Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
ATTUALITÀ
NUOVE
DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI GLI INVALIDI FISICI
E PSICHICI
FRANCESCO SANTANERA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 2
aprile 1971 n. 82 è stata pubblicata la legge 30 marzo 1971 n. 118, che
riportiamo integralmente.
La legge rappresenta un passo avanti
per gli invalidi fisici e psichici, anche se presenta molti lati inaccettabili
e alcune norme appaiono di difficile interpretazione.
Notiamo con soddisfazione che alcune
- sia pure poche disposizioni - sono state tratte dalla proposta di legge
Foschi n. 1676/Camera e di iniziativa popolare n.
1167/Senato.
Verso il superamento
delle categorie?
Innanzi tutto vi è da osservare che
le norme (art. 2) riguardano sia gli invalidi fisici che
quelli psichici, siano essi adulti o minori, con la sola esclusione degli
invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi ed i
sordomuti.
Un ordine del
giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 marzo 1971
dovrebbe
garantire l'applicazione della legge senza esclusioni di sorta. Esso infatti è così formulato:
«
Finalmente si incomincia
a legiferare per superare il settorialismo, che è stato la caratteristica
dominante della legislazione fascista e del periodo 1945-1970. Sarà però da verificare l'atteggiamento che assumeranno le
associazioni di categoria, specialmente quelle degli invalidi del lavoro, di
guerra, per servizio, dei ciechi e dei sordomuti, che sono ancora orientate
alla difesa di interessi corporativi, anche se poi in effetti essa provoca una
maggiore esclusione. Al riguardo si ricorda il documento approvato dalla
Commissione istituita presso l'ONIG (1), le prese di posizione dell'Ente Nazionale
Sordomuti (2) e dell'Unione Italiana Ciechi che «tende a mantenere la
situazione attuale con una politica di autoconservazione, favorendo in tal modo la costruzione di
un mondo di ciechi all'interno della società» (3).
Riferimento alle
competenze regionali
Pure importante è l'ultimo articolo
della legge 30-3-1971 n.
Questa norma appare ancora più
importante se si considera che essa non era presente nel disegno di legge n. 2918/Camera presentato dal Ministro
dell'Interno. Al riguardo si ricorda che il Ministro Restivo
il 22 ottobre 1970 alla Commissione interni della Camera dei Deputati si era
dichiarato contrario al trasferimento alle Regioni delle competenze del
Ministero dell'interno in materia di assistenza agli
invalidi civili, nonché di assistenza ai ciechi, ai sordomuti e ai profughi.
Scuola
Fondamentale
l'art. 28 che prevede che «l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica». Resta da vedere come verrà
interpretata la frase «salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o
rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette
classi normali».
Al riguardo vi è da osservare che,
ai sensi dei D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 e 22 dicembre 1967 n. 1518 compete
al servizio di medicina scolastica (che deve essere istituito, dai comuni, dai
consorzi di comuni e sostitutivamente
dalle province) l'avvio degli allievi alle classi speciali. Gli eventuali ingiustificati
inserimenti in classi speciali dovranno quindi essere addebitati non al
Ministero della pubblica istruzione, ma ai comuni, sui quali dovrà orientarsi
la pressione delle persone e gruppi interessati. Da rilevare infine che le
norme sulla scuola sono operanti, non essendo prevista in questa materia
l'emanazione di un regolamento di attuazione. Pertanto
esse devono trovare applicazione dall'inizio del prossimo anno scolastico.
Barriere
architettoniche e abitazione
L'applicazione delle disposizioni in
materia di barriere architettoniche e di abitazione
degli invalidi è rinviata al massimo di un anno, alla pubblicazione di un
decreto del Presidente della Repubblica. Le disposizioni dell'art. 27, che in
parte ripetono quelle del D.M. 21 marzo 1970 sull'edilizia scolastica
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale n. 134 del 1° giugno 1970) appaiono, ad una prima lettura, valide ed in grado di rispondere ai
bisogni degli invalidi.
Anche in questo caso vi sarà da
verificare l'applicazione della legge (4).
Circa l'abitazione, è riconosciuta
la precedenza nell'assegnazione degli alloggi situati ai piani terreni dei
caseggiati dell'edilizia economica e sovvenzionata. AI
riguardo sarebbe auspicabile che, nell'attesa del regolamento di
attuazione (o preferibilmente della legge sulla riforma della casa attualmente
discussa dal Parlamento) il problema venisse affrontato, prevedendo anche
l'assegnazione di alloggi per focolari per minori, handicappati e anziani, e
cioè per le persone oggi ricoverate in istituti, per le quali non siano
concretamente attuabili soluzioni migliori o che desiderano vivere in micro-comunità inserite nel contesto sociale.
Addestramento
professionale e lavoro protetto
Dopo l'espletamento
della scuola dell'obbligo è prevista la frequenza dei corsi di
addestramento professionale, e assurda appare la norma secondo la quale «l'idoneità
dei minorati affetti da irregolarità psichiche alla frequenza dei corsi deve
essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'art.
7». Non si comprende come queste commissioni, che saranno fra l'altro oberate di lavoro e soprattutto che non conoscono i
ragazzi (una breve visita non può certo essere sufficiente) possano essere in
grado di svolgere le suddette funzioni. Il compito doveva essere
deferito, a nostro avviso, ai servizi di medicina scolastica, i quali, ai sensi
delle norme vigenti, devono seguire gli allievi durante le scuole
materna, dell'obbligo e superiore.
Anche per quanto concerne i corsi di addestramento, qualificazione e riqualificazione
professionale vi è il pericolo della creazione dei centri «speciali», dove
vengono segregati gli allievi più scomodi. Al riguardo occorre ricordare che il
Governo italiano ha aderito alla raccomandazione n. 999, predisposta dalla
Conferenza internazionale del lavoro, concernente l'adattamento e il
riadattamento professionali degli invalidi fisici e psichici (5).
Circa il lavoro protetto, la dizione
della legge è tale da consentire sia la creazione di laboratori protetti, sia di
posti di lavoro protetto presso le aziende comuni.
Assistenza sanitaria
L'articolo riguardante
l'assistenza sanitaria è formulato in modo estremamente confuso e di
difficile comprensione: beneficeranno dell'assistenza sanitaria generica,
farmaceutica, specialistica, ospedaliera e protesica
solo gli invalidi ricoverati in istituti convenzionati? E se il Ministero della
sanità non stipulerà le convenzioni, gli invalidi resteranno privi di assistenza? E, soprattutto, le convenzioni verranno stipulate per creare centri «doppione» (6)
ricreando in tal modo, a livello dei servizi, dei ghetti per ciascuna
«categoria» di invalidi? Il problema sarà riconsiderato certamente nell'ambito
della riforma sanitaria e in tale sede si dovrebbero
superare definitivamente le attuali artificiose categorizzazioni
e prevedere servizi utilizzabili da tutti i cittadini.
Pensioni ed assegno
La pensione agli invalidi di età superiore ai 18 anni inabili al lavoro e privi di
reddito è stata portata a L. 18.000 mensili per 13
mensilità. Essa viene ridotta a L.
9.000 mensili per coloro che sono ricoverati permanentemente in istituto.
È previsto un assegno di accompagnamento di L. 12.000
mensili per gli invalidi non deambulanti di età inferiore ai 18 anni.
A coloro che invece hanno una
riduzione permanente delle capacità lavorative superiore ai due terzi e sono incollocabili al lavoro è concesso
un assegno mensile di L. 12.000.
Da notare l'estrema esiguità della
pensione, la mancata equiparazione degli invalidi di cui sopra ai lavoratori
disoccupati, l'assurda conservazione di competenze in materia di pensioni e
assegni al Ministero dell'interno, agli Enti comunali
di assistenza e ai Comitati provinciali di beneficenza e assistenza pubblica.
Preparazione del
personale
La preparazione del personale
(educatori, assistenti sociali, personale paramedico) può essere effettuata dalle università, da enti pubblici e privati.
I programmi, l'ordinamento dei
tirocini ed i requisiti per i docenti saranno stabiliti
con decreto del Ministero per la pubblica istruzione di concerto con il
Ministro della sanità e in tal modo vengono negate competenze alle Regioni.
Conclusioni
L'interpretazione e l'applicazione
che alle norme della legge 30 marzo 1971 n. 118 verrà
data dagli organi preposti costituirà una verifica della volontà effettiva
delle varie amministrazioni e sgombrerà il campo dalle illusorie aspettative di
coloro che ancora ritengono che il problema degli esclusi sia risolvibile senza
una dura e lunga azione politica.
(1) Vedasi l'editoriale
di «Prospettive assistenziali», n. 11-12, 1970.
(2) Nell'articolo «I sordomuti e le iniziative legislative per
la riforma dell'assistenza ai minorati» apparso sull'organo ufficiale
dell'Ente Nazionale Sordomuti (La
settimana del sordomuto, n. 15 del 18 aprile 1970) viene
affermato: «Per quanto poi in particolare attiene i sordomuti d'Italia dobbiamo ribadire che per legge essi sono rappresentati
dall'Ente Nazionale Sordomuti che è la loro Associazione di categoria, da loro
stessi voluta e sostenuta ed è pertanto più che evidente che nessuno
all'infuori dell'E.N.S. medesimo può perorare e tutelare i diritti dei
sordomuti ed ancora più arrogarsi la facoltà di proporre sostanziali modifiche
alla legislazione vigente senza neanche aver interpellato l'E.N.S. in via
preventiva.
«D'altra parte, e
con ragione, la categoria dei sordi per tradizione vuole mantenersi
indipendente da qualsiasi altra categoria non per un sentimento di vano
orgoglio o per un eccessivo senso di amor proprio, ma
esclusivamente perché vuole decidere del proprio destino, risolvendo i problemi
che la riguardano nella piena consapevolezza del proprio dovere e della propria
responsabilità, come già sempre fatto per il passato».
(3) Collettivo
dell'istituto per ciechi «F. Cavazza», Una società più cieca di loro, « Il Regno - Attualità Cattolica»,
n. 222, 1° aprile 1971, pp. 175-176.
(4) Se ritorniamo
frequentemente al problema dell'applicazione è perché molte leggi concernenti
l'assistenza sono disapplicate totalmente o
parzialmente.
Citiamo in
particolare:
- il R.D. 19
novembre 1889, n. 6535, che all'art. 2 precisa: «Sono
considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno o
dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti
fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza». Il
mantenimento (che prevede prestazioni ben superiori alla semplice
alimentazione) degli inabili al lavoro rientra fra le spese obbligatorie dei
Comuni ai sensi dell'art. 91 del R.D. 3 marzo 1934, n.
893;
- la legge sul
collocamento obbligatorio degli invalidi;
- le disposizioni
sulla medicina scolastica;
- le leggi
sull'adozione speciale e sulla tutela dei minori;
- le norme
concernenti gli obblighi dell'O.N.M.I.;
ecc.
(5) Allegato 3 della
proposta di legge di iniziativa popolare n. 1167/Senato: «Interventi per gli
handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali», in Prospettive assistenziali,
n. 5-6, 1969, pp. 39-50. Si vedano in particolare gli articoli 5 e 12, e
specialmente l'articolo 39/1: «
L'istruzione, l'orientamento professionale, la formazione professionale o il
collocamento al lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti invalidi dovrebbero essere assicurati
dall'organizzazione destinata ai fanciulli e adolescenti validi, e dovrebbe
effettuarsi, ogni volta che sia possibile e opportuno, alle stesse condizioni di quelle che beneficiano questi ultimi e in
loro compagnia».
(6) Vedasi il
documento sul rapporto fra riforme sociali e settore dell'assistenza, in Prospettive assistenziali, n. 11-12,
1970, pp. 14-16.
www.fondazionepromozionesociale.it