Prospettive assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971

 

 

DOCUMENTI

 

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA (1)

 

 

Con ben sei anni di ritardo veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1968 il D.P.R. 22 dicembre 1967 1518, regolamento per l'ap­plicazione del titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961 264, relativo ai ser­vizi di medicina scolastica.

In base ai D.P.R. sopra citati, i Comuni o i consorzi di Comuni (e sosti­tutivamente le Province) devono approntare i servizi di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado ed estenderli agli istituti educativo­-assistenziali e medico-psico-pedagogici.

Il servizio di medicina scolastica comprende per quanto concerne lo aspetto igienico-sanitario: la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni allievo e degli insegnanti.

Per quanto riguarda invece l'aspetto psico-pedagogico, i comuni ed i consorzi fra comuni (e sostitutivamente le Province) devono provvedere, previa istituzione di apposite équipes, al trattamento dei minori con diffi­coltà, ivi compresi gli handicappati psichici, fisici e sensoriali che fre­quentano le scuole o istituti assistenziali pubblici o privati.

Gli interventi devono essere diretti (art. 34) anche a ridurre le carenze delle famiglie e dell'ambiente in genere.

L'applicazione dei D.P.R. citati costituirebbe da un lato l'avvio con­creto del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo agli aspetti preventivi e, d'altro lato, introdurrebbe i comuni, i consorzi di comuni nella scuola, con ampi compiti decisionali.

Detti compiti potrebbero naturalmente essere svolti non con finalità selettive, ma mediante interventi di aiuto agli allievi, insegnanti, famiglie e ambiente per consentire il pieno sviluppo fisico, psichico e sociale dei ragazzi.

In particolare, mentre compete in base alle vigenti norme di legge al Ministero della Pubblica Istruzione l'istituzione di classi speciali e dif­ferenziali, è compito delle équipes scolastiche, di cui tre elementi (psico­logo, neuropsichiatra infantile e assistente sociale) devono dipendere dal Comune e un elemento (il direttore didattico) dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione, provvedere all'invio dei ragazzi in dette classi, ma ciò solo nei casi previsti dall'art. 30 del D.P.R. 22 dicembre 1967 1518.

Da notare che gli interventi dei servizi di medicina scolastica possono però essere attuati in modo da dare agli allievi, agli insegnanti, alle fami­glie un aiuto che eviti l'invio in classi differenziali e limiti l'invio in classi speciali dei ragazzi con insufficienza mentale grave o gravissima.

Inutile sottolineare che l'istituzione di servizi di medicina scolastica non selettivi e gestiti dai comuni e dai consorzi di comuni rappresente­rebbe un passo importante per la democratizzazione della scuola, oltre che, come già detto, un avvio concreto del Servizio Sanitario Nazionale.

Di fronte a queste prospettive, il Ministero della Pubblica Istruzione ha illegittimamente stipulato convenzioni con Comuni, Province, enti vari quali l'ONMI e l'Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo.

In particolare si citano le 19 convenzioni stipulate dal Ministero della Pubblica Istruzione con la Provincia di Torino ( 8), con il Comune di To­rino ( 7), con l'Ente per la Protezione Morale del Fanciullo (no 3), cori l'ONMI ( 1).

Dette convenzioni, oltre che stipulate illegittimamente (la legge affida il servizio ai Comuni e alle Province e non al Ministero della Pubblica Istruzione), hanno scopi esclusivamente diagnostico-selettivi. Inoltre le équipes sono compensate in modo tale da avere una rilevante convenienza economica a istituire classi differenziali e speciali (vedasi l'art. 11), per l'istituzione di ognuna delle quali ricevono il compenso di L. 100.000.

Si tenga presente che il compenso complessivo per il reperimento e la diagnosi spettante a ciascuna équipe può essere al massimo di L. 225.000­325.000 per classe differenziale o speciale, compenso che, come quello so­pra indicato, avvantaggia economicamente le équipes, che sono quindi portate a chiedere un sempre maggior numero di classi speciali e diffe­renziali.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1967 1518, i comuni ed i consorzi fra comuni dovevano approntare propri regolamenti entro il 20 giugno 1969.

Nei casi di inadempienza, secondo l'articolo suddetto, «su richiesta del medico provinciale, sarà provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e provinciale».

Si chiede ai Ministri della Sanità, della Pubblica Istruzione e del La­voro quali iniziative concrete intendono assumere per l'applicazione dei D.P.R, sopra indicati.

Occorrerebbe pure conoscere quali siano i Comuni che hanno predi­sposto il proprio regolamento per il servizio di medicina scolastica e quali Comuni abbiano effettivamente istituito detto servizio.

Si chiede inoltre al Ministero della Sanità se e quando intenda tra­sferire con decreto delegato alle Regioni le competenze in materia di me­dicina scolastica, di modo che prenda l'avvio in questo settore di primaria importanza il Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare occorrerebbe che il Ministero della Sanità sollecitasse i Medici provinciali affinché essi facciano presente ai Comuni l'obbligo di approvare il regolamento di medicina scolastica e di istituire il relativo servizio e che l'inosservanza di quanto sopra costituisce per i Sindaci il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.).

 

 

(1) Documento a cura dell'Unione Italiana per la promozione dei diritti del minore.

 

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