Prospettive assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971

 

 

DOCUMENTI

 

BOZZA PROVVISORIA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE (*)

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREPARAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI­CONVERSIONE DI OPERATORI SOCIALI, DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, DI STANDARDS MINIMI, DI UNITA LOCALI E DI COMPRENSORI

 

Bozza provvisoria di relazione

1) La bozza provvisoria di proposta di legge regionale di iniziativa popolare è stata redatta nella ipotesi che, purtroppo, le regioni a statuto ordi­nario inizino a svolgere fra un anno circa le loro competenze legislative e amministrative in assenza di una legge-quadro di ristrutturazione del settore assistenziale, ma solo in base ad un decreto delegato del Go­verno che lascerebbe sussistere l'attuale legislazione e gli attuali enti. Ciò sempre che si vincano le forti resistenze del Ministero dell'interno, degli enti assistenziali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza che vogliono che le competenze in materia assistenziale non siano trasferite alle regioni.

2) Si è tenuto conto che la produzione legislativa delle Regioni a statuto speciale è stata diretta solamente alla concessione di sussidi agli enti di assistenza e agli handicappati, con la conseguenza di spingere per una segregazione migliore e non di superare l'intervento assistenziale.

3) Se la legge-quadro verrà approvata prima della presentazione delle proposte di legge regionali di iniziativa popolare, il dibattito sarà stato utile, se ben avviato, per smuovere l'opinione pubblica, le forze politiche e le autorità.

4) La proposta di legge di iniziativa popolare può essere utilizzata sia per richiedere fin d'ora ai comuni e alle province interventi operativi non emarginanti e al Parlamento e alle Regioni una legislazione non segre­gativa, sia come uno strumento per aprire un dibattito sui problemi del­la formazione degli operatori sociali, sulle barriere architettoniche, sui livelli minimi di efficienza, sulle unità locali dei servizi e dei compren­sori e sui problemi degli handicappati.

5) Gli aspetti politici fondamentali e irrinunciabili della proposta di legge di iniziativa popolare sembrano essere:

a) la necessità di un organo politico-amministrativo intermedio fra le unità locali dei servizi (territorio comprendente, a seconda dei casi, da 20.000 a 100.000 abitanti circa);

b) detto organo politico-amministrativo intermedio, al quale dovrebbe competere la risposta ai bisogni non risolvibili a livello di unità lo­cali dei servizi, viene identificato, nell'attuale struttura, nelle pro­vince o nei consorzi di province (comprensorio) ;

c) che il comprensorio è necessario nelle regioni come il Piemonte, la Lombardia e la Liguria ecc., mentre esso può essere superfluo in regioni come la Valle d'Aosta, ove può prevedersi un ente unico regionale di gestione delle attività che non possono essere svolte dalle unità locali dei servizi;

d) che a detti comprensori dovrebbero essere affidati tutti i compiti che non possono essere affidati alle unità locali dei servizi;

e) che in ogni caso ci si oppone alla gestione dei servizi da parte di enti o agenzie regionali, essendo di gran lunga minore la possibilità di partecipazione rispetto alla gestione da parte delle province e dei comuni;

f) il rifiuto della preparazione, aggiornamento e riconversione degli ope­ratori sociali da parte delle università considerate organismi che non consentono una accettabile partecipazione;

g) che la partecipazione, per essere tale, non può essere istituziona­lizzata e che essa deve porsi come contro-potere. Pertanto non è accettabile la creazione di unità locali di servizi con consiglio di am­ministrazione eletto in parte dai cittadini e in parte dai comuni. Esse dovranno essere gestite solo dai comuni o dai consorzi di comuni e cioè dagli organi che detengono poteri decisionali;

h) per quanto concerne la gestione dei servizi, si ritiene possibile la partecipazione diretta nei comitati di gestione.

6) La presentazione delle proposte di legge regionali di iniziativa popolare dovrebbe avvenire non solo nelle regioni ove hanno sede sezioni dell'Unione (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Campania), ma ovunque possibile, sollecitando altre associazioni (ANFA, ANFFaS, AIAS, ANIEP, ecc.) e soprattutto sollecitando le forze politiche (partiti, sindacati, associazioni, gruppi, ecc.) ad assumere in proprio l'iniziativa.

7) Quale documentazione si può far riferimento:

- al documento-base sui rapporti fra riforme sociali e settore dell'as­sistenza, approvato dall'Assemblea del Consiglio piemontese per i problemi sociali tenutasi il 23 novembre 1970 (1);

- al comunicato stampa dell'Unione italiana per la promozione dei di­ritti del minore del 2 aprile 1971 (2) ;

- alle pubblicazioni della Fondazione Zancan (Padova, Riviera Tito Li­vio 17) sull'unità locale dei servizi.

8) Si prega di segnalare all'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore la data degli incontri organizzati per discutere la bozza di proposta di legge di iniziativa popolare per poter partecipare ai dibattiti.

9) Poiché l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore organiz­zerà incontri per discutere la bozza di proposta di legge di iniziativa po­polare, le persone ed i gruppi interessati a parteciparvi sono pregati di comunicare il loro indirizzo a:

- Sede nazionale: Via Artisti 34, Torino, tel. 83 12 79

- Sez. Campana: avv. Aldo Cafiero, via Roma 148, 80134 Napoli

- Sez. Emilia-Romagna: dott.ssa Enrica Pietra Lenzi, via delle Armi 10/3, 40141 Bologna

- Sez. Ligure: A.S. Esa Porro, via G. Lanata 3-2, 16122 Genova

- Sez. Lombarda: dott. Guido Cattabeni, via Marostica 25, 20146 Milano

 

 

Testo provvisorio

 

Art. 1

La Regione promuove entro il ... la costituzione presso ogni compren­sorio di centri per la formazione, l'aggiornamento e la riconversione di operatori sociali.

 

Art. 2

Per operatori sociali si intendono coloro che sono preparati dalle scuo­le di cui alla presente legge.

La qualifica professionale viene assegnata da ...

 

Art. 3

I centri di cui all'art. 1 provvedono sia alla preparazione dell'altro per­sonale necessario per i servizi scolastici, sanitari, psichiatrici, socio-assi­stenziali, di preparazione professionale, i cui corsi non sono già regolati da altre leggi nazionali, sia all'aggiornamento e alla riconversione degli operatori sociali e dell'altro personale operante nelle unità locali dei ser­vizi e nei comprensori.

 

Art. 4

I corsi di formazione per assistenti sociali, per educatori, per orien­tatori professionali, per terapisti e per altri operatori assimilabili hanno il primo anno comune e la durata di anni tre. Vi sono ammessi coloro che hanno i requisiti per l'ammissione all'università.

I corsi di formazione di assistenti sanitari e familiari e gli altri opera­tori sociali assimilabili hanno il primo anno comune e la durata di anni tre. Vi sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore e che abbiano superato l'età di anni ...

I corsi di formazione per istruttori professionali e gli altri operatori sociali assimilabili hanno il primo anno comune e la durata di anni tre. Vi sono ammesse le persone di età superiore ai ... anni e che hanno espe­rienze lavorative di almeno tre anni nelle attività in cui intendono specia­lizzarsi.

Ai corsi di aggiornamento e di riconversione possono partecipare le persone che abbiano frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui agli articoli precedenti e le persone che comunque operano nei set­tori scolastico, sanitario, psichiatrico, socio-assistenziale e di preparazione professionale.

 

Art. 5

I centri di preparazione, aggiornamento e riconversione stabiliscono una costante collaborazione con i comuni, le province, l'università, gli enti e le associazioni che operano nella Regione al fine di ... e con le seguenti modalità ...

 

Art. 6

Coloro che sono iscritti ad un corso di formazione dei centri di cui all'art. 1 non possono contemporaneamente essere iscritti ad una facoltà o ad altra scuola di pari grado del corso frequentato.

 

Art. 7

Durante gli anni di corso dovranno essere previsti tirocini qualificati presso enti, organismi o associazioni al fine di una idonea formazione pro­fessionale. Questi tirocini, graduati secondo il livello di apprendimento di ciascun anno, dovranno essere seguiti, valutati e documentati.

La frequenza delle lezioni dovrà essere di almeno due terzi delle lezioni stesse e la partecipazione ai tirocini è obbligatoria.

Il direttore, il personale docente, gli assistenti agli studi ed i consu­lenti professionali devono ...

Esperienze professionali documentate ... I titoli richiesti sono ...

Il numero dei monitori è di almeno uno ogni venticinque allievi o fra­zione di venticinque.

 

Art. 8

Presso ciascun centro di formazione e aggiornamento degli operatori sociali è istituita la sezione ricerche, studio e documentazione dei problemi scolastici, sanitari, psichiatrici, assistenziali e di preparazione professio­nale.

Fanno parte di tale sezione, diretta dal direttore del centro, gli enti, gli organismi e le associazioni che aderiscono e che assicurano la colla­borazione stabilita dall'assemblea dei soci.

Il regolamento della presente legge stabilirà le norme per l'adesione alla sezione e il suo funzionamento.

 

Art. 9

Il finanziamento del centro è di competenza del comprensorio, che esercita altresì la vigilanza sul suo funzionamento e il controllo della ge­stione finanziaria.

Il bilancio ed i registri contabili dei centri sono pubblici.

Quando il comprensorio è costituito da più province, ciascuna di esse provvede al finanziamento in proporzione alla popolazione residente.

 

Art. 10

La scelta dei docenti e dei programmi dei centri di formazione e aggior­namento degli operatori sociali viene proposta al Consiglio del compren­sorio dal consiglio di gestione del Centro, che è costituito da:

a) il direttore del centro e tre docenti eletti dal corpo docente;

b) da quattro rappresentanti eletti dagli allievi;

c) da quattro rappresentanti della sezione di cui all'art. 8.

Scioglimento del Consiglio di gestione del Centro ...

 

Art. 11

Nel regolamento di applicazione della presente legge, la Regione sta­bilisce l'importo del pre-salario a cui hanno diritto gli allievi i cui redditi familiari siano ...

La tassa di frequenza dei centri di preparazione e aggiornamento di operatori sociali è stabilita dalla Regione.

La Regione assume le necessarie iniziative affinché gli allievi dei cen­tri possano utilizzare i collegi universitari.

 

Art. 12

La Regione, nel regolamento di attuazione della presente legge, emana norme per il rispetto delle disposizioni sulle barriere architettoniche sta­bilite nella circolare n. 4809 emanata dal Ministero dei lavori pubblici in data 12 giugno 1968 e dal D.M. 21-3-1970.

A dette norme dovranno adeguarsi gli edifici pubblici o aperti al pub­blico, le istituzioni scolastiche, prescolastiche, assistenziali, le case di abi­tazione comunque sovvenzionate con pubblico denaro, i cui progetti siano approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per gli edifici costruiti o appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere previste norme che stabiliscano le possibili varianti per uniformarli alle prescrizioni di cui al comma precedente.

In nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'ac­cesso alle persone handicappate.

 

Art. 13

Qualsiasi cittadino può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere che gli edifici di cui all'articolo 12 siano adeguati alle norme stabilite dalla Regione.

 

Art. 14

I servizi di assistenza sociale, scolastica, sanitaria, psichiatrica ed ospedaliera, di istruzione artigiana e professionale devono essere presenti, a seconda delle competenze, nei territori delle unità locali dei servizi e dei comprensori in cui abitano gli aventi diritto.

Essi devono essere strutturati in modo da rispondere alle esigenze dei cittadini e da consentire la partecipazione della popolazione alle decisioni concernenti l'istituzione e il funzionamento dei servizi.

Le prestazioni di assistenza sociale e sanitaria, comprese quelle alle persone handicappate o comunque con difficoltà fisiche, psichiche, sensoriali o di altra natura, devono essere fornite nell'ambito dei servizi per tutti i cittadini.

Esse devono tendere soprattutto alla rimozione e prevenzione delle cause disadattanti.

Nei casi in cui sia necessario il ricovero di minori, di anziani o di handicappati in istituti di assistenza, la loro capienza non può essere co­munque superiore ai 25 posti.

Il ricovero in istituti di assistenza è ammesso solo nei casi in cui l'as­sistenza domiciliare non è attuabile o non è accettata dall'avente diritto o dall'esercente la patria potestà.

Compiti di vigilanza e di controllo ...

Prima di iniziare a funzionare, gli istituti di cui al comma precedente devono essere previamente riconosciuti idonei dalla Regione.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda per l'idoneità, essa si intende accolta salvo comunicazione scritta di diverso tenore.

Ai nuclei familiari privi delle risorse economiche necessarie per con­durre una vita autonoma ed i cui componenti siano comunque nell'impos­sibilità di svolgere una attività lavorativa o il relativo reddito di lavoro o l'importo delle pensioni siano insufficienti, è versata dalle Regioni, secon­do le modalità che saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, una integrazione nella misura da garantire ai soggetti so­pra indicati una prestazione economica mensile complessiva uguale al 70% del salario minimo dei lavoratori dell'industria.

La diagnosi, il trattamento e la custodia dei minori per i quali l'auto­rità giudiziaria ha emesso provvedimenti rieducativi o penali è di compe­tenza delle unità locali dei servizi, sotto la vigilanza della stessa autorità giudiziaria.

 

Art. 15

La Regione promuove entro il ... la costituzione delle unità locali dei servizi e dei comprensori.

A tal fine la Regione provvede:

a) sentite le popolazioni interessate e le amministrazioni comunali, alla delimitazione del territorio in unità locali dei servizi assumendo, in relazione alle caratteristiche delle singole zone, a parametri minimi e massimi di popolazione rispettivamente gruppi demografici di 30.000 e 100.000 abitanti per unità locale dei servizi;

b) sentite le popolazioni interessate e le amministrazioni provin­ciali. alla delimitazione del territorio dei comprensori, comprendenti cia­scuno la circoscrizione di una o più province.

Con il regolamento della presente legge, che deve essere emanato entro tre mesi, la Regione stabilisce l'ordinamento delle unità locali dei servizi comprendenti più comuni o parti di uno stesso comune e dei com­prensori comprendenti più province.

L'ordinamento deve uniformarsi ai seguenti principi:

a) amministrazione diretta delle unità locali dei servizi da parte dei comuni;

b) amministrazione diretta dei comprensori da parte delle province;

c) prevedere che su determinati problemi sia sentito l'avviso anche vincolante di assemblee popolari.

Ai sensi dell'art. 121, secondo comma della costituzione, la Regione presenta al Parlamento entro il ... una proposta di legge al fine di ade­guare gli ambiti territoriali dei comprensori, sentite le popolazioni inte­ressate e le amministrazioni comunali e provinciali.

 

Art. 16

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie relative all'assistenza sociale, scolastica, sanitaria, psichiatrica e ospedaliera, istru­zione artigiana e professionale delegandole alle unità locali dei servizi e, quando non possibile in relazione alla funzionalità dei servizi, ai com­prensori.

Spettano alla Regione il controllo degli atti delle unità locali dei ser­vizi e dei comprensori e il coordinamento dei servizi relativi alle materie di cui al comma precedente, oltre alle altre competenze indicate nello statuto regionale.

I bilanci ed i registri contabili delle unità locali dei servizi e dei com­prensori sono pubblici.

 

Art. 17

I comuni e le province possono demandare, fornendone i mezzi finan­ziari, alle unità locali dei servizi ed ai comprensori le funzioni operative delegabili ad essi attribuite dalle leggi nazionali vigenti.

 

Art. 18

Compete alle unità locali dei servizi e dei comprensori promuovere il coordinamento dei servizi di assistenza sociale, scolastica, sanitaria, psi­chiatrica ed ospedaliera, di istruzione artigiana e professionale funzionanti nel territorio di competenza.

 

Art. 19

La Regione determina nei bilanci di previsione delle spese l'ammon­tare dei contributi annuali che verserà alle unità locali dei servizi ed ai comprensori per le spese di primo impianto e di funzionamento.

 

Art. 20

Norme transitorie (da definire).

 

 

(*) A cura dell'Unione Italiana per la promozione dei diritti del minore.

(1) Vedere «Prospettive Assistenziali» n. 11/12, 1970, pp. 14-16.

(2) Confrontare l'Editoriale di questo numero.

 

www.fondazionepromozionesociale.it