Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

NOTIZIARIO DELL'UNIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE E PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA

 

Si riporta la lettera del 4 maggio 1971 inviata dall'Unione a:

- Al Sindaco di Torino

- Agli Assessori e ai Consiglieri Comunali di Torino

e per conoscenza:

- Al Ministro del Lavoro

- All'Assessore regionale alla cultura, formazione e assistenza scolastica

- Alle Confederazioni Sindacali

e alle ACLI di Torino

Con lettera del 27 aprile 1971 (n. 1191 gab.), il Sindaco di Torino rispondeva ad un telegram­ma di questa Unione con le seguenti parole:

«Ricevo il Suo telegramma in data odierna. Le segnalo subito che non ritengo di dover ade­rire a quanto da Lei richiesto, anche perché non intendo delegare ad altri i compiti decisionali che mi competono».

Il telegramma di questa Unione era così for­mulato: «Chiediamo rinvio incontro Comune con Patronato scolastico per rinnovo convenzione as­sistenza scolastica a dopo incontro richiesto dai sindacati-confederali al quale questa Unione chiede partecipare».

La richiesta era evidentemente quella di po­ter illustrare al Sindaco di Torino il parere di questa Unione prima che incominciassero le trat­tative fra il Comune di Torino e il Patronato sco­lastico e quindi di apportare un contributo di studio e di esperienza ad un problema più impor­tante; la richiesta era stata avanzata nella linea delle dichiarazioni programmatiche del 5-10-'70 della Giunta comunale e precisamente in base alla seguente affermazione (pag. 4): «Il raccor­do con la Regione e con la programmazione na­zionale è un punto di fondo nella vita della civica Amministrazione; ma questo impegno sarebbe in­sufficiente ed inadeguato se mancasse una co­stante azione di dialogo e di confronto fra i po­teri elettivi e le forze che operano alla base del­la società, i sindacati dei lavoratori, le forze eco­nomiche, i comitati di quartiere, le rappresentan­ze della vita associativa, culturale e spirituale della nostra città».

La partecipazione non può certamente essere intesa come consenso alle decisioni prese, ma come concorso dei cittadini e dei gruppi orga­nizzati alle scelte politiche (art. 2 dello statuto della Regione Piemonte).

È evidente che questa Unione non ha mai in­teso sottrarre i poteri decisionali a chicchessia, ma rivendica il diritto costituzionalmente garan­tito (art. 4, 2° comma della Costituzione) di «svolgere un'attività e una funzione che concor­ra al progresso materiale o spirituale della so­cietà».

Ciò premesso, per quanto concerne il servi­zio di assistenza scolastica, la cessione di detto servizio al Patronato scolastico costituirebbe ad avviso di questa Unione:

1) una decisione retriva e reazionaria, di rinuncia a un servizio sociale, contraria all'attua­le tendenza a demandare per legge alle Regioni e agli Enti locali I'assistenza scolastica (art. 117 della Costituzione);

2) un grave atto antisindacale del Comune di Torino che alle richieste (forse eccessive) di alcuni suoi dipendenti risponde in definitiva con la rinuncia a un servizio e mette ben 1.300 lavo­ratori in condizioni peggiori delle attuali, cioè in condizioni di trattative future decisamente nega­tive nei confronti di un nuovo datore di lavoro, quale il Patronato scolastico che non ha margini contrattuali;

3) il rafforzamento di un ente di cui le for­ze politiche e sociali più avanzate hanno chiesto la soppressione (vedansi la proposta di legge di iniziativa popolare n. 1167/Senato; la proposta di legge n. 1676/Camera sottoscritta dagli ono­revoli Foschi, Donat-Cattin, Bodrato e da altri 115 deputati DC; la proposta di legge del PSI n. 3181/Camera, il documento pubblicato sul n. 5, marzo 1971 del notiziario del gruppo di lavoro per la sicurezza sociale della Direzione del PCI, le conclusioni del convegno di Forze Nuove tenu­tosi a Roma il 25-2-1971, il documento approvato dagli Assessori regionali all'assistenza nella riu­nione di Bergamo del 27 aprile 1971, le conclu­sioni dell'Associazione Nazionale Patronati sco­lastici, dell'Associazione Italiana Maestri Catto­lici, ecc.);

4) un precedente di particolare importanza di mancata preventiva informazione ai cittadini dei programmi del Comune, informazione che è «il presupposto della partecipazione» (art. 8 dallo Statuto della Regione Piemonte);

5) una fuga del Comune da pressioni di base, dei quartieri, delle famiglie: le richieste dei miglioramenti dei servizi di assistenza sco­lastica non premeranno più sul Comune..., ma saranno deviate verso un Ente non controllabile come il Patronato e impedirebbe ogni possibilità futura di partecipazione dei cittadini in materia.

In relazione alle strette connessioni con i ser­vizi di assistenza scolastica, si coglie l'occasio­ne per ricordare che il Comune di Torino, in vio­lazione delle leggi attuali, non ha ancora attuato il servizio di medicina scolastica di cui ai D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 e 22 dicembre 1967, n. 1518.

In base ai D.P.R. sopra citati, il Comune di Torino doveva approntare i servizi di medicina scolastica in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado ed estenderli agli istituti educativo-assistenziali e medico-psico-pedago­gici.

Il servizio di medicina scolastica comprende, per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario: la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni allievo e degli insegnanti.

Per quanto riguarda invece l'aspetto psico­-pedagogico, il Comune di Torino doveva provve­dere al trattamento dei minori con difficoltà, ivi compresi gli handicappati psichici, fisici e senso­riali che frequentano le scuole o istituti assi­stenziali pubblici o privati e soprattutto svolgere l'azione di prevenzione del disadattamento.

Gli interventi devono essere diretti (art. 34) anche a ridurre le carenze delle famiglie e dell'ambiente in genere.

L'applicazione dei D.P.R. citati costituirebbe da un lato l'avvio concreto del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo agli aspetti preventivi e, d'altro lato, introdurrebbe il Comu­ne nella scuola, con ampi compiti decisionali.

Detti compiti potrebbero naturalmente essere svolti non con finalità selettive, ma mediante in­terventi di aiuto agli allievi, insegnanti, famiglie e ambiente per consentire il pieno sviluppo fisi­co, psichico e sociale dei ragazzi.

In particolare, mentre compete in base alle vigenti nome di legge al Ministero della pubbli­ca istruzione l'istituzione di classi speciali e dif­ferenziali, è compito delle équipes scolastiche, di cui tre elementi (psicologo, neuropsichiatra infantile e assistente sociale) devono dipendere dal Comune e un elemento (il direttore didatti­co) dipende dal Ministero della pubblica istru­zione, provvedere all'invio dei ragazzi in dette classi, ma ciò solo nei casi previsti dall'art. 30 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518.

Da notare che gli interventi dei servizi di me­dicina scolastica possono però essere attuati in modo da dare agli allievi, agli insegnanti, alle famiglie un aiuto che eviti l'invio in classi diffe­renziali e limiti l'invio in classi speciali dei ragaz­zi con insufficienza mentale grave o gravissima.

Inutile sottolineare che l'istituzione di un ser­vizio di medicina scolastica non selettivo e ge­stito dal Comune rappresenterebbe un passo im­portante per la democratizzazione della scuola, oltre che, come già detto, un avvio concreto del Servizio Sanitario Nazionale.

Di fronte a queste prospettive, il Ministero della pubblica istruzione ha illegittimamente sti­pulato convenzioni con il Comune di Torino e al­tri enti quali l'ONMI e l'Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo.

In particolare si citano le 19 convenzioni sti­pulate dal Ministero della Pubblica istruzione con la Provincia di l'orino (n. 8), con il Comune di Torino (n. 7), con l'Ente per la Protezione Mora­le del Fanciullo (n. 3), con l'ONMI (n. 1).

Dette convenzioni, oltre che stipulate illegit­timamente (la legge affida il servizio ai Comuni e non al Ministero della Pubblica istruzione), hanno scopi esclusivamente di agnostico-seletti­vi. Inoltre le équipes sono compensate in modo tale da avere una rilevante convenienza econo­mica a istituire classi differenziali e speciali (ve­dasi l'art. 11), per l'istituzione di ognuna delle quali ricevono il compenso di L. 100.000.

Si tenga presente che il compenso comples­sivo per il reperimento e la diagnosi spettante a ciascuna équipe può essere di lire 225.000 - 325.000 per classe differenziale o speciale, com­penso che, come quello sopra indicato, avvan­taggia economicamente le équipes, che sono quindi portate a chiedere un sempre maggior numero di classi speciali e differenziali.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, il Comune di Torino doveva ap­prontare il proprio regolamento nel servizio di medicina scolastica entro il 20 giugno 1969 e questa Unione chiede che la sua redazione ven­ga fatta con la partecipazione delle forze politi­che e sociali interessate e tenendo conto della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Circa il funzionamento del Patronato scola­stico centrale di Torino, elementi concreti pos­sono essere tratti dalla lettera, di cui si allega copia, inviata da questa Unione l'8 aprile u.s. al Provveditore agli Studi e ai Componenti della Commissione di tutela.

Con i migliori saluti.

LA SEGRETERIA

 

RACCOMANDATA R. R.

 

Torino, 8 aprile 1971

- Al Provveditore agli Studi di Torino

- Ai componenti della Commissione di Tutela del Patronato scolastico centrale di Torino

LORO SEDI

 

1) Con lettera del 1° dicembre 1970 indirizza­ta al Presidente del Patronato scolastico centra­le di Torino e al Provveditore agli Studi di Torino nella Sua qualità di Presidente della Commissio­ne di Tutela (lettera rimasta fino ad oggi senza risposta) in merito all'acquisto fatto dal Patrona­to scolastico centrale di Torino della «Colonia» di Levone, questa Unione rilevava che, esaminata la legge 4 marzo 1958, n. 261 e il D.P.R. 16-5-'61, n. 636, non aveva riscontrato l'esistenza di norme di legge che consentissero l'acquisto e la ge­stione di istituti di assistenza.

L'intervento del Patronato scolastico è limi­tato dall'art. 1 della legge 4 marzo 1968, n. 261, «All'assistenza degli alunni bisognosi frequen­tanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo sco­lastico».

L'art. 2 della legge suddetta precisa inoltre che il Patronato scolastico «istituisce e gestisce dopo-scuola, inter-scuola, ricreatori e colonie» esclusivamente allo scopo di «superare le condi­zioni di natura economica-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e anche pos­sono gravemente compromettere il rendimento scolastico».

La lettera inviata dall'Unione proseguiva af­fermando che la legge prescrive che le attività del Patronato scolastico devono essere prestate esclusivamente agli alunni bisognosi frequentan­ti la scuola dell'obbligo scolastico e che dette attività devono aver carattere integrativo e non sostitutivo dell'azione educativa della scuola. Detta lettera concludeva come segue: «Le dispo­sizioni di legge non consentono pertanto, ad av­viso di questa Unione, la creazione e gestione dell'istituto di Levone, istituito per accogliere in internato insufficienti mentali di Torino».

2) Si porta a conoscenza del Presidente e dei componenti della Commissione di tutela gli ulte­riori elementi in possesso di questa Unione.

a) Con circolare del 14-10-1970 (Prot. 600/ A29b), il Patronato scolastico centrale di Torino scriveva che le attività assistenziali per l'anno scolastico 1970-71 dovevano essere limitate per il seguente motivo: «Lo scorso anno, infatti, so­no state spese oltre L. 35.000.000 e non sarà pos­sibile superare tale limite nella speciale consi­derazione che il Patronato scolastico sta alle­stendo una Colonia pre-montana, a gestione per­manente, riservata agli alunni subnormali gravi».

b) Come risulta dal bilancio preventivo del Patronato scolastico centrale di Torino, sono state previste uscite per la colonia di Levone di Lire 82.945.000 per l'anno 1970-71 (L. 80.085.000 risultano stanziate nel bilancio precedente). Da notare che la somma totale delle uscite ordinarie e straordinarie previste nell'esercizio del Patro­nato scolastico centrale per il 1970-71 è di lire 202.130.000, per cui le sole spese di Levone am­montano ad oltre il 40%.

c) Da documenti pubblici in nostro pos­sesso risulta:

«In data 13-3-1969 davanti al notaio Giovanni Mazzola (repertorio 113864) veniva stipulato un contratto di compra vendita di immobile, in Le­vone Canavese, tra il Patronato scolastico cen­trale di Torino nella persona del suo Presidente ing. Agostino Daniele Derossi, dirigente indu­striale, e le proprietarie dell'immobile, signora Bertoto Nella ved. Sanpietro ispettrice scolastica e signora Bertot Alessandra ved. De Luigi dotto­ressa in farmacia, dietro pagamento in contanti della somma di L. 37.000.000, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Patronato stesso avvenuta in data 13 maggio 1968, approvato dalla commissione tutoria in da­ta 18 luglio dello stesso anno».

d) Dallo stesso verbale risulta: «le neces­sità che spingono il Patronato scolastico di To­rino a procedere all'acquisto del fabbricato e al­la sua sistemazione a colonia permanente (alme­no per il periodo invernale) per gli alunni subnor­mali gravi e per il periodo estivo per gli alunni bisognosi di clima submontano. Nella provincia di Torino infatti non esiste un ente che si inte­ressi ai bambini subnormali gravi in internato per una sana educazione al fine del loro inseri­mento nel tessuto sociale». E sempre dallo stes­so verbale: «La Consigliera A. Loreti Ricci ri­leva ancora che le spese di gestione verranno sostenute dalle quote che la Provincia versa per gli assistiti in istituti specializzati e potranno essere integrate coi risparmi sull'assistenza car­tolibraria ed indumenti, così generica anche se importante a favore degli alunni della città».

e) Quanto alla validità dell'acquisto e ge­stione di un istituto per subnormali a Levone si rileva in primo luogo che esso sorge in località isolata, per cui l'istituto altro non è che un ghet­to (forse anche di lusso) in cui vengono isolati dalla società dei bambini «colpevoli» di essere subnormali e quindi «non degni» di utilizzare i servizi per tutti i cittadini. Questa Unione non comprende come questa possa essere un'attività integrativa dell'azione educativa della scuola.

Se il Patronato scolastico centrale di Torino voleva fare qualche cosa per i bambini subnor­mali che frequentano la scuola dell'obbligo, po­teva utilizzare la colonia di Loano, effettuando soggiorni di vacanza di bambini normali e sub­normali, come effettuato con successo dall'AAI di Udine presso il soggiorno alpino di Lauco nel­l'estate 1970.

Ma, se si trattasse di bambini subnormali che frequentano la scuola dell'obbligo, non si spie­gherebbero le affermazioni della prof.ssa Loreti Ricci circa la possibilità di richiedere alla Pro­vincia di Torino il versamento di una retta e la precisazione della circolare del 14-10-1970 che la colonia pre-montana di Levone sarebbe stata «a gestione permanente».

Tutto ciò premesso e considerato, questa Unione chiede che venga modificata la destina­zione della colonia di Levone.

Si resta in attesa di cortese risposta e si por­gono i migliori ossequi.

IL PRESIDENTE

Cons. Emilio Germano

 

 

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