Prospettive assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971

 

 DOCUMENTI

 

«ILLEGITTIMI» E DIRITTO CANONICO

 

 Lo stampato che riportiamo denuncia una norma di Diritto Canonico, tuttora vigente, in cui la Chiesa, che pure si presenta al mondo con una missione di fratellanza fra tutti gli uomini, sembra voler emarginare molti suoi figli a causa della loro origine.

Sappiamo benissimo che il Codice di Diritto Canonico è in fase di ri­forma e che gli articoli in questione saranno probabilmente aboliti, ma questo non ci pare sufficiente. Se infatti la Chiesa istituzionale 50 anni fa, rinnegando il suo ruolo profetico e di contestazione verso la società umana ed identificandosi invece con i disvalori della cultura dominante del tempo, ha contribuito all'emarginazione dei cosiddetti «illegittimi» escludendoli dal sacerdozio, non è sufficiente che oggi si aboliscano certi articoli solo perché, di nuovo, sono contro il buon senso comune. Per la sua stessa credibilità bisogna che la Chiesa vada ben oltre e si batta apertamente contro ogni forma di emarginazione.

 

 

Da «LA NAZIONE» - 30 giugno 1970

 

«Mentre ieri mattina in Duomo il Cardinale arcivescovo Ermenegildo Florit celebrava il pontificato per San Pietro e Paolo, e per l'occasione tre giovani sacerdoti ricevevano l'ordinazione, fuori dalla Chiesa un giovane dall'aria tranquilla e di modi garbati distribuiva ciclostilati a quanti entra­vano o uscivano dal grande portale della navata di destra».

 

IL CICLOSTILATO

 

Ai novelli Sacerdoti fiorentini:

              - Peccioli Mauro

              - Piatti Mario

              - Sartini Giampiero

 

e p.c.      a Sua Santità Paolo VI, Roma

              a Mons. E. Florit, Vescovo di Firenze

              alla Commissione per la revisione del Codice di Diritto canonico, Roma

              all'Unione Italiana per la Promozione dei Diritti dei Minori, Torino

              ai Sacerdoti fiorentini ai Cattolici fiorentini

              alla Stampa d'informazione

 

 

Fratelli carissimi,

il giorno 29 giugno p.v., festa dei Santi Pietro e Paolo, riceverete il Sacro Ordine e sarete ministri di Cristo nostro Signore.

Questo sarà certo il giorno più lungo della vostra vita, il giorno in cui sarete parte dell'Eterno per sempre e, sarà certamente, il giorno che dovrà riempire d'infinita tristezza la vostra anima, perché giungerete all'Ordina­zione Sacerdotale attraverso la porta della discriminazione. Quel giorno infatti, voi sarete solo dei privilegiati che ricevono la benedizione del Padre passando sopra il corpo dei cosiddetti «illegittimi».

Il Diritto Canonico e più precisamente il canone 984 che tratta «Delle irregolarità e degli altri impedimenti che vietano l'accesso al sacerdozio», così dice: «Sono irregolari per difetto i figli illegittimi, sia che l'illegitti­mità sia occulta oppure pubblica, a meno che non siano stati legittimati o abbiano pronunciato voti solenni». (Mons. E. Pisani, settimanale Amica n. 19 del 12-5-1970).

Il Codice è chiarissimo e non si presta certo a false interpretazioni. La Chiesa bolla fra gli «irregolari» i «figli illegittimi», cioè tutti coloro che hanno avuto la non volontaria sorte di essere nati da una coppia che nella stragrande maggioranza dei casi li ha definitivamente abbandonati al loro destino, senza neppure un nome e che sono sopravvissuti per la pub­blica carità.

Da qui la prima egoistica discriminazione umana, che li ha privati dell'inestimabile bene che è la famiglia.

Fin dalla loro prima infanzia, essi hanno subito le cocenti umiliazioni di chi è solo e di chi non conosce affetto né comprensione alcuna. Essi sono molto semplicemente gli «N.N.», cioè nessuno, costretti dall'indif­ferenza dei molti a vivere ai margini della nostra cara società.

Anche la Chiesa evidentemente si è premurata di tenerli ai margini delle sacrestie, ostacolando loro l'accesso ai gradini dell'Altare. Se qual­che volta ci sono state delle eccezioni, la gerarchia lo ha fatto con condi­scendenza, aggirando gli ostacoli del Diritto Canonico con occasionali di­spense.

 

MA UNA DISPENSA, NON VALE UN DIRITTO!

 

Io credo fortemente che ogni essere umano, anche se nato da una certa situazione, debba avere gli stessi diritti di colui che nasce con i crismi della famiglia.

Perciò fratelli, se voi riceverete l'Ordine in questo stato attuale di cose, sarete a vostra volta dei discriminatori, perché vi avvarrete di diritti che ad altri sono negati e lo farete con consapevolezza, poiché discrimi­natore non é soltanto chi promulga una ingiusta legge, ma è da ritenersi anche colui che essendone a conoscenza se ne avvale per il proprio uso.

Ognuno di noi perciò, è moralmente obbligato a modificare questo stato di cose che si protrae da oltre mezzo secolo, ed ognuno di noi lo dovrà fare nella misura in cui sentirà il peso che tale esclusione com­porta, facendo sì che la Commissione per la revisione del Diritto Canonico riconosca in maniera totale ed inequivocabile il diritto al sacerdozio mini­steriale a tutte quelle persone che manifestino provatamente tale aspira­zione e che questo non sia mai più un privilegio legato alla nascita. Resta il fatto di come potremo noi Popolo di Dio riparare alle umilianti discri­minazioni del passato e di quelle ancora presenti, inferte alla classe più diseredata e più sola di questo mondo?

firmato:

Lorenzo Mugnai

via Palazzo dei Diavoli, 171

Firenze, 22 giugno 1970

 

 

Dal «CODICE DI DIRITTO CANONICO»:

 

IMPEDIMENTI DEGLI ILLEGITTIMI A CARICHE ECCLESIASTICHE

 

cap. II. De subiecto sacrae ordinationis; Art. II. De irregularitatibus aliisque impedimentis.

 

984. Sunt irregulares ex defectu:

1) Illegitimi, sive illegitimitas sit publica, sive occulta, nisi fuerint legitimati vel vota solemnia professi...

Sono irregolari per difetto: Gli illegittimi sia per illegittimità oc­culta, sia conosciuta se non siano stati legittimati...

 

232. Parag. 2. A cardinalatus dignitate arcentur:

a) Illegitimi, etiamsi per subsequens matrimonium fuerint legitimati, itemque alii irregulares vel a sacris ordinibus impediti secundum canonicas sanctiones etsi cum ipsis auctoritate apostolica fuerit ad ordines et dignitates etiam episcopalem dispensatum.

Sono esclusi dalla dignità cardinalizia:

a) Gli illegittimi anche se per un susseguente matrimonio siano stati legittimati e anche quelli irregolari ecc.

 

331. Parag. 1. De Episcopis

Ut quis idoneus habeatur debet esse:

1) Natus ex legitimo matrimonio, non autem legitimatus etiam per subsequens matrimonium.

Sui vescovi:

Affinché alcuno sia idoneo deve essere:

1) Nato da legittimo matrimonio, non però legittimato sia pure da un susseguente matrimonio.

 

320. Parag. 2. De praelatis inferioribus.

Assumendi ad abhatiam vel prelaturam, iisdem qualifatibus ornati esse debent, quas ius in Episcopis requirit.

Coloro che accedono alle dignità abbaziali o prelatizie debbono avere le stesse qualità che il diritto richiede per i vescovi.

 

Ci è sembrato utile interpellare alcuni sacerdoti di cui, per obiettività, riportiamo le considerazioni che riguardano, fondamentalmente, due ordini di giustificazioni:

a) in un tempo in cui il sacerdozio era anche visto come una facile sistemazione da parte di persone con scarse possibilità di successo socia­le, si voleva bloccare in anticipo della gente che si considerava appunto candidata con buone probabilità al fallimento sociale;

b) poiché il sacerdozio, per le impegnative norme di vita e le re­sponsabilità che pesano su chi la esercita (soprattutto in ordine alla regola del celibato), richiede equilibrio e maturità notevole, la Chiesa considerò gli articoli in questione come una forma, drastica ma valida, per salva­guardare i suoi figli che si erano trovati in circostanze frustranti, con ca­renze affettive e formative (conseguenti alla vita in brefotrofio), tali da comportare immaturità e labilità di carattere.

Per costoro il ministero sacerdotale, con le sue specifiche difficoltà, avrebbe comportato una condizione di vita estremamente ardua che li avreb­be facilmente esposti a critiche impietose e avvilenti qualora non avessero tenuto fede agli impegni presi. A nostro parere queste giustificazioni non reggono. Se infatti, si trattasse solo di motivi di ordine psicologico, do­vrebbe essere richiesta la dispensa per tutti coloro che hanno vissuto ne­gli istituti e non solo per i nati fuori dal matrimonio.

La realtà è invece ben evidenziata dal fatto che, per i cardinali e i vescovi, l'aver avuto una famiglia, attraverso la legittimazione non cambia nulla. Ciò dimostra che siamo di fronte ad un pregiudizio ben più profondo che fa risalire al concepimento fuori del matrimonio una tara irrecupera­bile: è il «frutto del peccato» che neanche il «peccato perdonato» (cioè il matrimonio) può riscattare!

 

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