Prospettive
assistenziali, n. 7, luglio-settembre 1969
PROPOSTE DI LEGGE
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 899
D'iniziativa dei Deputati FOSCHI e BODRATO
Presentata il 24
gennaio 1969
ESENZIONI IN MATERIA DI ADOZIONI SPECIALI
Onorevoli
Colleghi! - La
legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale di propone,
com'è noto, la finalità di dare una famiglia ai bambini in situazione di
abbandono, mentre l'adozione tradizionale di cui agli articoli 291 e 314 del
codice civile ha lo scopo di consentire alla persona che ne è priva di avere
uno o più discendenti al fine di trasmettergli il cognome e il patrimonio.
La finalità patrimoniale
dell'adozione tradizionale è confermata dal fatto che l'adottando può essere un
adulto e che l'articolo 312, n. 3, richiede l'accertamento che essa «conviene
all'adottando»; la natura privatistica dell'adozione
tradizionale è poi evidenziata dal fatto che essa può aver
luogo solo con il consenso delle parti.
L'adozione speciale è invece un
istituto di natura pubblicistica tanto che la procedura per la dichiarazione dello
stato di adottabilità può aver inizio ad istanza del
pubblico ministero o delle istituzioni pubbliche e private e di protezione e
assistenza all'infanzia (articolo 314/4 del codice civile) o in seguito a
segnalazione trasmessa dal giudice tutelare (articolo 314/5 del codice civile,
secondo e terzo comma).
Si rileva inoltre che l'adozione
speciale è un istituto con finalità prettamente assistenziali
(assistenza intesa in senso moderno) in quanto tende ad inserire nella famiglia
e quindi nella società i bambini di età inferiore agli anni otto che, essendo
in situazione di abbandono, sarebbero altrimenti costretti a crescere in
istituto, con tutte le negative conseguenze rilevate dalle scienze medica,
psicologica, pedagogica e sociologica.
La natura pubblicistica
dell'adozione speciale è inoltre messa in rilievo dal
fatto che tutto il procedimento (dichiarazione dello stato di adottabilità,
affidamento preadottivo, pronunzia dell'adozione speciale) ha luogo sempre nel
prevalente interesse del minore e anche contro la volontà dei suoi genitori. E'
indubitabile che coloro che intendono adottare con
adozione speciale compiono un atto di solidarietà umana e sociale, atto che
dovrebbe essere favorito dallo Stato che, non dovendo più provvedere al minore
in assistenza, viene inoltre a beneficiare di notevoli economie finanziarie. Si
pensi che, ad esempio, il costo di assistenza di un
bambino presso il brefotrofio di Roma è di due milioni e mezzo all'anno. Il
legislatore ha sempre, com'era naturale ed anzi doveroso, favorito anche sotto
il profilo delle tasse, l'assistenza ai minori. Prova ne è
che l'articolo 48 della tabella dell'allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n.
492, «Nuove norme sulla imposta di bollo» sancisce che
sono esenti in modo assoluto dall'imposta del bollo gli «Atti della procedura
della tutela dei minori e degli interdetti compresi l'inventario, i conti
annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione
ed i relativi provvedimenti; atti relativi all'assistenza ed alla affiliazione
dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice».
La finalità sociale dell'adozione
speciale era stata rilevata anche nel corso della discussione parlamentare;
tanto che il ministro Reale, a nome del Governo, aveva
accettato (resoconto della seduta dell'11 maggio 1967 del Senato della
Repubblica) l'ordine del giorno presentato dal senatore Pace che così si
esprimeva: «Il Senato nell'approvare il disegno di legge n. 2027 (...) impegna
il Governo a disporre che gli atti previsti nella presente legge per l'adozione
speciale siano esenti da tasse di bollo e di registro».
Ciò nonostante non solo gli atti
sono gravati da tasse di bollo e di registro, ma altre
spese sono addebitate agli adottanti come si rileva nella lettera inviata dal
Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili e delle
libere professioni, ufficio IV (protocollo n. 4/876/61) in data 23 aprile 1968
al presidente della corte d'appello di Bologna che si riproduce:
«Oggetto: Trattamento tributario e regime delle spese nei procedimenti per
l'adozione speciale. Legge 5 giugno 1967, n. 431.
In riferimento al foglio sopra
richiamato, questo Ministero, in aderenza alle esigenze di ordine giuridico e
morale che hanno determinato le nuove norme sull'istituto dell'adozione,
esprime l'avviso che tutti gli atti anteriori e successivi alla dichiarazione
dello stato di adottabilità o di adozione speciale promossi dal pubblico
ministero debbano essere esenti da bollo ai sensi dell'articolo 49 della
tabella allegato B, al decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e che le relative spese in
analogia con quanto dispone l'articolo 436 della tariffa in materia civile per
i procedimenti di interdizione e di inabilitazione promossi dal pubblico
ministero, debbano, invece, essere prenotate a debito nel campione civile
della cancelleria del tribunale per i minorenni.
Identica soluzione ritiene che possa
essere suggerita nell'ipotesi in cui il procedimento sia iniziato d'ufficio dal
tribunale per i minorenni, e ciò mediante l'applicazione
analogica del suddetto articolo 436 della tariffa civile, per quanto
riguarda le spese, e, attraverso l'interpretazione estensiva del citato
articolo 49 della tabella allegato B,
per quanto concerne l'imposta di bollo.
Nel caso, poi, di istanza
proposta dalle pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per
l'infanzia, poiché le medesime sono generalmente parificate, nei rapporti
tributari, alle amministrazioni dello Stato, esprime il parere che nei loro
confronti possano essere applicate le norme sul gratuito patrocinio e,
segnatamente, quello di cui all'articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3282.
Nell'ipotesi, infine, di procedura
promossa ad istanza di un privato interessato, sembra
indubitabile a questo Ministero che gli atti del relativo procedimento siano
soggetti alla imposta di bollo ai sensi dell'articolo 43 della tariffa allegato
A al decreto n. 492 del 1953 e che
tutte le spese occorrenti siano a carico dell'istante medesimo.
La stessa disciplina dovrebbe
ovviamente valere anche per il giudizio di opposizione
alla dichiarazione dello stato di adottabilità o per la revoca di esso, ove
detto giudizio fosse promosso dai genitori, dai parenti del minore tenuti agli
alimenti o dal tutore, a meno che essi non si trovino nelle condizioni previste
dalla legge per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nel qual
caso le imposte, diritti, contributi saranno iscritti nel menzionato registro
del campione civile del tribunale per i minorenni.
Circa la pubblicazione su uno o più
giornali degli avvisi di ricerca dei genitori o parenti irreperibili dei minori
in situazione di abbandono, disposta dal tribunale per
i minorenni, si ritiene che le relative spese debbano essere anticipate
dall'erario e annotate a debito, come debbano essere anticipate e annotate le
sole spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti
tecnici eventualmente incaricati di eseguire gli accertamenti previsti
dall'articolo 314/6 della legge in oggetto (articolo 11, n. 3, del regio
decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3282). Per quanto concerne, poi, la
possibilità di ammettere il privato al beneficio del
gratuito patrocinio per le dichiarazioni dello stato di adottabilità o di
adozione speciale, il Ministero delle finanze, in "considerazione che,
presupposto necessario all'adozione, imposto dalla legge, è l'elevato stato di
benessere economico dell'adottante", ha ritenuto di non dover modificare,
in senso esonerativo, l'attuale trattamento
tributario vigente in materia, "tenuto conto, altresì, che la lieve entità
dell'imposta di bollo gravante sugli atti della specie non comporta alcun
rilevante aggravio di spese a carico di coloro che intendono adottare
minori".
Infine, in ordine
al quesito se con riferimento all'articolo 46, disposizione atti del
codice civile, siano esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti nella
materia disciplinata dagli articoli 330 e 340 del codice civile, questo
Ministero ritiene di dover esprimere avviso contrario, in quanto l'esenzione
prevista dal suddetto articolo 46, ribadita, quanto alle imposte di bollo,
dall'articolo 48 della tabella allegato B, al decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concerne soltanto gli atti della procedura
della tutela e quelli relativi all'assistenza e alla affiliazione dei minori.
Si fa comunque
riserva di ulteriori comunicazioni.
Pel Ministro F.to: Novelli».
A parte ogni altra considerazione,
si rileva che è del tutto inesatto quanto asserisce il Ministero delle finanze
e cioè che «presupposto necessario alla adozione
(speciale), imposto dalla legge, è l'elevato stato di benessere economico
dell'adottante» in quanto l'articolo 314/2 richiede innanzitutto che i coniugi
siano «fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire» e poi (solamente e
giustamente) che siano «in grado di mantenere i minori che intendono
adottare». Tanto che, ad esempio, nell'esame comparativo di più domande di adozione speciale per lo stesso minore (articolo 314/20
del codice civile), il tribunale per i minorenni deve tener conto del
prevalente interesse del minore e non della migliore situazione economica dei
coniugi richiedenti.
Infine si osserva che stante la
prassi attuale, instaurata dalla circolare sopra riportata, il tribunale deve
calcolare un «prezzo» per ogni minore da dare in affidamento preadottivo.
Detto «prezzo» è variabile da minore
a minore ed è molto elevato per i minori con genitori irreperibili, per le
spese di ricerca tramite pubblicazioni sui giornali. Detto «prezzo » diventa
poi molto gravoso nei casi di adozione speciale da
parte della stessa famiglia di fratelli (anche tre o quattro), figli di
genitori irreperibili.
L'esenzione risponde
inoltre alla necessità di eliminare il non indifferente lavoro delle
cancellerie per le innumerevoli registrazioni dovute sia per le tasse di
bollo e registro e per l'incasso dei diritti di cancelleria.
Circa il deposito per spese di
cancelleria si rileva che i sottoelencati tribunali
per i minorenni richiedono quanto segue:
Milano, lire 1.000;
Trieste, lire 6.000;
Roma, lire 5.015 più 5 fogli di carta bollata;
Perugia, lire 7.000 più 1 foglio di carta bollata;
Torino, lire 9.960;
Cagliari, lire 11.000 più 5 fogli di carta bollata;
Caltanissetta, lire 17.000.
Si confida nella rapida approvazione
della proposta per evitare il protrarsi dello «scandalo» dello Stato che
stabilisce il «prezzo» di ciascun bambino adottato con adozione speciale.
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo unico.
Gli atti relativi
alla dichiarazione di adottabilità, all'affidamento preadottivo,
all'adozione speciale di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, ivi compresi le
istanze di revoca, le opposizioni ed i ricorsi, sono esenti dalle tasse di
bollo e di registro, dai diritti di cancelleria e, se presentati senza
l'assistenza di un legale, al versamento alla cassa di previdenza e assistenza
per avvocati e procuratori.
Le spese per pubblicazioni di
decreti sui giornali, per notifiche con lettera raccomandata, per perizie e
trasferte e le altre spese relative agli atti di
adozione speciale sono a carico dell'erario.
www.fondazionepromozionesociale.it