Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
PROPOSTE DI LEGGE
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 1652
D'iniziativa del Deputato FOSCHI
Presentata il 3 luglio
1969
ISTITUZIONE OBBLIGATORIA DEL SERVIZIO SOCIALE DA PARTE DELLE
PROVINCE
La legge 5 giugno 1967, n. 431,
sull'adozione speciale, ha, com'è noto, la finalità di dare una valida e
definitiva famiglia alle migliaia di bambini che sono privi di
assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti
a provvedervi. Tra l'altro la citata legge dispone che il tribunale dei
minorenni impartisca ai genitori dei minori in situazione di parziale
abbandono prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione (art. 314/8 c.c.).
Sia nel caso in cui sono impartite
le prescrizioni, sia nel caso in cui è disposto l'affidamento preadottivo, devono essere stabiliti dal tribunale per i minorenni «periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di
persone esposte o di istituti specializzati» art. 314/8 e 314/20 c.c.).
Tutti questi compiti i tribunali per
i minorenni li affidano ai servizi sociali degli enti pubblici di assistenza, sia nella considerazione che permangono
all'ente pubblico di assistenza le competenze assistenziali fino alla
pronunzia dell'adozione speciale o fino al definitivo reinserimento nel nucleo
familiare d'origine, sia nella constatazione che si tratta in effetti non di un
controllo fiscale sull'adempimento delle prescrizioni o sull'adattamento
reciproco del minore e dei coniugi adottanti, ma di un'azione di sostegno che
deve essere condotta da personale specializzato.
In particolare le funzioni suddette
sono affidate ai servizi sociali delle Province, considerando che ad esse compete per legge l'assistenza dei minori figli di ignoti
o riconosciuti dalla madre, i quali rappresentano o costituiscono la
stragrande maggioranza degli adottabili.
Quanto finora accennato è
sufficiente a evidenziare la necessità che si
disponga permanentemente di un efficiente servizio sociale che non solo si
occupi del reperimento dei minori privi dell'assistenza morale e materiale dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, ma anche sia di ausilio
all'Autorità giudiziaria quando vengono iniziati i procedimenti di
adottabilità.
Specialmente per l'assolvimento di
quest'ultima delicata funzione occorre personale altamente qualificato e
specializzato - quali pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, ecc. - che sappia svolgere serie indagini conoscitive, delle quali il
giudice ha bisogno per ricavare gli elementi che gli permettano di valutare
con esattezza la personalità del minore - considerata tanto sotto il profilo
della condizione che nei rapporti con i genitori - e di decidere in conseguenza.
A riguardo, ci sembra non superfluo
riportare quanto
«1° L'autorità competente
pronunzierà l'adozione solo dopo una appropriata
inchiesta sull'adottante, sul minore e la sua famiglia.
2° L'inchiesta dovrà, nella misura
appropriata a ciascun caso, vertere in particolare sui seguenti elementi:
a)
la personalità, la salute, la situazione e la sistemazione del suo focolare, la
sua attitudine ad educare il minore;
b) le motivazioni che spingono
l'adottante alla adozione;
c) le motivazioni per
cui, nel caso in cui uno solo dei due coniugi richieda l'adozione di un
minore, il coniuge non si associa alla domanda;
d) i reciproci vantaggi del minore e dell'adottante
e la durata del periodo durante il quale il minore è stato affidato alle cure
dell'adottante;
e)
la personalità e la salute del minore e, salvo divieto legale, gli antecedenti
del minore;
f) il parere del minore nei riguardi
dell'adozione proposta;
g)
la religione dell'adottante e la religione dell’adottato, se del caso.
3° Questa inchiesta
dovrà essere affidata ad una persona o ad un organismo riconosciuto dalla legge
o ammesso da una autorità giudiziaria o amministrativa. L'inchiesta dovrà, nella misura del possibile, essere effettuata da
operatori sociali specializzati in questo settore a seguito della loro formazione
e della loro esperienza.
4° Le disposizioni del presente
articolo non infirmano minimamente il potere e l'obbligo che ha la autorità competente di procurarsi tutte le notizie o
prove concernenti o meno l'oggetto dell’inchiesta, che essa ritiene possano
essere utili».
Fin qui sono stati esposti gli
aspetti umani e sociali che riguardano gli oltre duecentosettantamila ricoverati
in istituti di assistenza e le tante altre decine di
migliaia che vivono in situazione di parziale abbandono, nell’interesse dei
quali appare non solo utile ma anche indispensabile l’istituzione obbligatoria
del servizio sociale presso ogni Amministrazione provinciale.
Ma altre considerazioni, e queste
sono di carattere strettamente economico, hanno suggerito e stanno a conforto della presente legge.
Il costo di un assistito è di almeno
lire mille al giorno e cioè cinquemilioniquattrocentosettantacinquemila
per un periodo di quindici anni. (Il costo nei
brefotrofi è in media superiore alle 5.000 lire il giorno per bambino).
E' pertanto sufficiente che un
assistente sociale faccia uscire dall'assistenza un minore ogni anno perchè il
suo stipendio sia ampiamente compensato. E ove, con calcolo prudente, si tenga,
conto che un assistente sociale può favorire in media almeno cinquanta
affidamenti ogni anno, si perviene alla persuasione
che le economie realizzabili dalle Province sarebbero notevoli in breve tempo,
senza considerare poi i rilevanti vantaggi derivanti dal venir meno delle
esigenze di costruire nuovi istituti. (
Ciò premesso, e considerato che gli
studi e le ricerche scientifiche hanno accertato i deleteri effetti che la carenza di cure familiari produce (delinquenza,
prostituzione, asocialità) sulla personalità dei minori ricoverati in istituti
anche ritenuti ottimi, si confida, Onorevoli Colleghi, nella sollecita
approvazione del Parlamento della presente proposta di legge, tanto più che la
sua entrata in vigore non comporta spesa alcuna per le Province e per lo Stato.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo unico.
Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali devono istituire il
servizio sociale mediante l'assunzione di assistenti
sociali, di psicologi, di pedagogisti, di educatori, di neuropsichiatri
infantili e dell'altro personale specializzato per l'assistenza di cui al
R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798 e successive modificazioni.
Alle Amministrazioni provinciali che
hanno provveduto dopo il 1° gennaio 1970 all'assunzione del personale di cui
al comma precedente, il Ministero delle Finanze devolve in esclusiva fino ad un
massimo di lire tremilioni all'anno per ogni persona
assunta, gli utili delle lotterie nazionali, ripartiti in base al personale
assunto, tenuto conto dell'effettiva entrata in servizio.
Le somme non versate sono
accantonate per gli anni seguenti.
Su proposta del Ministro delle
Finanze, il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare entro trenta
giorni dalla sua entrata in vigore, le norme regolamentari della presente
legge.
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