Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

LEGGI APPROVATE

 

LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1971, N. 5, E NUOVE NORME IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI

 

 

Art. 1.

(Conversione)

È convertito in legge il decreto-legge 30 gen­naio 1971, n. 5, concernente provvidenze a fa­vore dei mutilati ed invalidi civili.

 

Art. 2.

(Nuove norme e soggetti aventi diritto)

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei muti­lati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si conside­rano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavora­tiva non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordo­muti per i quali provvedono altre leggi.

 

Art. 3.

(Assistenza sanitaria)

Fino all'entrata in vigore della riforma sani­taria il Ministero della sanità provvede diretta­mente o tramite i suoi organi periferici all'assi­stenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, av­viandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.

Il Ministero della sanità provvede altresì di­rettamente all'erogazione dell'assistenza gene­rica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutua­listici e assicurativi.

L'assistenza di cui al comma precedente è ero­gata anche a favore dei minori degli anni 18 ri­coverati a degenza diurna nei centri convenzio­nati col Ministero della sanità.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambu­latoriale, a degenza diurna o a degenza residen­ziale.

Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipu­lare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei cen­tri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educa­tive, medico-psicologiche e di servizio sociale.

 

Art. 4.

(Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione)

Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalia presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due mi­liardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli in­validi civili sono sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l'indica­zione «privato» o «privata». Non possono es­sere usate denominazioni atte ad ingenerare con­fusione con gli istituti ed enti medico-psico-pe­dagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, am­pliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico pro­vinciale e adempiere alle prescrizioni tecnico­assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico pro­vinciale, in caso di inadempienza alle prescri­zioni inserite nell'atto di autorizzazione, può dif­fidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o di­sfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:

a) contributi alle scuole di cui al succes­sivo articolo 5 e borse di studio per la formazio­ne di personale specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giu­ridiche private non aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o ac­quisito e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

 

Art. 5.

(Personale ed educatori specializzati)

Presso le università e presso enti pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti av­viene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i re­quisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

 

Art. 6.

(Accertamento delle condizioni di minorazione)

L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio dei medico provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nomi­nare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri co­muni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

 

Art. 7.

(Commissione sanitaria provinciale: composizione)

La commissione sanitaria provinciale è com­posta:

dal medico provinciale che la presiede;

da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in ser­vizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designa­to dall'ordine dei medici della provincia;

da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comu­nale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regio­nale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sa­nità o dell'interno o del lavoro e previdenza so­ciale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

 

Art. 8.

(Compiti della commissione sanitaria provinciale)

La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilita­zione e dichiarare se la minorazione stessa im­pedisca la frequenza dei corsi normali di adde­stramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitu­dinali.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o all'as­segno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.,

Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagno­stico.

Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamen­te anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

L'accertamento della minorazione e della cau­sa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla com­missione provinciale anche ai fini della iscrizio­ne degli interessati nell'elenco di cui all'arti­coln 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa dopo ap­profonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.

 

Art. 9.

(Commissioni regionali sanitarie)

Contro il giudizio della commissione sanita­ria provinciale, l'interessato può presentare ri­corso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sani­taria regionale costituita presso l'ufficio del me­dico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presie­de, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della re­gione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico de­signato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Le commissioni sanitarie regionali sono nomi­nate dal Ministro per la sanità.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-am­ministrativa dei Ministeri della sanità o dell'in­terno o del lavoro e della previdenza sociale.

La decisione della commissione sanitaria re­gionale ha carattere definitivo e deve essere co­municata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quan­to prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

 

Art. 10.

(Norme comuni alle commissioni sanitarie)

Per ciascun membro effettivo delle commis­sioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalità un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

Per gli accertamenti davanti alle predette com­missioni l'invalido può farsi assistere da un me­dico di fiducia.

Le commissioni sanitarie provinciali e regio­nali durano in carica tre anni.

 

Art. 11.

(Presentazione delle domande)

Per il conseguimento delle provvidenze pre­viste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provin­ciale competente per territorio.

Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare del­le pensioni, assegni e rendite eventualmente go­duti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo com­ma dell'art. 12.

Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.

Alle domande deve essere allegato un certi­ficato medico attestante la natura della infermità invalidante.

 

Art. 12.

(Pensione di inabilità)

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabi­lità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazio­ne della domanda per l'accertamento della ina­bilità.

Le condizioni economiche richieste per la con­cessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indi­genza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pen­sioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi per­cepiti. Con la mensilità relativa al mese di di­cembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

In caso di decesso dell'interessato, successi­vo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già matu­rate alla data della morte.

 

Art. 13.

(Assegno mensile)

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione del­la capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.

L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione de­gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro con­dizioni fisiche.

 

Art. 14.

(Norme per la concessione della pensione o dell'assegno)

La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13, dal co­mitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappre­sentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su de­signazione dell'Associazione stessa.

Nelle province di Trento e di Bolzano la con­cessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubbli­ca, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e succes­sive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un fun­zionario in servizio presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal com­missario del Governo presso la regione Trentino­Alto Adige, su designazione dell'Associazione stessa.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e inva­lidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.

 

Art. 15.

(Ricorsi in materia di pensione e di assegno)

Avverso la deliberazione dei comitati provin­ciali di assistenza e beneficenza pubblica l'inte­ressato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice pre­fetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della cate­goria, designati dall'Associazione nazionale mu­tilati e invalidi civili di cui alla legge 23 apri­le 1965, n. 458.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qua­lifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.

In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più commis­sioni consultive presiedute da funzionari del Mi­nistero dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

 

Art. 16.

(Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)

Ai fini dell'accertamento delle condizioni eco­nomiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quin­dici giorni dalle comunicazioni delle commissio­ni sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complemen­tare dei redditi.

 

Art. 17.

(Assegno di accompagnamento)

Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla pre­sente legge e che frequentino la scuola dell'ob­bligo o corsi di addestramento o centri ambula­toriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, cor­redata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal pri­mo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al compe­tente comitato provinciale di assistenza e bene­ficenza pubblica del certificato di frequenza.

L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno.

 

Art. 18.

(Scadenze delle rate)

La pensione o l'assegno di assistenza è pa­gato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ot­tobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della men­silità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con tratte­nuta diretta, su eventuali altre competenze spet­tanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

 

Art. 19.

(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazio­ne delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 apri­le 1969, n. 153.

Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della pre­sente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'im­porto della pensione sociale e quello della pen­sione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno, con le moda­lità di cui agli articoli 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pen­sione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposi­zione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinque­simo anno di età.

 

Art. 20.

(Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno)

Il Ministero dell'interno provvede, a seme­stre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma prece­dente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modi­ficazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti co­munali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la desti­nazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.

Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

 

Art. 21.

(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)

Il comitato provinciale di assistenza e benefi­cenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di ina­bilità e di incollocabilità nei confronti dei bene­ficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione

Avverso il provvedimento di revoca, è ammes­so ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.

 

Art. 22.

(Tutela giurisdizionale)

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizio­nale dinanzi ai competenti organi ordinari e am­ministrativi.

 

Art. 23.

(Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale,

 lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione)

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualifica­zione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una ge­stione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 apri­le 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza so­ciale determina, secondo le richieste e su se­gnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi nor­mali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve es­sere accertata dalle commissioni provinciali sa­nitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della pre­sente legge.

L'autorizzazione dei corsi e dei centri può es­sere concessa, previo riconoscimento di parti­colare competenza nel settore della riabilitazio­ne, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rin­novo di particolari attrezzature didattiche, non­ché all'istituzione di centri sperimentali e di ap­positi centri di formazione professionale.

 

Art. 24.

(Indennità di frequenza ai corsi)

I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che frequentino regolar­mente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previ­denza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il co­niuge e per genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

 

Art. 25.

(Sistemi di lavoro protetto)

Il Ministro per il lavoro e la previdenza so­ciale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti neces­sari per dare attuazione a sistemi di lavoro pro­tetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le am­ministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale mutilati e in­validi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

 

Art. 26.

(Congedo per cure)

Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere con­cesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro ri­chiesta e previa autorizzazione del medico pro­vinciale.

 

Art. 27

(Barriere architettoniche e trasporti pubblici)

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescola­stiche o di interesse sociale di nuova edifica­zione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici ap­paltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifesta­zioni o spettacoli, che saranno in futuro edifi­cati, dovrà essere previsto e riservato uno spa­zio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia eco­nomica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su pro­posta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 28.

(Provvedimenti per la frequenza scolastica)

Ai mutilati e invalidi civili che non siano auto­sufficienti e che frequentino la scuola dell'obbli­go o i corsi di addestramento professionale fi­nanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abita­zione alla sede della scuola o del corso e vice­versa, a carico dei patronati scolastici o dei con­sorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti ac­corgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne impedi­scono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gra­vità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.

Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli in­validi e mutilati civili alle scuole medie supe­riori ed universitarie.

Le stesse disposizioni valgono per le istitu­zioni prescolastiche e per i doposcuola.

 

Art. 29.

(Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero)

Esclusivamente quando sia accertata l'impos­sibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi nor­mali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli al­lievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di anal­fabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

 

Art. 30.

(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universi­tarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

 

Art. 31.

(Finanziamenti)

Per far fronte alle spese relative alle provvi­denze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'eserci­zio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

1) Ministero dell'interno:

per la concessione della pensione o dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;

2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria di cui all'ar­ticolo 3: lire 24.900.000.000;

b) per il funzionamento delle commissio­ni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: L. 850 mi­lioni.

Per l'anno finanziario 1971 e per quelli succes­sivi possono essere altresì utilizzate per l'assi­stenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ot­tobre 1969, n. 743, e 11 marzo 1970, n. 74;

3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione profes­sionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quel­le attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle parti­colari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvi­denze di cui agli articoli 24 e 25 quale contri­buto devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 mi­lioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli eser­cizi successivi.

 

Art. 32.

(Copertura della spesa)

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 mi­lioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sa­nità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziate in applica­zione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad ap­portare con propri decreti le occorrenti varia­zioni di bilancio.

 

Art. 33.

(Disposizioni transitorie)

I comitati provinciali di assistenza e benefi­cenza provvederanno d'ufficio ai fini del rico­noscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno men­sile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed in­validi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

 

Art. 34.

(Disposizioni finali)

In relazione alla attuazione dell'ordinamento re­gionale cesseranno di avere efficacia le disposi­zioni della presente legge limitatamente alle ma­terie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie mede­sime.

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 otto­bre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

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