Prospettive assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969

 

 

DOCUMENTI

 

ESPATRIO DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE

 

 

Pubblichiamo due documenti sull'espatrio di minori italiani a fini di adozione all'estero e confidiamo che le autorità vogliano predisporre i necessari prov­vedimenti.

 

 

Tribunale per i minorenni di Milano

Circolare del 21 novembre 1968

 

OGGETTO: Divieto di espatrio di minori a fini di adozione all'estero senza il permesso del Tribunale per i Minorenni.

 

Ai Ministeri dell'interno, degli esteri e di grazia e giustizia; ai Signori Questori di Roma, Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese; ai Signori Giudici Tutelari del Distretto Giudiziario di Milano; ai Signori Presidenti delle Amministrazioni Provinciali di Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese; ai Signori Presidenti dei Comitati Provinciali dell'O.N.M.I. di Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

Il 4 luglio 1967, dopo la pubblicazione, e nell'imminenza dell'entrata in vigore, della legge 5-6-67 n. 431 sull'adozione speciale, inviai ai Signori Que­stori delle cinque province comprese nel distretto giudiziario di Milano e per conoscenza al Signor Que­store di Roma (competente a rilasciare per tutto il territorio nazionale, i permessi di espatrio dei minori diretti all'estero a fini di adozione), una lettera cir­colare nella quale facevo presente che, per effetto della nuova legge, quei permessi di espatrio avrebbero potuto essere concessi solo previo nulla osta del Tri­bunale per i Minorenni. Rilevai in quella circolare che l'eventuale consenso dei genitori legittimi o natu­rali dei minori per l'espatrio di questi ultimi a fini di adozione all'estero, non costituiva una forma di esercizio della patria potestà, ma era invece una chiara manifestazione della volontà del genitore di abban­donare il figlio.

Di fronte a tale volontà di abbandono i Signori Questori, lungi dal concedere il permesso di espatrio, avrebbero dovuto, a norma dell'art. 314/5 2° comma della legge n. 431 del 1967, darne immediata comu­nicazione al Tribunale per i Minorenni direttamente o per il tramite del Giudice Tutelare.

Nonostante la circolare suddetta, è purtroppo ancora accaduto che qualche minore è stato fatto espatriare a fini di adozione senza alcun provvedi­mento del Tribunale per i Minorenni e con semplici permessi del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Esteri ad istanza della Pontificia Opera di Assi­stenza. In particolare nella scorsa estate è così espa­triata per gli Stati Uniti a fini di adozione da Pavia la minore BIANCHI Patrizia, senza che i coniugi adottanti avessero mai richiesto ed ottenuto dal Tri­bunale per i Minorenni l'indispensabile decreto di affidamento preadottivo a norma dell'art. 314/20 della legge n. 431 del 1967.

In tal modo i pubblici funzionari che quello espatrio hanno autorizzato si sono resi colpevoli del delitto di cui all'art. 328 C. P. per non aver denun­ciato il caso di abbandono al Tribunale per i Mino­renni e del delitto di cui all'art. 347 C.P. per avere usurpato i poteri del Tribunale per i Minorenni nella scelta della coppia adottiva.

Orbene, mentre per gli espatri già avvenuti questo Tribunale si riserva di svolgere le opportune indagini per il rintraccio e la protezione dei minori attraverso le autorità diplomatiche, e per l'accertamento di tutte le responsabilità, per l'avvenire giova ribadire i seguenti punti:

1) nessun minore può essere inviato all'estero a fini dichiarati, anche soltanto sospetti, di adozione senza un provvedimento del Tribunale per i Mino­renni;

2) l'eventuale consenso dei genitori legittimi o naturali per l'espatrio del minore a fini di adozione costituisce una manifestazione di volontà di abbando­nare il figlio. Pertanto i Giudici Tutelari e tutti gli altri pubblici ufficiali che comunque vengano a cono­scenza di tale volontà di abbandono, devono, ai sensi dell'art. 314/5 della legge n. 431 del 1967, darne immediata comunicazione al Tribunale per i Mino­renni;

3) l'eventuale omissione della comunicazione di cui sopra costituisce il reato di omissione di atti di ufficio previsto e punito dall'art. 328 C.P.;

4) l'eventuale invio di un minore all'estero a fini di adozione da parte di persone o autorità diverse dal Tribunale per i Minorenni costituisce il delitto di usurpazione di pubblici poteri di cui all'arti­colo 347 C. P.

Il Presidente del Tribunale

(Dott. Luigi d'Orsi)

 

 

Centro Italiano per l'adozione internazionale

Via Brenta 7 - Milano Circolare del 10 maggio 1969

 

Ai Ministeri dell'interno e degli esteri; ai Presi­denti dei Tribunali per i minorenni; ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni; ai Primi Presidenti delle Corti di Appello; Interna­tional Social Service: Italia, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, India, Corea; Pontificia Opera di Assistenza: Roma; Bureau International Catho­lique de l'Enfance: Parigi; Centre International de l'Enfance: Parigi; Office Europeen des Nations Unies: Ginevra; U.N.I.C.E.F.: New York; Comitato Inter­nazionale d'Intesa fra Famiglie Adottive: Parigi; Unione Internazionale Protezione Infanzia: Ginevra; Child Welfare League of America: New York; Pearl Buck Fundation: U.S.A.; Holt Adoption Program, Inc.: Corea, U.S.A.; Commission de la Famille: Mes­sico, Brasile, Belgio e Italia; Projet Vietnam Orphans: Gran Bretagna; Terre des Hommes: Svizzera, Francia e Belgio; The Open Door Society: Canada.

Risulta a questo Centro, da notizie assunte presso il Ministero degli Esteri Italiano, che l'International Social Service e la Pontificia Opera Assistenza (ex Catholic Relief Service), continuerebbero ad adope­rarsi per realizzare adozioni di bambini italiani all'estero.

Queste adozioni trovano origine da domande avanzate da coniugi stranieri e non dalla necessità dei bambini italiani.

E' noto a tutti che, in Italia, sono più numerose le domande di adozione che non i bambini piccoli adottabili.

Per quanto concerne i bambini grandicelli o han­dicappati, l'esperienza degli Istituti Provinciali per l'Infanzia di Milano e di Torino, conferma che è possibile reperire in Italia, famiglie valide. Questo avviene perchè gli Istituti citati dispongono di servizi sociali i quali, facendo una azione di maturazione sulle famiglie richiedenti bambini piccoli, portano alcune di esse ad adottare bambini handicappati o grandicelli.

L'adozione di bambini grandicelli, handicappati o disadattati, dovrebbe avvenire all'estero, solo quando non sia possibile una loro sistemazione adottiva in Italia.

E' infatti noto che l'adozione all'estero crea dif­ficoltà per il bambino, a causa del cambiamento di ambiente, di lingua, di abitudini. Inoltre, in questi casi, non è possibile accertare, attraverso incontri preliminari, la reciproca accettazione.

Si coglie l'occasione per segnalare che si sta veri­ficando l'adozione di bambini stranieri da parte di coniugi italiani, tenuto conto di quanto sopra accen­nato. Questo Centro favorisce la sistemazione adot­tiva di bambini stranieri in Italia, di età inferiore ai due anni e che non possono trovare nessun colloca­mento in famiglia nel loro paese di origine.

Allo scopo poi di favorire, in loco, lo sviluppo dell'adozione, questo Centro ha contribuito alla creazione del Centro Indiano per l'Adozione, con sede a Bombay.

Questo Centro confida che la Signoria Vostra vorrà prendere in esame i problemi sopra accennati, anche in considerazione delle implicanze umane, sociali e giuridiche.

Resta a completa disposizione per fornire ogni utile ragguaglio.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Cicorella)

 

 

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