Prospettive
assistenziali, n. 8-9, ottobre 1969-marzo 1970
NOTIZIE
RELAZIONE SUL SEMINARIO DI STUDI DUE
ANNI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE: PROBLEMI
INTERPRETATIVI, SOCIO-ASSISTENZIALI E ORGANIZZATIVI. (Torino, 25,
26 e 27 settembre 1969).
Proseguendo nella sua attività
promozionale, iniziatasi con il Convegno «Interpretazione e applicazione della
legge sull'adozione speciale» (Ivrea, 22-23 settembre 1967),
Il Presidente della Giunta
Provinciale di Torino avv. Gianni Oberto, aprendo i lavori ha rilevato che il
convegno è stato indetto sotto il segno della verifica di un atto legislativo
che in questi ultimi anni ha avuto singolare risonanza: la legge 5 giugno 1967
n. 431 è infatti uno di quei pochi atti del Parlamento
che hanno occupato un posto di alto rilievo non solo nei numerosi convegni
specializzati svoltisi, ma anche sulle pagine di giornali e di riviste a larga
diffusione. Ha aggiunto che i mezzi di informazione -
stampa, radio e televisione - hanno avuto il merito indubbio di aver alimentato
intorno al problema dei bambini soli e dell'adozione l'interesse di ambienti
sempre più vasti, mettendo altresì in rilievo le profonde carenze del sistema
assistenziale italiano e le estreme difficoltà organizzative degli uffici
giudiziari minorili.
I lavori del
seminario di studi, al quale hanno partecipato oltre duecento persone fra
magistrati, operatori e assistenti sociali e amministratori pubblici,
si sono articolati in tre gruppi di lavoro.
Il primo gruppo si è occupato dei
problemi interpretativi della legge e dei rapporti fra adozione speciale e
adozione tradizionale; il secondo gruppo ha trattato gli aspetti socio-assistenziali
(reperimento dei bambini soli, loro segnalazione ai tribunali per i minorenni,
selezione e preparazione degli aspiranti adottanti, azione diretta a dare a
ciascun bambino la famiglia adottiva più idonea sotto il profilo educativo,
adozione o affidamento familiare a scopo educativo dei bambini grandicelli o handicappati) ; il
terzo gruppo si è occupato dei problemi organizzativi, con particolare riferimento
agli uffici del giudice tutelare, ai tribunali e alle procure per i minorenni
e relative cancellerie e segreterie e all'organizzazione dei servizi sociali e
delle attività di vigilanza sugli enti pubblici e privati di assistenza
all'infanzia.
I partecipanti hanno concordato di
inviare ai competenti organi del Governo e del Parlamento una delegazione al
fine di illustrare i documenti conclusivi e di richiedere un sollecito esame
delle conclusioni emerse, di modo che siano eliminate le gravissime carenze degli uffici giudiziari minorili (uffici del
giudice tutelare, tribunali e procure per i minorenni), dei servizi sociali
degli enti di assistenza (spesso inesistenti o gravemente insufficienti) e degli
organi incaricati della vigilanza (per lo più non esercitata) sugli istituti
pubblici e privati di assistenza.
Sintesi delle
conclusioni dei tre gruppi
1° gruppo
I problemi interpretativi della
legge sull'adozione speciale, sono stati ampiamente e proficuamente
dibattuti.
Non sono state redatte delle
conclusioni in quanto ciò avrebbe violato il principio
fondamentale della libertà interpretativa di ogni singolo giudice.
E' stato invece rilevato che
nonostante i due istituti giuridici sull'adozione tradizionale (che consente di
dare discendenti, alle persone che ne sono prive) e dell'adozione speciale (che
ha la finalità di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi) differiscano
profondamente nelle loro finalità, nei loro presupposti e nelle loro
conseguenze umane, sociali e giuridiche, da qualche parte si continuino ad avviare
minori degli anni otto privi di assistenza materiale e
morale da parte dei genitori e perciò adottabili con adozione speciale, verso
le adozioni tradizionali, spesso anche affidando i bambini a persone molto
anziane e inidonee sul piano educativo.
E' stato rilevato che:
- una riforma legislativa in materia
di adozione appare opportuna nell'interesse dei
minori, ma che ad essa si dovrà procedere con la massima cautela in sede
politica, perchè dovranno essere superati i tentativi, da qualsiasi parte
vengano, di ripristinare la vecchia normativa o quanto meno di annullare i principi
della legge 5 giugno 1967 n. 431;
- che le modifiche della legge
sull'adozione speciale devono adeguarsi alle norme
della Convenzione europea sull'adozione dei minori, redatta dal Consiglio
d'Europa e firmata il 24 aprile 1967 dalla Danimarca, Francia, Germania
Occidentale, Inghilterra, Lussemburgo, Malta, Norvegia e Svezia e di cui si
attende da parte del nostro Governo la presentazione al Parlamento italiano del
disegno di legge che ne autorizzi la ratifica.
Il secondo gruppo ha insistito
sull'opportunità di non dare eccessiva preminenza al «vincolo di sangue». La
filiazione naturale dà solo un diritto di priorità e non un, diritto
assoluto.
L'azione nei confronti della
famiglia d'origine (legittima o naturale) deve tendere a favorire una
decisione libera e consapevole.
E' estremamente
importante che l'operatore sociale sia il più maturo possibile e agisca
nell'ambito di una équipe.
Nella considerazione che la sua
personalità è fortemente implicata in questo lavoro
l'unica verifica possibile si realizza attraverso il controllo dell'équipe.
L'équipe
deve essere interprofessionale, non a struttura gerarchica, con la possibilità
di partecipazione di operatori qualificati e di
consulenti esterni.
Si è ravvisata la necessità di un
intervento più efficace da parte degli organi giudiziari e degli enti
competenti per il reperimento dei minori da segnalare.
La selezione dei coniugi aspiranti
adottanti non può essere disgiunta dalla preparazione delle famiglie aspiranti
all'adozione. Tale lavoro deve essere svolto da una équipe
interprofessionale, composta cioè da assistenti sociali,
psicologi, neuropsichiatri infantili, educatori,
pedagogisti, ecc.
La stessa équipe
dovrebbe esprimere un giudizio sulla idoneità o
eventuale inidoneità delle famiglie, dimodoché il Tribunale
possa disporre di elementi per l'accoglimento o l'esclusione della domanda.
Il reperimento delle famiglie
adottive e affidatarie deve avvenire attraverso la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica e dev'essere centrato
prevalentemente su una visione realistica della
situazione (adozione di bambini grandicelli o
difficili da sistemare).
L'esperienza di questi due anni ha
dimostrato che là dove esistono dei servizi efficienti si è
giunti ad una maturazione delle famiglie, le quali malgrado il desiderio
originario di adozione di un bambino piccolo si sono successivamente
orientate verso un bambino più difficile o con problemi.
La preparazione di una famiglia a
cui verrà affidato un bambino piccolo tocca problemi
di carattere psicopedagogico
più generali, mentre per l'affidamento di un bambino più grandicello
o handicappato il problema della preparazione è più complesso.
Il principio orientativo
dell'abbinamento è centrato nella reciproca accettazione tra famiglia
e bambino.
Particolare attenzione deve essere
posta nel preparare il bambino all'incontro e all'ingresso
nella futura famiglia.
Nel massimo conto ai fini
dell'abbinamento deve essere tenuto il vissuto del bambino. Il momento
dell'incontro del bambino con la famiglia deve essere
controllato e diretto dall'operatore sociale che conosce bene il bambino.
Per i bambini difficili da
sistemare, subordinatamente all'adozione speciale, potranno essere prese in
esame soluzioni di affidamenti affettivi,
affiliazioni, adozioni tradizionali.
La vigilanza del Tribunale durante
il periodo dell'affidamento preadottivo si ritiene
opportuno che venga effettuata con l'intervento dei
servizi sociali che già sono intervenuti nella fase della preparazione e
dell'abbinamento. Particolare attenzione deve essere posta nel seguire le
famiglie che hanno accolto bambini grandicelli o con
problemi, orientando le famiglie ad usufruire delle risorse locali.
Specialmente per i bambini difficili da sistemare è
importante che gli Enti si incontrino nell'ambito del Tribunale per i minorenni
per realizzare gli abbinamenti e qualora questo non si verifichi nell'ambito
del Distretto vi sia possibilità di scambio nell'ambito nazionale tra enti ed
altri Distretti.
Si sottolinea
la necessità che particolare cura venga posta dagli operatori sociali nel seguire
i bambini in affidamento provvisorio
(art. 314/16) e per quanto riguarda le prescrizioni alla famiglia di origine
(art. 314/8).
Adozione vuol dire dare una famiglia
ad un bambino che ne è privo e non un bambino ad una
famiglia senza figli.
Il genitore adottivo viene a porsi
nella stessa condizione del genitore naturale, con gli stessi doveri, le stesse responsabilità, la stessa presa di coscienza che ogni
genitore deve avere in tutto l'arco di sviluppo della famiglia con un reciproco
dare ed avere.
Questo nuovo modo di concepire la paternità e la maternità non più fondate sull'atto
generativo può portare un arricchimento di valori per tutta la società.
Non è da dimenticare che per i
cattolici l'esortazione del Concilio Ecumenico Vaticano
II, «Infantes derelictos in
filios adoptare» deve
rappresentare un impegno morale.
Si pone in risalto il fatto che
parecchie Province sono prive di un Servizio Sociale, per cui
non sono in grado di far fronte ai problemi posti dalla legge 431.
Si auspica pertanto l'approvazione
della proposta di legge 1652, che prevede l'istituzione obbligatoria
del servizio sociale da parte di tutte le Province, con contributo a carico
dello Stato.
Il gruppo ha rilevato l'opportunità di organizzare altri convegni sull'adozione, soprattutto
nell'Italia meridionale e insulare.
La discussione del 3° gruppo non si
è limitata ad una pura e semplice elencazione delle insufficienze dei mezzi
necessari per l'applicazione della legge
sull'adozione speciale. Ha invece articolato il discorso su due linee e cioè: da una parte su ciò che nell'attuale momento si può
fare con un impegno ed una sensibilità maggiore di tutti coloro che sono
chiamati ad operare nell'ambito dell'applicazione della legge; dall'altra
parte sull'adeguamento, da farsi con immediata scadenza, delle strutture sia
giudiziarie che assistenziali.
Il gruppo ha esaminato le due linee
programmatiche di cui sopra non soltanto nella visione dell'applicazione della
legge sull'adozione speciale, ma con riferimento continuo e costante alle
prospettive future sul più vasto problema globale e
generale della tutela dei diritti del minore, quali emergono dalle esigenze
della giustizia minorile, dell'assistenza sociale e dal diritto di famiglia.
Il gruppo è stato unanime nel
riconoscere che tali esigenze si concretizzano nel riconoscimento e nel
rispetto dell'unità e dell'unicità della persona.
Situazione attuale
a) Giustizia minorile
Il gruppo, nonostante siano passati
due anni dall'entrata in vigore della legge sulla adozione
speciale, nonostante che í compiti attribuiti alla giustizia minorile siano
gravosi, complessi e di grande rilevanza umana e sociale, nonostante che
l'opinione pubblica abbia acquisito una sempre maggiore coscienza su questi
problemi, ha dolorosamente constatato una assoluta inerzia e insensibilità
degli organi responsabili, ivi compresi i capi degli organi giudiziari, del
Consiglio superiore della Magistratura e dello stesso Ministero di Grazia e
Giustizia.
Tale situazione si rileva in
numerose e concomitanti cause:
1°) una è quella ancora esistente del Magistrato Minorile assorbito dall'attività della
Magistratura ordinaria che finisce per snaturare la sua stessa funzione e la
sua stessa mentalità;
2°) l'altra è di non comprendere che
i bisogni degli utenti in questo settore hanno sempre un carattere di assoluta urgenza, superiore a quello che possono avere
coloro che sono interessati negli altri affari giudiziari;
3°) l'altra ancora è quella,
purtroppo generalizzata, per cui non viene avvertita
la necessità che il Giudice minorile abbia una particolare mentalità,
preparazione e funzione.
Il gruppo, facendo riferimento alle
esperienze vissute nei due anni di applicazione di
questa legge, ha affermato come prima esigenza che il ruolo del Giudice
minorile, diretto alla tutela della persona si differenzi nettamente da quello
del Giudice non minorile. Il ruolo del Giudice minorile deve
infatti essere soprattutto dinamico e attivo nella comunità in cui
opera, inspirandosi e facendo riferimento continuamente ai principi
informatori della legge 431/67 e cioè sull'interesse preminente dei minori. Il
Giudice minorile deve cioè assumere sostanzialmente
un ruolo dinamico di iniziative e non un ruolo passivo in quanto è chiamato a
ricercare minori in stato di abbandono ed a creare egli stesso dei rapporti,
come ad esempio quando affida un minore ad una famiglia.
Quanto sopra detto richiede però necessariamente non solo una preparazione
tecnico-giuridica, ma anche un approfondimento delle scienze umane e sociali,
nonché una conoscenza dell'ambiente in cui vive e della realtà storica in cui
opera.
La ristrutturazione degli uffici
giudiziari minorili (Tribunali e Procure per i
minorenni e Uffici del Giudice tutelare), in base ai princi
pi su esposti, dovrà quindi:
1°) essere immediata, senza
attendere la riforma dell'ordinamento giuridico;
2°) basarsi sulla
scelta e formazione del Magistrato minorile nel senso sopraddetto;
3°) consentire al
Giudice minorile di svolgere un'attività in un ambito territoriale più limitato
di quello attuale e più adeguato, in guisa tale da avere un rapporto più vicino e immediato con
gli utenti e con gli enti assistenziali;
4°) consentire l'unicità degli
interventi degli uffici giudiziari minorili, fatto che richiede che la funzione
del Giudice tutelare sia concentrata nei maggiori centri;
5°) esonerare
dalle altre funzioni giudiziarie tutti i Magistrati minorili, ivi compresi i
Giudici tutelari;
6°) snellire la procedura procedendo
anche all'eventuale modificazione della composizione
del Tribunale per i minorenni;
7°) rivedere i criteri di scelta dei titoli per
essere ammessi a Giudice onorario nonché ammettere a tale incarico anche gli
assistenti sociali;
8°) adeguare gli organici dei
cancellieri e dei segretari che dovranno essere selezionati tenendo conto delle
capacità attitudinali di ognuno e integrandoli con il personale necessario, e
modernizzare e razionalizzare le attrezzature delle cancellerie e delle
segreterie;
9°) dare finalmente applicazione
alla legge del 1934 che prevede che il Tribunale minorile abbia locali
propri. Essi devono inoltre essere adeguati alla nuova funzione, la quale
comporta rapporti particolarmente delicati e qualificati.
b) Situazione degli
enti assistenziali
L'applicazione della legge
sull'adozione speciale ha messo in risalto le lacune della situazione
assistenziale italiana se non addirittura la sua negatività, facendo rilevare i
profondi contrasti che esistono nel territorio nazionale da zona a zona e a volte
addirittura nella stessa regione.
Tali lacune consistono soprattutto:
1°) nella
suddivisione secondo astratte categorie giuridiche dei soggetti utenti dei servizi;
2°) nella mancanza di unitarietà degli interventi e nella mancata
finalizzazione degli stessi all'inserimento sociale dei soggetti;
3°) nella insufficienza
qualitativa e quantitativa dei servizi assistenziali.
La constatazione di tali lacune
porta alla considerazione della necessità di una riforma radicale dell'assistenza.
A tale proposito il gruppo afferma
la necessità:
1°) che venga
attuato il diritto all'assistenza per tutti i cittadini;
2°) che l'assistenza sia fondata sul
presupposto del bisogno e non sulla appartenenza
della categoria;
3°) che gli interventi nei confronti
dei soggetti siano unitari anche sotto il profilo amministrativo;
4°) che tutti gli interventi
operativi siano affidati alle comunità locali;
5°) che sia accentuato il carattere
preventivo degli interventi assistenziali;
6°) che nel settore assistenziale operino a parità di livello tutti gli esperti
delle discipline umane e sociali.
Il gruppo, pur dando atto che la
legge sull'adozione speciale, con la sua forza anticipatrice e innovatrice, ha
spinto in alcuni casi certi enti assistenziali,
soprattutto quelli che maggiormente hanno mantenuta e creato contatti con le
comunità locali, a migliorare i servizi alle esigenze relative all'applicazione
della legge sull'adozione speciale, rileva che la sola soluzione adeguata è
quella della riforma globale dell'assistenza.
Soluzioni immediate
Nell'attesa delle riforme sopra indicate il gruppo rileva la necessità delle seguenti iniziative
urgenti:
1°) sollecita presentazione ed
approvazione di un disegno di legge che stabilisca le piante organiche dei
tribunali e delle procure per i minorenni, riguardante sia i magistrati sia i
cancellieri che il personale ausiliario, stabilendo
in via definitiva l'autonomia degli organi giudiziari sopra indicati;
2°) assegnazione,
almeno nelle città capoluoghi di provincia, di giudici tutelari con funzioni
a tempo pieno.
Si sottolinea che ciò è possibile con un semplice
provvedimento dei singoli capi degli uffici giudiziari;
3°) effettuazione da parte dei
giudici tutelari di una costante vigilanza nei confronti di tutti i minori in
tutela e in particolare di quelli affidati agli istituti pubblici e privati di assistenza;
4°) potenziamento e qualificazione
da parte dei vari enti di assistenza dei loro servizi
sociali (assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri
infantili, pedagogisti, educatori, ecc.) ;
5°) assunzione con provvedimento amministrativo o
legislativo del personale di servizio sociale da parte delle Province che non
ne sono ancora dotate o ne sono insufficientemente fornite;
6°) attuazione di una vigilanza
qualificata e costante degli istituti di assistenza
all'infanzia da parte delle Prefetture e dell'ONMI;
7°) decentramento, il maggiore
possibile, delle sedi dei servizi sociali, ivi
compresi gli uffici distrettuali di servizio sociale del tribunale per i minorenni;
8°) attuazione di una stretta
collaborazione tra gli uffici giudiziari minorili e gli enti di assistenza sia per una vera applicazione della legge
sull'adozione speciale, sia per il reperimento e segnalazione dei minori
adottabili, sia per la selezione e preparazione dei coniugi aspiranti
all'adozione speciale e per gli altri compiti previsti dalla legge
sull'adozione speciale.
Ciò è necessario in modo da non
perdere di vista l'interesse dei minori al di là di certi condizionamenti in cui
operano gli enti di assistenza ed allo scopo di favorire, nello spirito della
nuova legge, una adeguata tutela non solo ai bambini adottabili con adozione
speciale ma a tutti i bambini assistiti.
Quanto sopra va effettuato
con incontri periodici in modo da realizzare inoltre un costante rapporto tra
magistratura ed enti assistenziali e in guisa che la funzione della
magistratura si inserisca veramente nel contesto sociale della realtà in cui
opera.
AFFIDAMENTI FAMILIARI
L'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive inviò la seguente lettera l'11 novembre 1969:
Oggetto: Affidamento
familiare di minori a scopo educativo.
Ai Presidenti delle Province
Ai Direttori degli IPI e dei Comitati Provinciali dell'ONMI
Questa Associazione desidera portare
alla Loro conoscenza la delibera emessa dalla Giunta Provinciale di Milano in
merito all'affidamento familiare a scopo educativo di due bambine già ospiti
dell'Ospedale di Neuropsichiatria infantile, una colpita da emianopsia ed emiparesi agli arti di sinistra, l'altra insufficiente
mentale di medio grado.
Si allega copia della delibera e si
segnala che le due bambine sono state affidate a due
famiglie.
Questa Associazione confida che
iniziative in materia di affidamento familiare vengano
prese dalle Province e dall'ONMI al fine di assicurare ai bambini ed ai
fanciulli, che non possono restare o ritornare presso il nucleo familiare
d'origine né possono essere adottati, le condizioni indispensabili per il loro
normale sviluppo.
Grato se vorranno tenere informata questa Associazione sulle iniziative prese, porgo i migliori
saluti.
GIUNTA PROVINCIALE DI MILANO Seduta del 14 maggio 1969
(Omissis)
Oggetto: Approvazione
della spesa per il collocamento familiare retribuito delle piccole inferme C.
Daniela e A. Marina, degenti nell'Ospedale «G. Gorberi» di Limbiate.
- Premesso che è da tempo in atto presso questa Amministrazione una generale revisione
della politica di assistenza psichiatrica, nel senso di adattare le strutture,
oltre che ai nuovi bisogni, anche ai nuovi criteri metodologici che si vanno
affermando nella scienza del settore;
- Rimarcato che fra le nuove linee di intervento appare come degna di massima considerazione
l'assistenza erogata ai piccoli infermi di mente, ospiti dell'Ospedale di
Neuropsichiatria Infantile, che più di tutti sono esposti, a causa della loro
minore età, ai deleteri effetti delle carenze affettive ed educative dell'ambiente
da cui provengono;
- Atteso che è esperienza ormai
consolidatasi in paesi esteri quella di affidare, per il coronamento della
cura istituzionale, i piccoli anzidetti, a famiglie idonee, opportunamente
selezionate secondo tecniche scientifiche (Placement
familial) ;
- Ritenuta l'opportunità di
adottare, seppure in via sperimentale, tale nuova tecnica nei riguardi dei
soggetti, che, essendo stati già sufficientemente curati clinicamente, sono da
ritenersi maturi per una collocazione esterna;
- Vista la nota del 27-2-1969, n. 49, con la quale
- C. Daniela, nata
a ... il 4-3-1965, colpita da emianopsia ed emiparesi
agli arti di sinistra;
- A. Marina, nata
a ... il 21-1-1963, colpita da insufficienza mentale di medio grado;
- Rilevato che il costo di tale
collocamento è di L. 60.000
mensili pro-capite, per retribuzione alle famiglie ospitanti, e che tale costo
è inferiore all'importo della retta media vigente per i ricoveri di malati di
mente nei dipendenti Istituti psichiatrici provinciali;
- Visto il rapporto 18-4-1969 dell' Ufficio Finanziario;
- Richiamata la precedente
autorizzazione di massima della Giunta Provinciale, espressa in proposito in
seduta 26-3-1969:
Delibera:
1) di autorizzare, per i motivi
esposti nelle premesse, l'affido familiare retribuito
delle due bambine sopra nominate, degenti nell'Ospedale «G. Corberi»
di Limbiate;
2) di approvare la spesa di L. 60.000 mensili pro-capite, per retribuzione da
corrispondersi, a tale titolo, alle famiglie che saranno prescelte su
indicazione del Servizio Sociale dell'Ospedale citato;
3) di far riserva di adottare i
necessari provvedimenti esecutivi del presente deliberato, non appena
4) di demandare
alla stessa Direzione ogni incombente connesso alla copertura dei rischi
inerenti e conseguenti al nuovo servizio.
La spesa complessiva, che per il
corrente anno 1969, si presume in L.
960.000 andrà imputata al Cap. 186 - Art. 2
del Bilancio 1969 - Fondo assistenza ai dimessi dagli I.P.P.
VG/st.
Il Presidente: f.to Dott. Erasmo Peracchi
L'Assessore Anz.: f.to Avv. Alfredo
Brusoni
Il Segr. Gen.: f.to Avv. Franco Schiappadori
CORSO DEL PASTORE H. WINTSCH
A cura dell'Amministrazione
Provinciale, si è svolto a Milano un Corso di lezioni del noto Pastore Herman Wintsch, direttore del
Centro educativo di Zetzwill e del Laboratorio di Strengelbach (Aarau, Svizzera)
per insufficienti mentali gravi..
Il corso era diretto ad educatori
impegnati negli Istituti medico-psico-pedagogici e al personale operante nel settore delle scuole speciali.
Il corso si è svolto dall'ottobre al marzo 1969.
L'Amministrazione Provinciale di
Milano ha curato la pubblicazione delle interessanti lezioni. (Per richieste, rivolgersi a detta Amministrazione, corso Monforte, Milano).
LIGUE INTERNATIONALE DE
L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE
MOZIONE
I partecipanti al Convegno di studi
«Fanciulli minorati e fanciulli soli» organizzato
dalla Sezione Italiana della Ligue Internationale de l'enseignement,
de l'éducation et de la
culture populaire, tenutosi il 3 - 4 - 5 ottobre
Rilevato il carattere profondamente
innovatore della legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale, che per la
prima volta ha riconosciuto l'interesse e il diritto preminente dei fanciulli soli ad essere inseriti in valide famiglie e, di
conseguenza, nella comunità, constatano tuttavia che la legge è tuttora scarsamente
e malamente applicata per i seguenti principali motivi:
a) scarsa sensibilità al problema di
una parte della magistratura, specie nei suoi organi direttivi, con la
conseguente mancanza di iniziativa nell'adempimento
dei precisi doveri attribuitale dalla legge;
b)
assoluta insufficienza numerica dei magistrati e di tutto il personale addetto
agli uffici delle tutele, ai tribunali e alle procure per i minorenni;
c) gravissime carenze
di mezzi degli stessi uffici;
d) interessate resistenze dei troppi
istituti di assistenza e di pseudo
assistenza all'infanzia, e passività degli organi preposti al controllo;
e) inadeguatezza e, in molti casi,
addirittura inesistenza presso gli enti pubblici di assistenza
di servizi specializzati, che dovrebbero essere composti da assistenti sociali
(il cui titolo dovrà essere riconosciuto), psicologhi,
neuropsichiatri infantili, educatori e da altro
personale idoneo.
I partecipanti constatano che
l'applicazione della legge predetta ha messo in maggiore evidenza
le gravissime deficienze del settore assistenziale e particolarmente l'assenza
di indirizzi e di interventi unitari, causata dalle assurde distinzioni fra
assistenza ai legittimi, ai nati fuori del matrimonio, agli orfani, per i quali
ultimi esistono oltre venticinque enti nazionali di assistenza, talchè i minori in stato di abbandono o di bisogno
ricevono prestazioni cosiddette assistenziali qualitativamente e quantitativamente
differenti, pur trovandosi in uguale situazione di fatto.
Le prestazioni sono, inoltre, per lo più limitate al semplice ricovero dei minori anziché
volte a promuovere la maturazione della loro personalità ed il loro inserimento
sociale.
Tale situazione determina altresì lo
spreco dei già insufficienti stanziamenti finanziari, dispersi in iniziative
non coordinate, non controllate e molto spesso
pregiudizievoli per i minori e per la società intera.
I partecipanti constatano inoltre
che, per quanto concerne i fanciulli handicappati
(cioè con difficoltà psico-fisiche o socio-ambientali), l'assistenza si
concreta di solito nella creazione di artificiose e diseducative isole di
segregazione, che impediscono i normali processi di strutturazione della
personalità e di socializzazione, con la conseguenza che la collettività
stessa resta estranea e quindi insensibile a questi problemi.
Constatano, inoltre, l'inesistenza
di qualsiasi disposizione legislativa per gli insufficienti mentali, in
violazione della Costituzione, che richiede interventi idonei sul piano
sanitario, educativo, scolastico professionale, lavorativo e sociale per un
inserimento attivo e il più autonomo possibile nella comunità.
Pertanto i partecipanti ravvisano la
necessità urgente, perentoria e prioritaria che il Parlamento provveda:
1) a ristrutturare gli uffici
giudiziari minorili, adeguandoli nelle finalità, nei programmi, nei metodi, nel
personale e nei mezzi alle necessità di tutela giuridica delle
esigenze fondamentali di vita e di sviluppo di tutti i fanciulli e
particolarmente di quelli soli, bandendo ogni residuo intervento repressivo e
punitivo;
2) a provvedere ad una radicale riforma
del sistema assistenziale che renda effettivo il
diritto all'assistenza sociale di chiunque si trovi in condizioni di bisogno.
Le prestazioni assistenziali, ad evitare abusi, dovranno essere corrisposte non secondo artificiose classificazioni ma in
base all'effettivo bisogno, a precise norme stabilite dalla legge e mediante
personale specificamente preparato.
Gli interventi operativi dovranno
essere svolti esclusivamente a livello delle unità socioassistenziali
locali, consentendo, in ogni possibile caso, l'autogestione dei servizi.
Conseguentemente dovranno essere soppressi
tutti gli innumerevoli enti di assistenza e
beneficenza.
La riforma generale della scuola
dovrà consentire anche ai fanciulli handicappati di
ottenere una completa formazione mediante una idonea preparazione degli
insegnanti e di tutto il personale educativo e mediante un insegnamento
opportunamente individualizzato.
I SERVIZI MEDICO-SOCIALI PER L'INFANZIA E
Ad iniziativa del C.N.D.I. e della Associazione Italiana Dottoresse in
Medicina e Chirurgia e del Centro Documentazione
Professione Medica ha avuto luogo a Roma il 15 e 16 novembre scorso un
Convegno europeo sul tema: «Lo Stato e i Servizi Medico-sociali
per l'infanzia e
Il Convegno,
aperto con un saluto dei presidenti delle associazioni organizzatrici, dott. prof.
Carla Jantaffi, Liliana Richetta e prof. Ugo Peratoner, è proseguito con un
intervento della sen. Maria Pia Dal Canton, sottosegretario al
Ha preso quindi la parola il dott. Hans Wiebringhaus, capo della Divisione Affari Sociali del Consiglio d'Europa, il quale ha tracciato un
quadro molto completo degli accordi internazionali firmati anche dall'Italia,
sulle cui linee si svolge la politica sociale dei paesi legati al Consiglio
d'Europa. E' seguita quindi la relazione del dott. Bruno Baruchello, vicepresidente
della Federazione Nazionale Ordini Medici, che ha prospettato il quadro della legislazione italiana nei cui limiti, ancor oggi, è
costretta a muoversi l'assistenza in Italia.
Nel pomeriggio sono seguiti i
rapporti dei delegati esteri, e cioè, per l'Austria:
la dott. Marianne
Wagner, che è membro del Servizio Sociale austriaco; per il Belgio: M.lle Francine Goossens, consigliere giuridico dell'Opera Nazionale
Belga per l'infanzia e rappresentante del Ministero Belga de
Domenica 16 novembre ha avuto inizio
il dibattito, introdotto da una relazione di Jolanda Torraca a cui, tra gli altri, hanno
partecipato l'on.
Angela Gotelli,
presidente dell'O.N.M.I.; il
prof. Colarizzi,
primario della Clinica pediatrica di Roma; il prof. dott. Menichella, direttore dell'Istituto
Provinciale per l'infanzia di Roma; il prof. Deschovich, direttore dell'I.P.I.M. di
Bologna; l'avv. Teresa Assensio Brugiatelli; il dott. Celso Coppola del Centro Minorile del Ministero di Grazia e
Giustizia, ecc.
Sono state votate le seguenti
Conclusioni:
1) E' ormai esperienza ovunque acquisita
che la migliore e più efficace assistenza al fanciullo
è quella che a lui arriva attraverso la famiglia, ove esista, o nuclei per
quanto possibile articolati a simiglianza della
famiglia stessa; pertanto, anche in tema di assistenza medico-sociale la
maggiore importanza deve essere data all'educazione ed all'aiuto alle famiglie
nell'adempimento dei loro compiti di allevamento, di educazione e di cure del
fanciullo.
2) Che l'Italia, ratificando
3) Che l'organizzazione
dell'assistenza, in ottemperanza a quanto statuito dalla sopra ricordata Carta
d'Europa articolo 10) e dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
(art. 5), che l'Italia ha ratificato, deve particolarmente riguardare la tutela
dei fanciulli handicappati.
4) Che si appalesa
la necessità urgente ed inderogabile della istituzione
di un organo centrale, che, con norme e tecniche aggiornate, provveda al
coordinamento ed al controllo delle istituzioni assistenziali esistenti, onde
porre rimedio alla grave crisi dei servizi assistenziali.
FONDAZIONE «EMANUELA ZANCAN» CENTRO
STUDI E FORMAZIONE SOCIALE PADOVA - Riv. T. Livio, 17 - Telef. 663-800
ATTIVITA' CULTURALI
1970
I corsi e seminari di studio sono i
seguenti:
1) 28 giugno - 4 luglio: Seminario
di studio su: «Servizio
sociale e problemi di rieducazione collegati alla legge Merlin».
2) 12-18 luglio: Secondo seminario
di studio su: «La supervisione degli
assistenti sociali negli enti. - La direzione del
personale nel campo del servizio sociale».
3) 19-25 luglio: Seminario di studio
su: «Valori umani ed equilibrio
personale dell'assistente sociale nella pratica professionale».
4) 23-29 agosto: Corso di aggiornamento su: «Il
servizio sociale parrocchiale».
5) 30 agosto - 5 settembre:
Seminario di studio su: «Preparazione al
servizio sociale nel contesto dell'attuale realtà
italiana» (per un gruppo di Scuola del Nord).
6) 6-11 settembre: Terzo seminario
di studio e approfondimento su: «L'unità
locale di servizi».
7) 12-18
settembre: Secondo seminario di studio su: «Il
servizio sociale scolastico».
8) 19-25 settembre: Secondo
seminario di studio su: «Il servizio
sociale ospedaliero».
9) 11-17 ottobre: Corso di aggiornamento su: «Aspetti
sociali del Progetto '80».
10) 17-23 ottobre: Corso di orientamento alla
supervisione di allievi delle scuole di servizio sociale.
11) 4-30 ottobre: Seminario di
studio su: «Basi
teoriche del servizio sociale di gruppo e loro utilizzazione nel campo
psichiatrico».
- I primi 8 corsi e seminari si
svolgeranno presso il CENTRO STUDI della Fondazione «E.
ZANCAN» a MALOSCO (Trento);
il 9° e il 10° si svolgeranno a
SORRENTO (Napoli), presso l'Hotel Tramontano;
l'11° si svolgerà a SIENA, presso
l'Università.
- Le iscrizioni dovranno essere effettuate, mediante il versamento della quota di adesione
di L. 5000 sul c/c postale n. 9/5147 intestato a: CENTRO
STUDI FONDAZIONE «E. ZANCAN» - PADOVA, alle seguenti
scadenze»:
- entro il 31 maggio per i corsi e seminari
di giugno e luglio;
- entro il 30 giugno per quelli di agosto e
settembre ;
- entro il 31 luglio per quelli di ottobre.
- Più ampie indicazioni circa il
contenuto dei seminari, i docenti, la destinazione, la documentazione, le
quote, ecc., saranno contenute nel dépliant che sarà
diffuso entro il mese di marzo p.v.
- Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla Segreteria della Fondazione «E.
ZANCAN» - 35100 Padova - Riv. T.
Livio, 17 - Tel. 663-800.
www.fondazionepromozionesociale.it