Prospettive
assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971
DOCUMENTI
ISTITUZIONE
E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA (1)
Con ben sei anni di ritardo veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1968
il D.P.R. 22 dicembre 1967 n° 1518, regolamento per
l'applicazione del titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961 n°
264, relativo ai servizi di medicina scolastica.
In base ai D.P.R. sopra citati, i
Comuni o i consorzi di Comuni (e sostitutivamente le
Province) devono approntare i servizi di medicina scolastica in tutte le scuole
di ogni ordine e grado ed estenderli agli istituti educativo-assistenziali e medico-psico-pedagogici.
Il servizio di medicina scolastica
comprende per quanto concerne lo aspetto igienico-sanitario: la profilassi, la medicina preventiva,
la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni allievo e
degli insegnanti.
Per quanto riguarda invece l'aspetto
psico-pedagogico, i comuni ed i consorzi fra comuni
(e sostitutivamente le Province) devono provvedere,
previa istituzione di apposite équipes,
al trattamento dei minori con difficoltà, ivi compresi gli handicappati
psichici, fisici e sensoriali che frequentano le scuole o istituti
assistenziali pubblici o privati.
Gli interventi devono essere diretti
(art. 34) anche a ridurre le carenze delle famiglie e dell'ambiente
in genere.
L'applicazione dei D.P.R. citati costituirebbe da un lato l'avvio concreto del Servizio Sanitario
Nazionale, con particolare riguardo agli aspetti preventivi e, d'altro lato,
introdurrebbe i comuni, i consorzi di comuni nella scuola, con ampi
compiti decisionali.
Detti compiti potrebbero
naturalmente essere svolti non con finalità selettive, ma mediante interventi di aiuto agli allievi, insegnanti, famiglie e ambiente per
consentire il pieno sviluppo fisico, psichico e sociale dei ragazzi.
In particolare, mentre compete in
base alle vigenti norme di legge al Ministero della Pubblica Istruzione
l'istituzione di classi speciali e differenziali, è compito delle équipes scolastiche, di cui tre elementi (psicologo, neuropsichiatra infantile e assistente sociale) devono
dipendere dal Comune e un elemento (il direttore didattico) dipende dal
Ministero della Pubblica Istruzione, provvedere all'invio dei ragazzi in dette
classi, ma ciò solo nei casi previsti dall'art. 30 del D.P.R. 22 dicembre 1967 n° 1518.
Da notare che gli interventi dei
servizi di medicina scolastica possono però essere
attuati in modo da dare agli allievi, agli insegnanti, alle famiglie un aiuto
che eviti l'invio in classi differenziali e limiti l'invio in classi speciali
dei ragazzi con insufficienza mentale grave o gravissima.
Inutile sottolineare
che l'istituzione di servizi di medicina scolastica non selettivi e gestiti dai
comuni e dai consorzi di comuni rappresenterebbe un passo importante per la
democratizzazione della scuola, oltre che, come già detto, un avvio concreto
del Servizio Sanitario Nazionale.
Di fronte a queste prospettive, il
Ministero della Pubblica Istruzione ha illegittimamente stipulato convenzioni
con Comuni, Province, enti vari quali l'ONMI e l'Ente Nazionale per
In particolare si citano le 19
convenzioni stipulate dal Ministero della Pubblica Istruzione con
Dette convenzioni, oltre che
stipulate illegittimamente (la legge affida il servizio ai Comuni e alle
Province e non al Ministero della Pubblica Istruzione), hanno scopi esclusivamente diagnostico-selettivi. Inoltre le équipes sono compensate in modo tale da avere una rilevante
convenienza economica a istituire classi differenziali
e speciali (vedasi l'art. 11), per l'istituzione di ognuna delle quali ricevono
il compenso di L. 100.000.
Si tenga presente che il compenso
complessivo per il reperimento e la diagnosi spettante a ciascuna équipe può essere al massimo di L.
225.000325.000 per classe differenziale o speciale, compenso che, come quello sopra indicato, avvantaggia economicamente le équipes, che sono quindi portate a chiedere un sempre
maggior numero di classi speciali e differenziali.
Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 22
dicembre 1967 n° 1518, i comuni ed i consorzi fra comuni dovevano approntare propri regolamenti entro il 20
giugno 1969.
Nei casi di inadempienza,
secondo l'articolo suddetto, «su richiesta del medico provinciale, sarà
provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e
provinciale».
Si chiede ai Ministri della Sanità,
della Pubblica Istruzione e del Lavoro quali iniziative concrete intendono
assumere per l'applicazione dei D.P.R, sopra
indicati.
Occorrerebbe pure conoscere quali siano i Comuni che hanno predisposto il proprio regolamento
per il servizio di medicina scolastica e quali Comuni abbiano effettivamente
istituito detto servizio.
Si chiede inoltre al Ministero della
Sanità se e quando intenda trasferire con decreto
delegato alle Regioni le competenze in materia di medicina scolastica, di modo
che prenda l'avvio in questo settore di primaria importanza il Servizio
Sanitario Nazionale.
In particolare occorrerebbe che il
Ministero della Sanità sollecitasse i Medici provinciali affinché essi facciano
presente ai Comuni l'obbligo di approvare il regolamento di medicina scolastica
e di istituire il relativo servizio e che l'inosservanza di quanto sopra
costituisce per i Sindaci il reato di omissione di
atti di ufficio (art. 328 c.p.).
(1) Documento a cura
dell'Unione Italiana per la promozione dei diritti del minore.
www.fondazionepromozionesociale.it