Prospettive
assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971
«ILLEGITTIMI» E
DIRITTO CANONICO
Sappiamo benissimo che il Codice di Diritto Canonico
è in fase di riforma e che gli articoli in questione saranno probabilmente
aboliti, ma questo non ci pare sufficiente. Se infatti
Da
«
«Mentre ieri
mattina in Duomo il Cardinale arcivescovo Ermenegildo Florit
celebrava il pontificato per San Pietro e Paolo, e per l'occasione tre giovani
sacerdoti ricevevano l'ordinazione, fuori dalla Chiesa
un giovane dall'aria tranquilla e di modi garbati distribuiva ciclostilati a
quanti entravano o uscivano dal grande portale della navata di destra».
IL
CICLOSTILATO
Ai novelli Sacerdoti fiorentini:
- Peccioli
Mauro
- Piatti Mario
- Sartini
Giampiero
e p.c. a Sua
Santità Paolo VI, Roma
a Mons. E. Florit, Vescovo di
Firenze
alla Commissione per la revisione del Codice di Diritto canonico, Roma
all'Unione
Italiana per
ai
Sacerdoti fiorentini ai Cattolici fiorentini
alla
Stampa d'informazione
Fratelli
carissimi,
il giorno 29 giugno p.v.,
festa dei Santi Pietro e Paolo, riceverete il Sacro Ordine e sarete ministri di
Cristo nostro Signore.
Questo sarà certo il giorno più lungo della vostra
vita, il giorno in cui sarete parte dell'Eterno per
sempre e, sarà certamente, il giorno che dovrà riempire d'infinita tristezza la
vostra anima, perché giungerete all'Ordinazione Sacerdotale attraverso la
porta della discriminazione. Quel giorno infatti, voi
sarete solo dei privilegiati che ricevono la benedizione del Padre passando
sopra il corpo dei cosiddetti «illegittimi».
Il Diritto Canonico e più precisamente
il canone 984 che tratta «Delle
irregolarità e degli altri impedimenti che vietano l'accesso al sacerdozio»,
così dice: «Sono irregolari per difetto i figli
illegittimi, sia che l'illegittimità sia occulta oppure pubblica, a meno che non siano
stati legittimati o abbiano pronunciato voti solenni». (Mons.
E. Pisani, settimanale Amica
n. 19 del 12-5-1970).
Il Codice è chiarissimo e non si presta certo a false
interpretazioni.
Da qui la prima egoistica discriminazione umana, che
li ha privati dell'inestimabile bene che è la famiglia.
Fin dalla loro prima infanzia, essi hanno subito le cocenti umiliazioni di chi è solo e di chi non
conosce affetto né comprensione alcuna. Essi sono
molto semplicemente gli «N.N.», cioè nessuno, costretti dall'indifferenza
dei molti a vivere ai margini della nostra cara società.
Anche
MA UNA
DISPENSA, NON VALE UN DIRITTO!
Io credo fortemente che ogni essere umano, anche se
nato da una certa situazione, debba avere gli stessi diritti di colui che nasce con i
crismi della famiglia.
Perciò fratelli, se voi riceverete l'Ordine in questo
stato attuale di cose, sarete a vostra volta dei
discriminatori, perché vi avvarrete di diritti che ad altri sono negati e lo
farete con consapevolezza, poiché discriminatore non
é soltanto chi promulga una ingiusta legge, ma è da ritenersi anche colui che
essendone a conoscenza se ne avvale per il proprio uso.
Ognuno di noi perciò, è moralmente obbligato a
modificare questo stato di cose che si protrae da oltre mezzo secolo, ed ognuno
di noi lo dovrà fare nella misura in cui sentirà il peso che tale
esclusione comporta, facendo sì che la Commissione per la revisione del
Diritto Canonico riconosca in maniera totale ed inequivocabile il diritto al
sacerdozio ministeriale a tutte quelle persone che manifestino provatamente tale aspirazione e che questo non sia mai più
un privilegio legato alla nascita. Resta il fatto di come potremo noi Popolo di Dio riparare alle umilianti discriminazioni del
passato e di quelle ancora presenti, inferte alla classe più diseredata e più
sola di questo mondo?
firmato:
Lorenzo
Mugnai
via
Palazzo dei Diavoli, 171
Firenze, 22 giugno 1970
Dal
«CODICE DI DIRITTO CANONICO»:
IMPEDIMENTI
DEGLI ILLEGITTIMI A CARICHE ECCLESIASTICHE
cap. II. De subiecto sacrae ordinationis; Art. II. De irregularitatibus aliisque
impedimentis.
984.
Sunt irregulares ex defectu:
1) Illegitimi, sive illegitimitas sit publica, sive
occulta, nisi fuerint legitimati vel vota solemnia professi...
Sono irregolari per difetto: Gli illegittimi sia per illegittimità occulta, sia conosciuta se non siano
stati legittimati...
232.
Parag.
a) Illegitimi, etiamsi per subsequens
matrimonium fuerint legitimati, itemque alii irregulares vel a sacris ordinibus
impediti secundum canonicas sanctiones etsi cum ipsis
auctoritate apostolica fuerit
ad ordines et dignitates etiam episcopalem dispensatum.
Sono esclusi dalla dignità cardinalizia:
a) Gli illegittimi anche se per un susseguente
matrimonio siano stati legittimati e anche quelli irregolari ecc.
331. Parag. 1. De Episcopis
Ut quis idoneus
habeatur debet esse:
1) Natus ex legitimo matrimonio, non autem legitimatus etiam per subsequens matrimonium.
Sui vescovi:
Affinché alcuno sia idoneo deve essere:
1) Nato da legittimo matrimonio,
non però legittimato sia pure da un susseguente matrimonio.
320.
Parag. 2. De praelatis inferioribus.
Assumendi ad abhatiam vel prelaturam,
iisdem qualifatibus ornati
esse debent, quas ius in Episcopis requirit.
Coloro che accedono alle
dignità abbaziali o prelatizie debbono avere le stesse qualità che il diritto
richiede per i vescovi.
Ci è sembrato utile interpellare alcuni sacerdoti di cui,
per obiettività, riportiamo le considerazioni che riguardano, fondamentalmente,
due ordini di giustificazioni:
a) in un tempo in cui il sacerdozio era anche visto
come una facile sistemazione da parte di persone con scarse possibilità di
successo sociale, si voleva bloccare in anticipo della gente che si
considerava appunto candidata con buone probabilità al fallimento sociale;
b) poiché il sacerdozio, per le impegnative norme di
vita e le responsabilità che pesano su chi la
esercita (soprattutto in ordine alla regola del celibato), richiede equilibrio
e maturità notevole,
Per costoro il ministero sacerdotale, con le sue
specifiche difficoltà, avrebbe comportato una condizione di vita estremamente ardua che li avrebbe facilmente esposti a
critiche impietose e avvilenti qualora non avessero tenuto fede agli impegni
presi. A nostro parere queste giustificazioni non reggono. Se
infatti, si trattasse solo di motivi di ordine psicologico, dovrebbe
essere richiesta la dispensa per tutti coloro che hanno vissuto negli istituti
e non solo per i nati fuori dal matrimonio.
La realtà è invece ben evidenziata dal fatto che, per
i cardinali e i vescovi, l'aver avuto una famiglia, attraverso la
legittimazione non cambia nulla. Ciò dimostra che siamo di fronte ad un
pregiudizio ben più profondo che fa risalire al concepimento fuori del
matrimonio una tara irrecuperabile: è il «frutto del peccato» che neanche il
«peccato perdonato» (cioè il matrimonio) può
riscattare!
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