Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

DOCUMENTI

 

COMITATO PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI (1)

DOCUMENTO SULLA RIFORMA DELLA CASA E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE O IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ

 

 

Il Comitato per la promozione dei diritti civili, che ha lo scopo di ottenere, nell'ambito dei ser­vizi per tutti i cittadini, il riconoscimento dei di­ritti individuali e sociali delle persone handicap­pate o in condizioni di difficoltà, con riferimento alla imminente discussione del disegno di legge sulla riforma della casa, che deve essere intesa come servizio sociale e quindi integrata in tutte le strutture e tale da facilitare la partecipazione e le relazioni sociali, chiede alcune modificazioni all'art. 36 del disegno di legge n. 3199.

Il problema delle barriere architettoniche, cioè di tutte quelle strutture edilizie che impe­discono l'accesso a persone con difficoltà moto­rie (invalidi, cardiopatici, gestanti, anziani ecc.) costringendole a rinunciare ad avere una propria abitazione od a rimanere sempre rinchiuse, è sta­to affrontato in una recente legge riguardante gli invalidi civili ed è essenziale che venga ribadito in termini più generali nella riforma per la casa secondo i criteri già definiti dal Ministero dei lavori pubblici (circolare del 15 giugno 1968).

Pertanto si chiede:

1) stabilire l'eliminazione delle barriere ar­chitettoniche in tutte le opere di edilizia sociale e pubblica e negli alloggi dell'edilizia residen­ziale, nonché l'attuazione di quanto è previsto dall'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in materia di assegnazione di abitazioni a persone handicappate o al nucleo familiare in cui vivono; concedere contributi per l'adattamento degli al­loggi già occupati da persone non deambulanti.

2) Non costruire case per soli anziani, in­validi, ecc. ed invece riservare nell'ambito dell'edilizia residenziale sovvenzionata una aliquota non inferiore al 3% dell'importo complessivo dei programmi per costruire focolari, pensionati e comunità terapeutiche con una capienza massi­ma per dieci persone per handicappati, per irre­golari psichici, per anziani, per bambini o perso­ne adulte in stato di abbandono o di separazione dal nucleo familiare di origine.

3) Stabilire che questi alloggi siano loca­lizzati in complessi residenziali non riservati.

L'attuale formulazione del punto 1) dell'arti­colo 36 del disegno di legge n. 3199, oltre ad es­sere troppo generica contiene nella definizione di «casa albergo», l'implicito concetto di con­centrazione di particolari categorie di persone che devono invece, per ovvi motivi di integrazio­ne, essere in un rapporto sociologicamente na­turale con l'ambiente.

Da ciò consegue l'esigenza assoluta di evi­tare nuove forme di segregazione sovvenzionata e di offrire uno spazio nell'insediamento urbano ad anziani, invalidi ecc., senza riservare loro edi­fici particolari o isolati. Il principio è invece ac­cettabile qualora si intenda la casa-albergo com­posta da alloggi solo in parte riservati a speci­fiche categorie e con alcuni servizi in comune (mensa, servizio di portierato continuo, pulizie, ecc.).

La richiesta della destinazione di alloggi per focolari o piccole comunità terapeutiche o assi­stenziali, costituisce invece una valida proposta di alternativa all'istituzionalizzazione ed ai suoi noti effetti di isolamento, di carenze di rapporto sociale, di frustrazione e spersonalizzazione psi­co-affettiva dei ricoverati e di emarginazione.

per la Segreteria

C. BATTAGLIA

 

 

(1) Sede provvisoria presso A.N.I.E.P., via Borelli 7, Roma, tel. 49.12.95.

 

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