Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
LEGGI APPROVATE
DISPOSIZIONI
CONTRO IL MERCATO DEI BAMBINI
Al fine di evitare il mercato (a pagamento o di favore)
dei bambini adottabili, gli on.li Bodrato,
Foschi, Fracanzani e Giordano presentarono alla
Camera dei Deputati il 25 luglio 1968 la proposta di legge n. 267. Essa
chiedeva che i bambini trovati ed i figli di ignoti
non venissero consegnati dall'ufficiale dello stato civile a coniugi, poiché «è
accaduto e accade che queste persone, constatata l'impossibilità di avere figli
in affidamento dai tribunali per i minorenni (per incapacità educativa o per
aver superato i limiti di età previsti dalla legge sull'adozione speciale), si
siano rivolte e si rivolgano agli ufficiali dello stato civile per ottenere la
consegna ai sensi delle formule 42 e 119 del D.M. 7 luglio 1958» (1).
Purtroppo,
per l'ingiustificata opposizione del Sottosegretario Pennacchini,
la consegna obbligatoria ai servizi sociali delle province è stata prevista
solo per i bambini trovati.
È
stata tuttavia accolta la disposizione secondo la quale l'ufficiale dello stato
civile entro dieci giorni dalla formazione dell'atto di nascita deve provvedere
alla segnalazione di cui all'art. 314/5 della legge sull'adozione speciale.
TESTO DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1971, N. 89 (G. U. N. 77 DEL 27-3-1971)
Modificazioni
all'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento
dello stato civile.
Articolo unico
L'articolo 75 del regio decreto 9
luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
«Chiunque trova un bambino deve
farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri
oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre
dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento è
avvenuto.
Della consegna si redige nel
registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in
ogni caso enunciare l'età apparente e il sesso del bambino, il nome e il
cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso è consegnato.
I bambini trovati sono affidati ai servizi
di assistenza dell'amministrazione provinciale del
luogo in cui il bambino è stato trovato o è nato. Nei casi predetti, nonché nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati
da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni
dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del
codice civile».
(1) La proposta di
legge n. 267 con la relativa relazione è stata pubblicata su «Prospettive assistenziali», n. 3-4, 1968, pp. 76-77.
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