Prospettive assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969

 

 

DOCUMENTI

 

ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

 

Segnaliamo che su iniziativa e con personale del Centro italiano per l'adozione internazionale (Via­le Brenta 7, Milano), è stato costituito a Bombay The Indian Centre of adoption, i cui scopi sono:

1) sensibilizzare l'opinione pubblica, gli ope­ratori sociali e le autorità all'insostituibilità della famiglia per il bambino;

2) affermare che il fine essenziale dell'adozione è quello di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi;

3) studiare le situazioni di abbandono dei mi­nori indiani e promuovere ogni attività diretta alla loro adozione in India;

4) promuovere ogni attività che cancelli il marchio sociale che grava sui bambini abbandonati e su quelli illegittimi;

5) il Centro non ha qualificazione politica    o religiosa.

 

Sull'adozione internazionale pubblichiamo l'inte­ressante decreto emesso dal tribunale per i minorenni di Milano l'11 febbraio1962.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg:

Dott. Luigi d'Orsi - Presidente

Dott. Carlo Crivelli - Giudice

Dott. Carlo Trabattoni - Giudice onorario

Dott. Mirella Guarneri - Giudice onorario.

Vista la segnalazione con la quale il Signor B. F. in data 1 ottobre 1968, denunciava a questo Tribunale lo stato di abbandono della minore J. P., nata a Bombay il 23-8-1966 e a lui affidata in qualità di tutore, con provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia di Bombay, osserva:

per la disciplina del caso in esame, trattandosi di un rapporto di famiglia da costituire tra soggetti di diversa nazionalità, va fatto riferimento, a norma del rinvio stabilito dell'art. 17 delle disposizioni pre­liminari al C. C. italiano e alla legge personale degli interessati. Vengono perciò in considerazione, per quanto riguarda i presupposti e gli effetti sostanziali dell'adozione, la legge indiana per la minore adot­tanda, e la legge italiana per gli adottanti. Ma l'ordi­namento giuridico indiano, pur prevedendo l'adozione, ne limita l'applicazione a coloro che siano di religione Hindu (art. 2 Hindu adoptions act 1956). Le norme relative perciò non possono regolare la fattispecie in esame, essendo la minore in questione battezzata secondo la religione cristiana, né, d'altra parte, esiste altra disposizione che regoli l'istituto dell'adozione per i non appartenenti alla religione Hindu.

Inoltre le suddette norme, introducendo un trat­tamento differenziale basato unicamente su motivi di religione e razza sono manifestamente contrarie all'or­dine pubblico italiano, ai sensi degli artt. 31 disp. prel. al C. C. e art. 3 della Costituzione e come tali inapplicabili. Perciò sia che si riscontri nell'ordina­mento richiamato un caso di inesistenza di norme regolanti in concreto la materia sia che si ritengano le norme indiane richiamate contrarie all'ordine pub­blico, si deve applicare la legge italiana oltre che per quanto attiene alla forma del procedimento (a norma dell'art. 27 disp. prel. al C. C.) e ai requisiti sostan­ziali degli adottanti, anche per tutto ciò che attiene alle condizioni richieste per dichiarare adottabile la minore.

Dovendosi quindi fare riferimento solo alla legge 5-6-1967 n. 431, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità della minore. Ciò in quanto l'art. 314/4 della legge citata dispone che sono dichiarabili in stato di adottabilità i minori di età inferiore agli anni 8 che si trovino in stato di abbandono e l'art. 5 espressamente prevede l'adozione di minore straniero da parte di coniugi italiani. Nel caso in esame la minore, abbandonata all'atto della nascita dalla madre di cui non si conoscono le generalità, è, ai sensi dell'art. 314/7, in stato d'abbandono ed è minore degli anni 8. Su parere conforme del P. M.

 

P. Q. M.

 

il tribunale dichiara lo stato di adottabilità della minore J. P. nata a Bombay il 23-8-1966.

 

Il Cancelliere f.to Del Giorno                          Il Presidente f.to D'Orsi

V.o il P. M., f.to Bandirali, nulla oppone.

 

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