Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
PROPOSTE DI LEGGE
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 1409
D'iniziativa dei Deputati: FOSCHI, BODRATO, GIORDANO, CAPRA,
MERLI, ANSELMI TINA; BIANCHI GERARDO, GITTI, BELCI, GERBINO, RUSSO FERDINANDO, BIANCHI FORTUNATO, DONAT-CATTIN, CALVI, FRACANZANI
Presentata il 7 maggio
1969
RISTRUTTURAZIONE DEI TRIBUNALI E DELLE PROCURE PER I
MINORENNI
Onorevoli
Colleghi! -
L'entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431 relativa
all"adozione speciale ha messo in evidenza la
profonda crisi che da anni travaglia gli uffici giudiziari minorili.
Dalle indagini conoscitive svolte
dall'Unione italiana giudici per minori è risultato
che:
a) nei 24 tribunali per i minorenni
lavorano a tempo pieno 13 presidenti e 2 giudici;
b) nelle 24 procure per i minorenni lavorano
a tempo pieno 13 procuratori della Repubblica e 5 sostituti;
c) nelle 899 preture lavorano a tempo
pieno negli uffici del giudice tutelare solo 12 magistrati. Pertanto, per tutti
gli all'ari giudiziari minorili, lavorano a tempo
pieno in Italia 65 magistrati.
Pur considerando i magistrati che
lavorano a tempo parziale (per lo più per poche ore settimanali) presso gli
uffici giudiziari minorili (49 magistrati nei 24 tribunali e procure per i minorenni) risulta evidente che i vasti,
delicati e fondamentali compiti di tutela dei minori non sono, né possono essere
assolti con la celerità e l'approfondimento necessari.
Vi è anche da osservare che le
attività dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici delle tutele sono praticamente paralizzate nel
periodo feriale e cioè per circa tre mesi; anzi, in molti casi, la ripresa
autunnale del lavoro è ostacolata dalle confusioni create dalle saltuarie
applicazioni e dai non idonei provvedimenti emessi dai magistrati applicati
che non conoscono i problemi e le necessità dei minori: spesso infatti la loro
forma mentis rischia di essere orientata alla punizione e non alla
rieducazione.
La necessità di avere giudici
specializzati del settore minorile è stata riconosciuta da tutti i paesi.
Vedasi La
protection judiciation Internationale des Magistrats
de la jeunesse, Bruxelles, 1966.
Tale obbiettivo non è certo
raggiungibile con l'assegnazione agli uffici giudiziari minorili di magistrati
a tempo parziale, come avviene oggi in quasi tutti gli uffici tutele e nella
maggior parte dei tribunali e delle procure per i minorenni.
D'altra parte occorre osservare che,
mentre molti sostengono che la collocazione attuale
degli uffici del giudice tutelare presso le preture permette la conoscenza
diretta dei casi e facilita gli interventi, la realtà, accertata dalle ricerche
effettuate dall'Unione italiana giudici per minori, dimostra che i giudici
tutelari non svolgono, salvo rarissime eccezioni, la soprintendenza delle
tutele per quanto concerne gli aspetti non patrimoniali (allevamento,
educazione ed istruzione dei minori), e cioè gli aspetti più delicati ed
importanti.
Dall'esame dei lavori che hanno
portato all'elaborazione del codice civile attualmente
in vigore, si rileva che la funzione di soprintendenza delle tutele per quanto
concerne gli aspetti non patrimoniali non era esercitata dai soppressi consigli
di famiglia, per cui si può affermare, fatte salve le rarissime eccezioni, che
le sopracitate basilari funzioni di tutela dei minori
non sono esercitate da decenni.
Non stupisce pertanto che, in questa
situazione di carenza di interventi, avvengano tatti
come quelli dei Celestini di Prato, senza che i giudici tutelari siano
intervenuti. A questo riguardo si osserva che l'indagine condotta dall'Unione italiana
giudici per minori ha accertato che solo pochissimi giudici tutelari effettuano visite agli istituti di assistenza alla infanzia,
nonostante che ai giudici tutelari stessi sia affidata (artt.
354 e 402 codice civile) la soprintendenza delle tutele dei
minori ivi ricoverati.
Altra gravissima carenza
riscontrata negli uffici tutele è la quasi nulla collaborazione data da detti
uffici all'applicazione della legge sull'adozione speciale, tanto che in alcune
zane gli enti non provvedono più all'invio delle segnalazioni di cui al secondo
comma dell'articolo 314/5 codice civile e degli elenchi trimestrali dei minori
ricoverati o assistiti (terzo comma dell'articolo 314/5 codice civile) per il
fatto che il giudice tutelare del mandamento non ha mai esaminato quelli
inviati in precedenza.
Per quanto concerne la collocazione attuale degli uffici giudiziari minorili si
osserva che accanto alla polverizzazione degli 899 uffici del giudice tutelare
(e conseguente loro inefficienza), vi è un accentramento, ingiustificato
rispetto alle esigenze, dei tribunali e delle procure per i minorenni (24
sedi).
Inoltre vi è da osservare che sia in materia di tutela dei minori e di provvedimenti
urgenti affidati attualmente alla competenza del giudice tutelare (art. 361 codice
civile) non solo possono sorgere conflitti tra il giudice tutelare e il
tribunale per i minorenni (il caso recente della bambina di una nota attrice
per la quale il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni hanno preso
provvedimenti diversi ne è un significativo esempio), ma in molti casi si
tratta anche dello svolgimento da parte di detti uffici dello stesso lavoro.
Questa situazione di duplicazione del lavoro è particolarmente rilevante nella
fase di reperimento dei minori in stato di abbandono
(legge 5 giugno 1967, n. 431).
In relazione al numero dei magistrati attualmente
addetto agli uffici giudiziari minorili che è, come è stato precedentemente
detto, di 65, la cifra appare ancor più esigua allorquando si considerano le
funzioni civili, penali ed amministrative di detti uffici, le conseguenze dei
provvedimenti sullo sviluppo in atto della personalità dei minori e le ripercussioni
sulle singole famiglie e sulla società.
D'altra parte il numero dei 65
magistrati è palesemente misero in considerazione sia
del numero totale dei magistrati (6.882) sia del numero complessivo dei minori
(oltre un terzo della popolazione) sia del numero dei minori degli anni 18
rinchiusi in istituti di rieducazione (5.163) in rapporto al numero dei
maggiori degli anni 18 detenuti negli stabilimenti carcerari (31.529).
La presente proposta ha lo scopo di provvedere a sanare l'attuale situazione di quasi totale
paralisi degli uffici giudiziari minorili risolvendo organicamente i problemi
seguenti:
a) evitare dispersioni di lavoro e
duplicazioni negli interventi, affidando ai tribunali per i minorenni
le funzioni attualmente svolte dai giudici tutelari
b) rendere possibile la
specializzazione del giudice minorile creando un numero adeguato di uffici e stabilendo che detti magistrati non possono
svolgere le loro funzioni presso altri uffici giudiziari;
c)
rendere accessibili i tribunali e le procure per i minorenni, stabilendo la
loro istituzione presso tutte le città capoluogo di provincia. Si osservi a questo riguardo che
lo sviluppo dei mezzi di comunicazione rende più accessibile oggi la città
capoluogo di provincia che una volta la sede del mandamento;
d) consentire con decreto del
Presidente della Repubblica, sentiti i pareri del Ministro di grazia e giustizia
e del Consiglio superiore della magistratura, l'emanazione delle tabelle relative agli organici dei tribunali e delle procure per i
minorenni ed il loro adeguamento.
Potrebbe essere obbiettato che con
la creazione dei tribunali e delle procure per i minorenni in tutte le città
capoluogo di provincia, sia pur con le accresciute funzioni, non sia assicurato a tutti gli uffici una quantità sufficiente
di lavoro.
A questo riguardo si segnala che
nelle sedi con minor numero di abitanti (Aosta, Asti,
Gorizia, Rieti e Sondrio) le sole tutele di minori e di maggiori cui il
tribunale per i minorenni dovrebbe soprintendere ai sensi degli articoli 344,
347, 354 e 402 codice civile ammontano, in ciascuna di dette sedi, ad oltre
mille.
Si osserva inoltre che, mentre la
funzione del magistrato degli adulti è spesso passiva (in quanto, salvo alcune fatti specie, l'inizio del procedimento è
promosso dalle parti o segnalato dall'autorità giudiziaria), la funzione del
magistrato minorile è attiva in quanto nella maggior parte dei casi deve
ricercare i minori non tutelati dalla famiglia o adeguatamente assistiti dagli
istituti. (Vedansi gli atti del settimo congresso
dell'Associazione dei magistrati dei minori, Parigi, 18/23 luglio 1966).
Il lavoro del magistrato minorile
comporta inoltre uno stretto collegamento con i servizi sociali, medici,
psicologici, al fine che i suoi interventi rispondano alle effettive esigenze
dei minori.
Questa azione attiva del giudice
minorile non comporta certo una sua interferenza nelle attività di competenza
del settore assistenziale, in quanto i giudici
minorili stessi (vedansi gli atti del Convegno di Parigi sopra citati, pagina
217) riconoscono che «Il potere giudiziario deve limitare i suoi interventi nei
casi in cui esiste un conflitto fra i diritti rispettivi degli individui, della
famiglia e della società; esso non intende assolutamente invadere il settore
assistenziale».
Quanto all'osservazione che la
ristrutturazione degli uffici giudiziari minorili dovrebbe essere effettuata solo
nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, si osserva che anche
riforme non globali, purché organiche, sono valide,
com'è dimostrato dal fatto che l'inserimento dell'istituto giuridico della
adozione speciale si è effettuato senza attendere la riforma del diritto di
famiglia e senza che si siano verificati inconvenienti a questo riguardo.
Ma la
contro-osservazione più rilevante alla presunta necessità di attendere
la riforma dell'ordinamento giuridico resta il fatto che non si può permettere
il perdurare della situazione di vuoto di giustizia esistente nel campo
minorile. I minori devono essere tutelati con priorità assoluta.
Afferma la dichiarazione dei Diritti
del fanciullo che «Il fanciullo
deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e
facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere
in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale,
morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione
delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante
deve essere il superiore interesse del fanciullo».
Anche se la ristrutturazione dei
tribunali e delle procure per i minorenni potrà creare
alcuni scompensi fino all'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario,
tuttavia il superiore interesse del fanciullo sopra citato esige interventi
urgentissimi perché è noto come ritardi anche di pochi mesi siano
pregiudizievoli all'armonico sviluppo della personalità dei minori. In
particolare, si sottolinea - a proposito della
scarsissima applicazione della legge sulla adozione speciale, dovuta sopratutto
alle carenze degli uffici giudiziari minorili - che la mancanza di cure
familiari anche della durata di pochi mesi colpisce, spesso irrimediabilmente,
lo sviluppo fisico, psichico, intellettuale, morale e sociale dei bambini
ricoverati in istituti di assistenza anche ottimi, com'è dimostrato dalle
innumerevoli ricerche scientifiche condotte da anni in Italia e all'estero.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione
e composizione dei Tribunali per i minorenni).
L'articolo 2 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1441, è
sostituito dal seguente:
«In ogni città capoluogo di
provincia è istituito il tribunale per i minorenni, composto da
una o più sezioni.
Ciascuna sezione è composta da un magistrato di corte di appello o di tribunale che la
presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, di cui almeno una
donna, scelti fra i cultori di assistenza sociale, pedagogia, psicologia,
neuropsichiatria, che hanno compiuto il trentesimo anno di età.
I tribunali per i minorenni aventi
sede nelle città capoluogo di regione possono essere presieduti da un
magistrato di cassazione».
Art. 2.
(Competenza
territoriale).
L'articolo 3 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404, è sostituito dal seguente:
«Il tribunale per i minorenni ha
giurisdizione su tutto il territorio della provincia in cui è istituito».
Art. 3.
(Ufficio
del pubblico ministero).
Il primo comma
dell'articolo 4
del regio decretolegge 20 luglio 1934, n. 1404, è sostituito dai seguenti:
«Presso i tribunali per i minorenni è istituito un ufficio autonomo del
pubblico ministero con a capo un magistrato avente
grado di sostituto procuratore generale di corte di appello o di sostituto
procuratore della Repubblica.
Gli uffici del pubblico ministero
aventi sede nelle città capoluogo di regione possono essere retti da un
sostituto procuratore generale di cassazione».
Art. 4.
(Giudice
di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di
patronato; sorveglianza).
Il secondo comma dell'art. 7 del
regio decretolegge 20 luglio 1934, n. 1404, è sostituito dai seguenti: «Le
funzioni del giudice tutelare sono svolte dal presidente del tribunale per i
minorenni o da giudici da esso delegati.
L'opposizione ai provvedimenti del
giudice tutelare è proposta al tribunale per i
minorenni con ricorso che deve essere depositato alla cancelleria dello stesso
tribunale entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento».
Dopo il terzo comma dell'articolo 7
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sono
aggiunti i seguenti:
«La sorveglianza del tribunale per i
minorenni è esercitata dal presidente della corte di appello
del distretto.
La sorveglianza sull'ufficio del
pubblico ministero è esercitata dal procuratore generale della Repubblica
presso la corte di appello del distretto».
Art. 5.
(Assegnazione
dei magistrati del tribunale per i minorenni).
L'articolo 1 del regio decreto-legge
20 settembre 1934, n. 1579, modificato dalla legge 12 marzo 1968, n. 181, è
sostituito dal seguente:
«I magistrati addetti o applicati ai
tribunali e alle procure per í minorenni non possono esercitare funzioni
presso altri uffici giudiziari.
I magistrati dei tribunali e delle
procure per i minorenni non possono essere trasferiti
fino a quando non si è provveduto alla loro sostituzione e alla presa di
possesso delle funzioni da parte dei nuovi magistrati».
Art. 6.
(Soppressione
degli uffici del giudice tutelare presso le preture).
Gli uffici del giudice tutelare,
istituiti presso ogni pretura ai sensi dell'articolo 344 del codice civile,
sono soppressi.
Art. 7.
(Organici
dei tribunali e delle province per i minorenni).
Entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, il Governo, sentito il parere del Consiglio
superiore della magistratura, è delegato a stabilire gli organici e dei
tribunali e delle procure per i minorenni.
Gli organici dei singoli tribunali e
procure per i minorenni sono aggiornati in relazione alle
necessità con decreti del Presidente della Repubblica, sentito il parere di cui
al comma precedente.
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