Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
NOTIZIE
APPROVATA IN BELGIO
Il monitore belga del 12 aprile u.s.
pubblica il testo della legge del 21 marzo 1469 che introduce l'istituto
giuridico della legittimazione per adozione e modifica le norme relative all'adozione ed alla tutela ufficiosa.
La legittimazione per adozione è
consentita ai coniugi.
E' necessario che essi abbiano
superato il trentesimo anno di età; se sposati da
oltre cinque anni è sufficiente che uno solo abbia superato detto limite di
età.
Ciascuno degli adottanti deve
inoltre avere quindici anni di più dell'adottato.
Se però l'adottato è figlio naturale
dell'adottante o se è figlio legittimo o naturale del coniuge, è sufficiente
che l'adottante abbia superato il ventunesimo anno di età
e che abbia dieci anni di più dell'adottato. Possono essere legittimati per
adozione coloro che al momento del deposito della domanda di
legittimazione per adozione hanno meno di ventun
anni.
La legittimazione per adozione
conferisce all'adottato ed ai suoi discendenti il medesimo status e gli stessi
diritti e doveri del figlio legittimo.
Con la pronuncia della
legittimazione per adozione gli adottati cessano di appartenere al loro nucleo familiare d'origine.
Il riconoscimento e la
legittimazione posteriori alla pronunzia della legittimazione
per adozione non producono effetti giuridici, salvo che per quanto concerne
gli impedimenti matrimoniali.
La legittimazione per adozione è
irrevocabile. Le norme transitorie consentono la pronunzia della legittimazione
per adozione delle persone (minorenni o maggiorenni) che erano
stati adottati con le vecchie norme, purché l'adozione fosse stata pronunciata
quando l'adottato era minorenne.
TELEGRAMMA INVIATO IL 12 MAGGIO 1969
DALL'ASSOCIAZIONE NAZ. FAMIGLIE ADOTTIVE AL SEN. SILVIO GAVA, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
In occasione della prossima
discussione alla commissione Giustizia della Camera dei Deputati della
proposta 210 e facendo seguito alla mia del 10 ultimo scorso sulla necessità di
provvedimenti urgentissimi per ovviare alla situazione di quasi totale paralisi
degli uffici giudiziari minorili mi permetto insistere
sul fatto che i bambini privi di famiglia non possono continuare a soffrire
negli istituti di ricovero per le carenze degli uffici giudiziari suddetti.
Non pare allo scrivente neppure
giusto che le personalità dei bambini privi di famiglia debbano
continuare a disgregarsi nell'attesa dell'approvazione di un nuovo ordinamento
giudiziario.
Solo provvedimenti tempestivi sono utili mentre i provvedimenti tardivi sono spesso inutili
essendo la personalità dei minori compromessa.
Inoltre solo una profonda
ristrutturazione dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici
tutele può impedire il purtroppo sempre più esteso
mercato dei bambini.
La situazione risultante dalle
recentissime ricerche condotte da questa associazione
per conto dell'Unione Italiana Giudici per Minori dimostra che la
predisposizione di organici per le attuali sedi dei tribunali e delle procure
per i minorenni migliorerebbe solo in piccola parte l'attuale vuoto di
giustizia tanto più che con detto provvedimento non si risolve la situazione di
quasi assoluta carenza di esercizio delle fondamentali funzioni di
sovrintendenza delle tutele che dovrebbero essere esercitate dai giudici
tutelari per quanto concerne la cura dei minori.
Confido pertanto che in occasione della prossima discussione della proposta 210 Lei vorrà
proporre idonee soluzioni.
La pregherei infine vivamente di
voler ricevere una delegazione di magistrati minorili e di dirigenti di istituti assistenziali e di rappresentanti di questa
Associazione al fine di poterle illustrare più distesamente la tragica
situazione attuale degli uffici giudiziari minorili e le conseguenze sui
bambini provocate da ricoveri anche brevi in istituti pur ritenuti ottimi.
Nel ringraziarLa di quanto Ella vorrà fare si porgono i
migliori ossequi.
NOTA:
molto democraticamente, il Ministro Gava non ha
inviato nemmeno un cenno di risposta!
BAMBINI SOLI IN OSPEDALE PSICHIATRICO
Su questo tema ha avuto
luogo a Limbiate il 22 aprile 1969 una tavola
rotonda organizzata dal Gruppo Famiglie Limbiatesi
«Pro adozione e affidamento».
Don Riccardo Pezzoni
ha dato notizie della costituzione di un gruppo di
famiglie per l'adozione e l'affidamento familiare dei minori ricoverati
nell'ospedale psichiatrico di Limbiate e di alcuni
affidamenti già realizzati.
Il Dott.
Giuseppe Cicorella ha trattato il tema: «Nuovi
orientamenti sull'assistenza all'infanzia» e l'Assistente sociale Maria Nova ha
parlato dei «Bisogni dei bambini dell'ospedale psichiatrica di
Limbiate».
Per informazioni
sull'iniziativa rivolgersi a Luigi Bonfanti, Via
Monte Bianco 5, Limbiate - Milano, telefono
99.60.976.
CONVEGNO SULLA GIUSTIZIA MINORILE
Il 28 giugno
I lavori del convegno, presieduto
dal Prof. Giuseppe Mirabelli, capo-gabinetto del Ministro di Grazia e
Giustizia sono stati aperti dall'Avv. Augusto Brusca, presidente
dell'Associazione del Mondo giudiziario che ha tracciato un quadro dei
problemi della giustizia minorile.
Dopo il saluto dell'On. Angela Gotelli, il Cons. Giuseppe Delfini
ha svolto la relazione «Problemi e prospettive della
giustizia minorile: autonomia, preparazione dei magistrati, organizzazione
degli uffici e dei servizi».
Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l'urgenza dell'approvazione delle piante
organiche dei tribunali e delle procure per i minorenni, la necessità di
provvedimenti legislativi per ovviare alla quasi totale paralisi degli uffici
del giudice tutelare.
Gli atti del convegno saranno
pubblicati a cura dell'Associazione del mondo giudiziario (Roma, Viale
Angelico, 90).
IL BAMBINO HANDICAPPATO NELLA FAMIGLIA
Un terzo dibattito sul tema «Il
bambino nella famiglia» si è tenuto il 20 febbraio
In questo dibattito è stato trattato
l'aspetto particolare «Il bambino handicappato nella famiglia». Le relazioni
sono state tenute dall'avv. Assenzio Bugiatelli,
dalla dott.ssa Menegotto,
dall'On. Gotelli e dal dott. Mazzei.
La tavola rotonda si è chiusa con la
votazione di una raccomandazione che verrà inoltrata
alle competenti autorità.
DIBATTITO SUGLI HANDICAPPATI
Nel quadro delle manifestazioni della 2ª Giornata
del subnormale, l'Associazione Nazionale Famiglie di fanciulli subnormali di
Torino ha organizzato un dibattito sul tema «Carenza
legislativa per gli handicappati psichici, fisici e sensoriali».
Le relazioni sono state tenute dal Cons. Emilio Germano, dal prof. Angelo Lusso e dal dott.
Piero Rollero.
CONVEGNI SULL'ADOZIONE SPECIALE
Il C.I.F. di Milano (Piazza del
Duomo 20) ha organizzato il 16 aprile 1969 un convegno sull'adozione speciale
per il personale degli istituti religiosi di assistenza
all'infanzia. Il Convegno è stato presieduto dal Vescovo Mons.
Ferraroni. Le relazioni sono state tenute dal Cons. D'Orsi, Presidente del tribunale per i minorenni di
Milano, da Padre Giacomo Perico e da Mons. Rampi.
Convegni sull'adozione speciale sono
stati pure organizzati:
- dal Centro di educazione
matrimoniale e prematrimoniale di Milano (18-19 aprile 1969);
- dal Comitato Prov.
dell'O.N.M.I. di Vercelli (19 aprile 1969);
- dal Comitato Provinc.
dell'O.N.M.I. di Bergamo (24 maggio 1969);
- dall'Amministrazione Provinciale di
Trento (4 giugno 1969);
- dal Centro ispettivo dell'E.N.A.O.L.I. di Bologna.
Il 24 giugno 1969 si è concluso il seminario di studio organizzato dal Comitato Prov. dell'O.N.M.I. di Milano. Tutti i partecipanti hanno
auspicato che gli incontri proseguano nel prossimo
autunno.
Gli atti dei sei interessantissimi
incontri avvenuti sono disponibili presso il Comitato prov. dell'O.N.M.I. di
Milano.
Il Centro italiano per l'adozione
internazionale ha organizzato a Milano il 25 marzo 1969 una tavola rotonda sui problemi
posti dall'adozione di bambini stranieri in Italia.
CONVEGNO DI STUDIO SU «PROSPETTIVE PER UNA CONCRETA
REALIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA»
Si è tenuto in Bologna, nei giorni 3
e 4 maggio 1969, nella sede dell'Amministrazione provinciale, il convegno di
studi su «Prospettive per una concreta realizzazione del
Tribunale della famiglia», organizzato dall'Associazione giuriste italiane e
dall'Unione italiana giudici minorili.
In apertura dei lavori, il Cons. Giuseppe Delfini parla sul
tema «Dal tribunale dei minorenni al tribunale della famiglia», mettendo in
luce le caratteristiche che contraddistinguono il
tribunale per i minorenni, come è attualmente strutturato, in particolare
l'autonomia istituzionale, la natura promiscua della competenza, la
specializzazione professionale delle persone che lo compongono. Tali
caratteristiche dovrebbero contraddistinguere anche il Tribunale della
famiglia, teso a tutelare l'interesse del gruppo inteso come centra naturale di
rapporti giuridici. Oltre ad essere autonomo, il nuovo tribunale dovrebbe
mantenere una competenza territoriale distrettuale e promiscua, cioè sia civile sia penale per tutti i reati che riguardano
la famiglia, con specializzazione delle persone che lo compongono.
Segue la relazione del cons. Cividali sul tema: «Necessità di un giudice nuovo».
Partendo da una ampia premessa storica e statistica,
il relatore pone in evidenza come la famiglia si sia profondamente mutata nella
composizione numerica e nella struttura da alcuni anni a questa parte. Ciò
comporta fra l'altro che la famiglia stia perdendo una serie di compiti
educativi e assistenziali che prima svolgeva. Per tutelare
questa famiglia, con le sue nuove esigenze, è - necessario un giudice nuovo,
che sia un «giudice delle relazioni umane», un giudice attivo, con possibilità di intervento in tutti i settori, anche con poteri inquisitori.
Tutto questo impone anche lo studio di tecniche nuove, di cui già ora in
alcuni settori si sente la necessità. Il nuovo tribunale dovrà avere una competenza
più ristretta dell'attuale competenza distrettuale del tribunale per i
minorenni, ed essere provinciale o interprovinciale, di natura collegiale, affiancato da giudici periferici, coadiuvati da
specialisti, con funzioni istruttorie. Ogni tipo di procedimento potrà essere
deciso in primo grado dal giudice periferico, con possibilità di opposizione all'organo collegiale.
La relazione del cons. Franco
Ferrante, «Un'esperienza concreta del tribunale nella famiglia», viene letta, data l'assenza del relatore, dovuta a motivi di
salute. In essa si descrive la quinquennale esperienza
della IX sezione del Tribunale di Milano, che funziona come sezione
specializzata, relativamente alla materia del diritto di famiglia. Per un
anno, nel corso del 1966, la sezione ha funzionato anche in materia penale, per
i reati di competenza del tribunale.
I risultati ottenuti da tali
esperimenti sono stati positivi, come testimoniano
l'alto numero di conciliazioni e di separazioni che, nate per colpa, si trasformano
in consensuali. La sezione si è anche servita come fonte obiettiva di informazione del Centro tutela minorile che ha svolto per
molti casi approfondite indagini.
L'Avv. Giuliana Fuà
nella sua relazione sul tema «Necessità di un tribunale della famiglia come
risultato degli studi per una riforma organica del diritto di famiglia», porta
il contributo della équipe del Centro per la riforma
del diritto di famiglia creatosi a Milano due anni or sono. Il Centro ha
compiutamente studiato tutta la materia del diritto di famiglia, portando
concrete proposte in tutti i settori. Si è sentita l'esigenza di creare un
tribunale specializzato che tratti la materia, dalla separazione dei coniugi,
al divorzio, qualora l'istituto venisse introdotto, ai
rapporti patrimoniali fra coniugi, alla tutela, alla curatela, all'esercizio
della patria potestà e a tutti quei casi che anche in sede penale, riguardino
comunque la famiglia.
L'ultima relazione sul tema «Verso
un'evoluzione del giudice tutelare», viene svolta dal
dr. Franco Sacchetti, giudice al tribunale di Roma.
Il relatore esamina la finalità per cui è stato creato il giudice tutelare, e i risultati,
molto spesso negativi fino ad ora raggiunti. Di queste premesse è necessario
tener conto per strutturare nuovamente l'ufficio,
affiancandolo con organi ausiliari ed esecutivi. Una modifica evolutiva del
giudice tutelare si può poi inquadrare solo nell'ambito di un tribunale della
famiglia; tale tribunale a competenza distrettuale,
dovrebbe essere coadiuvato dal nuovo organo del giudice tutelare organizzato
per gruppi di preture o circondariale, e affiancato da organi ausiliari.
Terminate le relazioni previste, si iniziano gli interventi e la discussione. Fra le
comunicazioni, quella della dott.ssa Finzi, che ricorda il lavoro svolto dai servizi sociali attualmente a fianco dell'organo giudiziario e i compiti ad
essi riservati nel futuro tribunale della famiglia. Viene
letta inoltre la comunicazione del dr. Carpi che esamina gli aspetti processualistici che l'istituzione di un tale organo
specializzato importerebbe.
Seguono gli interventi del dr. Battistacci, dell'avv. Poliò, del dr. Santarsiero, di altri esperti, e a
conclusione dei lavori, l'intervento del dr. Cividali
che chiarisce e precisa quanto esposto nella relazione introduttiva,
soprattutto riguardo alla competenza per materia e territoriale del nuovo
tribunale, al ruolo degli operatori specializzati, alla nuova figura del
Pubblico Ministero, nell'auspicato tribunale della famiglia.
A chiusura dei lavori viene presentata una mozione conclusiva, che viene
approvata all'unanimità dai partecipanti.
MOZIONE CONCLUSIVA
I partecipanti al Convegno di studi
su «Prospettive per una concreta realizzazione del Tribunale della famiglia»
tenutosi a Bologna il 3-4 maggio 1969, presso l'Amministrazione provinciale,
sotto il patrocinio della medesima, per iniziativa della sezione bolognese
dell'Associazione giuriste italiane e dell'Unione italiana giudici minorili
sentite
le relazioni e gli autorevoli
interventi che hanno animato la discussione mediante la presentazione dei
punti di vista delle varie categorie di studiosi ed operatori del diritto;
rilevano
che le necessarie riforme del diritto
di famiglia non possono essere disgiunte dalla predisposizione di idonei mezzi
procedurali e di efficienti organi giudiziari capaci di trattare e risolvere
con una visione organica ed unitaria tutti i problemi relativi alla vita
familiare;
esprimono il voto
che facendo tesoro dell'esperienza
compiuta presso il Tribunale di Milano e di Palermo ed altrove, nonché delle
strutture già esistenti presso i Tribunali per i minorenni, venga
sollecitamente attuato l'auspicato tribunale della famiglia;
affermano
la necessità che a un tale organo
giudiziario costituito e integrato da personale opportunamente specializzato
sia demandata la competenza su tutte le materie attualmente attribuite ai
tribunali per i minorenni e di tali tribunali conservi le caratteristiche
fondamentali, valorizzandole mediante un più efficiente collegamento istituzionale
con i Giudici Tutelari;
rilevano
che in tale modo si potranno eliminare,
se non del tutto, molte incongruenze e molti inconvenienti, talvolta gravi che
l'attuale organizzazione rende inevitabili;
invitano
gli organi legislativi competenti ad
interessarsi prontamente ed a fondo a questo problema, certi che in tal modo
si contribuirà a sanare, sia pure non subito, alcune gravi tare che affliggono
la famiglia moderna.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN PSICHIATRIA INFANTILE PER
ASSISTENTI SOCIALI
L'Istituto di Neuropsichiatria
infantile dell'Università degli studi di Messina e
1. Il corso è svolto in
collaborazione fra l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile e
2. Il corso si tiene presso
l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile ed è retto secondo le norme del
Regolamento generale per le scuole di specializzazione
dell'Università di Messina.
3.
4. Titolo necessario per
l'ammissione al corso è il diploma di Assistente
Sociale.
5. Il corso ha la durata di un anno.
6. Il numero degli iscritti non
potrà essere superiore a venti.
7. Le materie d'insegnamento sono le
seguenti (*):
a) Genetica e scienze delle
costituzioni (1)
b) Psicologia genetico-dinamica
(1)
c) Psicologia sociale (2)
d) Psicopatologia dell'età evolutiva
(1)
e) Semeiotica pedopsichiatrica
(1)
f) Clinica neuropsichiatrica
dell'età evolutiva (1)
g) Sociologia familiare (2)
h) Comportamenti antisociali infantili
(2)
i) Organizzazione
diagnostico-assistenziale; tecnica e metodologia della ricerca sociale (3)
l) Organizzazione e amministrazione
dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile (3)
m) Tecniche psicodiagnostiche (1)
n) Igiene e profilassi mentale
dell'età evolutiva (1)
o) Terapie pedopsichiatriche
(1)
p) Pedagogia speciale (1)
q) Il casework
in neuropsichiatria infantile (3)
r) Servizio Sociale di Gruppo in
neuropsichiatria infantile (3)
s) Legislazione minorile (3).
8. Le lezioni saranno raggruppate in
nove seminari mensili di tre giorni ciascuno. In ogni giorno si terranno tre
ore di lezioni antimeridiane e tre ore pomeridiane.
9. La frequenza alle lezioni e alle
esercitazioni è obbligatoria, e sarà attestata dai singoli insegnanti su di uno
speciale libretto, nel quale il Direttore della Scuola deve. apporre
il visto per la validità del corso.
10. Ogni allievo dovrà frequentare
l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile per due mesi al fine di acquisire
pratica nella metodologia di lavoro. A tal fine sarà stabilita nella tabella di
turni.
11. Alla fine del corso sono da
sostenere i seguenti esami:
a) Psichiatria
Infantile: per gli insegnamenti a, b, d,
e, f, m, n, o, p;
b) Sociologia: per gli insegnamenti c, g, h;
c) Servizio Sociale: per gli insegnamenti i, l, q, r, s.
12. All'allievo che abbia superato i tre esami viene rilasciato un certificato
di qualificazione per Assistente Sociale Pedopsichiatrico.
14. Entro il 15 ottobre gli aspiranti dovranno presentare, all'Ufficio
di Segreteria, domanda di ammissione in carta legale
da Lit. 400, diretta al Rettore
dell'Università, accompagnata dal diploma di assistente sociale e da tutti
gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuni.
15. Gli ammessi al corso, entro il
15 novembre, dovranno presentare:
a) due copie - formato tessera, su
fondo chiaro e firmate - della fotografia del richiedente, di cui una su carta da bollo e autenticata;
b) quietanza comprovante il pagamento
della tassa d'iscrizione di Lit. 20.000 da
effettuarsi sul C.C.P. n.
164686.
(*) I numeri fra
parentesi corrispondono al numero dell'esame da sostenere.
www.fondazionepromozionesociale.it