Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
DOCUMENTI
COMITATO PER
DOCUMENTO SULLA
RIFORMA DELLA CASA E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE O IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ
Il Comitato per la promozione dei diritti civili, che ha lo scopo di ottenere,
nell'ambito dei servizi per tutti i cittadini, il riconoscimento dei diritti
individuali e sociali delle persone handicappate o in condizioni di
difficoltà, con riferimento alla imminente discussione del disegno di legge
sulla riforma della casa, che deve essere intesa come servizio sociale e quindi
integrata in tutte le strutture e tale da facilitare la partecipazione e le
relazioni sociali, chiede alcune modificazioni all'art. 36 del disegno di legge
n. 3199.
Il problema delle barriere
architettoniche, cioè di tutte quelle strutture
edilizie che impediscono l'accesso a persone con difficoltà motorie
(invalidi, cardiopatici, gestanti, anziani ecc.) costringendole a rinunciare ad
avere una propria abitazione od a rimanere sempre rinchiuse, è stato
affrontato in una recente legge riguardante gli invalidi civili ed è essenziale
che venga ribadito in termini più generali nella riforma per la casa secondo i
criteri già definiti dal Ministero dei lavori pubblici (circolare del 15 giugno
1968).
Pertanto si chiede:
1) stabilire l'eliminazione delle
barriere architettoniche in tutte le opere di edilizia
sociale e pubblica e negli alloggi dell'edilizia residenziale, nonché
l'attuazione di quanto è previsto dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.
2) Non costruire case per soli
anziani, invalidi, ecc. ed invece riservare nell'ambito
dell'edilizia residenziale sovvenzionata una aliquota non inferiore al 3%
dell'importo complessivo dei programmi per costruire focolari, pensionati e
comunità terapeutiche con una capienza massima per dieci persone per
handicappati, per irregolari psichici, per anziani, per bambini o persone
adulte in stato di abbandono o di separazione dal nucleo familiare di origine.
3) Stabilire che questi alloggi
siano localizzati in complessi residenziali non riservati.
L'attuale formulazione del punto 1)
dell'articolo 36 del disegno di legge n. 3199, oltre ad essere troppo
generica contiene nella definizione di «casa albergo», l'implicito concetto di concentrazione di particolari categorie di persone che
devono invece, per ovvi motivi di integrazione, essere in un rapporto sociologicamente naturale con l'ambiente.
Da ciò consegue l'esigenza assoluta di evitare nuove forme di segregazione sovvenzionata e di
offrire uno spazio nell'insediamento urbano ad anziani, invalidi ecc., senza
riservare loro edifici particolari o isolati. Il principio è invece accettabile
qualora si intenda la casa-albergo composta da
alloggi solo in parte riservati a specifiche categorie e con alcuni servizi in
comune (mensa, servizio di portierato continuo, pulizie, ecc.).
La richiesta della destinazione di alloggi per focolari o piccole comunità terapeutiche o
assistenziali, costituisce invece una valida proposta di alternativa
all'istituzionalizzazione ed ai suoi noti effetti di isolamento, di carenze di
rapporto sociale, di frustrazione e spersonalizzazione psico-affettiva
dei ricoverati e di emarginazione.
per
C. BATTAGLIA
(1) Sede provvisoria
presso A.N.I.E.P., via Borelli
7, Roma, tel. 49.12.95.
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