Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
DOCUMENTI
PER
Il
Gruppo di lavoro per
È stato rilevato il ritardo con il
quale il nostro Partito ha affrontato i problemi della assistenza
sociale; si è sottolineata l'esigenza di ulteriori verifiche ed incontri per
meglio definire la strumentazione della nostra proposta di riforma; è stata
confermata la utilità del dialogo e della collaborazione con altre forze
politiche, socialiste e cattoliche, disposte ad avanzare e sostenere positive
elaborazione di riforma.
In considerazione del dibattito
svoltosi, sottoponiamo alla più ampia consultazione del Partito alcuni punti
di riforma della assistenza sociale, ritenuti
qualificanti.
1) Contenuti nuovi
dell'Assistenza Sociale
L'intervento assistenziale,
avente oggi carattere prevalente di prestazioni economiche erogate
discrezionalmente ai poveri e di interventi di tipo chiuso (ricoveri in
Istituti) si riforma essenzialmente attraverso un sistema di servizi sociali
assistenziali nei quali prevalga il momento dei servizi aperti e del diritto
di ogni cittadino a disporre della più ampia gamma dei servizi sociali e a
partecipare alla loro gestione.
Appare quindi chiaro che non si intende assolutamente operare per la razionalizzazione
del sistema attuale attenuandone le incongruenze e gli sprechi, ma che si
propone qualcosa di più incisivo: l'avvio di una vasta battaglia politica,
culturale e ideologica.
Al ruolo attuale svolto
dall'assistenza sociale - consistente da un lato nel controllo di tutti quei
comportamenti considerati devianti e che possono essere motivo potenziale di
turbamento dell'ordine pubblico e, dall'altro, in una valvola di sfogo di un
sistema sociale tendenzialmente produttore di ampie
zone di emarginazione sociale - contrapponiamo un ruolo alternativo che mira
sostanzialmente a condizionare il tipo di accumulazione capitalistico e a
modificare la destinazione delle risorse economiche prodotte. Ciò è
realizzabile attraverso: a) la produzione di un sistema di servizi sociali capace di soddisfare la domanda di tali
servizi da parte della popolazione in modo collettivo
e non attraverso consumi individuali; b) la predisposizione di interventi
sociali (servizi sociali e prestazioni economiche) capaci di salvaguardare la
dignità, la libertà, il pieno sviluppo della personalità di tutti quei cittadini,
minori e adulti, che si trovano in particolari condizioni limitanti le loro
capacità psicofisiche o lavorative.
Tutto ciò richiede la partecipazione
democratica alla gestione del sistema a tutti i livelli, occasione di potere
reale delle classi lavoratrici, maturazione di una coscienza critica da parte della popolazione nei confronti dell'organizzazione
sociale, possibilità effettiva di superamento di barriere e pregiudizi eretti
nel tempo da una pratica di governo e di potere della D.C.
L'assistenza sociale è chiamata
pertanto a svolgere il ruolo di congiunzione tra le varie politiche
sociali (sanità, previdenza, istruzione, politica del territorio ecc.) e
quindi ad occupare un posto non secondario nella realizzazione di tali
politiche.
La conoscenza dei bisogni di servizi
sociali della popolazione, la prevenzione di tali bisogni, il soddisfacimento
della domanda di servizi sociali, la promozione della
gamma più estesa di tali servizi, la specializzazione dell'intervento in
particolare nei confronti della maternità e dell'infanzia, della gioventù, dei
lavoratori, degli invalidi, degli handicappati, degli anziani e di tutte
quelle categorie di cittadini che esprimono comunque l'esigenza di servizi
sociali, anche di carattere economico, sono i nuovi compiti dell'intervento
di assistenza sociale, che si realizza attraverso
la garanzia del diritto a tutti i cittadini di accedere ad un Servizio pubblico
di Assistenza Sociale.
2) Elementi per una
legge-cornice di riforma dell'assistenza sociale
In base agli artt.
117 e 118 della Carta Costituzionale le competenze legislative e amministrative
in materia di assistenza sociale sono delle Regioni.
La legge-cornice nazionale deve
perciò limitarsi ad enunciare solo i relativi principi fondamentali
nonché i vincoli dei poteri dello Stato, lasciando all'autonomia politica delle
singole Assemblee Regionali di disporre la legislazione di dettaglio.
I Comuni sono i naturali gestori di
tutto l'intervento sociale-assistenziale,
singolarmente o attraverso appositi consorzi. Tale
gestione deve essere intesa come l'occasione per garantire la più vasta
partecipazione popolare nella promozione e nel controllo dei singoli servizi.
3) Poteri delle
Regioni
Da queste premesse, che ribadiscono la piena competenza legislativa e
amministrativa delle Regioni, i poteri delle stesse possono essere così
indicati:
- approntamento della legislazione
regionale in materia di servizi sociali assistenziali;
- individuazione delle tipologie e
degli standards di servizi sociali assistenziali, nonché dello strumento organizzativo a
livello territoriale (Unità locale dei servizi sociali assistenziali);
- predisposizione, concertata
obbligatoriamente con i comuni, del programma regionale dei servizi sociali assistenziali che concorrerà alla formazione del programma
nazionale di settore;
- gestione del Fondo Regionale per i
servizi sociali assistenziali che dovrà essere
ripartito ai Comuni sulla base di una negoziazione tra gli stessi e
- erogazione della pensione sociale
e delle pensioni di invalidità di carattere non assicurativo-previdenziale e di tutte le altre forme di
prestazioni economiche assistenziali;
- preparazione, attraverso strutture
formative regionali, del personale dei servizi sociali assistenziali;
- promozione nella costituzione
delle Unità locali dei servizi sociali assistenziali;
- orientamento, assistenza tecnica e
controllo dell'attività di tutte le strutture di servizi sociali assistenziali;
- vigilanza sulle prestazioni assistenziali erogate dalle Istituzione Private di
Assistenza e Beneficienza.
4) Momento nazionale
Ferme restando le attribuzioni alle
Regioni, si riconosce l'esigenza di un livello nazionale di decisioni politiche
sul problema. A questo fine si ritiene opportuna la costituzione di un Comitato
Nazionale per i servizi sociali assistenziali, inteso
come l'organo democratico di promozione e iniziativa del Servizio di Assistenza
Sociale. Tale Comitato, presieduto dal Ministro della Sanità, dovrebbe essere
composto dagli Assessori all'Assistenza delle Regioni sia a Statuto ordinario che speciale e da un adeguato numero di esperti, designati
dalle Regioni stesse.
Il Comitato Nazionale per i servizi
sociali proporrà alle sedi competenti (CIPE - Parlamento - Governo), lo schema
di Piano dei servizi sociali, recependo i piani
regionali di settore; l'aliquota delle risorse da destinare al Servizio; i
parametri di ripartizione di tali risorse alle Regioni; svolgerà e stimolerà
attività di studi e di ricerche di assistenza tecnica in materia; avanzerà
proposte per l'organico ministeriale incaricato dell'esecuzione dei suoi
deliberati.
Vanno quindi soppresse le Direzioni
generali, gli uffici burocratici dei Ministeri, delle Amministrazioni autonome
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Enti pubblici
previdenziali che attualmente svolgono funzioni in
materia assistenziale.
Il Ministero dell'Interno, nonché tutti gli altri Ministeri che svolgono attività
assistenziali, deve essere pertanto privato di tutte le competenze che
attualmente gli sono attribuite in questa materia.
A livello di Governo viene individuata una sola autorità politica nel Ministro
della Sanità che assume la denominazione di Ministro della Sanità e della
Assistenza Sociale.
Vanno convogliate in un unico Fondo
Nazionale, inserito in un apposito capitolo del
Bilancio dello Stato, tutte le attuali voci per attività assistenziali
iscritte nei bilanci dei vari Ministeri, compresa
5) Compiti dei Comuni
I Comuni o i Consorzi di Comuni
concorrono alla formazione del Piano regionale dei servizi sociali e sono
tenuti ad assicurare la presenza di tutti quei servizi sociali assistenziali rispondenti alle esigenze della popolazione
dei rispettivi territori. I servizi devono garantire al massimo un intervento
di tipo aperto e personale e (imitare, per converso, ogni intervento di tipo
istituzionalizzante.
Il complesso dei servizi sociali assistenziali del Comune o del Consorzio di Comuni costituisce
Il Comune o Consorzio di Comuni nel
suo territorio realizza le finalità del Servizio di Assistenza
Sociale attraverso la gestione della Unità Locale (complesso di servizi
sociali) con il concorso del Comitato Locale rappresentativo delle popolazioni
interessate. La partecipazione popolare troverà la sua esplicazione più
concreta nella gestione sociale delle singole istituzioni e strutture
operative delle Unità Locali.
6) Estinzione di Enti assistenziali
Vanno estinti gli Enti nazionali di assistenza sociale (ONMI, ex GIL ecc.), gli enti
autarchici territoriali di assistenza (ECA, centri comunali assistenziali,
altri organismi assistenziali), gli Enti autarchici non territoriali di
assistenza sociale (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
regolate con la legge delle Opere Pie del 17 luglio 1890, n. 6972).
7) Trasferimento
dell'attuale dotazione di beni e di personale al Servizio di Assistenza
Sociale
Le disponibilità materiali di beni e
di servizi degli Enti posti in liquidazione passano direttamente ai Comuni o
alle Regioni.
I patrimoni finanziari, mobiliari,
immobiliari degli Enti nazionali da collegarsi a
investimenti di tipo remunerativo sono incamerati dal Fondo Nazionale per i
servizi sociali assistenziali.
Il personale statale degli Enti
nazionali di assistenza sociale, degli Enti
autarchici territoriali e non territoriali di assistenza sociale è trasferito,
a domanda, alle dipendenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.
A tale personale sono garantiti i
diritti acquisiti (anzianità e trattamento economico) (2).
(1) Da Sicurezza Sociale, Notiziario del Gruppo
di lavoro per
(2) Avvertenza: Occorre tenere presente che
questa piattaforma è stata elaborata agli inizi del mese di febbraio: va
quindi ora vista e interpretata alla luce dei fatti recentemente avvenuti (es.
esplosione crisi dell'ONMI) e di più aggiornate posizioni assunte dal Partito
(articolo sull'Unità del 7-3-1971)
sulla riforma assistenziale. Vanno altresì valutate le iniziative nel
frattempo prese da altre forze politiche (in particolare il progetto di legge
presentato dal P.S.I.: Avanti! del 6
marzo 1971) e le proposte di riforma della assistenza che risultano essere in
corso di preparazione da parte di un gruppo di Regioni.
www.fondazionepromozionesociale.it