Prospettive
assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971
DOCUMENTI
BOZZA
PROVVISORIA DI PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI
INIZIATIVA POPOLARE (*)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREPARAZIONE, AGGIORNAMENTO E RICONVERSIONE
DI OPERATORI SOCIALI, DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, DI STANDARDS MINIMI, DI UNITA LOCALI E DI COMPRENSORI
Bozza provvisoria di
relazione
1) La bozza provvisoria di proposta
di legge regionale di iniziativa popolare è stata
redatta nella ipotesi che, purtroppo, le regioni a statuto ordinario inizino a
svolgere fra un anno circa le loro competenze legislative e amministrative in
assenza di una legge-quadro di ristrutturazione del settore assistenziale, ma
solo in base ad un decreto delegato del Governo che lascerebbe sussistere
l'attuale legislazione e gli attuali enti. Ciò sempre che si vincano le forti
resistenze del Ministero dell'interno, degli enti assistenziali
e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che vogliono che le
competenze in materia assistenziale non siano trasferite alle regioni.
2) Si è tenuto conto che la
produzione legislativa delle Regioni a statuto speciale è stata diretta
solamente alla concessione di sussidi agli enti di assistenza
e agli handicappati, con la conseguenza di spingere
per una segregazione migliore e non di superare l'intervento assistenziale.
3) Se la legge-quadro verrà approvata prima della presentazione delle proposte di
legge regionali di iniziativa popolare, il dibattito sarà stato utile, se ben
avviato, per smuovere l'opinione pubblica, le forze politiche e le autorità.
4) La proposta di legge di iniziativa popolare può essere utilizzata sia per
richiedere fin d'ora ai comuni e alle province interventi operativi non
emarginanti e al Parlamento e alle Regioni una legislazione non segregativa, sia come uno strumento per aprire un
dibattito sui problemi della formazione degli operatori sociali, sulle
barriere architettoniche, sui livelli minimi di efficienza, sulle unità locali
dei servizi e dei comprensori e sui problemi degli handicappati.
5) Gli aspetti politici fondamentali
e irrinunciabili della proposta di legge di iniziativa
popolare sembrano essere:
a) la necessità di un organo
politico-amministrativo intermedio fra le unità locali dei servizi (territorio
comprendente, a seconda dei casi, da
b) detto organo
politico-amministrativo intermedio, al quale dovrebbe competere la risposta ai
bisogni non risolvibili a livello di unità locali dei
servizi, viene identificato, nell'attuale struttura, nelle province o nei
consorzi di province (comprensorio) ;
c) che il comprensorio è necessario
nelle regioni come il Piemonte,
d) che a detti comprensori dovrebbero
essere affidati tutti i compiti che non possono essere affidati alle unità
locali dei servizi;
e) che in ogni caso ci si oppone alla
gestione dei servizi da parte di enti o agenzie
regionali, essendo di gran lunga minore la possibilità di partecipazione
rispetto alla gestione da parte delle province e dei comuni;
f) il rifiuto della preparazione,
aggiornamento e riconversione degli operatori sociali da parte delle
università considerate organismi che non consentono una accettabile
partecipazione;
g) che la partecipazione, per essere
tale, non può essere istituzionalizzata e che essa deve porsi come
contro-potere. Pertanto non è accettabile la creazione di unità
locali di servizi con consiglio di amministrazione eletto in parte dai
cittadini e in parte dai comuni. Esse dovranno essere gestite solo dai comuni o
dai consorzi di comuni e cioè dagli organi che
detengono poteri decisionali;
h) per quanto concerne la gestione dei
servizi, si ritiene possibile la partecipazione diretta nei comitati di
gestione.
6) La presentazione delle proposte
di legge regionali di iniziativa popolare dovrebbe
avvenire non solo nelle regioni ove hanno sede sezioni dell'Unione (Piemonte,
Liguria, Emilia-Romagna, Campania), ma ovunque
possibile, sollecitando altre associazioni (ANFA, ANFFaS,
AIAS, ANIEP, ecc.) e soprattutto sollecitando le forze politiche (partiti,
sindacati, associazioni, gruppi, ecc.) ad assumere in proprio l'iniziativa.
7) Quale documentazione si può far
riferimento:
- al
documento-base sui rapporti fra riforme sociali e settore dell'assistenza,
approvato dall'Assemblea del Consiglio piemontese per i problemi sociali tenutasi il 23
novembre 1970 (1);
- al comunicato stampa dell'Unione
italiana per la promozione dei diritti del minore del
2 aprile 1971 (2) ;
- alle
pubblicazioni della Fondazione Zancan (Padova,
Riviera Tito Livio 17) sull'unità locale dei
servizi.
8) Si prega di segnalare all'Unione
italiana per la promozione dei diritti del minore la
data degli incontri organizzati per discutere la bozza di proposta di legge di
iniziativa popolare per poter partecipare ai dibattiti.
9) Poiché l'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore organizzerà incontri per
discutere la bozza di proposta di legge di iniziativa popolare, le persone ed
i gruppi interessati a parteciparvi sono pregati di comunicare il loro
indirizzo a:
- Sede nazionale: Via Artisti 34,
Torino, tel. 83 12 79
- Sez.
Campana: avv. Aldo Cafiero, via Roma 148, 80134 Napoli
- Sez. Emilia-Romagna: dott.ssa Enrica
Pietra Lenzi, via delle Armi 10/3, 40141 Bologna
- Sez.
Ligure: A.S. Esa Porro, via
G. Lanata 3-2, 16122 Genova
- Sez.
Lombarda: dott. Guido Cattabeni, via
Marostica 25, 20146 Milano
Testo provvisorio
Art.
1
Art.
2
Per operatori sociali si intendono coloro che sono preparati dalle scuole di cui
alla presente legge.
La qualifica professionale viene assegnata da ...
Art.
3
I centri di cui all'art. 1
provvedono sia alla preparazione dell'altro personale necessario per i servizi
scolastici, sanitari, psichiatrici, socio-assistenziali, di preparazione
professionale, i cui corsi non sono già regolati da
altre leggi nazionali, sia all'aggiornamento e alla riconversione degli
operatori sociali e dell'altro personale operante nelle unità locali dei servizi
e nei comprensori.
Art.
4
I corsi di formazione per assistenti
sociali, per educatori, per orientatori
professionali, per terapisti e per altri operatori assimilabili hanno il primo
anno comune e la durata di anni tre. Vi sono ammessi coloro che hanno i requisiti per l'ammissione
all'università.
I corsi di formazione di assistenti sanitari e familiari e gli altri operatori
sociali assimilabili hanno il primo anno comune e la durata di anni tre. Vi
sono ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma
di scuola media inferiore e che abbiano superato l'età di anni ...
I corsi di formazione per istruttori
professionali e gli altri operatori sociali assimilabili hanno il primo anno
comune e la durata di anni tre. Vi sono ammesse le
persone di età superiore ai ... anni e che hanno esperienze
lavorative di almeno tre anni nelle attività in cui intendono specializzarsi.
Ai corsi di aggiornamento
e di riconversione possono partecipare le persone che abbiano frequentato con
esito positivo i corsi di formazione di cui agli articoli precedenti e le
persone che comunque operano nei settori scolastico, sanitario, psichiatrico,
socio-assistenziale e di preparazione professionale.
Art.
5
I centri di preparazione,
aggiornamento e riconversione stabiliscono una costante collaborazione con i
comuni, le province, l'università, gli enti e le associazioni che operano nella
Regione al fine di ... e con le seguenti modalità ...
Art.
6
Coloro che sono iscritti ad un corso
di formazione dei centri di cui all'art. 1 non possono
contemporaneamente essere iscritti ad una facoltà o ad altra scuola di pari
grado del corso frequentato.
Art.
7
Durante gli anni di corso dovranno
essere previsti tirocini qualificati presso enti, organismi o associazioni al
fine di una idonea formazione professionale. Questi
tirocini, graduati secondo il livello di apprendimento
di ciascun anno, dovranno essere seguiti, valutati e documentati.
La frequenza delle lezioni dovrà
essere di almeno due terzi delle lezioni stesse e la partecipazione ai tirocini
è obbligatoria.
Il direttore, il personale docente,
gli assistenti agli studi ed i consulenti professionali devono ...
Esperienze professionali documentate ... I titoli richiesti sono ...
Il numero dei monitori è di almeno uno ogni venticinque allievi o frazione di venticinque.
Art.
8
Presso ciascun centro di formazione
e aggiornamento degli operatori sociali è istituita la
sezione ricerche, studio e documentazione dei problemi scolastici, sanitari,
psichiatrici, assistenziali e di preparazione professionale.
Fanno parte di tale sezione, diretta
dal direttore del centro, gli enti, gli organismi e le associazioni che
aderiscono e che assicurano la collaborazione stabilita dall'assemblea dei
soci.
Il regolamento della presente legge
stabilirà le norme per l'adesione alla sezione e il suo funzionamento.
Art.
9
Il finanziamento del centro è di
competenza del comprensorio, che esercita altresì la
vigilanza sul suo funzionamento e il controllo della gestione finanziaria.
Il bilancio ed i registri contabili
dei centri sono pubblici.
Quando il comprensorio è costituito
da più province, ciascuna di esse provvede al
finanziamento in proporzione alla popolazione residente.
Art.
10
La scelta dei docenti e dei
programmi dei centri di formazione e aggiornamento degli operatori sociali viene proposta al Consiglio del comprensorio dal consiglio
di gestione del Centro, che è costituito da:
a)
il direttore del centro e tre docenti eletti dal corpo docente;
b) da quattro rappresentanti eletti
dagli allievi;
c) da quattro rappresentanti della
sezione di cui all'art. 8.
Scioglimento del Consiglio di
gestione del Centro ...
Art.
11
Nel regolamento di
applicazione della presente legge,
La tassa di frequenza dei centri di
preparazione e aggiornamento di operatori sociali è
stabilita dalla Regione.
Art.
12
A dette norme dovranno adeguarsi gli
edifici pubblici o aperti al pubblico, le istituzioni scolastiche,
prescolastiche, assistenziali, le case di abitazione
comunque sovvenzionate con pubblico denaro, i cui progetti siano approvati dopo
l'entrata in vigore della presente legge.
Per gli edifici costruiti o
appaltati prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere
previste norme che stabiliscano le possibili varianti
per uniformarli alle prescrizioni di cui al comma precedente.
In nessun luogo pubblico o aperto al
pubblico può essere vietato l'accesso alle persone handicappate.
Art.
13
Qualsiasi cittadino può rivolgersi
all'autorità giudiziaria per ottenere che gli edifici di cui all'articolo 12
siano adeguati alle norme stabilite dalla Regione.
Art.
14
I servizi di assistenza
sociale, scolastica, sanitaria, psichiatrica ed ospedaliera, di istruzione
artigiana e professionale devono essere presenti, a seconda delle competenze,
nei territori delle unità locali dei servizi e dei comprensori in cui abitano
gli aventi diritto.
Essi devono essere strutturati in
modo da rispondere alle esigenze dei cittadini e da consentire la
partecipazione della popolazione alle decisioni concernenti l'istituzione e il
funzionamento dei servizi.
Le prestazioni di assistenza
sociale e sanitaria, comprese quelle alle persone handicappate o comunque con
difficoltà fisiche, psichiche, sensoriali o di altra natura, devono essere
fornite nell'ambito dei servizi per tutti i cittadini.
Esse devono tendere soprattutto alla
rimozione e prevenzione delle cause disadattanti.
Nei casi in cui sia
necessario il ricovero di minori, di anziani o di handicappati in istituti di
assistenza, la loro capienza non può essere comunque superiore ai 25 posti.
Il ricovero in istituti di assistenza è ammesso solo nei casi in cui l'assistenza
domiciliare non è attuabile o non è accettata dall'avente diritto o
dall'esercente la patria potestà.
Compiti di vigilanza e di controllo
...
Prima di iniziare a funzionare, gli
istituti di cui al comma precedente devono essere previamente
riconosciuti idonei dalla Regione.
Decorsi 60 giorni dalla
presentazione della domanda per l'idoneità, essa si intende
accolta salvo comunicazione scritta di diverso tenore.
Ai nuclei familiari privi delle
risorse economiche necessarie per condurre una vita
autonoma ed i cui componenti siano comunque nell'impossibilità di svolgere una
attività lavorativa o il relativo reddito di lavoro o l'importo delle pensioni
siano insufficienti, è versata dalle Regioni, secondo le modalità che saranno
stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, una integrazione
nella misura da garantire ai soggetti sopra indicati una prestazione economica
mensile complessiva uguale al 70% del salario minimo dei lavoratori
dell'industria.
La diagnosi, il trattamento e la
custodia dei minori per i quali l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti
rieducativi o penali è di competenza delle unità locali dei servizi, sotto la
vigilanza della stessa autorità giudiziaria.
Art.
15
A tal fine
a) sentite le popolazioni interessate
e le amministrazioni comunali, alla delimitazione del territorio in unità
locali dei servizi assumendo, in relazione alle
caratteristiche delle singole zone, a parametri minimi e massimi di popolazione
rispettivamente gruppi demografici di 30.000 e 100.000 abitanti per unità
locale dei servizi;
b) sentite le popolazioni interessate
e le amministrazioni provinciali. alla delimitazione
del territorio dei comprensori, comprendenti ciascuno la circoscrizione di una
o più province.
Con il regolamento della presente
legge, che deve essere emanato entro tre mesi,
L'ordinamento deve uniformarsi ai
seguenti principi:
a)
amministrazione diretta delle unità locali dei servizi da parte dei comuni;
b) amministrazione diretta dei
comprensori da parte delle province;
c) prevedere che su determinati
problemi sia sentito l'avviso anche vincolante di assemblee
popolari.
Ai sensi dell'art. 121, secondo
comma della costituzione,
Art.
16
Spettano alla Regione il controllo
degli atti delle unità locali dei servizi e dei comprensori e il coordinamento
dei servizi relativi alle materie di cui al comma
precedente, oltre alle altre competenze indicate nello statuto regionale.
I bilanci ed i registri contabili
delle unità locali dei servizi e dei comprensori sono pubblici.
Art.
17
I comuni e le province possono
demandare, fornendone i mezzi finanziari, alle unità locali dei servizi ed ai
comprensori le funzioni operative delegabili ad essi
attribuite dalle leggi nazionali vigenti.
Art.
18
Compete alle unità locali dei
servizi e dei comprensori promuovere il coordinamento dei servizi di assistenza sociale, scolastica, sanitaria, psichiatrica
ed ospedaliera, di istruzione artigiana e professionale funzionanti nel territorio
di competenza.
Art.
19
Art.
20
Norme transitorie (da definire).
(*) A cura dell'Unione
Italiana per la promozione dei diritti del minore.
(1) Vedere
«Prospettive Assistenziali» n. 11/12, 1970, pp. 14-16.
(2) Confrontare
l'Editoriale di questo numero.
www.fondazionepromozionesociale.it