Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
DOCUMENTI
ADOZIONE
INTERNAZIONALE
Segnaliamo che su iniziativa e con
personale del Centro italiano per l'adozione internazionale (Viale Brenta 7,
Milano), è stato costituito a Bombay The Indian Centre of adoption, i cui scopi sono:
1) sensibilizzare
l'opinione pubblica, gli operatori sociali e le autorità all'insostituibilità
della famiglia per il bambino;
2) affermare che il fine essenziale
dell'adozione è quello di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi;
3) studiare le situazioni di abbandono dei minori indiani e promuovere ogni attività
diretta alla loro adozione in India;
4) promuovere ogni attività che cancelli il marchio sociale che grava sui bambini
abbandonati e su quelli illegittimi;
5) il Centro non ha qualificazione
politica o religiosa.
Sull'adozione
internazionale pubblichiamo l'interessante decreto emesso dal tribunale per i
minorenni di Milano l'11 febbraio1962.
Il Tribunale per i Minorenni di
Milano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg:
Dott. Luigi d'Orsi - Presidente
Dott. Carlo Crivelli - Giudice
Dott. Carlo Trabattoni
- Giudice onorario
Dott. Mirella Guarneri
- Giudice onorario.
Vista la segnalazione con la quale
il Signor B. F. in data 1 ottobre 1968, denunciava a
questo Tribunale lo stato di abbandono della minore J.
P., nata a Bombay il 23-8-1966 e a lui affidata in qualità di tutore, con
provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia di Bombay, osserva:
per la disciplina del caso in esame,
trattandosi di un rapporto di famiglia da costituire tra soggetti di diversa
nazionalità, va fatto riferimento, a norma del rinvio stabilito dell'art. 17
delle disposizioni preliminari al C. C. italiano e alla legge personale degli
interessati. Vengono perciò in considerazione, per quanto riguarda i
presupposti e gli effetti sostanziali dell'adozione, la legge indiana per la
minore adottanda, e la legge italiana per gli adottanti. Ma l'ordinamento
giuridico indiano, pur prevedendo l'adozione, ne limita l'applicazione a coloro che siano di religione Hindu
(art. 2 Hindu adoptions act 1956). Le norme relative perciò non possono regolare la
fattispecie in esame, essendo la minore in questione battezzata secondo la
religione cristiana, né, d'altra parte, esiste altra
disposizione che regoli l'istituto dell'adozione per i non appartenenti alla
religione Hindu.
Inoltre le suddette norme,
introducendo un trattamento differenziale basato unicamente su motivi di
religione e razza sono manifestamente contrarie all'ordine pubblico italiano,
ai sensi degli artt. 31 disp.
prel. al C. C. e art. 3 della Costituzione e come tali
inapplicabili. Perciò sia che si riscontri nell'ordinamento
richiamato un caso di inesistenza di norme regolanti in concreto la materia sia
che si ritengano le norme indiane richiamate contrarie all'ordine pubblico, si
deve applicare la legge italiana oltre che per quanto attiene alla forma del
procedimento (a norma dell'art. 27 disp. prel. al C. C.) e ai requisiti sostanziali degli
adottanti, anche per tutto ciò che attiene alle condizioni richieste per
dichiarare adottabile la minore.
Dovendosi quindi fare riferimento
solo alla legge 5-6-1967 n. 431, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità della minore. Ciò in quanto l'art. 314/4
della legge citata dispone che sono dichiarabili in stato di adottabilità
i minori di età inferiore agli anni 8 che si trovino in stato di abbandono e
l'art. 5 espressamente prevede l'adozione di minore straniero da parte di
coniugi italiani. Nel caso in esame la minore, abbandonata all'atto della nascita
dalla madre di cui non si conoscono le generalità, è, ai sensi dell'art. 314/7,
in stato d'abbandono ed è minore degli anni 8. Su parere conforme del P. M.
P. Q. M.
il tribunale dichiara lo stato di
adottabilità della minore J. P. nata a Bombay il 23-8-1966.
Il Cancelliere f.to Del Giorno Il
Presidente f.to D'Orsi
V.o il P. M., f.to Bandirali, nulla oppone.
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