Prospettive
assistenziali, n. 11-12, luglio-dicembre 1970
DOCUMENTI
INDAGINE
CONOSCITIVA SU ALCUNI ISTITUTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI
ESISTENTI NEL LAZIO
FINALITA', AMBITO, E MODALITA' DELL'INDAGINE
La presente indagine, svolta da 5
allieve della Scuola di servizio sociale ONARMO di Roma, supervisionate da un assistente
sociale dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive, aveva lo scopo di
rilevare alcuni dati per accertare il grado di applicazione
della legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale che prevede allo art.
314;
Il periodo di svolgimento si
riferisce al 1° semestre del 1970.
Gli istituti presi in considerazione
sono 112 operanti in Roma, Frosinone, Viterbo, reperiti tramite pubblicazioni ed elenchi dell'A.A.I. e
dell'O.N.M.I.
OSSERVAZIONI SUI DATI RACCOLTI:
a) Roma: su 68 istituti
- 20 hanno fornito notizie
insufficienti per qualsiasi utile considerazione;
- 12 hanno
dichiarato di non essere soggetti agli obblighi di legge;
- 18 sono risultati
irreperibili o trasferiti in altra sede;
- 18 hanno collaborato fornendo
notizie.
Questi ultimi 18 istituti ricoverano
905 minori, ed in 11 di essi vi sono minori di età
inferiore agli otto anni. I ricoverati in genere provengono da tutta Italia,
esclusi 5 istituti nei quali vi sono minori provenienti solo da Roma e
provincia.
b) Frosinone:
su 36 istituti
- 4 hanno fornito notizie
insufficienti per qualsiasi utile considerazione;
- 5 hanno
dichiarato di non essere soggetti agli obblighi di legge;
- 4 sono risultati
irreperibili o trasferiti in altra sede;
- 23 hanno collaborato fornendo
notizie richieste.
Questi ultimi 23 istituti ricoverano
1368 minori; in 15 di essi vi sono minori sotto gli
otto anni.
c) Viterbo: su 8 istituti
- 3 hanno fornito notizie
insufficienti per qualsiasi utile collaborazione;
- 5 hanno collaborato fornendo
notizie richieste.
Questi ultimi 5 ricoverano 391
minori ed in 4 di essi vi sono minori di età inferiore
agli otto anni.
Dai suddetti dati si rileva che:
- circa il 20% degli istituti non ha
potuto essere avvicinato per la difficoltà di reperire
gli indirizzi. Non esiste infatti un censimento
completo ed aggiornato degli istituti che ricoverano minori. Gli indirizzi
faticosamente reperiti presso l'A.A.I. (1) e
l'O.N.M.I. non sempre si sono rivelati esatti e completi; ciò dimostra che
molti istituti operano al di fuori di qualsiasi contatto con gli enti
competenti;
- circa il 41% degli istituti ha
collaborato fornendo notizie sull'attività dell'istituto e l'applicazione
della legge;
- circa il 24% non ha fornito
notizie utili: alcuni a causa dei limiti stessi dell'indagine, quali la
mancanza di tempo per ritornare due o anche tre volte nei casi in cui i
dirigenti fossero stati assenti o impegnati; nella maggior parte ciò è dovuto al fatto che i responsabili hanno apertamente
dichiarato di non voler fornire notizie che riguardano questioni «private»
dell'istituto (ma i minori sono forse da considerarsi una «questione privata
dell'istituto»?) .
a) Roma: su 18 istituti, 1 è in possesso dell'autorizzazione;
b) Frosinone:
su 23 istituti 7 sono in possesso dell'autorizzazione;
c) Viterbo: nessuno
istituto è in possesso dell'autorizzazione.
a) Roma: su 18 istituti 8
trasmettono gli elenchi;
b) Frosinone:
su 23 istituti 15 trasmettono gli elenchi;
c) Viterbo: su 5 istituti 4
trasmettono gli elenchi.
CONCLUSIONI
Dall'indagine risulta
quanto sia carente l'applicazione delle norme di legge da parte degli istituti
e l'attività di controllo delle Prefetture, dell'O.N.M.I.,
dei giudici tutelari, ecc.
Infatti si può osservare che:
1) la stragrande
maggioranza delle istituzioni opera pur essendo sprovvista della preventiva
autorizzazione a funzionare di cui all'art. 50 r.d. 15 aprile 1926 n. 718 (il
cui mancato adempimento costituisce reato ai sensi dell'articolo 665 del c.p.);
2) non sono adempiuti gli obblighi
di cui alla legge 5 giugno 1967 n. 431 (segnalazione dei minori in situazione di abbandono e invio degli elenchi trimestrali di tutti i
minori ricoverati);
3) non sono adempiuti gli obblighi
di cui agli artt. 19 e 20 del r.d. 24 dicembre 1934
n. 2316 (segnalazione del ricovero e dell'esistenza dei minori in stato di abbandono ai Comitali comunali dell'O.N.M.I.),
inosservanze anche queste che costituiscono reato ai sensi degli articoli
sopra citati.
Risulta inoltre che da alcuni istituti la
legge sull'adozione speciale non è affatto conosciuta, altri ne hanno sentito
vagamente parlare, pochissimi ne hanno una conoscenza più o meno approfondita.
Nessuno fa distinzione tra
l'adozione tradizionale e quella speciale; la trasmissione degli elenchi
trimestrali non è inquadrata nelle finalità della
legge, ed è piuttosto vista come un obbligo intimidativo,
la si considera come un lavoro in aggiunta alle tante cose da sbrigare con gli
enti, non viene assolutamente vista la connessione tra l'invio degli elenchi e
la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore; pertanto quella
minima parte degli elenchi che viene inviata non contiene dati utili.
(1) A.A.I., Gli istituti
per i minori, Roma, 1961.
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