Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
LEGGI APPROVATE
LEGGE
30 MARZO 1971, N. 118
CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1971, N. 5, E NUOVE NORME IN FAVORE DEI MUTILATI ED
INVALIDI CIVILI
Art. 1.
(Conversione)
È convertito in legge il
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei
mutilati ed invalidi civili.
Art. 2.
(Nuove
norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile
Agli effetti della presente legge,
si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni
congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari
psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della
capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che
abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause
di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i
sordomuti per i quali provvedono altre leggi.
Art. 3.
(Assistenza
sanitaria)
Fino all'entrata in vigore della
riforma sanitaria il Ministero della sanità provvede direttamente o tramite i
suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di
cui all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della
provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata
impossibilità, di altra regione viciniore.
Il Ministero della sanità provvede
altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica,
specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili,
ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il
periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma
precedente è erogata anche a favore dei minori degli
anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero
della sanità.
L'assistenza sanitaria specifica può
attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza
diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanità, ai fini
dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni
con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni
pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano
sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative,
medico-psicologiche e di servizio sociale.
Art. 4.
(Centri
di riabilitazione, ricerca e prevenzione)
Il Ministero della sanità, nei
limiti di spesa previsti dalia presente legge per l'assistenza sanitaria e in
misura non superiore ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere
contributi a enti pubblici e a persone giuridiche
private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione,
l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di
riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari,
pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.
Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi
civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per
l'espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo.
Le istituzioni private per
l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al
controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione
deve contenere sempre l'indicazione «privato» o
«privata». Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare confusione
con gli istituti ed enti medico-psico-pedagogici
pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di
riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnicoassistenziali del
Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale,
in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite
nell'atto di autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad
eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e
può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione
di apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Il Ministero della sanità ha facoltà
altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza
sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al
successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione
di personale specializzato;
b) contributi a
enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per
stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e
sociologici, concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito
e progressivo, che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.
Art. 5.
(Personale
ed educatori specializzati)
Presso le università e presso enti
pubblici e privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati
e di personale paramedico.
Il riconoscimento delle scuole
presso enti avviene con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per la sanità.
I programmi, l'ordinamento dei
tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
Art. 6.
(Accertamento
delle condizioni di minorazione)
L'accertamento delle condizioni di
minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge
è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione
sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico
provinciale e che ha sede presso l'ufficio dei medico provinciale. Ove
necessario, il prefetto su richiesta del medico
provinciale può nominare con la stessa procedura più commissioni le quali
possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio
dell'ufficiale sanitario.
Art. 7.
(Commissione
sanitaria provinciale: composizione)
La commissione sanitaria provinciale
è composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da
un altro medico designato dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico specializzato in
discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in
servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni
psichiatriche pubbliche, designato dall'ordine dei medici della provincia;
da un medico designato
dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge
23 aprile 1965, n. 458.
In caso di parità di voti prevale il
voto del presidente.
Il medico provinciale può designare
in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente,
un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario
o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il
medico provinciale è tenuto ad effettuare tale
designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria
regionale.
Le funzioni di segretario della
commissione sono esercitate, su designazione del medico provinciale, da un
funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della carriera
di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità
o dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune
presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.
Art. 8.
(Compiti
della commissione sanitaria provinciale)
La commissione sanitaria provinciale
ha il compito di:
a) accertare la minorazione degli
invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa
invalidante nonché di valutare il grado di
minorazione;
b) valutare se la minorazione può
essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se
la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
c) valutare la necessità o
l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici
ed esami attitudinali.
I nominativi
dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o
all'assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a
cura del segretario della commissione.,
Entro dieci giorni, dalla data della
riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati
l'esito dell'accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi,
di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla
Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23
aprile 1965, n.
L'accertamento della minorazione e
della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili affetti da minorazione
fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della
iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articoln
19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
La dichiarazione di
inabilità permanente o di irrecuperabilità
deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi
presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o
degenza.
Art. 9.
(Commissioni
regionali sanitarie)
Contro il giudizio della commissione
sanitaria provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera,
entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria
regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo
della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un
docente universitario di medicina o da un medico che svolga
funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da
un ispettore medico del lavoro o da altro medico designato dal capo
dell'ispettorato regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato
dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23
aprile 1965, n. 458.
Le commissioni sanitarie regionali
sono nominate dal Ministro per la sanità.
Le funzioni di segretario sono
esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa
dei Ministeri della sanità o dell'interno o del
lavoro e della previdenza sociale.
La decisione della commissione
sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura
del segretario, alla competente commissione sanitaria provinciale ai fini di
quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.
Art. 10.
(Norme
comuni alle commissioni sanitarie)
Per ciascun membro effettivo delle
commissioni sanitarie provinciali e regionali deve
essere nominato con le stesse modalità un supplente che partecipa alle sedute
in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.
Per gli accertamenti davanti alle
predette commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico
di fiducia.
Le commissioni sanitarie provinciali
e regionali durano in carica tre anni.
Art. 11.
(Presentazione
delle domande)
Per il conseguimento delle
provvidenze previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta
libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella domanda l'interessato, sotto
la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle
pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di
cui al terzo comma dell'art. 12.
Ai fini del conseguimento delle
provvidenze sanitarie la domanda deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente legge.
Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura della infermità
invalidante.
Art. 12.
(Pensione
di inabilità)
Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di
visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è
concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione
di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda per l'accertamento della inabilità.
Le condizioni economiche richieste
per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli
ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella
misura del 50 per cento a coloro che versino in stato
di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere
pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni
o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo
inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura
corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con
la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa
una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle
mensilità corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato,
successivo al riconoscimento dell'inabilità, la
pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a
percepire le quote già maturate alla data della morte.
Art. 13.
(Assegno
mensile)
Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo
anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa,
nella misura superiore ai due terzi, incollocati al
lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico
dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un assegno mensile di lire
12.000 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo precedente.
L'assegno agli invalidi di cui al
precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti
che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.
Art. 14.
(Norme
per la concessione della pensione o dell'assegno)
La concessione della pensione o
dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui
agli articoli 11, 12 e 13, dal comitato provinciale di assistenza
e beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione
della presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati
e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati con
decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di
Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173,
e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei
membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto
legislativo luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio
presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal
presidente della regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene
effettuata dal commissario del Governo presso la regione TrentinoAlto Adige,
su designazione dell'Associazione stessa.
Nella regione della Valle d'Aosta
provvede il comitato regionale di assistenza e
beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti della predetta
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente
della Giunta regionale.
Art. 15.
(Ricorsi
in materia di pensione e di assegno)
Avverso la deliberazione dei
comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta
giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede previo parere di
una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza
pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno
con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del
Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da
due rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati
e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
La commissione è nominata dal
Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai componenti
effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il
segretario supplenti.
In caso di necessità, il Ministro
per l'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive
presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non
inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza
pubblica.
Art. 16.
(Rilascio
di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte)
Ai fini dell'accertamento delle
condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza
e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle
imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni
sanitarie, il certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato
nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il
certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli
dell'imposta complementare dei redditi.
Art. 17.
(Assegno
di accompagnamento)
Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non
deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che
frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali
e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di
frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità.
A tali fini chi ha la rappresentanza
legale del minore deve produrre istanza in carta
libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o
del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
La concessione dell'assegno decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa
presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica del certificato di frequenza.
L'assegno di accompagnamento
è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse
valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno.
Art. 18.
(Scadenze
delle rate)
La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo
giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di
ciascun anno.
Sono irripetibili
i ratei non maturati della mensilità percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con
trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi
titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
Art. 19.
(Pensione
sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)
In sostituzione della pensione o
dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal
primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su
comunicazione delle competenti prefetture, sono
ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si
trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la
differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della
pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a
carico del Ministero dell'interno, con le modalità di cui agli articoli 14 e
seguenti.
L'INPS dà
comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità
della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza
pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o
dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente
comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto
anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal
compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Art. 20.
(Modalità
di erogazione della pensione o dell'assegno)
Il Ministero dell'interno provvede,
a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per
il pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna
provincia.
Le aperture di credito di cui al
comma precedente possono essere effettuate in deroga
al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal
ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli
enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali
vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o
dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti
comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
Art. 21.
(Accertamenti
sulla permanenza dei requisiti)
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo
14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della
pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione
Avverso il
provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui
all'articolo 15.
Art. 22.
(Tutela
giurisdizionale)
Contro i provvedimenti definitivi
previsti dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Art. 23.
(Addestramento,
qualificazione e riqualificazione professionale,
lavoro protetto e
provvedimenti per la vita di relazione)
I mutilati e invalidi civili di cui
all'articolo 2, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire
delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione
e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale
istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale determina, secondo le richieste e
su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi
civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti
da minorazioni che impediscano loro di frequentare i
corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o
autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministero della sanità.
L'idoneità dei minorati affetti da
irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza dei corsi,
previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni
provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente
legge.
L'autorizzazione dei corsi e dei
centri può essere concessa, previo riconoscimento di
particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed
istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al
ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche,
nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi
centri di formazione professionale.
Art. 24.
(Indennità
di frequenza ai corsi)
I mutilati e invalidi civili di cui
all'articolo 2 della presente legge, che frequentino
regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di
effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni
figlio, per il coniuge e per genitori, purché siano a carico dei suddetti
lavoratori.
L'assegno giornaliero spetta anche a
coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione o il trattamento
speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
Art. 25.
(Sistemi
di lavoro protetto)
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare
attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
Ai fini indicati nel precedente
comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti
ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Art. 26.
(Congedo
per cure)
Ai lavoratori mutilati e invalidi
civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della
capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un
congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta
e previa autorizzazione del medico provinciale.
Art. 27
(Barriere
architettoniche e trasporti pubblici)
Per facilitare la vita di relazione
dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le
istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla
circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e
conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore
della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram
e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti;
in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai
minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato
uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni
dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati
per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne
facciano richiesta.
Le norme di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 28.
(Provvedimenti
per la frequenza scolastica)
Ai mutilati e invalidi civili che
non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato
vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla
propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico
dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati
scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante
adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione
delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari
scolastici degli invalidi più gravi.
L'istruzione dell'obbligo deve
avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i
soggetti siano affetti da gravi deficienze
intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi
normali.
Sarà facilitata, inoltre, la
frequenza degli invalidi e mutilati civili alle
scuole medie superiori ed universitarie.
Le stesse disposizioni valgono per
le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
Art. 29.
(Organizzazione
scolastica nei centri di degenza e di recupero)
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai
minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica
istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione
elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il
Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate
della scuola statale.
L'insegnante dovrà attuare lo
svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli allievi
sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti
corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni
caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della
istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di
riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non
minorati.
Art. 30.
(Esenzione
dalle tasse scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili che
appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito
una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli
dei beneficiari della pensione di inabilità, è
concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra
imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi
civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro
figli.
Art. 31.
(Finanziamenti)
Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3,
12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie
di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa
dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio
finanziario 1971, le seguenti somme annue:
1) Ministero dell'interno:
per la concessione della pensione o dell'assegno
mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli
12, 13 e 17: lire 27 miliardi;
2) Ministero della sanità:
a) per
l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;
b) per il
funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche
diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: L. 850 milioni.
Per l'anno finanziario 1971 e per
quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l'assistenza
sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966,
n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e 11 marzo 1970, n. 74;
3) Ministero del lavoro e della
previdenza sociale:
per l'orientamento e la formazione
professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto
ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché
all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri
sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo
devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.
Le somme non impegnate
nell'esercizio cui si riferiscono possono essere
utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 32.
(Copertura
della spesa)
Alla spesa complessiva di lire
53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l'anno
finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente
di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli
1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero
della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire
14.800 milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo
speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 33.
(Disposizioni
transitorie)
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini
del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all'articolo 12 o
dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 alla revisione delle posizioni dei
mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi
fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.
Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di
assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la
differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei
mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è riconosciuta la
pensione di inabilità.
Art. 34.
(Disposizioni
finali)
In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale
cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge
limitatamente alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in
corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale
nelle materie medesime.
Sono abrogati il regio decreto-legge
29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954,
n. 218.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
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