Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
NOTIZIARIO DEL CENTRO
ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
ADOZIONE INTERRAZZIALE: IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
MILANO RICONOSCE UGUALI DIRITTI AI BAMBINI ITALIANI E STRANIERI
Pubblichiamo
l'interessante corrispondenza intercorsa fra il Presidente del Tribunale per i
minorenni di Milano e il C.I.A.I.
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO
Il Presidente
Milano, lì 24-3-1971
Al Signor Presidente del Centro
Adozioni Internazionali - MILANO
Come Le è noto questo Tribunale ha
fino ad ora compiuto ogni possibile sforzo per sanare
nel modo migliore con l'adozione speciale la situazione di minorenni stranieri
in istato di abbandono accolti da famiglie italiane.
Tuttavia l'interpretazione adottata da questo Tribunale, secondo
cui, per l'adozione di bambini stranieri, si possa tener conto solo
della legislazione italiana, non è condivisa da tutti i magistrati, taluni dei
quali ritengono che l'adozione speciale dei bambini stranieri (così come
quella ordinaria), sia ammissibile solo quando anche la loro legge nazionale
contempli un istituto analogo. Di ciò ritengo opportuno darle
notizia affinché Ella metta sull'avviso le coppie aspiranti all'adozione internazionale,
onde evitare loro amare delusioni qualora non potessero legalizzare con
l'adozione il rapporto affettivo con i minori loro affidati.
Indipendentemente da quanto sopra,
mi sembra poi necessario normalizzare la procedura di affidamento
dei minori stranieri introdotti in Italia attraverso cotesto Centro. Attualmente, infatti, gli affidamenti a mezzo di cotesto
Centro avvengono senza intervento dell'Autorità giudiziaria italiana, il che
molto li fa assomigliare agli affidamenti illegittimi di bambini italiani che
un tempo venivano compiuti anche nel distretto di Milano (e altrove credo
vengano effettuati ancora oggi) per iniziativa delle direzioni degli istituti.
Per quanto questo Tribunale non abbia il potere di
interferire negli affidamenti tutelari di bambini stranieri, compiuti dalle
autorità dei loro paesi d'origine, è pur vero, però, che una volta segnalato
all'Autorità giudiziaria italiana il minore a fini di adozione speciale,
rientra nei compiti del Tribunale per i minorenni non solo quello di dichiarare
lo stato di adottabilità del minore, ma anche quello di provvedere
all'affidamento preadottivo del minore alla coppia
migliore fra quelle disposte ad accettarlo (che potrebbe anche non essere
quella che se ne sia procurato l'affidamento di fatto).
È di tutta evidenza che, per il
rispetto che si deve alla persona del minore, qualunque sia la sua nazionalità,
nessun diritto di priorità può vantare per l'affidamento chi abbia sostenute le spese per il trasferimento del minore in
Italia dal suo paese di origine, specie se la coppia sia meno dotata di altre.
Tutto ciò premesso, mi sembra che
per evitare traumi psichici e delusioni alle coppie
aspiranti ad adottare bambini stranieri, queste dovrebbero avanzare domanda
generica di adozione speciale a questo Tribunale senza aver ricevuto ancora
comunque in affidamento il minore.
A sua volta cotesto Centro dovrebbe segnalare lo stato di abbandono dei minori
già trasferiti o in procinto di essere trasferiti dal loro paese di origine
nel distretto giudiziario di Milano, prima di aver comunque compiuto
affidamento alcuno.
Solo dopo che questo Tribunale abbia
accertato la idoneità della coppia all'adozione di un
bambino straniero ed abbia disposto l'affidamento ad essa di un minore
determinato, questo dovrebbe essere consegnato agli affidatari.
Mi rendo conto che un tale
procedimento pone a cotesto Centro problemi di
carattere finanziario e di allevamento provvisorio dei minori, tanto più che
l'affidamento non potrebbe certo essere subordinato a rimborso alcuno a cotesto
Centro da parte degli affidatari.
D'altra parte questo Tribunale non
può consentire il perpetuarsi della situazione attuale per
cui coppie prive dei requisiti di legge o comunque meno dotate di
altre, soddisfino le loro aspirazioni adottive accaparrandosi mediante esborso
di denaro (sia pure a titolo di rimborso spese di viaggio) minori che
potrebbero trovare sistemazione adottiva migliore presso coppie diverse.
Forse, dato il gran numero di
bambini in istato di abbandono
esistenti nei paesi asiatici, sarà in pratica assai facile accontentare
tutte le coppie che aspirano ad adottare bambini provenienti da quei paesi. È comunque doveroso che anche in favore di detti minori questo
tribunale usi tutte le garanzie e gli accertamenti che vengono compiuti per
l'affidamento preadottivo dei bambini italiani. In
caso diverso si attuerebbe una sorta di discriminazione razziale fra i bambini
italiani che vengono affidati a coppie accuratamente
selezionate, e quelli stranieri consegnati senza che l'Autorità giudiziaria
ponga in essere per loro garanzia alcuna.
IL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dr. Luigi d'Orsi)
CIAI
CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE STUDI
DOCUMENTAZIONE PROMOZIONE
Viale Brenta, 7 - 20139 MILANO - ITALIA - Tel. 56.91.036
Milano, 3 aprile 1971
Ill.mo Signor dottor LUIGI D'ORSI - Presidente dei Tribunale per i
Minorenni piazza Venino, 3 - MILANO
Il Consiglio Direttivo del Centro
Italiano per l'Adozione Internazionale, riunitosi il giorno 31-31971 ha preso
atto, con viva soddisfazione, dell'interesse che codesto Tribunale per i
Minorenni dimostra nei confronti dell'adozione di bambini stranieri.
In particolare riteniamo, come Ella afferma, che il bambino di altre nazionalità e la
famiglia disposta ad adottarlo vadano tutelati quanto il bambino italiano in
stato di abbandono e la coppia che lo accoglie nella propria casa. Pensiamo
pertanto necessario (in accordo coi principi emersi
durante il convegno di Leysin 1960, promosso dalla
Organizzazione delle Nazioni Unite) che si proceda all'attento studio non solo
dei requisiti giuridici, ma anche e in primo luogo delle capacità affettive dei
coniugi e delle motivazioni che li spingono all'adozione internazionale.
Il Tribunale per i Minorenni,
qualora disponesse di personale preparato per questo nuovo compito, dovrebbe
essere - a nostro avviso - l'organismo più qualificato alla selezione delle
coppie.
Per questo, fin dall'inizio della
propria attività, il CIAI ha cercato di interessare al problema i Tribunali per
i Minorenni in Italia, ottenendo già da tempo fiducia e collaborazione da
alcuni di essi. A nostro avviso sarebbe anzi
auspicabile che presso i Tribunali per i Minorenni stessi si costituisse un
«servizio specializzato» per l'adozione internazionale, sembrando illecito e
molto pericoloso che l'adozione dei bambini stranieri sia lasciata
indiscriminatamente a iniziative private, la cui
attività spesso non è correttamente impostata e non è sufficientemente
controllata. Del resto, si ha notizia che l'Ufficio Distrettuale di Servizio
Sociale del Tribunale per i Minorenni di Milano ha proceduto, proprio in epoca
recente, allo studio di una coppia residente in Italia che desiderava adottare
un bambino coreano.
Appunto in linea con l'orientamento
qui esposto, ci sia consentito ricordare che questo
Centro, da oltre due anni, invia a tutte le coppie aspiranti ad adottare un
bambino straniero una prima lettera nella quale si afferma la necessità che
«... gli aspiranti all'adozione internazionale... siano ritenuti idonei sotto
il profilo psico-sociale anche dal Tribunale per i
Minorenni...». (Di questo documento, che venne a suo tempo portato a
conoscenza di codesto Tribunale, alleghiamo copia).
Mentre presso alcuni Tribunali per i
Minorenni d'Italia, come siamo in grado di documentare, la procedura
suggerita veniva accolta, a Milano o non si è
proceduto in tal senso o lo si è fatto saltuariamente e con molta lentezza. (Alcune coppie non venivano chiamate affatto, altre solo
dopo mesi che avevano il bambino). Per questo motivo, negli ultimi tempi, il
Centro non ha ulteriormente sollecitato le coppie ad inoltrare
preventiva domanda generica di adozione al Tribunale per i Minorenni.
Constatato ora il nuovo orientamento
del Tribunale per i Minorenni di Milano, sarà nostro scrupolo di ripristinare
la procedura che abbiamo sempre considerata come la
più corretta.
Un punto tuttavia non ci appare
chiaro nella Sua lettera. Dal contesto dello scritto
si può pensare che Ella ritenga che il C.I.A.I.
operi il trasferimento di bambini stranieri nel nostro Paese affidandoli solo
dopo il loro arrivo in territorio italiano. A chiarire eventuali equivoci
precisiamo che: 1) il CIAI (riconosciuto all'estero come organismo
responsabile da Enti competenti che nei vari Paesi si occupano dei minori in
stato di abbandono) si è assunto l'impegno di una
rigorosa preparazione e selezione delle famiglie che intendono adottare un
bambino straniero, nonché l'impegno di aiutare le famiglie che hanno già
adottato; 2) che il CIAI fa da tramite fra le coppie e gli Enti stranieri
sopra menzionati; 3) che il CIAI talvolta organizza, in collaborazione con gli
Enti stranieri stessi, il viaggio di trasferimento in Italia dei bambini.
Ciò premesso deve essere ben chiaro
che è la stessa famiglia interessata a far domanda presso
In considerazione di tutto ciò è
ancora più importante che codesto Tribunale si assuma la responsabilità di
dichiarare l'idoneità della coppia prima
che
per il Consiglio Direttivo
IL PRESIDENTE (Enrico
Forni)
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