Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
PROPOSTE DI LEGGE
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 839
D'iniziativa dei Deputati MUSSA IVALDI VERCELLI e GUERRINI GIORGIO
Presentata il 16
gennaio 1969
PERSONALE DI SERVIZIO SOCIALE PER GLI UFFICI TUTELE
Onorevoli
Colleghi! - Le
attribuzioni dei giudici tutelari in materia di soprintendenza delle tutele sono state svolte finora, nella quasi totalità
dei casi, solo limitatamente agli aspetti patrimoniali, essendo gli uffici
tutele sprovvisti di personale tecnico idoneo ad altre funzioni.
I giudici tutelari sono quindi praticamente impossibilitati ad avvalersi della norma di
cui al secondo comma dell'articolo 344 del codice civile, data la carenza di
servizi sociali e la non obbligatorietà degli enti di assistenza di assumere
personale di servizio sociale.
D'altra parte, di fondamentale
importanza sono le attribuzioni del giudice tutelare: soprintendenza
delle tutele anche per quanto concerne l'obbligo del tutore di avere cura della
persona del minore (articolo 357 del codice civile); affiliazione,
provvedimenti urgenti ai sensi dell'articolo 361 del codice civile, ecc.
La legge 5 giugno 1967, n. 431,
sull'adozione speciale ha attribuito al giudice tutelare competenze ampie e
delicate per il reperimento dei minori privi di assistenza
materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Queste attribuzioni esigono che il
giudice tutelare assuma informazioni su tutti i minori ricoverati o assistiti
presso le istituzioni pubbliche o private di protezione o assistenza all'infanzia
(articolo 314/5 del codice civile), allo scopo di reperire
i casi da segnalare al tribunale per i minorenni.
Al giudice tutelare, il tribunale
per i minorenni può inoltre attribuire i compiti di vigilanza di cui agli
articoli 313/8 e 314/20 del codice civile.
E' evidente che tutte le attività
sopra elencate non possono essere adeguatamente svolte senza l'apporto tecnico
di un servizio sociale.
In considerazione delle competenze assistenziali assegnate alle province (ad esempio assistenza
ai nati fuori del matrimonio) ed alla esiguità della spesa che la proposta
porrebbe a carico di ciascuna amministrazione provinciale, si è ritenuto
preferibile stabilire che il servizio sociale debba essere fornito da detto
ente ai giudici tutelari.
Ciò anche in considerazione della
competenza territoriale della provincia, per cui gli
assistenti sociali del compito di fornire il personale di servizio sociale per
più giudici tutelari.
Infine, si rileva che le
attribuzioni alle province del compito di fornire il personale di servizio
sociale ai giudici tutelari è nella linea dei principi
di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo unico.
Ogni amministrazione provinciale,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà mettere a
disposizione dei giudici tutelari almeno due assistenti diplomati dalle scuole
di servizio sociale, provvedendo, ove del caso, alla loro assunzione. Tali
assistenti sociali dovranno dare ai giudici tutelari la collaborazione tecnica
richiesta dalle attribuzioni ad essi giudici
affidate, nell'ambito del territorio provinciale, in materia di tutela,
curatela, affiliazione, adozione speciale e per i provvedimenti di cui
all'articolo 361 del codice civile.
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