Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

LEGGI APPROVATE

 

DISPOSIZIONI CONTRO IL MERCATO DEI BAMBINI

 

 

Al fine di evitare il mercato (a pagamento o di favore) dei bambini adottabili, gli on.li Bodrato, Foschi, Fracanzani e Giordano presentarono alla Camera dei Deputati il 25 luglio 1968 la proposta di legge n. 267. Essa chiedeva che i bambini trovati ed i figli di ignoti non venissero consegnati dall'ufficiale dello stato civile a coniugi, poiché «è accaduto e accade che queste persone, constatata l'impossibilità di avere figli in affidamento dai tribunali per i minorenni (per incapacità educativa o per aver superato i limiti di età previsti dalla legge sull'adozione speciale), si siano rivolte e si rivolgano agli ufficiali dello stato civile per ottenere la consegna ai sensi delle formule 42 e 119 del D.M. 7 luglio 1958» (1).

Purtroppo, per l'ingiustificata opposizione del Sottosegretario Pennacchini, la consegna obbligatoria ai servizi sociali delle province è stata pre­vista solo per i bambini trovati.

È stata tuttavia accolta la disposizione secondo la quale l'ufficiale dello stato civile entro dieci giorni dalla formazione dell'atto di nascita deve provvedere alla segnalazione di cui all'art. 314/5 della legge sull'adozione speciale.

 

 

TESTO DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1971, N. 89 (G. U. N. 77 DEL 27-3-1971)

 

Modificazioni all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

 

Articolo unico

L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

«Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è avvenuto.

Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale cir­costanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e il cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.

I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministra­zione provinciale del luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato. Nei casi predetti, nonché nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile».

 

 

(1) La proposta di legge n. 267 con la relativa relazione è stata pubblicata su «Pro­spettive assistenziali», n. 3-4, 1968, pp. 76-77.

 

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