Prospettive assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 899

D'iniziativa dei Deputati FOSCHI e BODRATO

Presentata il 24 gennaio 1969

 

 

ESENZIONI IN MATERIA DI ADOZIONI SPECIALI

 

Onorevoli Colleghi! - La legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale di propone, com'è noto, la finalità di dare una famiglia ai bambini in situa­zione di abbandono, mentre l'adozione tradizionale di cui agli articoli 291 e 314 del codice civile ha lo scopo di consentire alla persona che ne è priva di avere uno o più discendenti al fine di trasmettergli il cognome e il patrimonio.

La finalità patrimoniale dell'adozione tradizionale è confermata dal fatto che l'adottando può essere un adulto e che l'articolo 312, n. 3, richiede l'accerta­mento che essa «conviene all'adottando»; la natura privatistica dell'adozione tradizionale è poi eviden­ziata dal fatto che essa può aver luogo solo con il consenso delle parti.

L'adozione speciale è invece un istituto di natura pubblicistica tanto che la procedura per la dichiara­zione dello stato di adottabilità può aver inizio ad istanza del pubblico ministero o delle istituzioni pubbliche e private e di protezione e assistenza all'in­fanzia (articolo 314/4 del codice civile) o in seguito a segnalazione trasmessa dal giudice tutelare (arti­colo 314/5 del codice civile, secondo e terzo comma).

Si rileva inoltre che l'adozione speciale è un isti­tuto con finalità prettamente assistenziali (assistenza intesa in senso moderno) in quanto tende ad inserire nella famiglia e quindi nella società i bambini di età inferiore agli anni otto che, essendo in situazione di abbandono, sarebbero altrimenti costretti a crescere in istituto, con tutte le negative conseguenze rilevate dalle scienze medica, psicologica, pedagogica e socio­logica.

La natura pubblicistica dell'adozione speciale è inoltre messa in rilievo dal fatto che tutto il proce­dimento (dichiarazione dello stato di adottabilità, affidamento preadottivo, pronunzia dell'adozione spe­ciale) ha luogo sempre nel prevalente interesse del minore e anche contro la volontà dei suoi genitori. E' indubitabile che coloro che intendono adottare con adozione speciale compiono un atto di solida­rietà umana e sociale, atto che dovrebbe essere favo­rito dallo Stato che, non dovendo più provvedere al minore in assistenza, viene inoltre a beneficiare di notevoli economie finanziarie. Si pensi che, ad esem­pio, il costo di assistenza di un bambino presso il brefotrofio di Roma è di due milioni e mezzo all'anno. Il legislatore ha sempre, com'era naturale ed anzi doveroso, favorito anche sotto il profilo delle tasse, l'assistenza ai minori. Prova ne è che l'arti­colo 48 della tabella dell'allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, «Nuove norme sulla imposta di bollo» sancisce che sono esenti in modo assoluto dall'imposta del bollo gli «Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i rela­tivi provvedimenti; atti relativi all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice».

La finalità sociale dell'adozione speciale era stata rilevata anche nel corso della discussione parlamen­tare; tanto che il ministro Reale, a nome del Go­verno, aveva accettato (resoconto della seduta dell'11 maggio 1967 del Senato della Repubblica) l'ordine del giorno presentato dal senatore Pace che così si esprimeva: «Il Senato nell'approvare il disegno di legge n. 2027 (...) impegna il Governo a disporre che gli atti previsti nella presente legge per l'adozione speciale siano esenti da tasse di bollo e di registro».

Ciò nonostante non solo gli atti sono gravati da tasse di bollo e di registro, ma altre spese sono adde­bitate agli adottanti come si rileva nella lettera inviata dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, ufficio IV (protocollo n. 4/876/61) in data 23 aprile 1968 al pre­sidente della corte d'appello di Bologna che si ripro­duce:

«Oggetto: Trattamento tributario e regime delle spese nei procedimenti per l'adozione speciale. Legge 5 giugno 1967, n. 431.

In riferimento al foglio sopra richiamato, questo Ministero, in aderenza alle esigenze di ordine giu­ridico e morale che hanno determinato le nuove norme sull'istituto dell'adozione, esprime l'avviso che tutti gli atti anteriori e successivi alla dichiarazione dello stato di adottabilità o di adozione speciale promossi dal pubblico ministero debbano essere esenti da bollo ai sensi dell'articolo 49 della tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giu­gno 1953, n. 492, e che le relative spese in analogia con quanto dispone l'articolo 436 della tariffa in materia civile per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico ministero, deb­bano, invece, essere prenotate a debito nel campione civile della cancelleria del tribunale per i minorenni.

Identica soluzione ritiene che possa essere sug­gerita nell'ipotesi in cui il procedimento sia iniziato d'ufficio dal tribunale per i minorenni, e ciò mediante l'applicazione analogica del suddetto articolo 436 della tariffa civile, per quanto riguarda le spese, e, attra­verso l'interpretazione estensiva del citato articolo 49 della tabella allegato B, per quanto concerne l'im­posta di bollo.

Nel caso, poi, di istanza proposta dalle pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia, poiché le medesime sono generalmente parificate, nei rapporti tributari, alle amministrazioni dello Stato, esprime il parere che nei loro confronti possano essere applicate le norme sul gratuito patro­cinio e, segnatamente, quello di cui all'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Nell'ipotesi, infine, di procedura promossa ad istanza di un privato interessato, sembra indubita­bile a questo Ministero che gli atti del relativo pro­cedimento siano soggetti alla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 43 della tariffa allegato A al decreto n. 492 del 1953 e che tutte le spese occorrenti siano a carico dell'istante medesimo.

La stessa disciplina dovrebbe ovviamente valere anche per il giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità o per la revoca di esso, ove detto giudizio fosse promosso dai genitori, dai parenti del minore tenuti agli alimenti o dal tutore, a meno che essi non si trovino nelle condizioni pre­viste dalla legge per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nel qual caso le imposte, diritti, contributi saranno iscritti nel menzionato registro del campione civile del tribunale per i minorenni.

Circa la pubblicazione su uno o più giornali degli avvisi di ricerca dei genitori o parenti irreperibili dei minori in situazione di abbandono, disposta dal tribunale per i minorenni, si ritiene che le relative spese debbano essere anticipate dall'erario e anno­tate a debito, come debbano essere anticipate e annotate le sole spese di viaggio e le altre effettiva­mente sostenute dai consulenti tecnici eventualmente incaricati di eseguire gli accertamenti previsti dall'articolo 314/6 della legge in oggetto (articolo 11, n. 3, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3282). Per quanto concerne, poi, la possibilità di am­mettere il privato al beneficio del gratuito patrocinio per le dichiarazioni dello stato di adottabilità o di adozione speciale, il Ministero delle finanze, in "con­siderazione che, presupposto necessario all'adozione, imposto dalla legge, è l'elevato stato di benessere economico dell'adottante", ha ritenuto di non dover modificare, in senso esonerativo, l'attuale trattamento tributario vigente in materia, "tenuto conto, altresì, che la lieve entità dell'imposta di bollo gravante sugli atti della specie non comporta alcun rilevante aggra­vio di spese a carico di coloro che intendono adot­tare minori".

Infine, in ordine al quesito se con riferimento all'articolo 46, disposizione atti del codice civile, siano esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti nella materia disciplinata dagli articoli 330 e 340 del codice civile, questo Ministero ritiene di dover esprimere avviso contrario, in quanto l'esenzione prevista dal suddetto articolo 46, ribadita, quanto alle imposte di bollo, dall'articolo 48 della tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repub­blica 25 giugno 1953, n. 492, concerne soltanto gli atti della procedura della tutela e quelli relativi all'assi­stenza e alla affiliazione dei minori.

Si fa comunque riserva di ulteriori comunica­zioni.

Pel Ministro F.to: Novelli».

 

A parte ogni altra considerazione, si rileva che è del tutto inesatto quanto asserisce il Ministero delle finanze e cioè che «presupposto necessario alla adozione (speciale), imposto dalla legge, è l'elevato stato di benessere economico dell'adottante» in quanto l'articolo 314/2 richiede innanzitutto che i coniugi siano «fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire» e poi (solamente e giustamente) che siano «in grado di mantenere i minori che inten­dono adottare». Tanto che, ad esempio, nell'esame comparativo di più domande di adozione speciale per lo stesso minore (articolo 314/20 del codice civile), il tribunale per i minorenni deve tener conto del prevalente interesse del minore e non della migliore situazione economica dei coniugi richiedenti.

Infine si osserva che stante la prassi attuale, instaurata dalla circolare sopra riportata, il tribu­nale deve calcolare un «prezzo» per ogni minore da dare in affidamento preadottivo.

Detto «prezzo» è variabile da minore a minore ed è molto elevato per i minori con genitori irrepe­ribili, per le spese di ricerca tramite pubblicazioni sui giornali. Detto «prezzo » diventa poi molto gra­voso nei casi di adozione speciale da parte della stessa famiglia di fratelli (anche tre o quattro), figli di genitori irreperibili.

L'esenzione risponde inoltre alla necessità di eliminare il non indifferente lavoro delle cancellerie per le innumerevoli registrazioni dovute sia per le tasse di bollo e registro e per l'incasso dei diritti di cancelleria.

Circa il deposito per spese di cancelleria si rileva che i sottoelencati tribunali per i minorenni richie­dono quanto segue:

Milano, lire 1.000;

Trieste, lire 6.000;

Roma, lire 5.015 più 5 fogli di carta bollata;

Perugia, lire 7.000 più 1 foglio di carta bollata;

Torino, lire 9.960;

Cagliari, lire 11.000 più 5 fogli di carta bollata;

Caltanissetta, lire 17.000.

Si confida nella rapida approvazione della pro­posta per evitare il protrarsi dello «scandalo» dello Stato che stabilisce il «prezzo» di ciascun bambino adottato con adozione speciale.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Articolo unico.

 

Gli atti relativi alla dichiarazione di adottabilità, all'affidamento preadottivo, all'adozione speciale di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, ivi compresi le istanze di revoca, le opposizioni ed i ricorsi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro, dai diritti di cancelleria e, se presentati senza l'assistenza di un legale, al versamento alla cassa di previdenza e assi­stenza per avvocati e procuratori.

Le spese per pubblicazioni di decreti sui giornali, per notifiche con lettera raccomandata, per perizie e trasferte e le altre spese relative agli atti di adozione speciale sono a carico dell'erario.

 

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