamente sia sollecitando
l'intervento di altri organi, enti ed uffici.
Sul piano generale, familiare ed
individuale essa è diretta:
a) ad assicurare
ad ogni persona le condizioni necessarie per il proprio sviluppo e inserimento
familiare e sociale;
b) a rimuovere le cause
socio-ambientali disadattanti;
c) ad aggiornare
periodicamente le norme sulla prevenzione degli infortuni nelle abitazioni,
nelle scuole, nel lavoro e in ogni altra sede;
d) a predisporre norme anti-infortunistiche sugli oggetti per i minori, ivi
compresi i materiali di gioca;
e) a favorire le
migliori condizioni sanitarie e ambientali alle gestanti, alle partorienti, ai
neonati ed alla prima infanzia;
f) ad informare i giovani e gli
adulti sui problemi relativi agli handicappati ed ai
disadattati.
Art. 5 (Segnalazione)
Provvedono alla
segnalazione d: gli handicappati e dei disadattati sociali:
i genitori e gli esercenti la patria
potestà; il personale sanitario pubblico e privato;
il personale delle istituzioni
pubbliche o private di protezione o assistenza;
il personale delle pubbliche o private
istituzioni prescolastiche, scolastiche e parascolastiche;
il personale di pubblica sicurezza; i
magistrati.
La segnalazione deve essere fatta al
Sindaco del Comune ove il soggetto si trova, entro dieci giorni dal momento in
cui le persone sopra indicate ne vengono comunque a conoscenza.
Agli inadempienti, che non siano
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per i quali vigono
inoltre le norme dell'art. 328 c.p.,
si applica la multa di Lire 100.000.
Art. 6 (Servizi di medicina scolastica)
I servizi di medicina scolastica di
cui al D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 e 22 dicembre 1967 n. 1518 svolgono, per
quanto concerne gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati
sociali, esclusivamente attività di segnalazione.
Art. 7 (Reperimento organizzato)
Il reperimento organizzato si attua
con la ricerca sistematica e periodica su tutta la popolazione per
l'individuazione dei soggetti handicappati e disadattati e delle condizioni
ambientali disadattanti.
Le modalità, l'estensione e la periodicità minime degli interventi sono stabiliti con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'assistenza sociale.
Le Regioni possono stabilire
modalità, estensione e periodicità più favorevoli.
Il Sindaco, ricevuta la segnalazione
di cui all'art. 5, ne informa, entro i dieci giorni successivi, il servizio
incaricato del reperimento organizzato il quale dispone i necessari
accertamenti.
Le generalità della persona che ha effettuato la segnalazione non possono essere comunicate a
terzi per nessun motivo.
Art. 8 (Diagnosi e indicazioni di
trattamento)
La diagnosi e le indicazioni di
trattamento relative ai minori devono essere
comunicate a chi esercita la patria potestà o i poteri tutelari; al curatore,
se si riferisce a persona inabilitata.
Le indicazioni di diagnosi e di
trattamento formulate dai servizi di cui all'art. 30 hanno valore vincolante
per gli organi chiamati ad intervenire.
Le indicazioni di cui al comma
precedente possono essere in qualsiasi momento
impugnate dal soggetto o, per i minori, dall'esercente la patria potestà o i
poteri tutelari o, per le persone inabilitate, dal curatore, con ricorso al
servizio che ha emesso le indicazioni di diagnosi e di trattamento e, in
successiva istanza, alla giunta regionale.
Art. 9 (Trattamenti)
I trattamenti comprendono:
a) prestazioni abilitative
e riabilitative;
b) assistenza familiare;
c) affidamenti adottivi e educativi;
d) accoglimento in istituto o in
colonie;
e) frequenza di istituzioni
prescolastiche, scolastiche e di preparazione professionale;
f) inserimento nel lavoro o nel lavoro protetto;
g) assistenza economica permanente;
h) assistenza economica temporanea.
Art. 10 (Trattamenti abilitativi e
riabilitativi)
I trattamenti abilitativi e
riabilitativi comprendono:
a) le prestazioni educative,
mediche, psicologiche e di servizio sociale;
b) l'educazione o la rieducazione
psico-motoria, gestuale e sensoriale;
c) ogni altra idonea prestazione:
d) la fornitura di
apparecchi individuali.
I trattamenti di cui sopra hanno
inizio, qualunque sia l'età del soggetto, appena il servizio diagnostico e di
trattamento ne ha accertata la necessità
I trattamenti sono diretti ad
eliminare o a ridurre in tutta la misura del possibile o a compensare le difficoltà
affinché i soggetti possano inserirsi o reinserirsi nella vita sociale e nel
lavoro. Per quanto concerne l'adattamento e il riadattamento
professionali sarà data applicazione all'omonima raccomandazione n. 99 della
Conferenza Internazionale del Lavoro.
I trattamenti abilitativi e riabilitativi
sono effettuati di norma senza allontanare il soggetto dal suo nucleo
familiare; hanno quindi luogo, a secondo delle
necessità, presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche, presso i
laboratori protetti, ambulatorialmente o a domicilio.
Nel caso di accoglimento
in istituto e di impossibilità di attuare le prestazioni in esternato, i
trattamenti sono effettuati dall'istituto stesso.
Art. 11 (Assistenza familiare)
L'assistenza familiare deve:
a) favorire l'accettazione
dell'handicappato o del disadattato da parte del suo nucleo familiare e la sua
permanenza in famiglia, responsabilizzandola al suo
compito;
b) svolgere opera
di sostegno nei confronti dell'handicappato o del disadattato al fine di
favorire la sua maturazione personale;
c) svolgere ogni attività, anche
sollecitando l'intervento di organi ed uffici di altri
settori, al fine di favorire, a seconda dei casi, l'inserimento scolastico,
sociale a lavorativo dei soggetti handicappati e disadattati;
d) provvedere alla
tutela sociale e giuridica dell'handicappato e del disadattato promuovendo gli
opportuni interventi;
e) esercitare ogni altra attività
sull'ambiente al fine di assicurare l'inserimento
familiare, scolastico, sociale e lavorativo dei soggetti di cui sopra.
Nei casi di temporanea impossibilità
da parte del nucleo familiare di provvedere all'handicappato o al disadattato,
devono essere previste prestazioni a domicilia da
parte di personale idoneo.
Art. 12 (Affidamenti adottivi ed educativi)
Nel caso in cui il minore handicappato
o disadattato sia privo di assistenza da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, deve essere ricercata una idonea
famiglia adottiva o affiliante. Nei casi in cui la permanenza del soggetto nel
nucleo familiare d'origine non sia consigliabile per
accertata inidoneità dei genitori, deve essere ricercata la sistemazione
familiare presso famiglie educative di parenti o non parenti.
L'affidamento familiare educativo
deve essere ricercato anche nei casi di temporanea incapacità o impossibilità
del nucleo familiare.
L'accertamento della
idoneità dei nuclei familiari d'origine e delle famiglie adottive,
affilianti ed educative è operata con le tecniche pedagogiche, psicologiche,
mediche e di servizio sociale, da parte dei servizi di cui all'art. 30, i quali
devono provvedere a periodici controlli sul buon andamento dell'inserimento
familiare.
Agli effetti delle prestazioni
mutualistiche e previdenziali, l’affidato è equiparato al figlio legittimo.
Art. 13 (Accoglimento in istituto)
Quando non siano attuabili o consigliabili
le soluzioni di cui agli articoli 11 e 12 si provvede alla destinazione degli
handicappati e dei disadattati in istituti, preferibilmente e sempre che non
sia sconsigliabile, di non handicappati.
Saranno preferiti in ogni caso:
a) in primo luogo i focolari. I
focolari sono istituzioni ad indirizzo familiare con sistematica partecipazione
alla vita sociale esterna e con un numero massimo di otto
soggetti;
b) in secondo luogo gli istituti a
carattere di esternato. Gli istituti a carattere di esternato sono quelli i cui ospiti rientrano in famiglia
ogni giorno;
c) in terzo luogo gli istituti a
carattere di semi-internato. Gli istituti a carattere di semi-internato sono
quelli i cui ospiti rientrano in famiglia ogni fine settimana;
d) in quarto luogo gli istituti
aperti a carattere di internato. Gli istituti aperti a
carattere di internato sono quelli i cui ospiti vivono
nell'istituto e frequentano in esternato la scuola o il lavoro o il lavoro
protetto e le attività del tempo libero presso istituzioni o aziende esterne e
inserite nel contesto sociale;
e) in quinto luogo gli istituti
chiusi a carattere di internato. Gli istituti chiusi a
carattere di internato sono quelli i cui ospiti vivono
in istituto e svolgono tutte o gran parte delle attività scolastiche o
lavorative e di tempo libero nell'interno dell'istituto stesso. I focolari e
gli istituti devono essere situati nel contesto
sociale da cui provengono i soggetti.
Quando possibile, i focolari e gli
istituti devono prendere le idonee misure per conservare e favorire il più
stretto legame dei soggetti con il loro nucleo familiare; devono altresì
collaborare per il loro reinserimento in famiglia o l'affidamento a famiglie
adottive o affidatarie o l'autonoma sistemazione.
Gli istituti di cui alle lettere b),
c), d), ed e) devono avere una capienza massima di 60 posti ed i soggetti
devono essere ripartiti in gruppi non superiori a 8.
Art. 14 (Istituzioni prescolastiche e
scolastiche normali)
Agli handicappati ed ai disadattati
sociali che ne siano in grado è assicurata la
frequenza, insieme ai soggetti non handicappati, delle scuole materna,
elementare, media inferiore e superiore, dell'università e di ogni altra scuola
di qualsiasi ordine e grado. Devono essere predisposti gli adattamenti
materiali ed i mezzi per rendere possibile detta frequenza.
Le domande di ammissione
alle scuole materne pubbliche e private devono essere accolte in via
prioritaria.
La frequenza delle istituzioni
prescolastiche è facoltativa. L'istituzione delle sezioni o classi speciali
presso le istituzioni prescolastiche e scolastiche normali, di cui agli
articoli seguenti, deve favorire attività comuni e
l'educazione morale e sociale reciproca dei due gruppi di allievi.
Art. 15 (Istituzioni prescolastiche
speciali)
Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati di età
inferiore ai sei anni, per i quali la frequenza di cui all'articolo precedente
sia dannosa, sono inseriti in sezioni speciali istituite presso le scuole materne
normali, pubbliche o private.
Ad ogni sezione non possono essere
iscritti più di 10 bambini.
Possono essere istituite al massimo
50% di sezioni speciali in rapporto alle sezioni
normali; inoltre il numero massimo di bambini handicappati in ciascuna scuola
materna normale non deve superare i 30.
Per i casi più gravi, sempre che la
frequenza delle sezioni speciali sia dannosa, sono istituite scuole materne speciali
autonome.
Ad ogni sezione di dette scuole non
possono essere iscritti più di 8 bambini.
Il numero massimo di sezioni per
ciascuna scuola materna speciale autonoma è di 6.
I soggetti dovranno essere
sottoposti ad attenta e continua osservazione anche da parte del personale
scolastico al fine di inserire, appena possibile, i
soggetti delle sezioni speciali in quelle normali ed i soggetti delle scuole
materne speciali autonome nelle sezioni speciali.
Le istituzioni prescolastiche
speciali funzionano per undici mesi all'anno e
garantiscono una permanenza di almeno otto ore giornaliere, compreso il
servizio di refezione.
Art. 16 (Classi e scuole elementari
speciali)
Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati ed i
disadattati dai sei anni di età e per la durata massima di sei anni, per i
quali non è proficua la frequenza di cui all'articolo 14, sono inseriti in
classi speciali presso le scuole elementari normali.
Nei grossi centri le classi speciali
sono istituite a cicli completi presso una delle
scuole elementari della zona.
Ad ogni classe non possono essere
iscritti più di 10 allievi. Possono essere istituite al massimo 50% di classi
speciali in rapporto alle classi normali; inoltre il numero massimo di allievi handicappati in ciascuna scuola elementare
normale non deve superare gli 80.
Per i casi più gravi, sempre che la
frequenza delle classi speciali non sia proficua, sono istituite scuole
elementari speciali autonome. Ad ogni classe delle scuole di cui
al comma precedente non possono essere iscritti più di 8 allievi.
Il numero massimo di classi per ciascuna
scuola elementare speciale autonoma è di otto.
I soggetti dovranno essere
sottoposti ad attenta e continua osservazione anche
da parte del personale scolastico al fine di inserire, appena possibile, i
soggetti delle classi speciali in quelle normali ed i soggetti delle scuole
elementari speciali autonome nelle classi speciali.
Le classi e scuole elementari
speciali funzionano per undici mesi all'anno e
garantiscono una permanenza di almeno otto ore giornaliere, compreso il
servizio di refezione.
Nel periodo di chiusura delle scuole
elementari normali, la frequenza è facoltativa.
Art. 17 ( Programma e attrezzature delle
classi e scuole elementari speciali)
Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro dell'assistenza sociale, saranno
emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i programmi
delle classi e scuole elementari speciali per insufficienti mentali e gli
adattamenti didattici per gli handicappati fisici e sensoriali.
I programmi dovranno essere
indicativi e prevedere:
a) attività volte a sviluppare la
padronanza corporale, l'abilità gestuale e sensoriale al fine di assicurare
un'educazione psico-motoria e sensoriale di base quale condizione di appoggio per gli apprendimenti successivi;
b) attività dirette alla formazione
della personalità, all'espressione dell'io, alla
relazione con gli altri, all'integrazione nel mondo sociale e, nel limite del
possibile, volte a fornire le tecniche di base della vita intellettuale
(lettura, scrittura, calcolo);
c) attività
pratiche dirette all'acquisizione della conoscenza dell'ambiente e dei mezzi
per risolvere i problemi fondamentali della vita quotidiana;
d) attività prelavorative
di addestramento individuali e collettive, attività
artigianali e lavori in serie.
Le scuole e le classi elementari
speciali devono essere dotate di attrezzature idonee
allo svolgimento del programma.
Art. 18 (Scuola media inferiore)
Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, gli handicappati ed i
disadattati per i quali non è proficua la frequenza della scuola media
inferiore normale, sono inseriti in classi speciali presso le scuole medie
normali.
A dette classi speciali accedono altresì i minori che hanno terminato la frequenza
delle classi elementari speciali e che sono in grado, con un insegnamento
differenziale, di apprendere quanto previsto nel programma vigente della scuola
media inferiore.
Ad ogni classe non possono essere
iscritti più di 12 allievi. Possono essere istituite al massimo 50% di classi
speciali in rapporto a quelle normali, inoltre il numero massimo di allievi handicappati e disadattati in ciascuna scuola
media normale non deve superare i 72.
Per gli handicappati fisici e
sensoriali più gravi, sempre che la frequenza delle classi speciali non sia
proficua, sono istituite scuole medie speciali autonome.
Ad ogni classe della scuola di cui
al comma precedente non possono essere iscritti più di 10 allievi.
Il numero massimo di classi per ciascuna
scuola media speciale autonoma è di otto.
Le classi e scuole medie inferiori
funzionano per undici mesi all'anno e garantiscono una
permanenza di almeno otto ore giornaliere, compreso il servizio di refezione.
Nel periodo di chiusura delle scuole medie inferiori normali,
la frequenza è facoltativa.
Art. 19 (Scuole pre-professionali
speciali)
Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, per gli insufficienti mentali
per i quali non sono proficue le soluzioni di cui all'art. 18, sono istituiti,
quale prosecuzione della scuola dell'obbligo, corsi pre-professionali
della durata di due anni.
A detti corsi pre-professionali
accedono gli allievi che hanno terminato con
qualsiasi esito il ciclo elementare di cui all'articolo 16. il
calendario e l'orario scolastico sono uguali a quelli previsti all'articolo 18.
Art. 20 (Scuole professionali speciali)
Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento, per gli handicappati ed i
disadattati che non sono in grado di proseguire gli studi superiori o di
accedere ai normali istituti professionali, sono istituite sezioni speciali
presso i normali istituti professionali e, quando non consigliabile, scuole
professionali speciali.
La durata minima è di due anni e
quella massima è di sei.
A dette sezioni speciali e scuole
professionali speciali accedono inoltre gli
insufficienti mentali che hanno frequentato í corsi preprofessionali.
Per i soggetti di cui ai precedenti
commi, la frequenza delle sezioni speciali e delle scuole professionali speciali
rientra nell'obbligo scolastico.
Del consiglio di amministrazione
delle scuole professionali speciali devono far parte rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, nonché
rappresentanti degli handicappati fisici e sensoriali e delle famiglie degli
handicappati psichici.
Le scuole professionali speciali
assicurano inoltre i servizi seguenti:
a) orientamento professionale;
b) riqualificazione o riabilitazione
anche nei confronti dei lavoratori invalidi;
c) ricerche di mercato e analisi
delle professioni.
Il calendario e l'orario scolastico
sono uguali a quelli previsti all'articolo 18.
Art. 21 (Programmi e
attrezzature dei corsi pre-professionali e della
scuola professionale speciale)
Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione
e dell'assistenza sociale, sarà emanato entro un anno dalla entrata in vigore
della presente legge il programma dei corsi pre-professionali
e della scuola professionale speciale.
Il programma dovrà essere conforme
ai seguenti requisiti:
a) garantire la continuità del
programma di cui all'art. 17 sia negli scopi educativi con una maggiore
accentuazione degli aspetti sociali, sia nel consolidamento della cultura di
base;
b) prevedere
attività volte a sviluppare la padronanza corporale e l'abilità gestuale al
fine dell'addestramento lavorativo;
c) consentire la preparazione per
l'inserimento nel lavoro normale, integrato o meno dalle prestazioni di
sicurezza sociale di cui all'art. 26, e, ove ciò non
sia possibile, per l'avviamento ai laboratori protetti.
I corsi pre-professionali
e la scuola professionale speciale devono essere dotate
di attrezzature idonee allo svolgimento dei programmi.
Art. 22 (Scuole presso istituzioni
ospedaliere o a domicilio)
Il provveditore agli studi, d'intesa
con la direzione delle istituzioni ospedali-ere, provvede alla creazione di
classi o pluriclassi della scuola dell'obbligo per i minori ricoverati.
Per i minori impediti dalle loro
condizioni personali alla frequenza della scuola ordinaria o speciale
dell'obbligo, il provveditore agli studi, d'intesa con il nucleo familiare, provvede a che sia loro impartito l'insegnamento a domicilio
da parte di insegnanti statali.
Art. 23 (Inserimento nel lavoro normale)
L'inserimento nel lavoro viene ricercato dalle scuole professionali di cui
all'articolo
I servizi sociali, anche
sollecitando la collaborazione delle scuole professionali speciali, dei
sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, svolgono azione di sostegno
degli handicappati e dei disadattati inseriti nel lavoro normale.
Nei casi in cui il rendimento lavorativo
dell'handicappato o del disadattato sia inferiore a quello medio degli altri
lavoratori, questi ha diritto ad una integrazione
salariale a carico dello Stato. In questi casi il datore di lavoro versa il
salario corrispondente a quello dei lavoratori con uguali mansioni e trattiene,
sui versamenti previdenziali, mutualistici e
infortunistici, le quote di retribuzione e gli oneri sociali corrispondenti al
minor rendimento. L'integrazione salariale varia in rapporto al rendimento
lavorativo del soggetto; viene abrogata quando il
rendimento è pari a quello medio dei lavoratori addetti alle stesse funzioni.
I lavoratori usufruiscono dei
servizi riabilitativi di cui all'art. 10, nei casi in cui ciò sia loro necessario.
Il rendimento minimo per l'inserimento
nel lavoro normale deve essere almeno uguale al 60% di quello medio dei
lavoratori che svolgono uguali funzioni.
E' fatto obbligo agli imprenditori
con oltre 50 dipendenti di assumere almeno il 3% dei
lavoratori handicappati o disadattati con rendimento normale e almeno il 2% di
quelli con salario integrato. Lo Stato contribuisce alle spese per gli
adattamenti delle attrezzature che devono essere
modificate per poter essere utilizzate dagli handicappati.
Art. 24 (Laboratori protetti)
Previo accertamento dei servizi diagnostici e di trattamento gli handicappati ed i
disadattati le cui possibilità non permettono l'inserimento nel lavoro
normale, sono avviati ai laboratori protetti. I laboratori protetti esplicano attività lavorativa adatta alle possibilità dei
soggetti e provvedono, ogni qual volta ciò sia possibile, all'inserimento dei
loro lavoratori nel lavoro normale, con salario integrato o meno dallo Stato.
I laboratori protetti sono
sottoposti alla vigilanza della commissione di cui
all'articolo 28.
Ai lavoratori dei laboratori
protetti si applicano integralmente le norme previdenziali, mutualistiche e
infortunistiche degli operai delle aziende comuni.
Per assicurare la necessaria
quantità di lavoro, è consentito, a richiesta dei laboratori protetti, che le
gare degli enti pubblici vengano bandite per il 50% del fabbisogno; il
rimanente 50% sarà assegnato ai laboratori protetti alle medesime condizioni
dell'appalto riuscito vincitore della gara.
I laboratori protetti godono, a
parità delle altre condizioni, di un diritto di priorità nei lavori affidati
dagli enti pubblici a trattativa privata.
Ai lavoratori dei laboratori
protetti viene corrisposto dal datore di lavoro un
salario uguale a quello minimo dei lavoratori dell'industria.
Lo Stato è tenuto a corrispondere al
datore di lavoro la differenza fra il salario versato e quello
corrispondente al rendimento.
La quota di salario versata dallo
Stato è integrata dai relativi contributi previdenziali, mutualistici e
infortunistici.
Presso i laboratori protetti sono
istituite sezioni per gli handicappati gravissimi; potranno essere svolte
anche attività solo occupazionali.
Agli handicappati impediti dalle
loro condizioni a lasciare il domicilio, i laboratori
protetti provvedono a fornire il lavoro e l'attrezzatura a domicilio.
Ai lavoratori di cui ai due commi
precedenti spetta l'assistenza economica di cui all'articolo
26.
Per i laboratori protetti si applica
l'ultimo comma dell'art. 24.
Art. 25 (Assistenza economica temporanea)
Ai nuclei familiari degli handicappati
e dei disadattati di età inferiore ai ventuno anni
che sono privi di redditi sufficienti a coprire le normali necessità di vita e
di educazione speciale del minore, viene corrisposta l'assistenza economica.
L'assistenza economica decorre dal momento della richiesta e viene
corrisposta previo accertamento dei servizi sociali di cui alla presente
legge.
L'assistenza economica viene corrisposta anche nei casi in cui le persone tenute
agli alimenti o comunque obbligate e in grado di provvedervi non adempiano ai
loro obblighi. E' salvo in questo caso il diritto di rivalsa dell'ente
erogatore.
L'assistenza economica è corrisposta
in denaro e, in casi eccezionali, in tutto o in parte in natura.
L'assistenza economica deve sempre
essere integrata da prestazioni di assistenza sociale
al fine di rendere in tutta la misura del possibile e al più presto il nucleo
familiare autosufficiente. L'ammontare dell'assistenza economica temporanea
dovrà essere tale da permettere al nucleo familiare il raggiungimento del minimo vitale funzionale che sarà fissato ogni anno con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'assistenza
sociale.
Art. 26 (Assistenza economica
permanente)
Agli handicappati ed ai disadattati
che hanno superato il ventunesimo anno di età e che
sono in situazione di incapacità totale e permanente di lavoro viene
corrisposta la prestazione di invalidità il cui ammontare non può essere
inferiore al salario minimo corrisposto ai lavoratori dell'industria.
Ove sia riconosciuta la necessità di
un accompagnatore o di un assistente permanente, questi può essere fornito dai
servizi di assistenza sociale oppure viene corrisposto
all'handicappato una maggiorazione.
Art. 27 (Barriere architettoniche)
Gli edifici pubblici o aperti al
pubblico e le istituzioni prescolastiche, scolastiche o assistenziali
di nuova edificazione devono essere costruiti in conformità alla circolare n.
4809 emanata dal Ministro dei lavori pubblici in data 19 giugno 1968, relativa
al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche.
Agli edifici costruiti o appaltati
all'entrata in vigore della presente legge devono essere apportate le possibili
varianti per uniformarli alle prescrizioni del comma precedente.
In nessun luogo pubblico o aperto al
pubblico può essere vietato l'accesso agli handicappati.
Le norme di attuazione
sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dai
Ministeri interessati.
Art. 28 (Organi per
l'erogazione dell'assistenza economica permanente e relativa vigilanza)
Provvede alle erogazioni di assistenza economica permanente di cui agli articoli 23,
24 e 26 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli accertamenti sono eseguiti da
commissioni provinciali permanenti la cui composizione sarà definita dalle
norme regolamentari della presente legge.
Di ciascuna commissione dovrà far
parte un rappresentante del servizio sociale del luogo in cui il soggetto
risiede e un rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazioni
degli handicappati fisici, associazioni degli
handicappati sensoriali, associazioni delle famiglie degli handicappati
psichici.
I soggetti, gli esercenti
la patria potestà, i tutori, i curatori possono ricorrere contro le
decisioni delle commissioni provinciali adendo alle commissioni regionali
permanenti la cui composizione sarà definita dalle norme regolamentari della
presente legge con la rappresentanza di cui al comma precedente.
Inoltre le commissioni provinciali
di cui al presente articolo:
a) esercitano la vigilanza sulle
scuole pre-professionali e professionali speciali e
sull'inserimento dei lavoratori handicappati e disadattati nel lavoro normale
e nei laboratori protetti;
b) provvedono a
segnalare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni del
maggiore o minore rendimento lavorativo al fine della riduzione o dell'aumento
dell'integrazione salariale;
c) esercitano il controllo
sull'adempimento delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell'articolo
23.
Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita l'alta vigilanza sulle attività previste dal
presente articolo.
Art. 29 (Organi per l’erogazione
dell'assistenza economica temporanea)
L'assistenza economica temporanea di cui all'articolo 25 è erogata in esclusiva dai Comuni
tramite i servizi sociali propri o consorziati con altri Comuni.
Art. 30 (Competenze dei Comuni e dei
consorzi fra Comuni)
I Comuni o i consorzi fra Comuni provvedono, con propri mezzi finanziari e con quelli
forniti dal Ministero dell'assistenza sociale e dalle Regioni, alle prestazioni
economiche temporanee e alla gestione dei servizi sociali.
Ciascun servizio comunale proprio o
consortile ha competenza su una zona comprendente da
Con decreto del Ministero dell'assistenza
sociale, detti limiti possono essere ridotti su tutto o parte del territorio
nazionale. Con legge della Regione, detti limiti possono essere ridotti su
tutto o parte del territorio regionale.
Presso ogni Comune o consorzio di
Comuni è istituito l'ufficio di assistenza sociale.
I Comuni con popolazione inferiore
ai 50.000 abitanti devono consorziarsi fra loro onde
istituire l'ufficio di cui al comma precedente, che avrà sede nel Comune con maggior
numero di abitanti.
I servizi consortili sono approvati
dalle Regioni.
Nel caso di inadempimento,
L'ufficio è diretto dall'assessore
all'assistenza sociale e, nel caso di consorzio di Comuni, dalla persona
designata dall’assemblea dei sindaci.
L'ufficio si compone di un capo
divisione, la cui qualifica professionale sarà precisata con decreto dal
Ministro dell’assistenza sociale, e di operatori
sociali scelti fra il personale di cui all’art. 36.
I Comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti sono ripartiti in zone territoriali avente ciascuna meno di
centomila abitanti. I Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
devono avere una équipe tecnica con funzioni di
coordinamento.
I servizi sociali comunali o
consortili provvedono, entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, alla prevenzione di cui all'articolo 4, al reperimento organizzato di
cui all'articolo 7, all'istituzione e al funzionamento dei servizi diagnostici
e di trattamento di cui all'art. 8 ed ai trattamenti di cui alle lettere a
(prestazioni abilitative e riabilitative), b
(assistenza familiare), c (affidamenti adottivi ed
educativi) previsti dall'articolo 9.
I servizi sociali comunali o
consortili provvedono altresì alle destinazioni di
cui agli articoli 13 (accoglimento in istituto), 15, 16, 18, 19 e 20
(istituzioni prescolastiche, scolastiche e professionali), 24 (laboratori
protetti) e collaborano agli inserimenti di cui agli articoli 14, 22 e 23.
Per le prestazioni, escluse quelle
economiche, i Comuni ed i consorzi fra Comuni possono ricorrere alle
istituzioni private che rispondono agli «standards» assistenziali.
Le rette sono corrisposte in base
alle norme regolamentari della presente Legge.
Il reperimento di tutti i soggetti
inadempienti all'obbligo scolastico, compreso quello
della scuola professionale, è affidato ai servizi sociali comunali o
consortili.
Rispondono dell'obbligo scolastico
gli esercenti la patria potestà o i poteri tutelari e
i dirigenti degli istituti pubblici o privati di assistenza relativamente ai
minori accolti.
I servizi sociali, rilevato
l'inadempimento all'obbligo scolastico, sollecitano all'adempimento le persone
di cui al comma precedente. Trascorsi otto giorni senza che il minore sia
avviato alla frequenza scolastica, il responsabile dei servizi sociali
deferisce il caso al giudice tutelare del luogo ove il minore si trova.
Questi provvede, nei cinque giorni successivi, ad ordinare ai
genitori o alle persone obbligate di avviare i1 minore alla scuola e loro impartisce l'ammenda di cui all'articolo 731 del codice
penale. In caso di ulteriore inadempimento, si applica
l'articolo 650 del codice penale.
Le stesse disposizioni si applicano
in caso di frequenza irregolare non giustificata.
Il servizio comunale o consortile
competente è quello del luogo in cui risiede l'handicappato o il disadattato.
Gli interventi urgenti sono prestati
dal servizio del luogo in cui l'avente diritto si
trova; le spese relative sono addebitate al servizio comunale o consortile
competente ai sensi del comma precedente.
Art. 31 (Struttura dei servizi sociali)
I servizi sociali sono
l'organo tecnico con cui il Comune provvede all'assistenza dei casi di sua
competenza in base alle leggi vigenti e, in particolare, all'assistenza medico-psico-pedagogica e sociale degli handicappati e dei
disadattati di cui alla presente legge.
I servizi sociali comunali o
consortili sono strutturati in modo da poter trattare tutti i casi assistenziali di competenza.
I servizi sociali operano in gruppi
di lavoro (équipe) con piena parità sul piano tecnico
dei singoli operatori e con la ricerca di soluzioni concordate.
Le conclusioni dei gruppi di lavoro
sono sottoscritte da tutti i componenti.
Per ciascun gruppo di lavoro viene designato un responsabile sul piano amministrativo.
Art. 32 (Creazione e funzionamento delle
istituzioni e degli istituti)
I Comuni assicurano che nel loro
territorio operino le istituzioni prescolastiche, scolastiche, professionali, i
laboratori protetti e gli istituti previsti dal piano approvato dalla Regione e
conformi alle disposizioni della presente legge e agli standards
che saranno emanati dal Ministro dell'assistenza sociale e dalle Regioni.
Le istituzioni prescolastiche e
scolastiche possono essere statali o private come dalle vigenti disposizioni.
Le scuole pre-professionali
e professionali speciali ed i laboratori protetti possono essere costruiti e
gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dai Comuni, da
consorzi fra Comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza o da privati.
Gli istituti possono essere
costruiti e gestiti dai Comuni, da consorzi fra
Comuni, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o da privati.
Gli istituti devono
fornire almeno trîmestralmente al servizio sociale del Comune o del
consorzio notizie sui soggetti accolti, sui trattamenti effettuati e su ogni
altro elemento richiesto.
Il servizio sociale può prendere
visione delle cartelle personali che devono essere tenute aggiornate
dagli istituti.
L'utilizzazione delle istituzioni
pubbliche e private di assistenza e beneficenza
avviene previa stipulazione di convenzioni.
I servizi comunali o consortili
provvedono al controllo delle istituzioni convenzionate con visite almeno
bimestrali.
Art. 33 (Compiti del Ministero
dell'assistenza sociale)
Il Ministero dell'assistenza sociale
provvede:
a) ad assicurare
l'indirizzo unitario dell'assistenza sociale agli handicappati psichici,
fisici, sensoriali ed ai disadattati sociali;
b) a promuovere ricerche ed
inchieste tendenti ad accertare le cause degli handicaps
e dei disadattamenti e le misure di prevenzione e di trattamento, nonché a predisporre le necessarie iniziative;
c) a stabilire ed aggiornare gli standards assistenziali a cui devono
attenersi i servizi comunali e consortili, gli istituti ed i laboratori
protetti;
d) a predisporre, sentite le
Regioni, il programma nazionale relativo all'assistenza sociale degli handicappati
e dei disadattati;
e) a determinare
d'intesa con i Ministeri del tesoro e del bilancio e programmazione economica,
gli interventi finanziari dello Stato, e ad integrare gli stanziamenti dei
Comuni;
f) ad autorizzare l'erezione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per
gli handicappati ed i disadattati operanti sul piano nazionale;
g) ad esercitare
l'alta vigilanza sull'assistenza sociale agli handicappati ed ai disadattati.
Art. 34 (Compiti delle Regioni)
Le Regioni emanano norme legislative
nell'ambito della presente legge.
Alle Regioni sono attribuiti inoltre
gli stessi compiti di competenza del Ministero dell'assistenza sociale,
limitatamente al territorio règionale.
Le Regioni non possono svolgere
funzioni operative, né istituire enti assistenziali.
Le Regioni possono emanare standards assistenziali più
favorevoli per i cittadini assistiti.
Ad apposite
commissioni istituite dalle Regioni compete il controllo sull'adempimento delle
norme previste dalla presente legge. Di ciascuna commissione dovrà far parte un
rappresentante di ciascuna delle seguenti categorie: associazioni degli
handicappati fisici, associazioni degli handicappati
sensoriali, associazione delle famiglie degli handicappati psichici.
Le Regioni provvedono
altresì agli altri compiti previsti dalla presente legge.
Art. 35 (Compiti delle Province)
Alle Province sono affidati compiti di assistenza tecnica ai servizi comunali o consortili.
Le Province non possono svolgere
funzioni operative, né istituire enti assistenziali.
Art. 36 (Personale)
Il personale da destinare alle
istituzioni ed istituti pubblici e private previsti
dalla presente legge, in rapporto al tipo, alle esigenze e alle finalità di
ciascuno di essi, è così costituito:
a) pedagogisti;
b) educatori e insegnanti
specializzati sia in rapporto allo specifico tipo di handicap o disadattamento
sia in relazione alla particolare materia o attività
(in particolare, educazione fisica specializzata, lavoro manuale, musica e
canto), sia in rapporto ai vari ordini di scuola;
c) neuropsichiatri;
d) psicologi;
e) assistenti sociali;
f ) assistenti sanitarie visitatrici;
g) fisioterapisti;
h) logopedisti;
i ) maestri di lavoro specializzati;
l) orientatori
professionali;
m) infermieri.
Il personale su indicato è integrato
dall'altro personale specializzato necessario.
Art. 37 (Scuole di preparazione del
personale)
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'assistenza
sociale, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sarà emanato il
decreto per l'istituzione in ogni capoluogo di regione delle scuole e dei corsi
per la formazione del personale di cui all'art. 36 e per il riconoscimento
delle qualifiche non ancora riconosciute.
Art. 38 (Competenze del Ministero della
pubblica istruzione)
Nulla è innovato circa la competenza
del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne le istituzioni
prescolastiche e scolastiche.
L'obbligo scolastico deve essere
assicurato nelle forme previste dalla presente legge a tutti i soggetti
indipendentemente dall'entità o natura dell'handicap o del disadattamento.
Art. 39 (Compiti dell'A.A.I.)
Fino a quando non sia
istituito il Ministero dell'assistenza sociale, le competenze relative sono
svolte dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e
internazionali.
Fino a quando non saranno istituite
le Regioni, i relativi compiti di controllo sono svolti dagli uffici periferici
dell'Amministrazione per le attività assistenziali
italiane e internazionali, tramite le commissioni di cui all'articolo 34.
Con l'entrata in vigore della
presente legge, l'Amministrazione per le attività assistenziali
italiane e internazionali passa alle dipendenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Art. 40 (Finanziamenti)
Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge provvedono:
- le Regioni e le Province con mezzi
propri;
- i Comuni con mezzi propri e con
quelli che verranno loro erogati dal Ministero dell'assistenza
sociale e dalle Regioni;
- i Ministeri dell'assistenza
sociale, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale con i
fondi che saranno stanziati negli stati di previsione delle spese dei suddetti Ministeri per gli esercizi finanziari
successivi a quello dell'approvazione della presente legge.
Al Ministero dell'assistenza sociale
sono inoltre attribuiti in esclusiva:
a) le somme stanziate nei bilanci di
previsione dello Stato, esclusi gli stanziamenti per il pagamento di rette assistenziali, non impegnate all'entrata in vigore della
presente legge e destinata ad erogazioni a favore di istituzioni o associazioni
di assistenza e beneficenza, sempre che le erogazioni stesse non siano previste
da specifiche disposizioni legislative;
b) le somme stanziate nei bilanci di
previsione dello Stato, escluse quelle degli stati di
previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e
della previdenza sociale, non impegnate all'entrata in vigore della presente
legge e destinate all'assistenza degli handicappati e dei disadattati;
c) gli utili delle lotterie nazionali.
Il Ministero del Tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Al Ministero dell'assistenza sociale,
alle Regioni, alle Province è fatto divieto di erogare a qualsiasi titolo fondi
alle istituzioni o associazioni di assistenza e
beneficenza.
Ai Comuni è fatto divieto d'erogare
a qualsiasi titolo fondi alle istituzioni o associazioni di assistenza
e beneficenza, salvo il pagamento delle rette assistenziali.
Art. 41 (Soppressione competenze)
Le competenze svolte attualmente dagli enti ed organi dello Stato e della
pubblica amministrazione in merito agli interventi per gli handicappati
psichici, fisici, sensoriali e per i disadattati sociali sono trasferite agli
organi previsti dalla presente legge.
Sono soppressi gli enti ed organi
che svolgono attualmente esclusivamente le attività
trasferite ai sensi del comma precedente.
Art. 42 (Regolamento d'attuazione)
Il Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dell'assistenza sociale, della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, è
delegato ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge, entro un
anno dalla sua entrata in vigore.
www.fondazionepromozionesociale.it