Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

EDITORIALE

 

DECRETI DELEGATI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE: UN'OCCASIONE UNICA

 

 

Ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Gazzetta Uffi­ciale n. 127 del 22-5-1970), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad emanare entro il 6 giugno 1972 «decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Re­gioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

«a) Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del pro­gramma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi inter­nazionali; saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, 1'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;

«b) Il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali resi­due e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

«c) Per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle Amministrazioni statali inte­ressate;

«d) Nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando, comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comu­nicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunica­zione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sot­toposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere del­la Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (...)».

 

Situazione attuale (al 30 maggio 1971) sull'emanazione degli schemi dei decreti delegati

Come risulta dall'incontro avvenuto a Firenze il 28 maggio 1971 fra i presidenti delle assemblee delle Regioni a statuto ordinario, finora sono stati inviati alle Regioni solo tre schemi di decreti delegati (trasporti, poli­zia urbana e istruzione professionale), mentre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato trasmesso, fra gli altri, lo schema di decreto delegato riguardante la beneficenza pubblica.

Nel corso dell'incontro suddetto sono state avanzate vive preoccupa­zioni per il fatto che l'invio dei decreti delegati alle Regioni (che devono esprimere le loro osservazioni entro 60 giorni) potrebbero avvenire nel periodo estivo, rendendo difficoltosa la consultazione degli esperti, enti, associazioni e gruppi interessati.

 

Schema di decreto delegato in materia di «beneficenza pubblica»

Molti sono i settori (Ministero dell'interno, istituzioni assistenziali, forze politiche conservatrici o reazionarie, ecc.) che si oppongono al tra­sferimento delle competenze assistenziali alle Regioni. Queste forze, per il ruolo di tamponamento svolto attualmente dall'assistenza, sono ancora più forti che per le altre materie (ad esempio sanità e casa).

In primo luogo questi oppositori prendono a pretesto il fatto che l'arti­colo 117 della Costituzione prevede il trasferimento alle Regioni della «beneficenza pubblica», espressione che assurdamente non vogliono in­terpretare come corrispondente a «assistenza sociale»:

In secondo luogo detti oppositori interpretano restrittivamente il citato art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, intendendo per «attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato» solamente quelle esercitate dai Ministeri e dai relativi organi periferici.

Ne risulta, secondo questa interpretazione, che non dovrebbero essere delegate alle Regioni le attribuzioni degli innumerevoli organi strumentali che lo Stato ha istituito per lo svolgimento delle attività assistenziali (ONMI, ENAOLI, ecc.).

 

Allarmanti notizie

Lo schema di decreto delegato predisposto dal Ministero dell'interno, di cui riproduciamo il testo in questo numero, prevede il trasferimento alle Regioni solamente delle competenze attualmente esercitate dagli Enti co­munali di assistenza, del controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della vigilanza sugli istituti privati di assistenza.

Verrebbero pertanto conservate le competenze delle decine e decine di enti, quali l'ONMI, l'ENAOLI, gli altri 25 enti nazionali di assistenza per gli orfani. l'Ente nazionale sordomuti, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che addirittura, insieme ad altre associazioni di categoria, sta manovrando per esercitare tutte le attività di assistenza sociale, sani­taria, istruzione e addestramento professionale degli invalidi, come abbia­mo segnalato nell'editoriale di «Prospettive assistenziali», n. 11-12, 1970.

In tal modo è evidente che le Regioni si troverebbero, in violazione a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione, nell'impossibilità di eserci­tare le funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sociale.

Al riguardo, e per i principi decisamente innovatori, assumono parti­colare importanza i documenti (che pubblichiamo in questo numero) ap­provati a Bergamo il 27 aprile 1971 dagli Assessori regionali all'assistenza.

Ma è altresì necessario che le forze politiche regionaliste, i sindacati, le associazioni ed i gruppi si impegnino affinché nelle loro osservazioni allo schema di decreto delegato le Regioni rifiutino ogni impostazione re­strittiva e anticostituzionale.

 

 

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