Prospettive
assistenziali, n. 8-9, ottobre 1969-marzo 1970
SPECCHIO NERO
Lasciamo il commento e la risposta a
Paolo VI (Discorso ai Superiori Maggiori d'Italia, - Osservatore Romano », 14
novembre 1969):
«Oggi
una più accentuata sensibilità pone in discussione sia pure marginalmente per
ora, talune di queste forme assistenziali, sottolineando
la prevalenza del dovere di giustizia su quello della carità, e chiedendo che
sia salvaguardato al massimo il sacro carattere della dignità umana: questo
accresciuto senso di gelosa autonomia richiederà certamente un continuo
controllo sui criteri da seguire dai vostri Istituti nel compimento delle loro
attività caritative di assistenza e di beneficenza; esigerà senza dubbio una
sempre più aggiornata qualificazione personale e un opportuno adeguamento
delle strutture alle nuove responsabilità affinché tale missione sia
adempiuta con frutto; bisognerà assolutamente lasciare quelle forme che sanno
di imposizione, di paternalismo come di improvvisazione, di leggerezza, di
impreparazione.
Spetta
ai Vescovi sostenere e vigilare i religiosi in questa
amplissima e delicata attività; così pure ci si dovrà scrupolosamente
ed esemplarmente attenere alle disposizioni dell'autorità civile per quanto
riguarda l'esecuzione delle leggi vigenti».
BAMBINI A SCEGLIERE
Si porta a conoscenza il modo a dir
poco sconcertante con il quale il Presidente del tribunale per i minorenni di
Catanzaro, a oltre due anni dall'entrata in vigore
della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, dispone affidamento
dei bambini adottabili, che avviene con modalità simili a quelle usate dai
rappresentanti di commercio quando essi propongono la scelta di un oggetto
qualsiasi.
Infatti, a coniugi che avevano
presentato domanda di adozione, il Presidente del tribunale
per i minorenni di Catanzaro ha inviato il 16 settembre u.s. la seguente
lettera:
«
«Le alleghiamo un elenco di minori
dichiarati in stato di adottabilità, in modo che possa
indicare quello che preferisce, tenendo presente che tra il prescelto e gli
adottanti deve esserci una differenza di età di almeno diciotto anni per
l'adozione ordinaria e di venti per quella speciale.
« Nel caso di molteplici richieste
nei confronti dello stesso minore questo Tribunale procederà ad esame comparativo
fra le varie domande dando la preferenza a quella che a suo giudizio meglio risponda all'interesse del minore.
«Si resta in
attesa di risposta nel termine di giorni dieci dalla data della presente».
Alla lettera del Presidente del
tribunale per i minorenni era allegato un elenco contenente il cognome e il
nome di 22 bambini, la data ed il luogo di nascita di ognuno di essi e l'indicazione degli istituti ove essi erano ricoverati.
Si
sottolinea che l'elenco comprendeva anche minori di
età superiore ai tre anni (tre addirittura erano definiti «anormali»), per
l'affidamento dei quali è evidente la necessità di una selezione e
preparazione dei coniugi aspiranti adottanti più approfondita di quella che
sarebbe necessaria per l'affidamento di bambini piccoli.
Si
osserva che la legge sull'adozione speciale è diretta a dare una valida famiglia ai bambini che ne sono privi (la legge 431167 più volte
richiama l'interesse preminente del minore) e non a
dare discendenti alla persona che ne è priva. Pertanto gli
aspiranti adottanti devono essere scelti in base alle esigenze personali di
ciascun bambino (art. 314/2 e art. 314/20). Il Presidente del Tribunale
per i minorenni di Catanzaro applica questo principio alla rovescia facendo
scegliere i bambini dagli adottanti.
INQUALIFICABILI SFRUTTAMENTI DEL TERMINE «ADOZIONE»
E DEI SENTIMENTI VERSO L'INFANZIA
1.
Dal bollettino dell'Istituto S.
Barsanofio per fanciulle abbandonate di Oria il
seguente dialogo edificante:
Angela - Sai Teresa che Dina è stata
adottata da una buona e ricca famiglia dell'America?
Teresa - Davvero? Allora dovrà lasciare
l'istituto.
Angela - Ma no, non c'è bisogno!
Teresa - Allora non è stata adottata.
Angela - Sì, ti dico! Soltanto che non è
stata un'adozione con tutti gli effetti giuridici, ma
simbolica.
Teresa - Spiegami, non
capisco!
Angela - Ascolta: con l'adozione simbolica
-
la fanciulla non lascia l'Istituto
-
non prende il nome di chi l'adotta
-
non fa parte della famiglia dell'adottante
-
non ha alcun diritto all'eredità.
Teresa - Ho capito, ma dimmi: come si
compie questa adozione?
Angela - Semplicissimo! Basta inviare
all'Istituto l'offerta di lire dodicimila, anche a rate. Con questa somma si
concorre al mantenimento di una fanciulla per un
mese.
Teresa - Chi ti ha detto tutte queste
cose?
Angela - Le ho lette sul giornalino
dell'altra volta.
Teresa - Già, è vero! Le ho lette anch'io,
solo che non me le ricordavo.
Angela - Buona memoria, mia cara!
2.
Ma anche i progressisti e
internazionalisti Amici SOS, Associazione Nazionale, Villaggi del Fanciullo d'Italia, inviano depliant in cui accanto a un
visetto invitante di bimbo si leggono queste inqualificabili frasi:
«Se questo
bambino bussasse alla tua porta, se veramente esso si presentasse alla tua casa
il giorno di Natale, avresti l'animo di non riceverlo?
«Egli ti chiede invece di essere
soltanto simbolicamente tuo ospite, un ospite
silenzioso, al tuo tavolo in festa. Lo vorrai accettare?».
3.
Dal bollettino dell'istituto Allievi
Missionari di Albano Laziale del 13 ottobre 1969:
Per
i vostri defunti:
Fate
un'adozione di suffragio
(L. 10.000).
L'allievo ha il compito di pregare
in modo particolare per i vostri morti.
Ecco
alcuni esempi di assoluta insensibilità e ignoranza
dei problemi inerenti alla educazione e formazione della personalità dei
minori, da parte di troppi enti religiosi e civili.
www.fondazionepromozionesociale.it