Prospettive assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 839

D'iniziativa dei Deputati MUSSA IVALDI VERCELLI e GUERRINI GIORGIO

Presentata il 16 gennaio 1969

 

 

PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE PER GLI UFFICI TUTELE

 

Onorevoli Colleghi! - Le attribuzioni dei giudici tutelari in materia di soprintendenza delle tutele sono state svolte finora, nella quasi totalità dei casi, solo limitatamente agli aspetti patrimoniali, essendo gli uffici tutele sprovvisti di personale tecnico idoneo ad altre funzioni.

I giudici tutelari sono quindi praticamente im­possibilitati ad avvalersi della norma di cui al secondo comma dell'articolo 344 del codice civile, data la carenza di servizi sociali e la non obbligatorietà degli enti di assistenza di assumere personale di servizio sociale.

D'altra parte, di fondamentale importanza sono le attribuzioni del giudice tutelare: soprintendenza delle tutele anche per quanto concerne l'obbligo del tutore di avere cura della persona del minore (arti­colo 357 del codice civile); affiliazione, provvedimenti urgenti ai sensi dell'articolo 361 del codice civile, ecc.

La legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione spe­ciale ha attribuito al giudice tutelare competenze ampie e delicate per il reperimento dei minori privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Queste attribuzioni esigono che il giudice tute­lare assuma informazioni su tutti i minori ricoverati o assistiti presso le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia (articolo 314/5 del codice civile), allo scopo di reperire i casi da segnalare al tribunale per i minorenni.

Al giudice tutelare, il tribunale per i minorenni può inoltre attribuire i compiti di vigilanza di cui agli articoli 313/8 e 314/20 del codice civile.

E' evidente che tutte le attività sopra elencate non possono essere adeguatamente svolte senza l'ap­porto tecnico di un servizio sociale.

In considerazione delle competenze assistenziali assegnate alle province (ad esempio assistenza ai nati fuori del matrimonio) ed alla esiguità della spesa che la proposta porrebbe a carico di ciascuna am­ministrazione provinciale, si è ritenuto preferibile stabilire che il servizio sociale debba essere fornito da detto ente ai giudici tutelari.

Ciò anche in considerazione della competenza ter­ritoriale della provincia, per cui gli assistenti sociali del compito di fornire il personale di servizio sociale per più giudici tutelari.

Infine, si rileva che le attribuzioni alle province del compito di fornire il personale di servizio sociale ai giudici tutelari è nella linea dei principi di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Articolo unico.

 

Ogni amministrazione provinciale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà met­tere a disposizione dei giudici tutelari almeno due assistenti diplomati dalle scuole di servizio sociale, provvedendo, ove del caso, alla loro assunzione. Tali assistenti sociali dovranno dare ai giudici tutelari la collaborazione tecnica richiesta dalle attri­buzioni ad essi giudici affidate, nell'ambito del terri­torio provinciale, in materia di tutela, curatela, affi­liazione, adozione speciale e per i provvedimenti di cui all'articolo 361 del codice civile.

 

 

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