Prospettive assistenziali, n. 11-12, luglio-dicembre 1970

 

 

DOCUMENTI

 

INDAGINE CONOSCITIVA SU ALCUNI ISTITUTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI ESISTENTI NEL LAZIO

 

 

FINALITA', AMBITO, E MODALITA' DELL'INDAGINE

 

La presente indagine, svolta da 5 allieve della Scuola di servizio sociale ONARMO di Roma, supervisionate da un assistente sociale dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive, ave­va lo scopo di rilevare alcuni dati per accertare il grado di applicazione della legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale che prevede allo art. 314; 5 l'invio al giudice tutelare degli elenchi trimestrali di tutti i minori ricoverati e la segna­lazione obbligatoria allo stesso di quelli in situa­zione di abbandono.

Il periodo di svolgimento si riferisce al 1° se­mestre del 1970.

Gli istituti presi in considerazione sono 112 operanti in Roma, Frosinone, Viterbo, reperiti tramite pubblicazioni ed elenchi dell'A.A.I. e dell'O.N.M.I.

 

 

OSSERVAZIONI SUI DATI RACCOLTI:

 

1. In riferimento al numero degli istituti avvicinati ed alle notizie reperite:

a) Roma: su 68 istituti

- 20 hanno fornito notizie insufficienti per qualsiasi utile considerazione;

- 12 hanno dichiarato di non essere sog­getti agli obblighi di legge;

- 18 sono risultati irreperibili o trasfe­riti in altra sede;

- 18 hanno collaborato fornendo notizie.

Questi ultimi 18 istituti ricoverano 905 mi­nori, ed in 11 di essi vi sono minori di età infe­riore agli otto anni. I ricoverati in genere pro­vengono da tutta Italia, esclusi 5 istituti nei quali vi sono minori provenienti solo da Roma e provincia.

b) Frosinone: su 36 istituti

- 4 hanno fornito notizie insufficienti per qualsiasi utile considerazione;

- 5 hanno dichiarato di non essere sog­getti agli obblighi di legge;

- 4 sono risultati irreperibili o trasfe­riti in altra sede;

- 23 hanno collaborato fornendo notizie richieste.

Questi ultimi 23 istituti ricoverano 1368 mi­nori; in 15 di essi vi sono minori sotto gli otto anni.

c) Viterbo: su 8 istituti

- 3 hanno fornito notizie insufficienti per qualsiasi utile collaborazione;

- 5 hanno collaborato fornendo notizie richieste.

Questi ultimi 5 ricoverano 391 minori ed in 4 di essi vi sono minori di età inferiore agli otto anni.

Dai suddetti dati si rileva che:

- circa il 20% degli istituti non ha po­tuto essere avvicinato per la difficoltà di repe­rire gli indirizzi. Non esiste infatti un censi­mento completo ed aggiornato degli istituti che ricoverano minori. Gli indirizzi faticosamente re­periti presso l'A.A.I. (1) e l'O.N.M.I. non sem­pre si sono rivelati esatti e completi; ciò dimo­stra che molti istituti operano al di fuori di qualsiasi contatto con gli enti competenti;

- circa il 41% degli istituti ha collabo­rato fornendo notizie sull'attività dell'istituto e l'applicazione della legge;

- circa il 24% non ha fornito notizie utili: alcuni a causa dei limiti stessi dell'indagine, quali la mancanza di tempo per ritornare due o anche tre volte nei casi in cui i dirigenti fossero stati assenti o impegnati; nella maggior parte ciò è dovuto al fatto che i responsabili hanno aperta­mente dichiarato di non voler fornire notizie che riguardano questioni «private» dell'istituto (ma i minori sono forse da considerarsi una «questione privata dell'istituto»?) .

2. In riferimento al numero degli istituti che possiedono l'autorizzazione a funzionare in base all'art. 50 del r.d. 15 aprile 1926 n. 718:

a) Roma: su 18 istituti, 1 è in possesso dell'autorizzazione;

b) Frosinone: su 23 istituti 7 sono in possesso dell'autorizzazione;

c) Viterbo: nessuno istituto è in posses­so dell'autorizzazione.

3. In riferimento al numero degli istituti che trasmettono gli elenchi trimestrali in base all'art. 314/5, 3° comma della legge 5 giugno 1967 n. 431;

a) Roma: su 18 istituti 8 trasmettono gli elenchi;

b) Frosinone: su 23 istituti 15 trasmet­tono gli elenchi;

c) Viterbo: su 5 istituti 4 trasmettono gli elenchi.

4. In riferimento all'adempimento di quanto previsto dagli artt. 19 e 20 del r.d. 24 dicembre 1934 n. 2316, risulta che nessun istituto adem­pie agli obblighi di legge.

 

 

CONCLUSIONI

 

Dall'indagine risulta quanto sia carente l'ap­plicazione delle norme di legge da parte degli istituti e l'attività di controllo delle Prefetture, dell'O.N.M.I., dei giudici tutelari, ecc.

Infatti si può osservare che:

1) la stragrande maggioranza delle isti­tuzioni opera pur essendo sprovvista della pre­ventiva autorizzazione a funzionare di cui all'art. 50 r.d. 15 aprile 1926 n. 718 (il cui mancato adempimento costituisce reato ai sensi dell'ar­ticolo 665 del c.p.);

2) non sono adempiuti gli obblighi di cui alla legge 5 giugno 1967 n. 431 (segnalazione dei minori in situazione di abbandono e invio degli elenchi trimestrali di tutti i minori rico­verati);

3) non sono adempiuti gli obblighi di cui agli artt. 19 e 20 del r.d. 24 dicembre 1934 n. 2316 (segnalazione del ricovero e dell'esi­stenza dei minori in stato di abbandono ai Comi­tali comunali dell'O.N.M.I.), inosservanze anche queste che costituiscono reato ai sensi degli ar­ticoli sopra citati.

Risulta inoltre che da alcuni istituti la legge sull'adozione speciale non è affatto conosciuta, altri ne hanno sentito vagamente parlare, po­chissimi ne hanno una conoscenza più o meno approfondita.

Nessuno fa distinzione tra l'adozione tradi­zionale e quella speciale; la trasmissione degli elenchi trimestrali non è inquadrata nelle fina­lità della legge, ed è piuttosto vista come un ob­bligo intimidativo, la si considera come un la­voro in aggiunta alle tante cose da sbrigare con gli enti, non viene assolutamente vista la con­nessione tra l'invio degli elenchi e la dichiara­zione dello stato di adottabilità del minore; per­tanto quella minima parte degli elenchi che viene inviata non contiene dati utili.

 

 

(1) A.A.I., Gli istituti per i minori, Roma, 1961.

 

 

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