Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
PROPOSTE
DI LEGGE
CAMERA
DEI DEPUTATI
PROPOSTA
DI LEGGE N. 1731
D'iniziativa
del Deputato IANNIELLO
Presentata il 23 luglio 1969
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI E DI PRESTAZIONI MUTUALISTICHE A FAVORE DEI
MINORI AFFIDATI
Onorevoli
Colleghi! - Le ricerche e gli studi
scientifici condotti in Italia e all'estero hanno inequivocabilmente
dimostrato che il bambino per potersi sviluppare in modo normale ha bisogno di
crescere in famiglia e sono noti i deleteri effetti della carenza
di cure familiari e dell'istituzionalizzazione. Per favorire la sistemazione
familiare dei bambini, venne istituito nel
In riferimento alla presente proposta di legge si
rileva che l'affiliazione è concessa solo dopo tre anni di affidamento; che il
periodo di affidamento preadottivo che precede la
pronunzia di adozione speciale è di un anno (prorogabile a due) se i coniugi
adottanti non hanno figli, e di tre (prorogabili a cinque) in presenza di
figli legittimi degli adottanti; inoltre è noto che l'affidamento familiare,
sempre più praticato, è per lo più a tempo indeterminato.
Per quanto concerne la corresponsione degli assegni familiari e delle prestazioni mutualistiche
(la cui utilità sociale non è messa in dubbio da alcuno) esistono disparità
alle quali si ritiene necessario, anzi doveroso, porre rimedio.
Infatti le persone dipendenti da aziende private alle quali
sono stati affidati minori ai sensi di legge, hanno diritto agli assegni
familiari e alle prestazioni mutualistiche in base alle disposizioni
dell'articolo 3 del testo unico sugli assegni familiari (decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).
In base a queste disposizioni i minori affidati ricevono anche
le prestazioni mutualistiche dell'INAM. Gli affidatari, invece, che sono
dipendenti dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti ed organi
equiparati non hanno diritto né agli assegni familiari né alle prestazioni
mutualistiche. Unica, parzialissima eccezione è
costituita dal disposto dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1950, n. 120
(Norme relative all'ordinamento dell'Istituto
assistenza dipendenti enti locali - INADEL) che stabilisce «agli effetti
dell'assistenza sanitaria stabilita con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 31 ottobre 1946, n. 350 sono considerati familiari degli iscritti:
... c) gli esposti regolarmente
affidati».
Si precisa che per «esposto» si intende
(vedasi anche l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798) il
fanciullo abbandonato che sia stato rinvenuto in un luogo qualsiasi. Si tratta
pertanto di qualche rarissimo caso che ha diritto alle prestazioni
dell'INADEL.
E' dunque urgente porre rimedio alle attuali
disparità di trattamento delle persone che hanno in affidamento
minori: anzi è doveroso che lo Stato assicuri a tutti i lavoratori (e
non solo ai dipendenti delle aziende private), che sottraggono i minori dal
circuito assistenziale, le prestazioni mutualistiche e per carichi di famiglia.
Oltretutto queste persone non solo compiono un atto di
solidarietà umana evitando ai minori le deleterie conseguenze della vita in
istituto, ma sollevano la comunità da gravosi impegni economici.
Basti pensare che, calcolando una retta di lire mille
al giorno e considerando che il minore rimanga
ricoverato per quindici anni, l'onere a carico della comunità sarebbe di lire
5.475.000.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo unico.
Agli effetti delle vigenti disposizioni in materia di assegni familiari e di prestazioni mutualistiche, i minori
affidati ai sensi di legge sono equiparati ai figli legittimi.
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