Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
EDITORIALE
DECRETI
DELEGATI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE: UN'OCCASIONE UNICA
Ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.
281 (Gazzetta Ufficiale n. 127 del 22-5-1970), il Governo è stato delegato dal
Parlamento ad emanare entro il 6 giugno 1972 «decreti aventi valore di legge
ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse
attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale
dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
«a) Le attribuzioni degli organi centrali e
periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della
Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie resta
riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di
coordinamento delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di
carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma
economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;
saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità,
1'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma
quinto dell'articolo 11, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi
generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;
«b) Il trasferimento delle funzioni statali alle
Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi
mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.
Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di
competenze statali residue e le funzioni trasferite siano
prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'art. 118,
secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità
di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni
degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire
in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;
«c) Per ciascuna delle funzioni statali
attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente
del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle
Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente
i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate;
«d) Nel trasferimento delle funzioni di cui
sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del
decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando,
comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti
locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme
vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative tra gli enti locali. Le norme delegate saranno
emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
competenti e con quelli per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il
bilancio e la programmazione economica, e con l'obbligo di sentire
preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie
osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme
proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle
eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52
della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (...)».
Situazione
attuale (al 30 maggio 1971) sull'emanazione degli schemi dei decreti delegati
Come risulta dall'incontro
avvenuto a Firenze il 28 maggio 1971 fra i presidenti delle assemblee delle
Regioni a statuto ordinario, finora sono stati inviati alle Regioni solo tre
schemi di decreti delegati (trasporti, polizia urbana e istruzione
professionale), mentre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato
trasmesso, fra gli altri, lo schema di decreto delegato riguardante la
beneficenza pubblica.
Nel corso dell'incontro suddetto sono state avanzate
vive preoccupazioni per il fatto che l'invio dei decreti delegati alle Regioni
(che devono esprimere le loro osservazioni entro 60 giorni) potrebbero avvenire
nel periodo estivo, rendendo difficoltosa la consultazione degli esperti, enti,
associazioni e gruppi interessati.
Schema
di decreto delegato in materia di «beneficenza pubblica»
Molti sono i settori (Ministero dell'interno,
istituzioni assistenziali, forze politiche conservatrici o reazionarie,
ecc.) che si oppongono al trasferimento delle competenze assistenziali alle Regioni. Queste forze, per il
ruolo di tamponamento svolto attualmente
dall'assistenza, sono ancora più forti che per le altre materie (ad esempio
sanità e casa).
In primo luogo questi oppositori prendono a pretesto il
fatto che l'articolo 117 della Costituzione prevede il trasferimento alle
Regioni della «beneficenza pubblica», espressione che assurdamente non vogliono
interpretare come corrispondente a «assistenza sociale»:
In secondo luogo detti oppositori interpretano restrittivamente
il citato art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, intendendo per
«attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato» solamente quelle
esercitate dai Ministeri e dai relativi organi periferici.
Ne risulta, secondo questa interpretazione,
che non dovrebbero essere delegate alle Regioni le attribuzioni degli
innumerevoli organi strumentali che lo Stato ha istituito per lo svolgimento
delle attività assistenziali (ONMI, ENAOLI, ecc.).
Allarmanti
notizie
Lo schema di decreto delegato predisposto dal Ministero
dell'interno, di cui riproduciamo il testo in questo numero, prevede il
trasferimento alle Regioni solamente delle competenze attualmente
esercitate dagli Enti comunali di assistenza, del controllo sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e della vigilanza sugli istituti privati
di assistenza.
Verrebbero pertanto conservate le competenze delle decine e
decine di enti, quali l'ONMI, l'ENAOLI, gli altri 25
enti nazionali di assistenza per gli orfani. l'Ente
nazionale sordomuti, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che
addirittura, insieme ad altre associazioni di categoria, sta manovrando per
esercitare tutte le attività di assistenza sociale, sanitaria, istruzione e
addestramento professionale degli invalidi, come abbiamo segnalato
nell'editoriale di «Prospettive assistenziali», n. 11-12, 1970.
In tal modo è evidente che le Regioni si troverebbero,
in violazione a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione,
nell'impossibilità di esercitare le funzioni
legislative e amministrative in materia di assistenza sociale.
Al riguardo, e per i principi decisamente
innovatori, assumono particolare importanza i documenti (che pubblichiamo in
questo numero) approvati a Bergamo il 27 aprile 1971 dagli Assessori regionali
all'assistenza.
Ma è altresì necessario che le forze politiche
regionaliste, i sindacati, le associazioni ed i gruppi si impegnino
affinché nelle loro osservazioni allo schema di decreto delegato le Regioni
rifiutino ogni impostazione restrittiva e anticostituzionale.
www.fondazionepromozionesociale.it