Prospettive assistenziali, n. 10, aprile-giugno 1970

 

 

DOCUMENTI

 

TESTO DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

Titolo I - NORME GENERALI SULLA ISTITUZIONE DI SCUOLE SPECIALI,

LABORATORI-SCUOLA E SEZIONI OCCUPAZIONALI

 

Art. 1

I minori compresi nell'età fra i sei e i quattordici anni, i quali presen­tino anomalie e irregolarità fisiche, psichiche e sensoriali (esclusi i ciechi e i sordomuti) che richiedano uno speciale trattamento scolastico, con programmi, orari e metodi di insegnamento particolari, e abbiano possibi­lità di recupero parziale e di successivo avviamento ad attività lavorative, sono assegnati alle istituzioni scolastiche di cui al successivo articolo.

 

Art. 2

Per il conseguimento dei fini previsti dal precedente articolo sono istituite:

a) scuole elementari speciali statali, con diverso orientamento a seconda del trattamento necessario in relazione alle anomalie dei soggetti accolti;

b) scuole elementari speciali statali presso istituti medico-pedago­gici e centri di riabilitazione per spastici.

Per i minori dai 15 ai 16 anni possono essere istituiti laboratori-scuola statali annessi alle scuole speciali e agli istituti medico-pedagogici e ai centri di riabilitazione per spastici.

La frequenza dei laboratori-scuola può essere consentita fino ai 16 anni.

 

Art. 3

Ogni sezione di scuola elementare speciale accoglie non più di 10 alunni.

Ogni sezione di laboratorio-scuola accoglie da 8 a 15 alunni.

 

Art. 4

L'istituzione delle scuole e dei laboratori di cui all'art. 2 è disposta annualmente dal provveditore agli studi su autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il provveditore invia al Ministero il piano delle relative proposte, for­mulato in base alle richieste avanzate dagli ispettori scolastici secondo le indicazioni dei direttori didattici e dei medici scolastici competenti per territorio.

Il piano deve essere corredato del motivato parere, distinto per scuola o laboratorio, del Comitato di cui all'articolo 6.

 

Art. 5

La scuola elementare speciale può essere organizzata per il tratta­mento di un solo o di diversi tipi di irregolarità; nel secondo caso essa si articola in sezioni destinate ad accogliere alunni che presentino lo stesso tipo di irregolarità.

 

Art. 6

Presso ogni Provveditorato agli studi è costituito un Comitato provin­ciale per le scuole speciali composto dal provveditore agli studi che lo presiede, dal medico provinciale, da un medico scolastico designato dal medico provinciale, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, da un ispettore scolastico, da un direttore didattico, da due insegnanti ele­mentari titolari in scuole speciali, nonché da tre esperti.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della pubblica istru­zione su proposta del provveditore agli studi. I componenti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Il Comitato determina per ciascun anno scolastico il piano della isti­tuzione di nuove scuole speciali e di laboratori-scuola, delibera sul trasfe­rimento delle scuole e dei laboratori già esistenti da una ad altra località della provincia, nonché sulla soppressione dei medesimi.

Il Comitato è chiamato inoltre ad esprimere parere motivato sulle seguenti questioni:

a) attrezzature e sussidi didattici alle scuole elementari speciali e ai laboratori-scuola;

b) erogazione di sussidi finanziari ad enti ed istituzioni per l'assi­stenza educativa ai minorati previsti dalla presente legge;

c) promozione e coordinamento delle iniziative che comunque inte­ressino il funzionamento delle scuole elementari speciali e dei laboratori scuola.

Le funzioni di componente del Comitato provinciale sono gratuite.

I componenti che non risiedono nel capoluogo della provincia hanno diritto al trattamento economico di missione secondo le norme vigenti. Per quanto concerne la misura delle diarie, ai componenti estranei all'Am­ministrazione dello Stato compete il trattamento previsto dalla tabella A, n. 3, allegata alla legge 15 aprile 1961, n. 291.

 

Art. 7

L'istituzione di scuole elementari speciali e di laboratori-scuola presso istituti medico-pedagogici e centri di riabilitazione per spastici funzionanti a norma delle vigenti disposizioni - ferme restando le attribuzioni del Comitato di cui all'art. 6 - è disposta dal provveditore agli studi, sentiti il prefetto e il medico provinciale, sulla base di apposita convenzione stipu­lata con l'istituto interessato, previa autorizzazione del Ministero della pub­blica istruzione. La convenzione deve prevedere, espressamente, che gli insegnanti e gli assistenti-educatori dipendano dall'autorità scolastica sia dal punto di vista didattico sia amministrativo, e che i medesimi prestino la loro attività alle dipendenze del direttore didattico del circolo nel quale è compresa la scuola e dell'ispettore scolastico competente per territorio.

Art. 8

Per i minori subnormali gravi dai 6 ai 18 anni, non assimilabili ai sog­getti indicati nell'articolo 1, e per i quali non è possibile prevedere un pro­ficuo trattamento scolastico ai fini di un eventuale recupero, possono essere istituite, esclusivamente su richiesta del medico provinciale, sezioni spe­ciali presso ospedali psichiatrici o istituti ospedalieri o altri istituti assi­stenziali qualificati.

In tali sezioni viene attuata una educazione occupazionale, che è curata da insegnanti elementari specializzati, i quali operano alle dipendenze dell'autorità scolastica, secondo un regime di convenzioni analogo a quello previsto dal precedente art. 7.

 

Titolo II - REPERIMENTO E SELEZIONE DEI MINORI, DIREZIONE, ORDINA­MENTO, PROGRAMMI, ATTREZZATURE E SUSSIDI DELLE SCUOLE ELEMENTARI SPECIALI E DEI LABORATORI-SCUOLA

 

Art. 9

La direzione delle scuole elementari speciali e dei laboratori-scuola è esercitata dai direttori didattici competenti per territorio, secondo le nor­mali attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

La vigilanza delle scuole e dei laboratori di cui sopra, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali, è esercitata dai provveditori agli studi e dagli ispettori scolastici di circoscrizione.

 

Art. 10

Per le sezioni speciali di cui all'art. 8, istituite presso ospedali psichia­trici o istituti ospedalieri o altri istituti assistenziali, le attribuzioni del direttore didattico e dell'ispettore scolastico sono regolate dalle conven­zioni previste dallo stesso articolo, secondo le norme stabilite con apposita ordinanza del Ministero per la pubblica istruzione.

 

Art. 11

Il reperimento, la diagnosi e la selezione dei minori da avviare alle scuole speciali e ai laboratori-scuola, le riunioni di sintesi per l'indicazione del trattamento scolastico e l'assistenza dei predetti minori, vengono effet­tuate da apposite équipes, che operano in regime di convenzione con isti­tuzioni ed enti specializzati, per conto dei provveditori agli studi.

Tali équipes sono costituite da un medico specialista in neuropsichia­tria infantile, da uno psicologo, da un insegnante elementare ordinario di ruolo normale, fornito della laurea in pedagogia e del titolo di specializza­zione di cui agli articoli 37 e 38 e da un assistente sociale.

Alle riunioni di sintesi partecipano di diritto il medico scolastico e il direttore didattico competente per territorio.

Per le scuole e i laboratori-scuola istituiti presso istituti medico-peda­gogici e centri di riabilitazione per spastici il reperimento, la diagnosi, la selezione e l'assistenza dei minori sono affidati alla équipe interna di cia­scun istituto o, in mancanza, alle équipes di cui ai precedenti commi.

Anche alle riunioni di sintesi della équipe interna di istituto parteci­pano di diritto il medico scolastico e il direttore didattico competente per territorio.

L'insegnante elementare che fa parte di ciascuna équipe è esonerato dall'insegnamento per la durata dell'incarico.

Il servizio prestato a norma del precedente comma è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari. L'incarico può essere revocato anche nel corso dell'anno scolastico per esigenze di servizio o per fatti imputabili all'insegnante.

 

Art. 12

Le scuole elementari speciali e i laboratori-scuola di cui al precedente art. 2, distinti secondo le anomalie dei soggetti ed il trattamento medico­pedagogico, hanno il seguente ordinamento:

a) Scuole elementari speciali.

Le sezioni sono affidate a insegnanti forniti dell'apposito titolo di spe­cializzazione, appartenenti al ruolo speciale previsto dall'art. 29 della pre­sente legge.

Ogni scuola elementare speciale è costituita da non meno di 6 e, di regola, da non più di 30 sezioni.

Per ogni gruppo di 3 sezioni è previsto un insegnante aggiunto, con compiti didattici particolari in rapporto alle esigenze della scuola (osser­vazione, riabilitazione, terapie speciali, ecc.).

b) Laboratori-scuola.

Le sezioni sono affidate ad insegnanti elementari appartenenti al ruolo di cui al successivo articolo 29, per l'insegnamento generale ad integra­zione dell'istruzione data nella scuola elementare speciale, e ad insegnanti tecnico-pratici, per l'addestramento pratico in attività di laboratorio, i quali vengono assunti per incarico.

L'orario d'obbligo degli insegnanti addetti ai laboratori-scuola è di 30 ore settimanali di attività.

 

Art. 13

I programmi delle scuole elementari speciali o dei laboratori-scuola sono stabiliti dal direttore didattico, sentito il Consiglio della scuola di cui al successivo art. 14, in collaborazione con la competente équipe me­dico-psico-pedagogica, e devono, di massima, avere riferimento alle linee direttive fissate dai programmi per le scuole elementari comuni.

 

Art. 14

Presso ogni scuola speciale e ogni laboratorio-scuola è costituito il Consiglio della scuola.

Il Consiglio assiste il direttore didattico nella elaborazione dei pro­grammi di cui al presente articolo, sui quali è chiamato ad esprimere obbli­gatoriamente un motivato parere, e in ogni altra materia concernente l'ordi­namento delle singole scuole speciali e dei laboratori-scuola, per la quale il direttore didattico ritenga di avvalersi della sua collaborazione.

Del Consiglio fanno parte il medico scolastico e gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola e nel laboratorio-scuola, nonché almeno cinque rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti questi ultimi secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

 

Art. 15

L'adozione dei libri di testo per le scuole elementari speciali e per i laboratori-scuola è disposta in relazione alle particolari esigenze delle sin­gole sezioni. La scelta dei libri di testo è effettuata dagli insegnanti, d'in­tesa con il direttore didattico.

Possono essere scelti anche più testi per la stessa sezione, ovvero particolari sussidi didattici in sostituzione dei libri di testo.

La fornitura dei libri di testo e dei sussidi didattici è gratuita.

 

Art. 16

Il calendario di attività delle scuole speciali e dei laboratori-scuola è di 10 mesi di lezione (compresi i periodi finali di valutazione degli alunni). Il calendario di massima è stabilito con ordinanza del Ministero per la pubblica istruzione, sentita la Commissione permanente di cui agli articoli 49 e 50.

 

Art. 17

Nelle scuole elementari speciali l'orario giornaliero di attività è così suddiviso:

a) quattro ore di attività scolastica;

b) almeno due ore destinate alla refezione e alle attività ricrea­tive guidate.

 

Art. 18

Nei laboratori-scuola l'orario giornaliero è stabilito dal direttore didat­tico e deve comprendere, di norma, sette ore di attività, comprensive degli insegnamenti generali, delle esercitazioni pratiche e dell'assistenza alla refezione.

 

Art. 19

Nelle convenzioni di cui all'art. 7 sono stabiliti anche il calendario, l'orario di attività e i periodi di vacanza nel corso dell'anno, coincidenti, in linea di massima, con quelli previsti dal calendario di cui all'art. 16.

 

Art. 20

Al termine della frequenza della scuola elementare speciale, all'alunno viene rilasciato, previo esame di accertamento, un attestato comprovante l'adempimento dell'obbligo scolastico ed il grado di cultura conseguito, corrispondente a quello di una determinata classe elementare normale. L'alunno, qualora sia considerato idoneo, sostiene gli esami di licenza con­seguendo, in caso positivo, il regolare diploma.

Al termine della frequenza del laboratorio-scuola, l'alunno consegue un apposito attestato sulle capacità acquisite.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consi­glio Superiore della pubblica istruzione, saranno stabilite le modalità rela­tive agli accertamenti e agli attestati di cui ai precedenti commi.

 

Art. 21

I documenti scolastici interni delle scuole elementari speciali e dei laboratori-scuola di cui all'art. 2 sono predisposti dal direttore didattico, sentiti gli insegnanti della scuola, in collaborazione con la competente équipe medico-psico-pedagogica, secondo criteri di massima che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

 

Art. 22

A ciascuna delle équipe, di cui all'art. 11, è affidato un numero di se­zioni tale che sia garantita una assistenza efficace e continua, con la effettuazione su tutti i soggetti dei trattamenti necessari e con non meno di due riunioni di sintesi (all'inizio e alla fine dell'anno scolastico).

 

Art. 23

Alle riunioni di sintesi della équipe e alla elaborazione dei relativi risultati, al fine della indicazione dei conseguenti trattamenti educativi, partecipa anche l'insegnante della sezione alla quale appartiene il minore.

 

Art. 24

Le spese per le attrezzature, i sussidi didattici, l'approvvigionamento degli stampati di cui all'art. 21 e il materiale di consumo per il funziona­mento delle scuole elementari speciali, dei laboratori-scuola e delle classi elementari differenziali, sono a carico dello stato di previsione del Mini­stero della pubblica istruzione.

Gli acquisti degli oggetti di cui al precedente comma sono eseguiti in economia al limite di lire 4.000.000.

 

Titolo III - ASSISTENZA

 

Art. 25

Agli alunni frequentanti le istituzioni previste nei precedenti Titoli sono assicurate forme di assistenza, atte a facilitarne la più attiva parte­cipazione all'opera della scuola e il successivo inserimento nella comunità sociale.

 

Art. 26

Per la realizzazione delle forme di assistenza previste dall'art. 25, e per l'erogazione dei sussidi di cui al 4° comma, lettera b, dell'art. 6, sono inscritti appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Sono abrogati l'art. 28 del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3126 e l'art. 230 del regio decreto 5 febbraio 1928 n. 577.

 

Titolo IV - PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE, ASSISTENTI-EDUCA­TORI E TERAPISTI

 

Art. 27

I circoli didattici costituiti anche parzialmente da scuole speciali e da laboratori-scuola sono assegnati a direttori didattici in possesso del titolo di specializzazione previsto dalle vigenti disposizioni.

La disposizione del precedente comma entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1972-73 e comunque non troverà applicazione per i circoli che nel suddetto anno scolastico risulteranno coperti da direttori non prov­visti del titolo di specializzazione.

 

Art. 28

Ai direttori didattici proposti ai circoli comprendenti scuole speciali e laboratori-scuola è corrisposta, per non più di undici mesi nell'anno in aggiunta al normale trattamento economico, una indennità mensile non pensionabile pari:

a) al 10% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza, se le sezioni dipendenti non sono più di 20;

b) al 15% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza, se le sezioni sono più di 20.

L'indennità non è dovuta in caso di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinata.

 

Art. 29

E' istituito presso ciascun Provveditorato agli studi, dal 1° ottobre suc­cessivo all'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico spe­ciale degli insegnanti delle scuole speciali e dei laboratori-scuola della pro­vincia, comprendente il numero dei posti istituiti. E' del pari istituito presso ciascun Provveditorato agli studi un ruolo di maestri in soprannumero pari al decimo dei posti del suddetto ruolo speciale.

Gli insegnanti del ruolo speciale e del corrispondente ruolo in soprannu­mero sono inquadrati nelle classi di stipendio degli insegnanti elementari del ruolo organico normale, fruendo della supervalutazione, nella misura di un terzo, del servizio prestato nelle scuole elementari speciali e nei labo­ratori-scuola, agli effetti degli aumenti periodici e del passaggio dalla se­conda alle successive classi di stipendio.

Il passaggio alla seconda classe di stipendio ha luogo dopo un biennio di servizio nella prima classe, subordinatamente al superamento del periodo di prova.

Per quanto non previsto dalla presente legge, agli insegnanti del ruolo organico speciale e del corrispondente ruolo in soprannumero si applicano le norme di stato giuridico degli insegnanti elementari del ruolo organico normale e del relativo ruolo in soprannumero.

 

Art. 30

L'orario d'obbligo degli insegnanti elementari delle scuole speciali e dei laboratori-scuola è di 30 ore settimanali, di cui 24 destinate alle lezioni. Ai predetti insegnanti, in aggiunta al normale trattamento economico, spettano da settembre a giugno nell'anno scolastico:

a)  una indennità mensile non pensionabile pari al 20% dello sti­pendio iniziale della classe di appartenenza;

b) il compenso di cui all'art. 1 (3° e 4° comma) della legge 2 aprile 1968, n. 466.

L'indennità e il compenso non sono dovuti in caso di assenza dal ser­vizio da qualsiasi motivo determinato.

 

Art. 31

Ai ruoli speciali di cui al precedente art. 29 si accede mediante con­corso per esami e titoli, bandito ogni biennio in concomitanza del concorso magistrale ordinario, al quale possono partecipare soltanto i maestri ele­mentari forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole elementari speciali, di cui ai successivi artt. 37 e 38.

Al primo concorso a posti dei ruoli speciali di cui al precedente art. 29, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno partecipare i maestri elementari forniti dei diplomi e certificati rilasciati ai sensi dell'art. 404 del R. D. 26 aprile 1928, n. 1297.

Il programma d'esame e la composizione della commissione giudica­trice sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

 

Art. 32

La nomina nel ruolo organico speciale di cui al precedente art. 29 com­porta l'obbligo della permanenza nella stessa scuola o laboratorio-scuola, con prestazione di servizio effettivo per almeno un quinquennio.

Tale obbligo è limitato a un triennio, nel caso di trasferimento ad altra scuola speciale o laboratorio-scuola.

Gli insegnanti attualmente in servizio nelle scuole elementari speciali sono iscritti, a domanda, nel suddetto ruolo organico speciale, con diritto alla ricostruzione della carriera con i benefici previsti dal precedente arti­colo 29, a decorrere dalla data della istituzione del ruolo medesimo.

Gli insegnanti appartenenti al ruolo organico speciale possono richie­dere il passaggio al ruolo organico normale degli insegnanti elementari, conservando la posizione acquisita nella carriera, dopo non meno di 10 anni di servizio nelle scuole elementari speciali e nei laboratori-scuola.

Il Ministro per la pubblica istruzione, su motivata proposta del provve­ditore agli studi e su conforme parere del Consiglio Superiore della pub­blica istruzione, può disporre per esigenza di servizio il trasferimento al ruolo organico normale di un insegnante del ruolo organico speciale.

 

Art. 33

All'addestramento pratico in attività di laboratorio presso i laboratori­-scuola provvedono gli insegnanti tecnico-pratici, che vengono assunti per incarico a tempo indeterminato in base a graduatorie compilate dai prov­veditori agli studi, secondo le norme stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente di cui all'ar­ticolo 49 e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la nomina ad insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria.

Costituisce titolo preferenziale, ai fini del conferimento dell'incarico, la frequenza di uno dei corsi di qualificazione previsti dal 4° comma del successivo articolo 38. Agli insegnanti tecnico-pratici dei laboratori-scuola compete il trattamento economico previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione secondaria.

In aggiunta al predetto trattamento economico, agli insegnanti tecnico­pratici in servizio nei laboratori-scuola spettano da settembre a giugno nel­l'anno scolastico:

a) una indennità mensile non pensionabile pari al 10% dello stipen­dio iniziale;

b) il compenso di cui all'articolo 1 (3° e 4° comma) della legge 2 aprile 1968, n. 466.

L'indennità e il compenso non sono dovuti in caso di assenza dal ser­vizio da qualsiasi motivo determinata.

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici è di 30 ore setti­manali.

 

Art. 34

Alle scuole elementari speciali e ai laboratori-scuola possono essere assegnati terapisti specializzati, qualora il Comitato di cui al precedente articolo ne ravvisi la necessità, per l'esecuzione di trattamenti speciali a seconda delle anomalie e delle minorazioni.

Ove non sia possibile reperire tali terapisti tra gli insegnanti elemen­tari aggiunti di cui al 4° comma del precedente articolo 12, il provveditore agli studi si avvale di personale estraneo all'Amministrazione dello Stato mediante apposita convenzione da stipulare - previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione - con enti qualificati che operano nel settore, proposti dal suddetto Comitato.

 

Art. 35

A ciascuna scuola elementare speciale e a ciascun laboratorio-scuola sono assegnati assistenti educatori, nel rapporto di uno ogni due sezioni. Gli assistenti-educatori, che debbono essere muniti del diploma di abi­litazione magistrale, sono addetti allo svolgimento delle attività educative durante il periodo della giornata non dedicato ad attività scolastiche e di laboratorio; curano l'assistenza e la sorveglianza degli alunni all'ingresso e all'uscita della scuola, provvedono anche all'accompagnamento dei mede­simi qualora sia istituito un servizio di trasporto.

Gli assistenti-educatori sono assunti per incarico a tempo indetermi­nato, in base a graduatorie compilate dai provveditori agli studi secondo le norme stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente di cui all'art. 49 e il Consiglio supe­riore della pubblica istruzione. E' a loro attribuito lo stipendio corrispon­dente a quello degli insegnanti elementari alla prima classe di stipendio.

Agli assistenti-educatori spetta, da settembre a giugno nell'anno sco­lastico, in aggiunta al normale trattamento economico, il compenso spe­ciale di cui all'art. 1 (commi 3° e 4°) della legge 2 aprile 1968, n. 466.

Il compenso non è dovuto in caso di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinata.

L'orario d'obbligo degli assistenti-educatori è di 30 ore settimanali.

 

Art. 36

Per l'insegnamento della educazione fisica, da svolgersi - in ciascuna sezione delle scuole elementari speciali e dei laboratori-scuola - per almeno due ore settimanali, sono assegnati dal provveditore agli studi, secondo le norme stabilite con ordinanza del Ministero per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente di cui all'art. 49 e il Con­siglio superiore della pubblica istruzione, insegnanti di educazione fisica di ruolo o abilitati, in servizio nelle scuole secondarie statali, i quali siano riconosciuti particolarmente idonei e qualificati.

L'orario d'obbligo dei predetti insegnanti, con diritto al trattamento di cattedra, è di 16 ore settimanali.

Ad essi spetta, da settembre a giugno nell'anno scolastico, in aggiunta alla normale retribuzione, il compenso di cui all'art. 1 (comma 3° e 4°) della legge 2 aprile 1968, n. 466.

Il compenso non è dovuto in casi di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinato.

 

Art. 37

I titoli di specializzazione per direttori didattici, insegnanti, terapisti e assistenti-educatori di scuole elementari speciali e i laboratori-scuola si conseguono presso le scuole superiori di specializzazione statali e rico­nosciute dal Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole superiori di specializzazione sono istituite dal Ministero della pubblica istruzione presso le facoltà universitarie di lettere e filosofia, di magistero e di medicina che ne facciano richiesta, nelle località ove esi­stano istituzioni educative idonee per un adeguato tirocinio.

Le scuole superiori di specializzazione istituite da Enti possono essere riconosciute, con decreto del Ministro della sanità e sentita la Commis­sione permanente centrale di cui all'art. 49, che ne approva l'ordinamento interno.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentita la Commissione perma­nente centrale, può stipulare con tali Enti apposite convenzioni, che preve­dano - nei limiti degli stanziamenti di bilancio - la corresponsione di contributi in misura non superiore al 50% della spesa di gestione dei corsi di cui all'art. 38.

 

Art. 38

Alle scuole superiori di specializzazione, di cui all'art. 37, sono am­messi gli aspiranti dichiarati idonei in seguito ad esame attitudinale.

I corsi biennali per direttori, insegnanti, terapisti, assistenti-educatori di scuola elementare speciale, hanno un programma di formazione comune di base per il primo anno e di specializzazione per le diverse anormalità per il secondo anno. I corsi biennali sono integrati da un periodo di tiro­cinio pratico di durata non inferiore a sei mesi, da effettuarsi presso scuole elementari speciali giudicate idonee.

Programmi e orari d'insegnamento, modalità degli esami, del tirocinio e del rilascio di specializzazione saranno stabiliti da apposito regolamento interno della scuola, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente di cui all'art. 49 e il Con­siglio superiore della pubblica istruzione.

Le scuole superiori di specializzazione svolgono anche speciali corsi di qualificazione per gli insegnanti tecnico-pratici addetti ai laboratori­scuola.

Le scuole magistrali ortofreniche attualmente funzionanti e le altre scuole di specializzazione previste da apposite norme di legge, dovranno ristrutturarsi nell'ordinamento e nei programmi, in conformità della pre­sente legge e delle relative norme di esecuzione entro il 31 dicembre 1972. Sono istituiti n. 80 posti di missione e n. 300 borse di studio dell'im­porto di L. 200.000 ciascuna, da conferirsi annualmente per concorso per esami e titoli, a favore di direttori didattici, insegnanti elementari di ruolo che intendano frequentare le scuole superiori di specializzazione.

La ripartizione dei posti di missione e delle borse di studio fra le cate­gorie dei beneficiari e le modalità di svolgimento dei relativi concorsi sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente centrale di cui all'articolo 49 e il Con­siglio superiore per la pubblica istruzione.

 

Art. 39

Il Ministero della pubblica istruzione annualmente - nei limiti degli stanziamenti di bilancio - promuove ed organizza, con la collaborazione dei Centri didattici nazionali, delle scuole superiori di specializzazione e delle facoltà universitarie di lettere e filosofia, di magistero e di medicina presso le quali sono state istituite le scuole predette, corsi gratuiti di aggiornamento professionale per un numero non superiore a 1.000 posti, riservati a direttori didattici, insegnanti, terapisti e assistenti-educatori di scuole elementari speciali e per insegnanti dei laboratori-scuola, della du­rata di un anno scolastico.

La frequenza di tali corsi è obbligatoria per gli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole elementari speciali e dei laboratori-scuola, con la periodicità che la commissione permanente centrale di cui all'art. 49, sta­bilirà nei piani di aggiornamento del personale insegnante.

Sono istituite n. 100 borse di studio annuali dell'importo di L. 800.000 ciascuna, per la partecipazione a corsi di perfezionamento in Italia e all'Estero, riservato ai direttori didattici e agli insegnanti di ruolo delle scuole speciali e dei laboratori-scuola. Le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione delle borse di studio previste dal presente comma sono stabilite annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente centrale di cui all'art. 49 e il Consi­glio superiore della pubblica istruzione.

I direttori didattici e gli insegnanti elementari, assegnatari delle borse di studio sono collocati per la durata dell'assenza dal servizio nella posi­zione prevista dall'art. 1 del R. D. 25 giugno 1931, n. 945.

 

Art. 40

Alle spese conseguenti dalla applicazione degli artt. 37, 38 e 39 si prov­vede mediante apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

 

Titolo V - CLASSI DIFFERENZIALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI NOR­MALI,

GLI ISTITUTI MEDICO-PEDAGOGICI O ASSISTENZIALI E GLI ISTITUTI

DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI. SEZIONI PER TRATTAMENTI SETTORIALI

 

Art. 41

Per gli alunni i quali si trovano in stato di difficoltà transitoria, dovuto a varie cause, anche di carattere ambientale, e che siano suscettibili di un completo riadattamento, sono istituite classi differenziali, ove se ne ravvisi la necessità, presso:

a) le scuole elementari normali;

b) gli istituti medico-pedagogici o altri istituti assistenziali;

c) gli istituti per minori gracili, cardioreumatici, diabetici, tracoma­tosi, ecc.;

d) gli istituti di rieducazione per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

Le classi differenziali sono istituite - previa autorizzazione del Mini­stero della pubblica istruzione - dal provveditore agli studi su proposta dei competenti ispettori scolastici, secondo le indicazioni dei direttori didat­tici e dei medici scolastici competenti per territorio e su conforme parere del Consiglio scolastico provinciale.

 

Art. 42

Le classi differenziali di cui al precedente art. 41 sono istituite, di norma, nell'ambito del primo ciclo della scuola elementare.

A ciascuna classe vengono assegnati non meno di 8 e non più di 15 alunni.

L'assegnazione degli alunni a tali classi viene disposta dal direttore didattico competente, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'apposita équipe prevista dall'art. 11 della presente legge, che opera - in regime di convenzione - anche per il reperimento, la diagnosi, la selezione e la assistenza degli alunni delle classi differenziali.

 

Art. 43

Agli alunni delle classi differenziali sono assicurate forme di assi­stenza atte a facilitarne la più attiva partecipazione all'opera della scuola, con lo stanziamento di bilancio indicato nell'art. 26.

 

Art. 44

Nelle classi differenziali vengono svolti i programmi per le scuole elementari comuni con metodi, tecniche e ritmi adattati alle esigenze par­ticolari degli alunni di dette classi.

 

Art. 45

Alle classi differenziali possono essere assegnati soltanto insegnanti elementari del ruolo organico normale e del relativo ruolo in soprannu­mero, in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine dei corsi previsti dal 2° comma dell'art. 38.

Il precedente comma entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 1972-73 e comunque non troverà applicazione per i posti corrispondenti a classi differenziali che nel suddetto anno scolastico risulteranno coperti da insegnanti non provvisti del titolo di specializzazione di cui al 2° comma dell'art. 38.

L'assegnazione degli insegnanti del ruolo normale a posti in organico corrispondenti alle classi differenziali è subordinata all'impegno, da parte degli interessati, di prestare effettivo servizio nella stessa scuola per non meno di un quinquennio.

 

Art. 46

Alle classi differenziali presso gli istituti di rieducazione per mino­renni sono assegnati soltanto insegnanti i quali siano in possesso, oltre al titolo di cui all'art. 38, anche del titolo di specializzazione per l'insegna­mento in tali istituti.

 

Art. 47

Gli alunni della scuola elementare che frequentano classi normali ma che, per presenza di disfunzioni particolari (dislalie, disgrafie, ecc.), abbi­sognano di rieducazioni settoriali, possono essere sottoposti a trattamento differenziale di carattere integrativo in apposite «sezioni di rotazione», derivanti dalla trasformazione di classi differenziali.

Tali sezioni possono essere istituite dal provveditore agli studi, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, su proposta del com­petente ispettore scolastico, secondo le indicazioni dei direttori didattici e dei medici scolastici competenti per territorio e su conforme parere del Comitato provinciale di cui all'art. 6, soltanto in plessi scolastici in cui prestino servizio insegnanti elementari di ruolo specializzati in terapie rieducative specifiche.

 

Art. 48

L'orario d'obbligo degli insegnanti delle classi differenziali è di 30 ore settimanali, di cui 24 destinate alle lezioni.

Ai predetti insegnanti spettano, da settembre a giugno dell'anno sco­lastico, in aggiunta al normale trattamento economico:

a) una indennità mensile non pensionabile, pari al 10% dello sti­pendio iniziale della classe di appartenenza;

b) il compenso di cui all'art. 1 (3° e 4° comma) della legge 2 aprile 1968, n. 466.

L'indennità o il compenso non sono dovuti in caso di assenza dal ser­vizio da qualsiasi motivo determinata.

 

Titolo VI - COMMISSIONE PERMANENTE CENTRALE PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE

 

Art. 49

E' costituita una Commissione permanente centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, per il coordinamento della ricerca e della speri­mentazione e per la programmazione nel settore delle istituzioni scolasti­che previste dalla presente legge.

La Commissione è composta dal Sottosegretario di Stato per la pub­blica istruzione che la presiede e da:

- un docente universitario ordinario o straordinario di pedagogia;

- un docente universitario ordinario o straordinario di psicologia;

- un docente universitario ordinario o straordinario di neuropsi­chiatria infantile;

- un rappresentante del Ministero della sanità;

- un medico provinciale designato dal Ministero della sanità;

- un medico scolastico designato dal Ministero della sanità;

- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- due esperti;

- un ispettore centrale per l'istruzione elementare;

- un provveditore agli studi;

- un ispettore scolastico;

- un direttore didattico;

- un insegnante elementare.

Alla Commissione è aggregato, con mansioni di segretario, un funzio­nario del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e dura in carica un triennio.

 

Art. 50

La Commissione di cui al precedente articolo 49, al fine di collegare i risultati delle ricerche delle scienze mediche, pedagogiche, psicologiche e sociologiche con l'azione delle istituzioni scolastiche previste dalla pre­sente legge, ha in particolare il compito di:

a) proporre iniziative di sperimentazione a livello centrale e peri­ferico, secondo piani di attività annuale e pluriennali;

b) formulare proposte per il coordinamento delle libere iniziative di ricerca e di sperimentazione per il trattamento e il recupero dei soggetti in età evolutiva, che si trovano in condizione di minorazione, di irregolarità e di difficoltà di inserimento sociale;

e) formulare i piani annuali e pluriennali dei corsi di aggiornamento del personale direttivo, insegnante e assistente;

d) formulare proposte per l'utilizzazione e la diffusione dei risultati delle attività previste dalle precedenti lettere a), b) e c), mediante pubbli­cazioni, convegni didattici e ogni altro idoneo mezzo di diffusione.

La Commissione provvede inoltre ad esprimere il parere nei casi pre­visti dalla presente legge e su tutte le questioni che il Ministro per la pubblica istruzione ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 51

Sono abrogate tutte le norme concernenti le scuole elementari spe­ciali, le classi elementari differenziali e i corsi di lezioni ed esercitazioni per insegnanti elementari che siano incompatibili e contrastanti con le norme della presente legge.

 

Art. 52

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si prov­vede con gli stanziamenti normali di bilancio, con quelli stabiliti per l'ap­plicazione della legge 31 ottobre 1966 n. 942 nei capitoli 1380, 1381, 1382, 1401, 1402, 1407 e 1433 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1970 e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

 

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