Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
DOCUMENTI
ESPATRIO
DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE
Pubblichiamo
due documenti sull'espatrio di minori italiani a fini di adozione
all'estero e confidiamo che le autorità vogliano predisporre i necessari provvedimenti.
Tribunale per i
minorenni di Milano
Circolare del 21 novembre 1968
OGGETTO: Divieto di
espatrio di minori a fini di adozione all'estero senza il permesso del
Tribunale per i Minorenni.
Ai Ministeri dell'interno, degli esteri e di grazia e
giustizia; ai Signori Questori di Roma, Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese;
ai Signori Giudici Tutelari del Distretto Giudiziario di Milano; ai Signori
Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Milano, Como, Pavia, Sondrio e
Varese; ai Signori Presidenti dei Comitati Provinciali dell'O.N.M.I. di Milano,
Como, Pavia, Sondrio e Varese.
Il 4 luglio 1967, dopo la
pubblicazione, e nell'imminenza dell'entrata in vigore, della legge 5-6-67 n.
431 sull'adozione speciale, inviai ai Signori Questori delle cinque province
comprese nel distretto giudiziario di Milano e per conoscenza al Signor Questore
di Roma (competente a rilasciare per tutto il territorio nazionale, i permessi di espatrio dei minori diretti all'estero a fini di
adozione), una lettera circolare nella quale facevo presente che, per effetto
della nuova legge, quei permessi di espatrio avrebbero potuto essere concessi
solo previo nulla osta del Tribunale per i Minorenni. Rilevai in quella
circolare che l'eventuale consenso dei genitori legittimi o naturali dei
minori per l'espatrio di questi ultimi a fini di adozione
all'estero, non costituiva una forma di esercizio della patria potestà, ma era
invece una chiara manifestazione della volontà del genitore di abbandonare il
figlio.
Di fronte a tale volontà di abbandono i Signori Questori, lungi dal concedere il
permesso di espatrio, avrebbero dovuto, a norma dell'art. 314/5 2° comma della
legge n. 431 del 1967, darne immediata comunicazione al Tribunale per i
Minorenni direttamente o per il tramite del Giudice Tutelare.
Nonostante la circolare suddetta, è
purtroppo ancora accaduto che qualche minore è stato
fatto espatriare a fini di adozione senza alcun provvedimento del Tribunale
per i Minorenni e con semplici permessi del Ministero dell'Interno e del
Ministero degli Esteri ad istanza della Pontificia Opera di Assistenza. In
particolare nella scorsa estate è così espatriata per gli Stati Uniti a fini di adozione da Pavia la minore BIANCHI Patrizia, senza che i
coniugi adottanti avessero mai richiesto ed ottenuto dal Tribunale per i
Minorenni l'indispensabile decreto di affidamento preadottivo
a norma dell'art. 314/20 della legge n. 431 del 1967.
In tal modo i pubblici funzionari
che quello espatrio hanno autorizzato si sono resi
colpevoli del delitto di cui all'art.
Orbene, mentre per gli espatri già
avvenuti questo Tribunale si riserva di svolgere le opportune indagini per il rintraccio e la protezione dei minori attraverso le
autorità diplomatiche, e per l'accertamento di tutte le responsabilità, per
l'avvenire giova ribadire i seguenti punti:
1) nessun minore può essere inviato
all'estero a fini dichiarati, anche soltanto sospetti, di adozione
senza un provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
2) l'eventuale consenso dei genitori
legittimi o naturali per l'espatrio del minore a fini di adozione
costituisce una manifestazione di volontà di abbandonare il figlio. Pertanto i
Giudici Tutelari e tutti gli altri pubblici ufficiali che comunque
vengano a conoscenza di tale volontà di abbandono, devono, ai sensi dell'art.
314/5 della legge n. 431 del 1967, darne immediata comunicazione al Tribunale
per i Minorenni;
3) l'eventuale omissione della
comunicazione di cui sopra costituisce il reato di omissione
di atti di ufficio previsto e punito dall'art.
4) l'eventuale invio di un minore
all'estero a fini di adozione da parte di persone o
autorità diverse dal Tribunale per i Minorenni costituisce il delitto di
usurpazione di pubblici poteri di cui all'articolo
Il
Presidente del Tribunale
(Dott.
Luigi d'Orsi)
Centro Italiano per
l'adozione internazionale
Via Brenta 7 - Milano Circolare del 10 maggio 1969
Ai Ministeri dell'interno e degli
esteri; ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni; ai Procuratori della
Repubblica presso i Tribunali per i minorenni; ai Primi Presidenti delle Corti di Appello; International Social Service:
Italia, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, India, Corea; Pontificia
Opera di Assistenza: Roma; Bureau International Catholique
de l'Enfance: Parigi; Centre
International de l'Enfance: Parigi; Office Europeen des Nations
Unies: Ginevra; U.N.I.C.E.F.:
New York; Comitato Internazionale d'Intesa fra Famiglie Adottive: Parigi;
Unione Internazionale Protezione Infanzia: Ginevra; Child
Welfare League of America:
New York; Pearl Buck Fundation: U.S.A.; Holt Adoption Program, Inc.: Corea, U.S.A.; Commission de
Risulta a questo Centro, da notizie assunte
presso il Ministero degli Esteri Italiano, che l'International Social Service e
Queste adozioni trovano origine da
domande avanzate da coniugi stranieri e non dalla necessità dei bambini
italiani.
E' noto a tutti che,
in Italia, sono più numerose le domande di adozione che non i bambini
piccoli adottabili.
Per quanto concerne i bambini grandicelli o handicappati, l'esperienza degli Istituti
Provinciali per l'Infanzia di Milano e di Torino, conferma che è possibile reperire in Italia, famiglie valide. Questo avviene perchè
gli Istituti citati dispongono di servizi sociali i
quali, facendo una azione di maturazione sulle famiglie richiedenti bambini
piccoli, portano alcune di esse ad adottare bambini handicappati o grandicelli.
L'adozione di bambini grandicelli, handicappati o disadattati, dovrebbe avvenire
all'estero, solo quando non sia possibile una loro
sistemazione adottiva in Italia.
E' infatti
noto che l'adozione all'estero crea difficoltà per il bambino, a causa del
cambiamento di ambiente, di lingua, di abitudini. Inoltre, in questi casi, non
è possibile accertare, attraverso incontri preliminari, la reciproca
accettazione.
Si coglie l'occasione per segnalare
che si sta verificando l'adozione di bambini stranieri da parte di coniugi
italiani, tenuto conto di quanto sopra accennato. Questo Centro favorisce la
sistemazione adottiva di bambini stranieri in Italia, di età
inferiore ai due anni e che non possono trovare nessun collocamento in
famiglia nel loro paese di origine.
Allo scopo poi di favorire, in loco,
lo sviluppo dell'adozione, questo Centro ha contribuito alla creazione del Centro Indiano per l'Adozione, con sede a Bombay.
Questo Centro confida che
Resta a completa disposizione per
fornire ogni utile ragguaglio.
Il
Presidente
(Dott.
Giuseppe Cicorella)
www.fondazionepromozionesociale.it