Prospettive
assistenziali, n. 11-12, luglio-dicembre 1970
ATTUALITÀ
UNA
CRONACA «FOLLE»
Con ordinanza del 23-10-70, il
Sindaco di C. (Milano) ha firmato il provvedimento «per ricovero di alienati» della bambina L.P.M.F.
nata il 2 gennaio 1964, definita, a 7 anni, «pericolosa a sé e agli altri».
Il Dr. E.B.
aveva rilasciato un certificato medico proponendo «per la bimba ricovero
urgente in nosocomio psichiatrico per cerebropatia convulsivante»,
poiché «la malattia è pericolosa per l'incolumità della piccola».
Significativa è la lettera di accompagnamento
dell'ordinanza di ricovero, scritta dal Sindaco di C. «Al direttore
dell'ospedale psichiatrico di Limbiate: La bambina L.P.M.F. orfana di padre, che
già è stata ricoverata presso il vs/ ospedale tempo
fa, ora ha bisogno di un ulteriore ricovero, in quanto
sembra peggiorata, come da certificato medico, ed è priva di assistenza in quanto la madre è molto prossima a
partorire. Occorrerebbero esami ed accertamenti diagnostici completi al
fine di addivenire ad una sistemazione della bambina,
o presso il Vostro Ospedale o in istituto idoneo» (1).
Il Dr. G.C. dell'Ospedale
psichiatrico di Limbiate ha giustamente e
lodevolmente rifiutato il ricovero (ma quanti sono i medici non pusillanimi?)
ed ha scritto in data 23-10-70 ai Sindaco di C. la
seguente lettera:
«La bambina L.P.M.F.
è stata qui inviata in data odierna munita di ricovero di alienati
ai sensi della legge 1904, accompagnata dalla madre D.E.
Non si ritiene di dover accogliere la minore per i seguenti motivi:
1) la minore, già ricoverata in questo Ospedale dal 12-9-68 al 16-9-68, è stata sottoposta
ad accertamenti clinici per cui è risultata affetta da “insufficienza mentale
di notevole grado ed afasia evolutiva da causa non nota”.
Non si ritiene che sia necessario un ulteriore periodo di ricovero per altre indagini cliniche
che potranno essere svolte ambulatoriamente presso
questo Ospedale;
2) Non si ritiene che la minore che
ha attualmente sei anni presenti gli estremi di
pericolosità per sé e per gli altri;
3) Si ritiene che il motivo del provvedimento sia esclusivamente dettato da motivi
socio-assistenziali per affrontare i quali l'istituto tenuto per legge è in
questo caso l'ENAOLI.
In particolare è nostra opinione che
l'assistenza a questo nucleo familiare che tenga come
obiettivo fondamentale il non allontanare la bambina dalla famiglia, deve
vertere a trovare una soluzione locale del problema.
In questo caso, trovandosi di fronte
ad una madre accettante la figlia, si potrebbe disporre:
a) modesto contributo economico alla
stessa (ENAOLI);
b) accogliere la minore per un certo
numero di ore giornaliere presso gli asili locali;
c) per lo stretto periodo della
degenza della madre in ospedale per il parto riteniamo che con una adeguata stimolazione delle risorse locali la bambina
possa trovare una qualche sistemazione. Qualora questo non si
realizzasse, questo Ospedale potrà prendere in considerazione l'eventuale
ricovero, per quanto sembri inopportuno il ricovero in ospedale psichiatrico
di una persona a motivo di un mancato intervento socio-assistenziale esterno.
Siamo a Sua disposizione per ogni
informazione e per ogni appoggio che ritenesse utile
di avere da noi».
(1) Il corsivo è
nostro.
www.fondazionepromozionesociale.it