Prospettive assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969

 

 

ATTUALITA'

 

INSUFFICIENZA NUMERICA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

 

 

Se grave è l'insufficienza numerica degli assistenti sociali in Europa, la situa­zione è allarmante nel nostro paese, ove il titolo professionale non è neppure riconosciuto. Basti pensare che presso il Ministero dell'interno, al quale sono affidate le più importanti attribuzioni in materia di assistenza, non presta servizio un solo assistente sociale.

Riportiamo i testi:

- della Raccomandazione 466 (1966), approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 29 settembre 1966, relativa alla insufficienza nume­rica degli assistenti sociali in Europa;

- della Risoluzione 16 (67), adottata dal Comitato dei Ministri del Con­siglio d'Europa il 29 giugno 1967, sul ruolo, formazione e statuto degli assi­stenti sociali.

 

 

Raccomandazione relativa all'insufficienza numerica degli assistenti sociali in Europa.

 

L'Assemblea,

1) Considerato che la nozione di servizio so­ciale, quale attività diretta a migliorare l'adattamento reciproco sia materiale che morale e psicologico delle persone, delle famiglie e dei gruppi, e dell'ambiente sociale nel quale essi vivono, è accettata in tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa ed è inserita nell'art. 14 della Carta sociale europea;

2) Considerato che la situazione dell'impiego degli assistenti sociali, che sono i principali operatori del servizio sociale, si caratterizza nella maggior parte dei paesi europei per una scarsità di effettivi, dovuta a numerosi abbandoni della professione e ad un certo disinteresse delle scuole di insegnamento specializ­zato;

3) Considerato che le cause di questa crisi sono dovute principalmente ad un deterioramento relativo alla situazione materiale, morale e giuridica della professione;

4) Preso atto che al ruolo, alla formazione e allo studio del personale dei servizi sociali è stata assegnata una collocazione di rilievo nel programma di lavoro delle attività intergovernative del Consiglio d'Europa per il 1966;

5) Preso atto del rapporto della sua commis­sione sociale (Doc. 2132);

6) Raccomanda al Comitato dei Ministri di tenere in considerazione, al momento delle decisioni che sarà chiamato a prendere a breve scadenza in materia, sia la situazione critica dovuta all'insuffi­cienza numerica di assistenti sociali, sia i mezzi che permettono di rimediarvi e in particolare:

6.1) il miglioramento della figura e della situazione morale degli assistenti sociali;

6.2) l'istituzione o il rafforzamento, a se­conda dei casi, delle disposizioni relative alla profes­sione, fatto che richiede in particolare la protezione giuridica del titolo di assistente sociale;

6.3) l'armonizzazione delle disposizioni vi­genti nei paesi membri del Consiglio d'Europa;

6.4) lo sviluppo dell'insegnamento e soprat­tutto della formazione complementare, della specia­lizzazione e della riqualificazione degli assistenti sociali in servizio e delle persone desiderose di ripren­dere la professione dopo averla lasciata;

6.5) il miglioramento della rimunerazione, nonché delle condizioni di lavoro;

6.6) l'aumento del numero e degli importi delle borse di studio erogate agli allievi delle scuole di insegnamento specializzato;

6.7) il miglioramento delle prospettive di avanzamento con la creazione di una vera carriera, ciò che permetterebbe nello stesso tempo di avere un numero più elevato di assistenti sociali uomini;

6.8) Raccomanda inoltre al Comitato dei Ministri di includere nel programma di lavoro inter­governativo del Consiglio d'Europa lo studio del ruolo che il servizio sociale è chiamato ad occupare nelle strutture e nella politica sociale dei paesi membri del Consiglio nel corsa degli anni futuri.

 

A seguito di questa Raccomandazione il Comitato dei Ministri ha adottato la seguente «Risoluzione relativa al ruolo, formazione e statuto degli assisterti sociali».

Il Comitato dei Ministri:

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una unione più stretta fra i suoi Membri, soprattutto al fine di favorire il loro pro­gresso sociale;

Considerato che in base all'art. 14 della Carta sociale europea le parti contraenti accettano taluni obblighi in vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto al beneficio dei servizi sociali e che l'art. 19 della Carta contiene delle disposizioni relative ai ser­vizi sociali per i lavoratori migranti;

Considerato che i progressi della legislazione sociale e le nuove ricerche concernenti l'uomo ed il suo ambiente aprono nuovi campi di azione e richie­dono nuovi metodi di servizio sociale, che la collabo­razione europea accresce considerevolmente il bisogno di servizi sociali operanti in più paesi, e la necessità di tendere ad una armonizzazione della formazione, dei metodi, ecc.;

Considerata la Raccomandazione 466 dell'As­semblea relativa all'insufficienza numerica degli ope­ratori sociali in Europa;

Considerato che, in tutti i paesi d'Europa, un numero sempre maggiore di assistenti sociali è neces­sario per far fronte ai bisogni nuovi e in continua trasformazione e che, di conseguenza, la formazione degli assistenti sociali e quella dell'altro personale dei servizi sociali sono divenute problemi di primaria importanza;

Coscienti dei fatto che, in molti paesi, gli assi­stenti sociali sono ostacolati nello svolgimento del lavoro da condizioni sfavorevoli, quali la mancanza di condizioni per una adeguata formazione, partico­larmente per quanto concerne la formazione che dà accesso a incarichi direttivi, la mancanza di possibilità di carriera e di uno statuto riconosciuto;

Considerato che questa situazione rende molto difficile il reclutamento di nuovi assistenti sociali;

Preso atto dello studio del comitato sociale «Funzioni, formazione e statuto degli assistenti sociali nei paesi membri del Consiglio d'Europa»;

Sottolineata l'interdipendenza stretta fra le funzioni, la formazione e lo statuto del personale dei servizi sociali;

Invita i governi membri a tenere conto, nello sviluppo ulteriore dei loro servizi sociali, dei seguenti principi e suggerimenti.

 

Le funzioni degli assistenti sociali.

Il servizio sociale è un'attività professionale spe­cifica diretta a favorire un migliore adattamento reci­proco delle persone, delle famiglie, dei gruppi e dell'ambiente sociale nel quale essi vivono ed a svi­luppare il senso di dignità e di responsabilità degli individui, facendo appello alle capacità delle persone, alle relazioni interpersonali e alle risorse della collet­tività.

Questo obiettivo è fondamentale; tuttavia i mezzi concreti di realizzazione variano secondo le strutture economiche e sociali dei diversi paesi. La comparsa di nuovi bisogni sociali provoca un allargamento del campo d'azione degli assistenti sociali nello stesso tempo in cui si elaborano nuovi metodi di servizio sociale.

Al fine di permettere agli assistenti sociali - in questo documento si designano con questo termine le persone che esercitano quali professionisti le atti­vità sopra definite - di svolgere le loro funzioni nel modo più efficace possibile, vengono fatte le seguenti raccomandazioni:

1) In ogni paese, lo studio delle funzioni degli assistenti sociali dovrebbe essere costantemente ag­giornato e sviluppato. Questo studio che potrebbe essere, in particolare, facilitato dalla compilazione di dati statistici concernenti il settore, indicherebbe non solo i compiti ai quali gli assistenti sociali, tenuto conto della loro qualificazione professionale e dei bisogni della popolazione, dovrebbero essere adibiti, ma altresì i compiti che non sono di loro competenza e che dovrebbero essere affidati ad altre persone.

2) Stante la complessità dei problemi umani e l'interdipendenza dei loro elementi, è necessario dare agli assistenti sociali la possibilità di lavorare in col­laborazione temporanea o continua con specialisti di altre professioni, come ad esempio i medici, gli psico­logi, gli insegnanti, ecc. Tenuto conto della su indi­cata complessità, gli assistenti sociali che lavorano a tempo parziale e gli ausiliari sociali dovrebbero essere anch'essi messi in condizione di assumere la loro parte di responsabilità nei confronti dei bisogni crescenti della società.

3) L'attenzione dei diversi settori del servizio dovrebbe essere richiamata sugli aspetti preventivi della stessa misura di quelli curativi: una migliore conoscenza dei bisogni o dei mezzi atti a risolverli permette, in effetti, di evitare problemi più difficili e più onerosi per la collettività.

4) Dovrebbe altresì essere tenuto in conside­razione che una delle responsabilità degli assistenti sociali è quella di aiutare la comunità a promuovere servizi preventivi e curativi, per esempio sviluppando la partecipazione della popolazione interessata.

5) La partecipazione di assistenti sociali alla ricerca sociale è auspicabile.

6) Gli assistenti sociali e le loro associazioni dovrebbero concorrere allo sviluppo della politica sociale facendo conoscere i bisogni della popolazione e fornendo il loro parere sui mezzi atti a risolverli.

7) Gli assistenti sociali e le loro associazioni dovrebbero essere incoraggiati a svolgere un ruolo costruttivo nella predisposizione delle misure sociali a livello centrale o locale.

 

La formazione degli assistenti sociali.

La formazione per il servizio sociale tende a dare agli studenti assistenti sociali le conoscenze, le capa­cità e le attitudini necessarie a svolgere efficacemente le loro funzioni. Le scuole di servizio sociale sono state istituite per fornire il numero di assistenti sociali qualificati, necessario a ciascun paese. Esse potreb­bero, inoltre, partecipare alla formazione di altre per­sone la cui funzione principale non è il servizio sociale, ma la stretta collaborazione con i servizi sociali, come ad esempio i medici, gli psicologi, i sociologi, i fun­zionari amministrativi.

Vengono fatte le seguenti raccomandazioni:

1) I governi dovrebbero accertare che le scuole di servizio sociale esistenti dispongano dei mezzi necessari per far fronte ai suddetti bisogni, tenuto conto del fatto che gli assistenti sociali hanno dei campi di azione diversi sia nell'assicurare i servizi sociali di base sia nello svolgimento dei compiti di supervisione, consulenza, amministrazione, insegna­mento e ricerca. Una formazione a livelli diversi può essere necessaria.

2) In vista di armonizzare su base europea la preparazione per il servizio sociale e di facilitare la conclusione di accordi bilaterali sul riconoscimento delle qualifiche equivalenti, si dovrebbe cercare di far accettare agli Stati membri gli stessi principi di formazione.

3) I programmi dovrebbero comprendere lo stesso insieme di conoscenze delle tre principali ma­terie seguenti: studio dell'uomo, studio della società e dei servizi sociali, teorie e metodi di servizio sociale.

4) La formazione pratica è una parte essen­ziale nella formazione per il servizio sociale ed i governi dovrebbero incoraggiare gli organismi sociali e le istituzioni a contribuire a questa formazione mettendo a disposizione agevolazioni atte a permet­tere agli studenti di svolgere lavori pratici sotto super­visione.

5) Il corpo insegnante delle scuole di servizio sociale dovrebbe comprendere un numero sufficiente di professori che lavori a tempo pieno. Fra i profes­sori a tempo parziale, vi potranno essere sia assistenti sociali sia persone di altre professioni.

6) I programmi dovrebbero essere preparati e la loro valutazione dovrebbe essere fatta in collabo­razione fra le scuole di servizio sociale ed i servizi sociali.

7) Dovrebbero essere prese misure al fine di armonizzare i programmi di studio di tutte le scuole di servizio sociale. Una grande attenzione dovrebbe essere rivolta, nei paesi in cui queste materie non fanno ancora parte dei programmi, all'insegnamento del servizio sociale di gruppo, del servizio sociale di comunità e dell'amministrazione sociale. Questo inse­gnamento dovrebbe comprendere dei tirocini.

8) Un periodo di formazione generale dovrebbe precedere la specializzazione degli assistenti sociali. Se, per motivi particolari, viene data la preferenza ad una formazione specialistica, si dovrà tuttavia in­cludere una parte la più importante possibile di for­mazione generale.

9) I governi potrebbero promuovere, quando necessario, l'organizzazione di corsi a tempo parziale di un livello equivalente per rispondere ai bisogni delle persone che non hanno la possibilità di ricevere una formazione con la frequenza a tempo pieno dei corsi.

10) Una formazione complementare dovrebbe essere promossa sia dalle stesse scuole di servizio sociale, sia dalle organizzazioni professionali, sia dagli organismi di servizio sociale, sia da altri organismi.

11) Dovrebbero esservi delle possibilità di for­mazione superiore per gli assistenti sociali desiderosi di assumere incarichi di professore di servizio sociale o posti direttivi nei servizi sociali o di intraprendere ricerche; la possibilità di legare la formazione supe­riore all'insegnamento universitario dovrebbe essere studiata.

12) Gli studenti che ne hanno bisogno, dovreb­bero, nella misura in cui le risorse economiche e finanziarie lo permettono, ricevere adeguati assegni di studio durante il corso di formazione per il servizio sociale frequentato presso enti, il cui funziona­mento è assicurato o autorizzato dall'autorità compe­tente.

13) Gli assistenti sociali dovrebbero benefi­ciare in tutta la misura del possibile di agevolazioni per partecipare a gruppi di studio, seminari, ecc., orga­nizzati su scala nazionale o a livello internazionale, come pure a scambi internazionali e ad altri pro­grammi. I datori di lavoro degli assistenti sociali dovrebbero essere incoraggiati ad accordare queste facilitazioni.

 

Lo statuto degli assistenti sociali.

Considerato che è ormai ammesso che gli assi­stenti sociali devono avere uno statuto conforme alle loro responsabilità professionali, vengono fatte le seguenti raccomandazioni:

1) Se del caso e in tutta la misura del possi­bile, dovrebbero essere prese disposizioni per proteg­gere nei diversi paesi il titolo di studio che gli assi­stenti sociali qualificati hanno acquisito.

2) Agli assistenti sociali dovrebbero essere ac­cordate nel servizio sociale responsabilità adeguate di carriera e salari equi.

3) La natura confidenziale delle informazioni date dal cliente all'assistente sociale dovrebbe essere riconosciuta e rispettata.

4) Gli assistenti sociali per il personale delle aziende dovrebbero godere, da parte dei loro datori di lavoro, della più completa possibile indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'azien­da; la natura spesso delicata e confidenziale del loro lavoro dovrebbe essere riconosciuta e rispettata dal datore di lavoro e degli altri servizi responsabili dell'impresa.

5) I governi dovrebbero favorire le misure ed i processi di sviluppo che possono consentire agli operatori sociali di uno stato membro del Consiglio d'Europa di trovare un impiego nel territorio di un altro stato membro.

 

 

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