Prospettive
assistenziali, n. 11-12, luglio-dicembre 1970
ATTUALITÀ
FORMALISMO
GIURIDICO E DIRITTI DEI BAMBINI SOLI
La sezione per i minorenni della
Corte di Appello di Milano ha disposto con decreto del
12 ottobre
CERCHIAMO ORA DI CAPIRE PERCHÉ
MONICA È
DIVENTATA UN OGGETTO DA SBALLOTTARE DA UNA PARTE ALL'ALTRA.
1969 i coniugi G. ed i coniugi H. presentano domanda di adozione speciale al Tribunale per i minorenni di
Milano. Per l'adozione speciale
la differenza di età fra gli adottanti e il bambino deve essere
inferiore ai 45 anni. I coniugi H., che hanno 45 e 48 anni, rifiutano di
adottare un bambino di 4 anni.
21
ottobre 1969. Nasce
la bambina Monica D., figlia di ignoti. Viene ricoverata presso il brefotrofio di Trento.
Marzo 1970.
13
aprile 1970. I
coniugi H. ritirano dal Tribunale per i minorenni di
Milano la domanda di adozione speciale e presentano allo stesso Tribunale domanda di adozione tradizionale. (Che
non tiene conto di differenza di età).
Il Tribunale per i minorenni di
Milano toglie la bambina ai coniugi H. e la consegna
ai coniugi G. (che hanno
presentato, come abbiamo visto prima, domanda di adozione speciale).
Questa decisione del Tribunale per i
minorenni di Milano è da noi ritenuta valida, in
quanto consentire anche una sola adozione tradizionale
di bambini adottabili con adozione speciale
significa stabilire un principio applicabile per tutti i bambini e mettere nel
nulla la tutela che la legge sull'adozione speciale
garantisce a tutti i bambini abbandonati.
30
luglio
Arriviamo così al 12 ottobre 1970. Con una decisione, che
riteniamo disumana e presa in base al più astratto formalismo giuridico,
La bambina dovrebbe pertanto subire
un nuovo trauma rompendo i legami affettivi che ha ormai stabilito con i
coniugi G.
Ciò è potuto avvenire perchè con
decreto del 13 luglio 1970 la sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano ha stabilito l'ammissibilità dell'adozione
tradizionale per i bambini dichiarati o dichiarabili in stato di abbandono.
ADOZIONE TRADIZIONALE E ADOZIONE
SPECIALE
Nella motivazione del decreto, dopo
aver ricordato che contemporaneamente all'introduzione nel nostro ordinamento
dell'adozione speciale, vennero modificati alcuni
articoli del codice concernenti l'adozione tradizionale, sta scritto: «Sarebbe
in verità contrario ai principi della ermeneutica
opinare che il legislatore, pur avendo tenuto presente il problema dei riflessi
che l'introduzione dell'adozione speciale legittimamente avrebbe potuto avere
su quella tradizionale, di quel problema abbia relegato gli aspetti più secondari
e abbia tralasciato, all'opposto, di provvedere a quello di maggior rilievo
nonostante che esso involgeva - è opportuno sottolinearlo - la parziale
abrogazione di una disciplina giuridica vigente».
La sezione per i minorenni della
Corte di Appello di Milano è incorsa, secondo noi, in
un grossolano errore.
E' infatti
palmare che, dopo l'entrata in vigore della legge 5-6-67 n. 431, è ancora
possibile adottare con adozione tradizionale i minori degli anni otto che non
siano stati dichiarati o siano dichiarabili in stato di adottabilità.
La legge consente
infatti che i genitori di un bambino di età inferiore agli anni otto
consentano alla sua adozione tradizionale da parte di un parente o non parente
con lo scopo, ad esempio, di renderlo erede del patrimonio dell'adottante.
E' questo un caso che comprova
l'esatta affermazione fatta dal Ministro Reale nel dibattito parlamentare ai
deputati che avevano chiesto i motivi per cui non era
stata prevista la soppressione dell'adozione tradizionale. Il Ministro aveva
affermato che l'adozione speciale «è una cosa profondamente diversa negli
scopi, nella estensione, negli effetti dell'adozione
ordinaria».
E' poi notorio che l'adozione
speciale è applicabile solo ai minori degli anni otto, per
cui giustamente ha fatto il legislatore a non abrogare l'adozione
tradizionale (1).
I magistrati di Milano evidentemente
legati ad una concezione astratta e formalista del diritto
non hanno capito lo spirito e gli scopi della legge sull'adozione speciale
poiché questa legge assicura ad ogni bambino di età inferiore agli anni 8 «privo
di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti a
provvedervi» il diritto soggettivo che il tribunale per i minorenni:
- lo dichiari in stato di adottabilità:
- gli cerchi la famiglia che offra le maggiori garanzie educative ed affettive;
- vigili sui buon andamento
dell'affidamento preadottivo;
- dichiari l'adozione speciale.
La legge sull'adozione speciale è
stata approvata proprio perchè l'adozione tradizionale, il cui scopo è quello di consentire la trasmissione del nome e del
patrimonio dell'adottante senza prole, non offriva, né offre nessuna garanzia
per il bambino.
Per facilitare il lettore offriamo
qui di seguito un prospetto di raffronto su quelle
che ci paiono le maggiori differenze fra:
l'adozione
tradizionale |
l'adozione
speciale |
L'adozione tradizionale ha lo scopo di consentire
a chi è privo di prole di trasmetter il cognome e il patrimonio. |
L'adozione speciale ha lo scopo esclusivo di dare una famiglia ai bambini
che ne sono privi. |
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Può adottare qualsiasi persona,
sia essa congiunta, celibe, nubile o vedova. |
Possono adottare soltanto i
coniugi sposati da 5 anni, non separati neppure di fatto
e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare ed istruire il minore. |
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La persona che si
intende adottare con adozione tradizionale
può essere parente o non parente, in stato di abbandono o circondata dall'affetto
dei suoi genitori. |
L'adozione speciale è consentita soltanto nei riguardi dei minori degli anni
8 privi di assistenza materiale e morale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. |
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L'adottante con adozione tradizionale deve avere un'età
superiore ai 35 o ai 30 anni in casi eccezionali. Pertanto anche un'ottantenne
potrebbe adottare un bambino. |
Per dare ai bambini dei genitori e
non dei nonni è previsto che la differenza di età
fra il bambino e i coniugi che intendono adottare con adozione speciale sia al massimo di 45 anni. |
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Non possono adottare con adozione tradizionale le persone che hanno
discendenti. |
Possono adottare con adozione speciale i coniugi con o senza prole . |
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Nulla viene
fatto per accertare le capacità educative degli adottanti con adozione
tradizionale. La legge prescrive solo che
l'adozione debba convenire all'adottando e ciò è
sempre stato interpretato solo per quanto concerne l'aspetto economico. |
Il Tribunale per i minorenni deve
scegliere la famiglia che risponde meglio alle esigenze del bambino e deve
vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo. La selezione e preparazione dei
coniugi adottanti è necessaria per evitare che il
bambino venga affidato a coniugi inidonei. |
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L'adottato con
adozione tradizionale non modifica
il suo status originario (legittimo, illegittimo). Con l'adozione tradizionale il bambino non
stabilisce nessun rapporto di parentela con gli ascendenti e discendenti dell'adottante. L'adottato non rompe i rapporti
giuridici con la famiglia di origine. |
Con l'adozione speciale l'adottato assume lo
stato di figlio legittimo degli adottanti. Con l'adozione speciale il bambino stabilisce
pieni rapporti di parentela con ascendenti e discendenti degli adottanti. Con l'adozione speciale cessa ogni rapporto fra
l'adottato e la famiglia di origine. |
ADOZIONE TRADIZIONALE DI MONICA
Vediamo così chiaramente come sono
assolutamente contrarie allo spirito della legge sull'adozione speciale le
motivazioni del P.M. della sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano, Cons. Mario
Lombardo, che non si oppose all'adozione tradizionale di Monica da parte dei
coniugi H. (pur essendo la bambina in affidamento preadottivo presso altra famiglia, i coniugi G). Egli
afferma infatti che «ritenuto che in questa sede il
provvedimento deve essere preso considerando l'aspetto umano delle domande
degli adulti, le legittime aspettative di costoro per essersi rivolti alle
Autorità, e presumibilmente secondo l'intenzione del legislatore desumibile
dall'interpretazione della legge 5-6-67 n.
Non solo, come abbiamo ripetuto, noi
crediamo che proprio così sia stato fatto il danno
della minore, ma con questo decreto la sezione dei minori della Corte di
Appello di Milano ha voluto colpire la legge di adozione con queste
conseguenze:
Avendo stabilito l'ammissibilità
dell'adozione tradizionale per i minori dichiarati o dichiarabili in stato di adottabilità, la
sezione per i minorenni della Corte di Appello di Milano, ha svuotato di ogni
contenuto la legge sull'adozione speciale.
Infatti è stato ritenuto ammissibile che
gli ufficiali dello stato civile, medici, ostetriche, istituti compiacenti,
possano affidare i bambini abbandonati a qualsiasi persona singola o a coniugi
qualsiasi, anche i più incapaci. Al Tribunale per i
minorenni non resta dunque altro da fare che legalizzare situazioni
precostituite.
Vedremo così bambini adottati con
adozione tradizionale dalle persone più incapaci sul piano
educativo (l'art. 312 prescrive solamente che essi «godano di buona fama»!)
Vedremo favorito o incrementato il
mercato dei bambini, già esteso specialmente nell'Italia centrale e meridionale
(prezzo per ogni bambino da L.
Non è superfluo ricordare che,
avendo il legislatore stabilito che per l'adozione speciale
la differenza di età fra adottante e adottando non deve essere superiore
ai 45 anni, ha riconosciuto l'inidoneità assoluta dell'allevamento, educazione
e istruzione dei coniugi la cui differenza di età superi detto limite. Ma la
sezione per i minorenni della Corte di Appello di
Milano non si è fermata nemmeno dinanzi a questa previsione rispondente alle
documentate conclusioni delle scienze psicologiche pedagogiche e agli stessi
dati statistici (3), decidendo che questa inidoneità assoluta può essere
superata, come se sui piano educativo ed affettivo i rapporti fra adottando e
adottante fossero diversi a seconda del diverso rapporto adottivo!
Disinvoltamente la sezione per i
minorenni della Corte di Appello di Milano ha pure
stabilito di poter sorvolare sul fatto che la competenza esclusiva in materia
di adozione speciale è attribuita ai Tribunale per i minorenni del luogo in
cui si trova il minore; tutto il lavoro svolto dai Tribunale per i minorenni di
Trento è stato infatti messo nel nulla con la pronunzia dell'adozione
tradizionale ai coniugi H.
Altrettanto censurabile è il
comportamento del tutore, Signor Luciano Piffer, e
della Provincia di Trento che con uno zelo degno di miglior causa si sono
battuti, utilizzando il pubblico denaro, purché la bambina non beneficiasse della adozione speciale e venisse adottata con adozione
tradizionale.
ALCUNE OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Le decisioni disumane e antisociali
della sezione per i minorenni della Corte di Appello
di Milano ci portano a fare alcune osservazioni di carattere generale sul
comportamento della magistratura nei confronti dei minori.
In primo luogo è notorio il
disinteresse pressoché totale dei giudici tutelari nei confronti della tutela
educativa dei minori, mentre assidua attenzione è data alla tutela del loro
patrimonio. Così come è da osservare che è rimasta
lettera morta la circolare n. 1626/4085 del Ministero di Grazia e Giustizia
inviata il 28 dicembre 1966 (dopo i fatti dei Celestini di Prato) ai primi
presidenti delle Corti di Appello e ai procuratori generali della Repubblica
che così si esprimeva: «Com'è noto alle SS.LL., in questi ultimi tempi, con preoccupante frequenza, la stampa
ha dato notizia di gravi episodi di maltrattamenti inflitti ai giovani ospitati
presso istituti assistenziali.
A prescindere dai provvedimenti di
carattere penale che la competente autorità giudiziaria promuove a seguito di
ciò, questo Ministero richiama l'attenzione delle SS.LL.
affinché i giudici tutelari esplichino opportuni interventi
di controllo e di protezione a favore dei minori accolti presso istituti e che
siano affidati, ai sensi degli articoli 354 e 402 codice civile, ai poteri
tutelari dell'ente ospitante».
Ugualmente ignorati sono stati gli
esposti presentati ai competenti organi dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e dell'Associazione
nazionale famiglie adottive nei confronti degli istituti di assistenza e dei
giudici tutelari che non avevano provveduto a trasmettere gli elenchi
trimestrali di cui all'articolo 314/5 c.c. o a segnalare ai tribunali per i
minorenni i minori in situazione di abbandono.
Inoltre nessuna notizia si ha degli
esposti inviati alle Procure della Repubblica di Genova, Piacenza, Imperia,
L'Aquila,
La
conclusione è amara:
nei confronti dei minori ricoverati in istituto o privi di assistenza
da parte dei genitori molto spesso, troppo spesso l'autorità giudiziaria non
svolge gli interventi stabiliti dalle leggi.
Francesco Santanera
(1) Se, come prevede
(2) Il P.M. non ha
però valutato che l'attuazione «più certa ed immediata» è contro l'interesse
del minore, che ha bisogno non solo di una famiglia qualsiasi ma di una
famiglia educativamente ed effettivamente valida.
(3) Avendo i coniugi H. e cioè gli adottanti con adozione ordinaria 46 e 48
anni, si ricorda che «Lo studio della vita media ci porta a considerare che ben
il 50% di coloro che a 50 anni adottano un minore di età
prescolare non lo potranno seguire fino all'età di 23-28 anni (il dato varia
appunto considerando l'età del minore da
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