Prospettive
assistenziali, n. 10, aprile-giugno 1970
DOCUMENTI
TESTO DELLO SCHEMA
DI DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Titolo I - NORME GENERALI SULLA ISTITUZIONE
DI SCUOLE SPECIALI,
LABORATORI-SCUOLA E SEZIONI
OCCUPAZIONALI
Art. 1
I minori compresi nell'età fra i sei
e i quattordici anni, i quali presentino anomalie e irregolarità fisiche, psichiche
e sensoriali (esclusi i ciechi e i sordomuti) che richiedano
uno speciale trattamento scolastico, con programmi, orari e metodi di insegnamento
particolari, e abbiano possibilità di recupero parziale e di successivo
avviamento ad attività lavorative, sono assegnati alle istituzioni scolastiche
di cui al successivo articolo.
Art. 2
Per il conseguimento dei fini
previsti dal precedente articolo sono istituite:
a) scuole elementari speciali statali,
con diverso orientamento a seconda del trattamento
necessario in relazione alle anomalie dei soggetti accolti;
b)
scuole elementari speciali statali presso istituti medico-pedagogici e centri
di riabilitazione per spastici.
Per i minori dai 15 ai 16 anni
possono essere istituiti laboratori-scuola statali annessi alle
scuole speciali e agli istituti medico-pedagogici e ai centri di
riabilitazione per spastici.
La frequenza dei laboratori-scuola
può essere consentita fino ai 16 anni.
Art. 3
Ogni sezione di scuola elementare
speciale accoglie non più di 10 alunni.
Ogni sezione di laboratorio-scuola
accoglie da
Art. 4
L'istituzione delle scuole e dei
laboratori di cui all'art. 2 è disposta annualmente dal provveditore agli studi
su autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il provveditore invia al Ministero
il piano delle relative proposte, formulato in base alle richieste avanzate
dagli ispettori scolastici secondo le indicazioni dei direttori didattici e dei
medici scolastici competenti per territorio.
Il piano deve essere corredato del
motivato parere, distinto per scuola o laboratorio, del Comitato di cui all'articolo 6.
Art. 5
La scuola elementare speciale può
essere organizzata per il trattamento di un solo o di
diversi tipi di irregolarità; nel secondo caso essa si articola in sezioni
destinate ad accogliere alunni che presentino lo stesso tipo di irregolarità.
Art. 6
Presso ogni Provveditorato agli
studi è costituito un Comitato provinciale per le scuole speciali composto dal
provveditore agli studi che lo presiede, dal medico provinciale, da un medico
scolastico designato dal medico provinciale, da un rappresentante
dell'Amministrazione provinciale, da un ispettore scolastico, da un direttore
didattico, da due insegnanti elementari titolari in scuole speciali, nonché da tre esperti.
Il Comitato è nominato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su proposta
del provveditore agli studi. I componenti durano in
carica un triennio e possono essere confermati.
Il Comitato determina per ciascun
anno scolastico il piano della istituzione di nuove
scuole speciali e di laboratori-scuola, delibera sul trasferimento delle
scuole e dei laboratori già esistenti da una ad altra località della provincia,
nonché sulla soppressione dei medesimi.
Il Comitato è chiamato inoltre ad
esprimere parere motivato sulle seguenti questioni:
a)
attrezzature e sussidi didattici alle scuole elementari speciali e ai
laboratori-scuola;
b) erogazione di sussidi finanziari ad
enti ed istituzioni per l'assistenza educativa ai
minorati previsti dalla presente legge;
c) promozione e coordinamento delle
iniziative che comunque interessino il funzionamento
delle scuole elementari speciali e dei laboratori scuola.
Le funzioni di componente
del Comitato provinciale sono gratuite.
I componenti
che non risiedono nel capoluogo della provincia hanno diritto al trattamento
economico di missione secondo le norme vigenti. Per quanto concerne la misura
delle diarie, ai componenti estranei all'Amministrazione
dello Stato compete il trattamento previsto dalla tabella A, n. 3, allegata
alla legge 15 aprile 1961, n. 291.
Art. 7
L'istituzione di scuole elementari
speciali e di laboratori-scuola presso istituti medico-pedagogici e centri di
riabilitazione per spastici funzionanti a norma delle vigenti disposizioni -
ferme restando le attribuzioni del Comitato di cui all'art. 6 - è disposta dal
provveditore agli studi, sentiti il prefetto e il medico provinciale, sulla base di apposita convenzione stipulata con l'istituto
interessato, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. La
convenzione deve prevedere, espressamente, che gli insegnanti e gli
assistenti-educatori dipendano dall'autorità scolastica sia dal punto di vista
didattico sia amministrativo, e che i medesimi prestino la loro attività alle
dipendenze del direttore didattico del circolo nel quale
è compresa la scuola e dell'ispettore scolastico competente per territorio.
Art. 8
Per i minori subnormali gravi dai 6
ai 18 anni, non assimilabili ai soggetti indicati nell'articolo 1, e per i
quali non è possibile prevedere un proficuo trattamento scolastico ai fini di
un eventuale recupero, possono essere istituite,
esclusivamente su richiesta del medico provinciale, sezioni speciali presso
ospedali psichiatrici o istituti ospedalieri o altri istituti assistenziali
qualificati.
In tali sezioni viene
attuata una educazione occupazionale, che è curata da insegnanti elementari
specializzati, i quali operano alle dipendenze dell'autorità scolastica,
secondo un regime di convenzioni analogo a quello previsto dal precedente art.
7.
Titolo II - REPERIMENTO E SELEZIONE DEI MINORI, DIREZIONE, ORDINAMENTO, PROGRAMMI, ATTREZZATURE
E SUSSIDI DELLE SCUOLE ELEMENTARI SPECIALI E DEI LABORATORI-SCUOLA
Art. 9
La direzione delle scuole elementari
speciali e dei laboratori-scuola è esercitata dai
direttori didattici competenti per territorio, secondo le normali attribuzioni
stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
La vigilanza delle scuole e dei
laboratori di cui sopra, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali, è
esercitata dai provveditori agli studi e dagli ispettori scolastici di
circoscrizione.
Art. 10
Per le sezioni speciali di cui
all'art. 8, istituite presso ospedali psichiatrici o istituti ospedalieri o
altri istituti assistenziali, le attribuzioni del
direttore didattico e dell'ispettore scolastico sono regolate dalle convenzioni
previste dallo stesso articolo, secondo le norme stabilite con apposita
ordinanza del Ministero per la pubblica istruzione.
Art. 11
Il reperimento, la diagnosi e la
selezione dei minori da avviare alle scuole speciali e ai laboratori-scuola, le
riunioni di sintesi per l'indicazione del trattamento scolastico e l'assistenza
dei predetti minori, vengono effettuate da apposite équipes, che operano in regime di convenzione con istituzioni
ed enti specializzati, per conto dei provveditori agli studi.
Tali équipes
sono costituite da un medico specialista in neuropsichiatria
infantile, da uno psicologo, da un insegnante elementare ordinario di ruolo
normale, fornito della laurea in pedagogia e del titolo di specializzazione
di cui agli articoli 37 e 38 e da un assistente sociale.
Alle riunioni di sintesi partecipano
di diritto il medico scolastico e il direttore didattico competente per
territorio.
Per le scuole e i laboratori-scuola
istituiti presso istituti medico-pedagogici e centri di riabilitazione per
spastici il reperimento, la diagnosi, la selezione e l'assistenza dei minori
sono affidati alla équipe interna di ciascun
istituto o, in mancanza, alle équipes di cui ai
precedenti commi.
Anche alle riunioni di sintesi della
équipe interna di istituto
partecipano di diritto il medico scolastico e il direttore didattico
competente per territorio.
L'insegnante elementare che fa parte
di ciascuna équipe è
esonerato dall'insegnamento per la durata dell'incarico.
Il servizio prestato a norma del
precedente comma è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari. L'incarico può essere
revocato anche nel corso dell'anno scolastico per esigenze di servizio o per
fatti imputabili all'insegnante.
Art. 12
Le scuole elementari speciali e i
laboratori-scuola di cui al precedente art. 2, distinti secondo le anomalie dei
soggetti ed il trattamento medicopedagogico, hanno il seguente ordinamento:
a) Scuole elementari speciali.
Le sezioni sono affidate a insegnanti forniti dell'apposito titolo di specializzazione,
appartenenti al ruolo speciale previsto dall'art. 29 della presente legge.
Ogni scuola elementare speciale è
costituita da non meno di 6 e, di regola, da non più di 30 sezioni.
Per ogni gruppo di 3 sezioni è
previsto un insegnante aggiunto, con compiti didattici particolari in rapporto
alle esigenze della scuola (osservazione, riabilitazione, terapie speciali,
ecc.).
b) Laboratori-scuola.
Le sezioni sono affidate ad
insegnanti elementari appartenenti al ruolo di cui al successivo articolo 29,
per l'insegnamento generale ad integrazione dell'istruzione data nella scuola
elementare speciale, e ad insegnanti tecnico-pratici, per l'addestramento
pratico in attività di laboratorio, i quali vengono
assunti per incarico.
L'orario d'obbligo degli insegnanti
addetti ai laboratori-scuola è di 30 ore settimanali di attività.
Art. 13
I programmi delle scuole elementari
speciali o dei laboratori-scuola sono stabiliti dal direttore didattico,
sentito il Consiglio della scuola di cui al successivo art.
Art. 14
Presso ogni scuola speciale e ogni laboratorio-scuola è costituito il Consiglio della
scuola.
Il Consiglio assiste il direttore
didattico nella elaborazione dei programmi di cui al
presente articolo, sui quali è chiamato ad esprimere obbligatoriamente un
motivato parere, e in ogni altra materia concernente l'ordinamento delle
singole scuole speciali e dei laboratori-scuola, per la quale il direttore
didattico ritenga di avvalersi della sua collaborazione.
Del Consiglio fanno parte il medico
scolastico e gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola e
nel laboratorio-scuola, nonché almeno cinque
rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti questi ultimi secondo le
modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
Art. 15
L'adozione dei libri di testo per le
scuole elementari speciali e per i laboratori-scuola è disposta in relazione alle particolari esigenze delle singole
sezioni. La scelta dei libri di testo è effettuata
dagli insegnanti, d'intesa con il direttore didattico.
Possono essere scelti anche più
testi per la stessa sezione, ovvero particolari
sussidi didattici in sostituzione dei libri di testo.
La fornitura dei libri di testo e
dei sussidi didattici è gratuita.
Art. 16
Il calendario di attività
delle scuole speciali e dei laboratori-scuola è di 10 mesi di lezione (compresi
i periodi finali di valutazione degli alunni). Il calendario di massima è
stabilito con ordinanza del Ministero per la pubblica istruzione, sentita la
Commissione permanente di cui agli articoli 49 e 50.
Art. 17
Nelle scuole elementari speciali
l'orario giornaliero di attività è così suddiviso:
a) quattro ore di attività
scolastica;
b) almeno due ore destinate alla
refezione e alle attività ricreative guidate.
Art. 18
Nei laboratori-scuola l'orario
giornaliero è stabilito dal direttore didattico e deve comprendere, di norma,
sette ore di attività, comprensive degli insegnamenti
generali, delle esercitazioni pratiche e dell'assistenza alla refezione.
Art. 19
Nelle convenzioni di cui all'art. 7
sono stabiliti anche il calendario, l'orario di attività
e i periodi di vacanza nel corso dell'anno, coincidenti, in linea di massima,
con quelli previsti dal calendario di cui all'art. 16.
Art. 20
Al termine della frequenza della
scuola elementare speciale, all'alunno viene
rilasciato, previo esame di accertamento, un attestato comprovante
l'adempimento dell'obbligo scolastico ed il grado di cultura conseguito,
corrispondente a quello di una determinata classe elementare normale. L'alunno,
qualora sia considerato idoneo, sostiene gli esami di licenza conseguendo, in
caso positivo, il regolare diploma.
Al termine della frequenza del
laboratorio-scuola, l'alunno consegue un apposito
attestato sulle capacità acquisite.
Con ordinanza del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione,
saranno stabilite le modalità relative agli accertamenti e agli attestati di
cui ai precedenti commi.
Art. 21
I documenti scolastici interni delle
scuole elementari speciali e dei laboratori-scuola di cui all'art. 2 sono
predisposti dal direttore didattico, sentiti gli insegnanti della scuola, in
collaborazione con la competente équipe medico-psico-pedagogica, secondo criteri
di massima che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
Art. 22
A ciascuna delle équipe,
di cui all'art. 11, è affidato un numero di sezioni tale che sia garantita una assistenza efficace e continua, con la
effettuazione su tutti i soggetti dei trattamenti necessari e con non meno di
due riunioni di sintesi (all'inizio e alla fine dell'anno scolastico).
Art. 23
Alle riunioni di sintesi della équipe e alla elaborazione dei
relativi risultati, al fine della indicazione dei conseguenti trattamenti
educativi, partecipa anche l'insegnante della sezione alla quale appartiene il
minore.
Art. 24
Le spese per le attrezzature, i
sussidi didattici, l'approvvigionamento degli stampati di cui all'art. 21 e il
materiale di consumo per il funzionamento delle
scuole elementari speciali, dei laboratori-scuola e delle classi elementari
differenziali, sono a carico dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
Gli acquisti degli oggetti di cui al
precedente comma sono eseguiti in economia al limite
di lire 4.000.000.
Titolo III - ASSISTENZA
Art. 25
Agli alunni frequentanti le
istituzioni previste nei precedenti Titoli sono assicurate forme di assistenza, atte a facilitarne la più attiva partecipazione
all'opera della scuola e il successivo inserimento nella comunità sociale.
Art. 26
Per la realizzazione delle forme di assistenza previste dall'art. 25, e per l'erogazione dei
sussidi di cui al 4° comma, lettera b, dell'art. 6, sono inscritti appositi
stanziamenti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Sono abrogati l'art. 28 del regio
decreto 31 dicembre 1923 n. 3126 e l'art. 230 del regio decreto 5 febbraio 1928
n. 577.
Titolo IV - PERSONALE DIRETTIVO ED
INSEGNANTE, ASSISTENTI-EDUCATORI E TERAPISTI
Art. 27
I circoli didattici costituiti anche
parzialmente da scuole speciali e da laboratori-scuola sono assegnati a
direttori didattici in possesso del titolo di specializzazione
previsto dalle vigenti disposizioni.
La disposizione del precedente comma
entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico
1972-73 e comunque non troverà applicazione per i circoli che nel suddetto anno
scolastico risulteranno coperti da direttori non provvisti del titolo di
specializzazione.
Art. 28
Ai direttori didattici proposti ai
circoli comprendenti scuole speciali e laboratori-scuola è
corrisposta, per non più di undici mesi nell'anno in aggiunta al normale
trattamento economico, una indennità mensile non pensionabile pari:
a) al 10% dello stipendio iniziale
della classe di appartenenza, se le sezioni dipendenti
non sono più di 20;
b) al 15% dello stipendio iniziale
della classe di appartenenza, se le sezioni sono più
di 20.
L'indennità non è
dovuta in caso di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinata.
Art. 29
E' istituito presso ciascun
Provveditorato agli studi, dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore
della presente legge, un ruolo organico speciale degli insegnanti delle scuole
speciali e dei laboratori-scuola della provincia, comprendente il numero dei
posti istituiti. E' del pari istituito presso ciascun Provveditorato agli studi
un ruolo di maestri in soprannumero pari al decimo dei
posti del suddetto ruolo speciale.
Gli insegnanti del ruolo speciale e
del corrispondente ruolo in soprannumero sono
inquadrati nelle classi di stipendio degli insegnanti elementari del ruolo
organico normale, fruendo della supervalutazione, nella misura di un terzo, del
servizio prestato nelle scuole elementari speciali e nei laboratori-scuola,
agli effetti degli aumenti periodici e del passaggio dalla seconda alle
successive classi di stipendio.
Il passaggio alla seconda classe di
stipendio ha luogo dopo un biennio di servizio nella
prima classe, subordinatamente al superamento del periodo di prova.
Per quanto non previsto dalla
presente legge, agli insegnanti del ruolo organico speciale e del
corrispondente ruolo in soprannumero si applicano le
norme di stato giuridico degli insegnanti elementari del ruolo organico normale
e del relativo ruolo in soprannumero.
Art. 30
L'orario d'obbligo degli insegnanti
elementari delle scuole speciali e dei laboratori-scuola è di 30 ore
settimanali, di cui 24 destinate alle lezioni. Ai predetti insegnanti, in
aggiunta al normale trattamento economico, spettano da settembre a giugno
nell'anno scolastico:
a) una indennità mensile non pensionabile pari al 20% dello stipendio
iniziale della classe di appartenenza;
b)
il compenso di cui all'art. 1 (3° e 4° comma) della legge 2 aprile 1968, n.
466.
L'indennità e il compenso non sono dovuti in caso di assenza dal servizio da qualsiasi
motivo determinato.
Art. 31
Ai ruoli speciali di cui al
precedente art. 29 si accede mediante concorso per
esami e titoli, bandito ogni biennio in concomitanza del concorso magistrale
ordinario, al quale possono partecipare soltanto i maestri elementari forniti
del titolo di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole elementari
speciali, di cui ai successivi artt. 37 e 38.
Al primo concorso a posti dei ruoli
speciali di cui al precedente art. 29, che sarà bandito dopo l'entrata in
vigore della presente legge, potranno partecipare i
maestri elementari forniti dei diplomi e certificati rilasciati ai sensi
dell'art. 404 del R. D. 26 aprile 1928, n. 1297.
Il programma d'esame e la
composizione della commissione giudicatrice sono
stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio Superiore della pubblica istruzione.
Art. 32
La nomina nel ruolo organico
speciale di cui al precedente art. 29 comporta l'obbligo della permanenza
nella stessa scuola o laboratorio-scuola, con prestazione di servizio effettivo
per almeno un quinquennio.
Tale obbligo è limitato a un triennio, nel caso di trasferimento ad altra scuola
speciale o laboratorio-scuola.
Gli insegnanti attualmente
in servizio nelle scuole elementari speciali sono iscritti, a domanda, nel
suddetto ruolo organico speciale, con diritto alla ricostruzione della carriera
con i benefici previsti dal precedente articolo
Gli insegnanti appartenenti al ruolo
organico speciale possono richiedere il passaggio al ruolo organico normale
degli insegnanti elementari, conservando la posizione acquisita nella carriera,
dopo non meno di 10 anni di servizio nelle scuole elementari speciali e nei
laboratori-scuola.
Il Ministro per la pubblica
istruzione, su motivata proposta del provveditore agli studi e su conforme parere
del Consiglio Superiore della pubblica istruzione,
può disporre per esigenza di servizio il trasferimento al ruolo organico
normale di un insegnante del ruolo organico speciale.
Art. 33
All'addestramento pratico in
attività di laboratorio presso i laboratori-scuola provvedono gli insegnanti tecnico-pratici, che vengono assunti per
incarico a tempo indeterminato in base a graduatorie compilate dai provveditori
agli studi, secondo le norme stabilite con ordinanza del Ministro per la
pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente di cui all'articolo 49
e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Gli insegnanti di cui al presente
articolo debbono essere in possesso dei requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni per la nomina ad insegnante tecnico-pratico
negli istituti di istruzione secondaria.
Costituisce titolo preferenziale, ai fini del conferimento dell'incarico, la
frequenza di uno dei corsi di qualificazione previsti dal 4° comma del
successivo articolo 38. Agli insegnanti tecnico-pratici
dei laboratori-scuola compete il trattamento economico previsto per gli
insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione secondaria.
In aggiunta al predetto trattamento
economico, agli insegnanti tecnicopratici in servizio
nei laboratori-scuola spettano da settembre a giugno nell'anno
scolastico:
a) una indennità
mensile non pensionabile pari al 10% dello stipendio iniziale;
b)
il compenso di cui all'articolo 1 (3° e 4° comma) della legge 2 aprile 1968, n.
466.
L'indennità e il compenso non sono dovuti in caso di assenza dal servizio da qualsiasi
motivo determinata.
L'orario d'obbligo degli insegnanti
tecnico-pratici è di 30 ore settimanali.
Art. 34
Alle scuole elementari speciali e ai
laboratori-scuola possono essere assegnati terapisti specializzati, qualora il
Comitato di cui al precedente articolo ne ravvisi la necessità, per
l'esecuzione di trattamenti speciali a seconda delle
anomalie e delle minorazioni.
Ove non sia possibile reperire tali terapisti tra gli insegnanti elementari
aggiunti di cui al 4° comma del precedente articolo 12, il provveditore agli
studi si avvale di personale estraneo all'Amministrazione dello Stato mediante
apposita convenzione da stipulare - previa autorizzazione del Ministero della
pubblica istruzione - con enti qualificati che operano nel settore, proposti
dal suddetto Comitato.
Art. 35
A ciascuna scuola elementare
speciale e a ciascun laboratorio-scuola sono assegnati assistenti educatori,
nel rapporto di uno ogni due sezioni. Gli
assistenti-educatori, che debbono essere muniti del
diploma di abilitazione magistrale, sono addetti allo svolgimento delle
attività educative durante il periodo della giornata non dedicato ad attività
scolastiche e di laboratorio; curano l'assistenza e la sorveglianza degli
alunni all'ingresso e all'uscita della scuola, provvedono anche
all'accompagnamento dei medesimi qualora sia istituito un servizio di
trasporto.
Gli assistenti-educatori sono
assunti per incarico a tempo indeterminato, in base a
graduatorie compilate dai provveditori agli studi secondo le norme stabilite
con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione
permanente di cui all'art. 49 e il Consiglio superiore della pubblica
istruzione. E' a loro attribuito lo stipendio corrispondente a quello degli
insegnanti elementari alla prima classe di stipendio.
Agli assistenti-educatori spetta, da
settembre a giugno nell'anno scolastico, in aggiunta al normale trattamento
economico, il compenso speciale di cui all'art. 1 (commi 3° e 4°) della legge
2 aprile 1968, n. 466.
Il compenso non è
dovuto in caso di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinata.
L'orario d'obbligo degli
assistenti-educatori è di 30 ore settimanali.
Art. 36
Per l'insegnamento della educazione fisica, da svolgersi - in ciascuna sezione
delle scuole elementari speciali e dei laboratori-scuola - per almeno due ore
settimanali, sono assegnati dal provveditore agli studi, secondo le norme
stabilite con ordinanza del Ministero per la pubblica istruzione, sentiti la
Commissione permanente di cui all'art. 49 e il Consiglio superiore della
pubblica istruzione, insegnanti di educazione fisica di ruolo o abilitati, in
servizio nelle scuole secondarie statali, i quali siano riconosciuti
particolarmente idonei e qualificati.
L'orario d'obbligo dei predetti
insegnanti, con diritto al trattamento di cattedra, è di 16 ore settimanali.
Ad essi
spetta, da settembre a giugno nell'anno scolastico, in aggiunta alla normale
retribuzione, il compenso di cui all'art. 1 (comma 3° e 4°) della legge 2
aprile 1968, n. 466.
Il compenso non è
dovuto in casi di assenza dal servizio da qualsiasi motivo determinato.
Art. 37
I titoli di specializzazione
per direttori didattici, insegnanti, terapisti e assistenti-educatori di scuole
elementari speciali e i laboratori-scuola si conseguono presso le scuole
superiori di specializzazione statali e riconosciute dal Ministero della
pubblica istruzione.
Le scuole superiori di specializzazione sono istituite dal Ministero della pubblica
istruzione presso le facoltà universitarie di lettere e filosofia, di magistero
e di medicina che ne facciano richiesta, nelle località ove esistano
istituzioni educative idonee per un adeguato tirocinio.
Le scuole superiori di
specializzazione istituite da Enti possono essere
riconosciute, con decreto del Ministro della sanità e sentita
Il Ministero della pubblica
istruzione, sentita la Commissione permanente centrale, può stipulare con tali
Enti apposite convenzioni, che prevedano - nei limiti
degli stanziamenti di bilancio - la corresponsione di contributi in misura non
superiore al 50% della spesa di gestione dei corsi di cui all'art. 38.
Art. 38
Alle scuole superiori di specializzazione, di cui all'art. 37, sono ammessi gli
aspiranti dichiarati idonei in seguito ad esame attitudinale.
I corsi biennali per direttori,
insegnanti, terapisti, assistenti-educatori di scuola elementare speciale,
hanno un programma di formazione comune di base per il primo anno e di specializzazione per le diverse anormalità per il secondo
anno. I corsi biennali sono integrati da un periodo di tirocinio pratico di
durata non inferiore a sei mesi, da effettuarsi presso
scuole elementari speciali giudicate idonee.
Programmi e orari d'insegnamento,
modalità degli esami, del tirocinio e del rilascio di specializzazione saranno
stabiliti da apposito regolamento interno della
scuola, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
sentiti la Commissione permanente di cui all'art. 49 e il Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
Le scuole superiori di
specializzazione svolgono anche speciali corsi di qualificazione per gli insegnanti tecnico-pratici addetti ai laboratoriscuola.
Le scuole magistrali ortofreniche attualmente funzionanti e le altre scuole di
specializzazione previste da apposite norme di legge, dovranno ristrutturarsi
nell'ordinamento e nei programmi, in conformità della presente legge e delle
relative norme di esecuzione entro il 31 dicembre 1972. Sono istituiti n. 80
posti di missione e n. 300 borse di studio dell'importo di L.
200.000 ciascuna, da conferirsi annualmente per concorso per esami e titoli, a
favore di direttori didattici, insegnanti elementari di ruolo che intendano frequentare le scuole superiori di
specializzazione.
La ripartizione dei posti di
missione e delle borse di studio fra le categorie dei beneficiari e le
modalità di svolgimento dei relativi concorsi sono stabilite annualmente con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente
centrale di cui all'articolo 49 e il Consiglio
superiore per la pubblica istruzione.
Art. 39
Il Ministero della pubblica
istruzione annualmente - nei limiti degli stanziamenti di bilancio - promuove
ed organizza, con la collaborazione dei Centri didattici nazionali, delle
scuole superiori di specializzazione e delle facoltà universitarie di lettere e
filosofia, di magistero e di medicina presso le quali
sono state istituite le scuole predette, corsi gratuiti di aggiornamento
professionale per un numero non superiore a 1.000 posti, riservati a direttori
didattici, insegnanti, terapisti e assistenti-educatori di scuole elementari
speciali e per insegnanti dei laboratori-scuola, della durata di un anno
scolastico.
La frequenza di tali corsi è
obbligatoria per gli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole elementari
speciali e dei laboratori-scuola, con la periodicità che la commissione
permanente centrale di cui all'art. 49, stabilirà nei piani di
aggiornamento del personale insegnante.
Sono istituite n. 100 borse di
studio annuali dell'importo di L.
800.000 ciascuna, per la partecipazione a corsi di perfezionamento in Italia e
all'Estero, riservato ai direttori didattici e agli insegnanti di ruolo delle
scuole speciali e dei laboratori-scuola. Le modalità di svolgimento del
concorso per l'assegnazione delle borse di studio
previste dal presente comma sono stabilite annualmente con decreto del Ministro
per la pubblica istruzione, sentiti la Commissione permanente centrale di cui
all'art. 49 e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I direttori didattici e gli
insegnanti elementari, assegnatari delle borse di studio sono collocati per la
durata dell'assenza dal servizio nella posizione
prevista dall'art. 1 del R. D. 25 giugno 1931, n. 945.
Art. 40
Alle spese conseguenti dalla applicazione degli artt. 37,
38 e 39 si provvede mediante apposito stanziamento
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Titolo V - CLASSI DIFFERENZIALI
PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI NORMALI,
GLI ISTITUTI MEDICO-PEDAGOGICI O ASSISTENZIALI E GLI ISTITUTI
DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI.
SEZIONI PER TRATTAMENTI SETTORIALI
Art. 41
Per gli alunni i quali si trovano in
stato di difficoltà transitoria, dovuto a varie cause, anche di carattere
ambientale, e che siano suscettibili di un completo riadattamento, sono
istituite classi differenziali, ove se ne ravvisi la necessità, presso:
a) le scuole elementari normali;
b) gli istituti medico-pedagogici o
altri istituti assistenziali;
c) gli istituti per minori gracili, cardioreumatici, diabetici, tracomatosi, ecc.;
d) gli istituti di
rieducazione per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.
Le classi differenziali sono
istituite - previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione - dal provveditore
agli studi su proposta dei competenti ispettori scolastici, secondo le
indicazioni dei direttori didattici e dei medici scolastici competenti per territorio
e su conforme parere del Consiglio
scolastico provinciale.
Art. 42
Le classi differenziali di cui al
precedente art. 41 sono istituite, di norma, nell'ambito del primo ciclo della
scuola elementare.
A ciascuna classe vengono
assegnati non meno di 8 e non più di 15 alunni.
L'assegnazione degli alunni a tali
classi viene disposta dal direttore didattico
competente, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'apposita équipe prevista dall'art. 11 della presente legge, che
opera - in regime di convenzione - anche per il reperimento, la diagnosi, la
selezione e la assistenza degli alunni delle classi differenziali.
Art. 43
Agli alunni delle classi
differenziali sono assicurate forme di assistenza
atte a facilitarne la più attiva partecipazione all'opera della scuola, con lo
stanziamento di bilancio indicato nell'art. 26.
Art. 44
Nelle classi differenziali vengono svolti i programmi per le scuole elementari comuni
con metodi, tecniche e ritmi adattati alle esigenze particolari degli alunni
di dette classi.
Art. 45
Alle classi differenziali possono
essere assegnati soltanto insegnanti elementari del ruolo organico normale e
del relativo ruolo in soprannumero, in possesso del
titolo di specializzazione conseguito al termine dei corsi previsti dal 2° comma
dell'art. 38.
Il precedente comma entrerà in
vigore a partire dall'anno scolastico 1972-73 e
comunque non troverà applicazione per i posti corrispondenti a classi
differenziali che nel suddetto anno scolastico risulteranno coperti da
insegnanti non provvisti del titolo di specializzazione di cui al 2° comma
dell'art. 38.
L'assegnazione degli insegnanti del
ruolo normale a posti in organico corrispondenti alle
classi differenziali è subordinata all'impegno, da parte degli interessati, di
prestare effettivo servizio nella stessa scuola per non meno di un quinquennio.
Art. 46
Alle classi differenziali presso gli
istituti di rieducazione per minorenni sono assegnati
soltanto insegnanti i quali siano in possesso, oltre al titolo di cui all'art.
38, anche del titolo di specializzazione per l'insegnamento in tali istituti.
Art. 47
Gli alunni della scuola elementare
che frequentano classi normali ma che, per presenza di disfunzioni particolari
(dislalie, disgrafie, ecc.), abbisognano di
rieducazioni settoriali, possono essere sottoposti a trattamento differenziale
di carattere integrativo in apposite «sezioni di
rotazione», derivanti dalla trasformazione di classi differenziali.
Tali sezioni possono essere
istituite dal provveditore agli studi, previa autorizzazione del Ministero
della pubblica istruzione, su proposta del competente
ispettore scolastico, secondo le indicazioni dei direttori didattici e dei
medici scolastici competenti per territorio e su conforme parere del Comitato
provinciale di cui all'art. 6, soltanto in plessi scolastici in cui prestino
servizio insegnanti elementari di ruolo specializzati in terapie rieducative specifiche.
Art. 48
L'orario d'obbligo degli insegnanti
delle classi differenziali è di 30 ore settimanali, di
cui 24 destinate alle lezioni.
Ai predetti insegnanti spettano, da
settembre a giugno dell'anno scolastico, in aggiunta al normale trattamento
economico:
a) una indennità
mensile non pensionabile, pari al 10% dello stipendio iniziale della classe di
appartenenza;
b)
il compenso di cui all'art. 1 (3° e 4° comma) della legge 2 aprile 1968, n.
466.
L'indennità o il compenso non sono dovuti in caso di assenza dal servizio da qualsiasi
motivo determinata.
Titolo VI - COMMISSIONE PERMANENTE
CENTRALE PER
Art. 49
E' costituita una Commissione
permanente centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, per il
coordinamento della ricerca e della sperimentazione e
per la programmazione nel settore delle istituzioni scolastiche previste dalla
presente legge.
La Commissione è composta dal
Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione
che la presiede e da:
- un docente universitario ordinario
o straordinario di pedagogia;
- un docente universitario ordinario
o straordinario di psicologia;
- un docente universitario ordinario
o straordinario di neuropsichiatria infantile;
- un rappresentante del Ministero
della sanità;
- un medico provinciale designato
dal Ministero della sanità;
- un medico scolastico designato dal
Ministero della sanità;
- un rappresentante del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
- due esperti;
- un ispettore centrale per
l'istruzione elementare;
- un provveditore agli studi;
- un ispettore scolastico;
- un direttore didattico;
- un insegnante elementare.
Alla Commissione è aggregato, con
mansioni di segretario, un funzionario del Ministero della pubblica
istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
La Commissione è nominata con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
della sanità e con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e dura in carica un triennio.
Art. 50
La Commissione di
cui al precedente articolo 49, al fine di collegare i risultati delle
ricerche delle scienze mediche, pedagogiche, psicologiche e sociologiche con
l'azione delle istituzioni scolastiche previste dalla presente legge, ha in
particolare il compito di:
a) proporre iniziative di
sperimentazione a livello centrale e periferico, secondo piani di attività annuale e pluriennali;
b) formulare proposte per il
coordinamento delle libere iniziative di ricerca e di sperimentazione per il
trattamento e il recupero dei soggetti in età evolutiva, che si trovano in
condizione di minorazione, di irregolarità e di
difficoltà di inserimento sociale;
e) formulare i piani annuali e
pluriennali dei corsi di aggiornamento del personale
direttivo, insegnante e assistente;
d)
formulare proposte per l'utilizzazione e la diffusione dei risultati delle
attività previste dalle precedenti lettere a),
b) e c), mediante pubblicazioni, convegni
didattici e ogni altro idoneo mezzo di diffusione.
La Commissione provvede inoltre ad
esprimere il parere nei casi previsti dalla presente legge e su tutte le
questioni che il Ministro per la pubblica istruzione ritenga
opportuno sottoporre al suo esame.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51
Sono abrogate tutte le norme concernenti le scuole elementari speciali, le classi
elementari differenziali e i corsi di lezioni ed esercitazioni per insegnanti
elementari che siano incompatibili e contrastanti con le norme della presente
legge.
Art. 52
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli
stanziamenti normali di bilancio, con quelli stabiliti per l'applicazione
della legge 31 ottobre 1966 n. 942 nei capitoli 1380, 1381, 1382, 1401, 1402,
1407 e 1433 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione per l'esercizio finanziario 1970 e nei corrispondenti capitoli dei
successivi esercizi.
Il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'applicazione della presente legge.
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