Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

NOTIZIARIO DEL CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

 

ADOZIONE INTERRAZZIALE: IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO RICONOSCE UGUALI DIRITTI AI BAMBINI ITALIANI E STRANIERI

 

Pubblichiamo l'interessante corrispondenza intercorsa fra il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano e il C.I.A.I.

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Il Presidente

 

Milano, lì 24-3-1971

Al Signor Presidente del Centro Adozioni Internazionali - MILANO

 

Come Le è noto questo Tribunale ha fino ad ora compiuto ogni possibile sforzo per sanare nel modo migliore con l'adozione speciale la si­tuazione di minorenni stranieri in istato di ab­bandono accolti da famiglie italiane. Tuttavia l'in­terpretazione adottata da questo Tribunale, se­condo cui, per l'adozione di bambini stranieri, si possa tener conto solo della legislazione italiana, non è condivisa da tutti i magistrati, taluni dei quali ritengono che l'adozione speciale dei bam­bini stranieri (così come quella ordinaria), sia ammissibile solo quando anche la loro legge na­zionale contempli un istituto analogo. Di ciò ri­tengo opportuno darle notizia affinché Ella metta sull'avviso le coppie aspiranti all'adozione inter­nazionale, onde evitare loro amare delusioni qua­lora non potessero legalizzare con l'adozione il rapporto affettivo con i minori loro affidati.

Indipendentemente da quanto sopra, mi sem­bra poi necessario normalizzare la procedura di affidamento dei minori stranieri introdotti in Italia attraverso cotesto Centro. Attualmente, infat­ti, gli affidamenti a mezzo di cotesto Centro av­vengono senza intervento dell'Autorità giudizia­ria italiana, il che molto li fa assomigliare agli affidamenti illegittimi di bambini italiani che un tempo venivano compiuti anche nel distretto di Milano (e altrove credo vengano effettuati ancora oggi) per iniziativa delle direzioni degli istituti. Per quanto questo Tribunale non abbia il po­tere di interferire negli affidamenti tutelari di bambini stranieri, compiuti dalle autorità dei loro paesi d'origine, è pur vero, però, che una volta segnalato all'Autorità giudiziaria italiana il mino­re a fini di adozione speciale, rientra nei compiti del Tribunale per i minorenni non solo quello di dichiarare lo stato di adottabilità del minore, ma anche quello di provvedere all'affidamento pre­adottivo del minore alla coppia migliore fra quel­le disposte ad accettarlo (che potrebbe anche non essere quella che se ne sia procurato l'affi­damento di fatto).

È di tutta evidenza che, per il rispetto che si deve alla persona del minore, qualunque sia la sua nazionalità, nessun diritto di priorità può van­tare per l'affidamento chi abbia sostenute le spe­se per il trasferimento del minore in Italia dal suo paese di origine, specie se la coppia sia meno dotata di altre.

Tutto ciò premesso, mi sembra che per evita­re traumi psichici e delusioni alle coppie aspiran­ti ad adottare bambini stranieri, queste dovreb­bero avanzare domanda generica di adozione spe­ciale a questo Tribunale senza aver ricevuto an­cora comunque in affidamento il minore.

A sua volta cotesto Centro dovrebbe segna­lare lo stato di abbandono dei minori già trasfe­riti o in procinto di essere trasferiti dal loro pae­se di origine nel distretto giudiziario di Milano, prima di aver comunque compiuto affidamento alcuno.

Solo dopo che questo Tribunale abbia accer­tato la idoneità della coppia all'adozione di un bambino straniero ed abbia disposto l'affidamen­to ad essa di un minore determinato, questo do­vrebbe essere consegnato agli affidatari.

Mi rendo conto che un tale procedimento po­ne a cotesto Centro problemi di carattere finan­ziario e di allevamento provvisorio dei minori, tanto più che l'affidamento non potrebbe certo essere subordinato a rimborso alcuno a cotesto Centro da parte degli affidatari.

D'altra parte questo Tribunale non può con­sentire il perpetuarsi della situazione attuale per cui coppie prive dei requisiti di legge o comun­que meno dotate di altre, soddisfino le loro aspi­razioni adottive accaparrandosi mediante esbor­so di denaro (sia pure a titolo di rimborso spese di viaggio) minori che potrebbero trovare siste­mazione adottiva migliore presso coppie diverse.

Forse, dato il gran numero di bambini in ista­to di abbandono esistenti nei paesi asiatici, sarà in pratica assai facile accontentare tutte le cop­pie che aspirano ad adottare bambini provenienti da quei paesi. È comunque doveroso che anche in favore di detti minori questo tribunale usi tut­te le garanzie e gli accertamenti che vengono compiuti per l'affidamento preadottivo dei bam­bini italiani. In caso diverso si attuerebbe una sorta di discriminazione razziale fra i bambini italiani che vengono affidati a coppie accurata­mente selezionate, e quelli stranieri consegnati senza che l'Autorità giudiziaria ponga in essere per loro garanzia alcuna.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dr. Luigi d'Orsi)

 

 

CIAI

CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE STUDI DOCUMENTAZIONE PROMOZIONE

Viale Brenta, 7 - 20139 MILANO - ITALIA - Tel. 56.91.036

Milano, 3 aprile 1971

Ill.mo Signor dottor LUIGI D'ORSI - Presidente dei Tribunale per i Minorenni piazza Venino, 3 - MILANO

 

Il Consiglio Direttivo del Centro Italiano per l'Adozione Internazionale, riunitosi il giorno 31-3­1971 ha preso atto, con viva soddisfazione, dell'interesse che codesto Tribunale per i Minoren­ni dimostra nei confronti dell'adozione di bam­bini stranieri.

In particolare riteniamo, come Ella afferma, che il bambino di altre nazionalità e la famiglia disposta ad adottarlo vadano tutelati quanto il bambino italiano in stato di abbandono e la cop­pia che lo accoglie nella propria casa. Pensiamo pertanto necessario (in accordo coi principi emersi durante il convegno di Leysin 1960, promosso dalla Organizzazione delle Na­zioni Unite) che si proceda all'attento studio non solo dei requisiti giuridici, ma anche e in primo luogo delle capacità affettive dei coniugi e delle motivazioni che li spingono all'adozione interna­zionale.

Il Tribunale per i Minorenni, qualora dispo­nesse di personale preparato per questo nuovo compito, dovrebbe essere - a nostro avviso - l'organismo più qualificato alla selezione delle coppie.

Per questo, fin dall'inizio della propria attività, il CIAI ha cercato di interessare al problema i Tribunali per i Minorenni in Italia, ottenendo già da tempo fiducia e collaborazione da alcuni di essi. A nostro avviso sarebbe anzi auspicabile che presso i Tribunali per i Minorenni stessi si costituisse un «servizio specializzato» per l'ado­zione internazionale, sembrando illecito e molto pericoloso che l'adozione dei bambini stranieri sia lasciata indiscriminatamente a iniziative pri­vate, la cui attività spesso non è correttamente impostata e non è sufficientemente controllata. Del resto, si ha notizia che l'Ufficio Distrettuale di Servizio Sociale del Tribunale per i Minorenni di Milano ha proceduto, proprio in epoca recen­te, allo studio di una coppia residente in Italia che desiderava adottare un bambino coreano.

Appunto in linea con l'orientamento qui espo­sto, ci sia consentito ricordare che questo Cen­tro, da oltre due anni, invia a tutte le coppie aspiranti ad adottare un bambino straniero una prima lettera nella quale si afferma la necessità che «... gli aspiranti all'adozione internazionale... siano ritenuti idonei sotto il profilo psico-sociale anche dal Tribunale per i Minorenni...». (Di que­sto documento, che venne a suo tempo portato a conoscenza di codesto Tribunale, alleghiamo copia).

Mentre presso alcuni Tribunali per i Mino­renni d'Italia, come siamo in grado di documen­tare, la procedura suggerita veniva accolta, a Milano o non si è proceduto in tal senso o lo si è fatto saltuariamente e con molta lentezza. (Alcune coppie non venivano chiamate affatto, altre solo dopo mesi che avevano il bambino). Per questo motivo, negli ultimi tempi, il Centro non ha ulteriormente sollecitato le coppie ad inoltra­re preventiva domanda generica di adozione al Tribunale per i Minorenni.

Constatato ora il nuovo orientamento del Tribunale per i Minorenni di Milano, sarà nostro scrupolo di ripristinare la procedura che abbia­mo sempre considerata come la più corretta.

Un punto tuttavia non ci appare chiaro nella Sua lettera. Dal contesto dello scritto si può pen­sare che Ella ritenga che il C.I.A.I. operi il tra­sferimento di bambini stranieri nel nostro Paese affidandoli solo dopo il loro arrivo in territorio italiano. A chiarire eventuali equivoci precisiamo che: 1) il CIAI (riconosciuto all'estero come or­ganismo responsabile da Enti competenti che nei vari Paesi si occupano dei minori in stato di ab­bandono) si è assunto l'impegno di una rigorosa preparazione e selezione delle famiglie che in­tendono adottare un bambino straniero, nonché l'impegno di aiutare le famiglie che hanno già adottato; 2) che il CIAI fa da tramite fra le cop­pie e gli Enti stranieri sopra menzionati; 3) che il CIAI talvolta organizza, in collaborazione con gli Enti stranieri stessi, il viaggio di trasferimen­to in Italia dei bambini.

Ciò premesso deve essere ben chiaro che è la stessa famiglia interessata a far domanda presso la Magistratura del Paese di origine del bambino per ottenere la «guardianship» del mi­nore e, nella maggior parte dei casi, è quella stessa magistratura che procede all'abbinamento sulla base delle relazioni inviate dal CIAI. Di conseguenza, quando il bambino giunge in Italia la polizia di frontiera può consegnarlo solamente alla famiglia che ha ottenuto il decreto in suo favore dalla Magistratura del Paese di origine del minore.

In considerazione di tutto ciò è ancora più importante che codesto Tribunale si assuma la responsabilità di dichiarare l'idoneità della cop­pia prima che la Magistratura del Paese straniero decreti la «guardianship» in favore della stessa. A Sua disposizione per ogni ulteriore chiari­mento, auspichiamo di poter concretamente pro­cedere in spirito di sempre maggior collabora­zione.

per il Consiglio Direttivo

IL PRESIDENTE (Enrico Forni)

 

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