Prospettive assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971

 

 

DOCUMENTI

 

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA (1)

 

 

Con ben sei anni di ritardo veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1968 il D.P.R. 22 dicembre 1967 n° 1518, regolamento per l'ap­plicazione del titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961 n° 264, relativo ai ser­vizi di medicina scolastica.

In base ai D.P.R. sopra citati, i Comuni o i consorzi di Comuni (e sosti­tutivamente le Province) devono approntare i servizi di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado ed estenderli agli istituti educativo­-assistenziali e medico-psico-pedagogici.

Il servizio di medicina scolastica comprende per quanto concerne lo aspetto igienico-sanitario: la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni allievo e degli insegnanti.

Per quanto riguarda invece l'aspetto psico-pedagogico, i comuni ed i consorzi fra comuni (e sostitutivamente le Province) devono provvedere, previa istituzione di apposite équipes, al trattamento dei minori con diffi­coltà, ivi compresi gli handicappati psichici, fisici e sensoriali che fre­quentano le scuole o istituti assistenziali pubblici o privati.

Gli interventi devono essere diretti (art. 34) anche a ridurre le carenze delle famiglie e dell'ambiente in genere.

L'applicazione dei D.P.R. citati costituirebbe da un lato l'avvio con­creto del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo agli aspetti preventivi e, d'altro lato, introdurrebbe i comuni, i consorzi di comuni nella scuola, con ampi compiti decisionali.

Detti compiti potrebbero naturalmente essere svolti non con finalità selettive, ma mediante interventi di aiuto agli allievi, insegnanti, famiglie e ambiente per consentire il pieno sviluppo fisico, psichico e sociale dei ragazzi.

In particolare, mentre compete in base alle vigenti norme di legge al Ministero della Pubblica Istruzione l'istituzione di classi speciali e dif­ferenziali, è compito delle équipes scolastiche, di cui tre elementi (psico­logo, neuropsichiatra infantile e assistente sociale) devono dipendere dal Comune e un elemento (il direttore didattico) dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione, provvedere all'invio dei ragazzi in dette classi, ma ciò solo nei casi previsti dall'art. 30 del D.P.R. 22 dicembre 1967 n° 1518.

Da notare che gli interventi dei servizi di medicina scolastica possono però essere attuati in modo da dare agli allievi, agli insegnanti, alle fami­glie un aiuto che eviti l'invio in classi differenziali e limiti l'invio in classi speciali dei ragazzi con insufficienza mentale grave o gravissima.

Inutile sottolineare che l'istituzione di servizi di medicina scolastica non selettivi e gestiti dai comuni e dai consorzi di comuni rappresente­rebbe un passo importante per la democratizzazione della scuola, oltre che, come già detto, un avvio concreto del Servizio Sanitario Nazionale.

Di fronte a queste prospettive, il Ministero della Pubblica Istruzione ha illegittimamente stipulato convenzioni con Comuni, Province, enti vari quali l'ONMI e l'Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo.

In particolare si citano le 19 convenzioni stipulate dal Ministero della Pubblica Istruzione con la Provincia di Torino (n° 8), con il Comune di To­rino (n° 7), con l'Ente per la Protezione Morale del Fanciullo (no 3), cori l'ONMI (n° 1).

Dette convenzioni, oltre che stipulate illegittimamente (la legge affida il servizio ai Comuni e alle Province e non al Ministero della Pubblica Istruzione), hanno scopi esclusivamente diagnostico-selettivi. Inoltre le équipes sono compensate in modo tale da avere una rilevante convenienza economica a istituire classi differenziali e speciali (vedasi l'art. 11), per l'istituzione di ognuna delle quali ricevono il compenso di L. 100.000.

Si tenga presente che il compenso complessivo per il reperimento e la diagnosi spettante a ciascuna équipe può essere al massimo di L. 225.000­325.000 per classe differenziale o speciale, compenso che, come quello so­pra indicato, avvantaggia economicamente le équipes, che sono quindi portate a chiedere un sempre maggior numero di classi speciali e diffe­renziali.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1967 n° 1518, i comuni ed i consorzi fra comuni dovevano approntare propri regolamenti entro il 20 giugno 1969.

Nei casi di inadempienza, secondo l'articolo suddetto, «su richiesta del medico provinciale, sarà provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e provinciale».

Si chiede ai Ministri della Sanità, della Pubblica Istruzione e del La­voro quali iniziative concrete intendono assumere per l'applicazione dei D.P.R, sopra indicati.

Occorrerebbe pure conoscere quali siano i Comuni che hanno predi­sposto il proprio regolamento per il servizio di medicina scolastica e quali Comuni abbiano effettivamente istituito detto servizio.

Si chiede inoltre al Ministero della Sanità se e quando intenda tra­sferire con decreto delegato alle Regioni le competenze in materia di me­dicina scolastica, di modo che prenda l'avvio in questo settore di primaria importanza il Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare occorrerebbe che il Ministero della Sanità sollecitasse i Medici provinciali affinché essi facciano presente ai Comuni l'obbligo di approvare il regolamento di medicina scolastica e di istituire il relativo servizio e che l'inosservanza di quanto sopra costituisce per i Sindaci il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.).

 

 

(1) Documento a cura dell'Unione Italiana per la promozione dei diritti del minore.

 

www.fondazionepromozionesociale.it